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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/10/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in persona del giudice unico dott.ssa IA VI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1184 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(P.Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Antonio Chiocca e Avv. Angelo
Guido, giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ciolli, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 51/2021.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 giugno 2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 51/2021, emesso dall'intestato Tribunale su istanza della
[...]
(d'ora in poi per la somma di euro 5.054,00, Controparte_1 CP_1 derivante dall'omesso pagamento della fattura n. 14/E – in atti- per fornitura di
“ ”, chiedendo, quindi, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
La a sostegno dell'opposizione, rappresentava di aver eseguito il Parte_1 pagamento del credito ingiunto in data 17 febbraio 2021, quindi, antecedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta, invece, in data 18 febbraio 2021; in particolar modo, secondo quanto prospettato dall'odierna opponente, la CP_1 in data 16 febbraio 2021, a seguito di una interlocuzione avvenuta per le vie brevi con la inoltrava una mail a quest'ultima allegando alla predetta la Parte_1 fattura opposta e indicando che la medesima poteva individuare le coordinate bancarie all'interno del file. Seguiva ulteriore mail da parte dell'odierna opponente, la quale chiedeva riscontro della contabile, tuttavia, l'opposta riferiva che non avrebbe potuto procedere al pagamento sino alla mattina del giorno successivo, quando, alle ore 13.18 eseguiva, infatti, il bonifico.
La inoltre, rappresentava che, in fase di trattative, la Parte_1 CP_1 già adiva l'Autorità Giudiziaria per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che già in data 18 novembre 2020 conferiva procura al proprio legale, il quale, in data 16 dicembre 2020, depositava il ricorso.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva, nel merito rigettare CP_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2021, per l'effetto, confermare il medesimo decreto ingiuntivo;
condannare la al pagamento, in Controparte_2 favore della in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, della somma di € 608,05, oltre interessi dal dovuto al saldo nonché condannare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 96 c.p.c., l'opponente al pagamento in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, della somma di € 5.000,00, o quella ritenuta di giustizia.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta e pervenuto il procedimento definitivamente al sottoscritto Giudice, all'udienza del 3 giugno 2025, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
Questo Tribunale, in ordine alla domanda formulata dall'odierna opposta volta alla revoca del decreto ingiuntivo oggetto dell'odierno giudizio, osserva quanto di seguito.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che, proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697
c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Nel caso sottoposto alla cognizione dell'intestato Tribunale, parte opponente ha contestato la pretesa creditoria azionata mediante il decreto ingiuntivo opposto, rappresentando di aver ricevuto la notifica del medesimo in data 18 febbraio 2021, nonostante, l'esecuzione del pagamento del credito mediante bonifico bancario- cfr. all. 3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo- in data 17 febbraio 2021; parte opposta, sul punto, non ha contestato l'avvenuto pagamento della fattura, tuttavia ha chiesto la liquidazione in suo favore delle sole spese legali determinate dal
Giudice in sede monitoria. La in particolar modo, rappresentava di aver CP_1 incaricato l' di notificare il decreto in data 1° febbraio 2021 – cfr. all. 2 atto di CP_3 costituzione di parte opposta- quindi, sedici giorni prima rispetto alla data di pagamento e diciassette dall'effettiva notifica.
A fronte di tale prospettazione, peraltro, confermata dalla documentazione emergente nel presente giudizio, considerato che la somma di euro 5.054,50 veniva corrisposta in data antecedente rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, questo Giudice ritiene che sussista la fondatezza dell'opposizione che, pertanto, giustifica la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Non può essere accolta la domanda della parte opposta di riconoscimento delle spese liquidate unitamente al decreto monitorio, avendo l'opponente adempiuto spontaneamente all'obbligazione in assenza dell'intimazione formale della parte convenuta. Peraltro anche la condotta extraprocessuale della parte convenuta, così come documentata dalle email intercorse dalle parti e depositate in atti, consente di ritenere che l'opponente abbia adempiuto in buona fede al pagamento, confidando in una soluzione bonaria della controversia, atteso che la società convenuta ha inviato la fattura all'opponente il giorno prima dell'adempimento senza far alcun riferimento né all'instaurazione del procedimento monitorio né tantomeno alla notificazione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
In ordine, invece, alle spese liquidate dal Giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione devono ritenersi parte di un unico processo, la Suprema Corte di Cassazione, in particolar modo, con la Sentenza emessa in data 26/02/2024 n.4982, ha chiarito che “anche nel giudizio di cui all'articolo 645 del codice di procedura civile, la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione”. Nel caso di specie, pertanto, alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, considerato che l'odierna opponente eseguiva il pagamento, solamente, in data successiva all'emissione del decreto ingiuntivo, ma, comunque, prima della notifica del medesimo, questo Giudice ritiene che le spese legali debbano compensarsi tra le parti.
Pertanto, in virtù dei predetti principi, non possono accogliersi le domande formulate da entrambe le parti volte alla condanna ex art 96 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1184/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 51/2021;
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, 3 ottobre 2025
Il Giudice
IA VI
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IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in persona del giudice unico dott.ssa IA VI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1184 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(P.Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Antonio Chiocca e Avv. Angelo
Guido, giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ciolli, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 51/2021.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 giugno 2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 51/2021, emesso dall'intestato Tribunale su istanza della
[...]
(d'ora in poi per la somma di euro 5.054,00, Controparte_1 CP_1 derivante dall'omesso pagamento della fattura n. 14/E – in atti- per fornitura di
“ ”, chiedendo, quindi, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
La a sostegno dell'opposizione, rappresentava di aver eseguito il Parte_1 pagamento del credito ingiunto in data 17 febbraio 2021, quindi, antecedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta, invece, in data 18 febbraio 2021; in particolar modo, secondo quanto prospettato dall'odierna opponente, la CP_1 in data 16 febbraio 2021, a seguito di una interlocuzione avvenuta per le vie brevi con la inoltrava una mail a quest'ultima allegando alla predetta la Parte_1 fattura opposta e indicando che la medesima poteva individuare le coordinate bancarie all'interno del file. Seguiva ulteriore mail da parte dell'odierna opponente, la quale chiedeva riscontro della contabile, tuttavia, l'opposta riferiva che non avrebbe potuto procedere al pagamento sino alla mattina del giorno successivo, quando, alle ore 13.18 eseguiva, infatti, il bonifico.
La inoltre, rappresentava che, in fase di trattative, la Parte_1 CP_1 già adiva l'Autorità Giudiziaria per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che già in data 18 novembre 2020 conferiva procura al proprio legale, il quale, in data 16 dicembre 2020, depositava il ricorso.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva, nel merito rigettare CP_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2021, per l'effetto, confermare il medesimo decreto ingiuntivo;
condannare la al pagamento, in Controparte_2 favore della in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, della somma di € 608,05, oltre interessi dal dovuto al saldo nonché condannare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 96 c.p.c., l'opponente al pagamento in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, della somma di € 5.000,00, o quella ritenuta di giustizia.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta e pervenuto il procedimento definitivamente al sottoscritto Giudice, all'udienza del 3 giugno 2025, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
Questo Tribunale, in ordine alla domanda formulata dall'odierna opposta volta alla revoca del decreto ingiuntivo oggetto dell'odierno giudizio, osserva quanto di seguito.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che, proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697
c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della
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sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Nel caso sottoposto alla cognizione dell'intestato Tribunale, parte opponente ha contestato la pretesa creditoria azionata mediante il decreto ingiuntivo opposto, rappresentando di aver ricevuto la notifica del medesimo in data 18 febbraio 2021, nonostante, l'esecuzione del pagamento del credito mediante bonifico bancario- cfr. all. 3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo- in data 17 febbraio 2021; parte opposta, sul punto, non ha contestato l'avvenuto pagamento della fattura, tuttavia ha chiesto la liquidazione in suo favore delle sole spese legali determinate dal
Giudice in sede monitoria. La in particolar modo, rappresentava di aver CP_1 incaricato l' di notificare il decreto in data 1° febbraio 2021 – cfr. all. 2 atto di CP_3 costituzione di parte opposta- quindi, sedici giorni prima rispetto alla data di pagamento e diciassette dall'effettiva notifica.
A fronte di tale prospettazione, peraltro, confermata dalla documentazione emergente nel presente giudizio, considerato che la somma di euro 5.054,50 veniva corrisposta in data antecedente rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, questo Giudice ritiene che sussista la fondatezza dell'opposizione che, pertanto, giustifica la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Non può essere accolta la domanda della parte opposta di riconoscimento delle spese liquidate unitamente al decreto monitorio, avendo l'opponente adempiuto spontaneamente all'obbligazione in assenza dell'intimazione formale della parte convenuta. Peraltro anche la condotta extraprocessuale della parte convenuta, così come documentata dalle email intercorse dalle parti e depositate in atti, consente di ritenere che l'opponente abbia adempiuto in buona fede al pagamento, confidando in una soluzione bonaria della controversia, atteso che la società convenuta ha inviato la fattura all'opponente il giorno prima dell'adempimento senza far alcun riferimento né all'instaurazione del procedimento monitorio né tantomeno alla notificazione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
In ordine, invece, alle spese liquidate dal Giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione devono ritenersi parte di un unico processo, la Suprema Corte di Cassazione, in particolar modo, con la Sentenza emessa in data 26/02/2024 n.4982, ha chiarito che “anche nel giudizio di cui all'articolo 645 del codice di procedura civile, la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione”. Nel caso di specie, pertanto, alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, considerato che l'odierna opponente eseguiva il pagamento, solamente, in data successiva all'emissione del decreto ingiuntivo, ma, comunque, prima della notifica del medesimo, questo Giudice ritiene che le spese legali debbano compensarsi tra le parti.
Pertanto, in virtù dei predetti principi, non possono accogliersi le domande formulate da entrambe le parti volte alla condanna ex art 96 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1184/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 51/2021;
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, 3 ottobre 2025
Il Giudice
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