Cass. civ., sez. I, sentenza 28/10/1960, n. 2928
CASS
Sentenza 28 ottobre 1960

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Essendo indiscutibile la sussistenza di una distinzione tra la società di persone ed i soci della stessa (trattavasi, nella specie di società in nome collettivo), deve escludersi che il singolo socio di una tale società, pendendo la liquidazione di quest'ultima, possa esercitare, in proprio nome, un'Azione di rivendica in proprietà esclusiva di beni che egli assume essere stati illegittimamente distratti dal patrimonio sociale. In tale caso, infatti, stante la permanenza in vita della società durante la sua fase di liquidazione, e dato che il titolo dedotto in casa dal socio rivendicante non è di per sè idoneo ad attribuire allo stesso la pretesa proprietà esclusiva dei beni medesimi, deve affermarsi il difetto di legittimazione attiva del socio alla detta Azione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/10/1960, n. 2928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2928
    Data del deposito : 28 ottobre 1960

    Testo completo