Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00485/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01738/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2024, proposto da
Vito AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Calanni Fraccono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento dei danni
conseguenti alla determinazione dirigenziale n. 78 del 29 gennaio 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa ER RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il ricorrente agisce per il risarcimento dei danni che assume derivanti dall’illegittima determinazione n. 78 del 29 gennaio 2024, annullata con sentenza di questo Tribunale n. 1117/2024 del 21 marzo 2024, con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha affidato l’incarico all’Ing. SA US.
Il ricorrente premette, in fatto, quanto segue:
-di avere partecipato al confronto concorrenziale avviato, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, in data 30 agosto 2023, dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa per l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativo agli interventi di messa in sicurezza del Ponte Marza sulla S.P. 44;
-all’esito della procedura, con determinazione dirigenziale n. 78 del 29 gennaio 2024, l’incarico veniva affidato all’Ing. SA US;
-di avere impugnato il predetto affidamento dinanzi a questo Tribunale (R.G. n. 241/2024), che, con sentenza n. 1117 del 21 marzo 2024, in accoglimento del ricorso, lo ha annullato, rilevando la mancanza in capo all’aggiudicatario del requisito di iscrizione all’Albo Regionale Unico degli operatori economici per servizi di importo superiore a € 100.000,00, come previsto dall’art. 12, comma 2, della L.R. n. 12/2011;
-successivamente, il Libero Consorzio, con determina dirigenziale n. 235 del 2 maggio 2024, in luogo di affidare il servizio al ricorrente, annullava l’intera procedura di affidamento, ritenendo che l’odierno ricorrente non fosse in possesso del requisito di iscrizione da almeno cinque anni all’albo professionale, necessario per lo svolgimento dell’incarico di collaudo, prestazione inclusa nell’oggetto dell’affidamento;
-anche tale determinazione veniva impugnata dal ricorrente (R.G. n. 983/2024), ma il ricorso veniva stavolta respinto con sentenza n. 2591 del 16 luglio 2024, avverso la quale è stato proposto appello al C.G.A.R.S..
Il ricorrente chiede, pertanto, la condanna del Libero Consorzio Comunale di Siracusa al pagamento della somma di € 86.508,93, a titolo di lucro cessante (per il mancato profitto derivante dall’esecuzione dell’incarico) e di danno curricolare (per il pregiudizio all’immagine professionale), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria domanda, deduce la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano: l’illegittimità della condotta dell’Amministrazione; la colpa dell’ente; il nesso di causalità tra l’atto illegittimo e la mancata aggiudicazione in suo favore; il danno ingiusto, corrispondente all’utilità economica che avrebbe tratto dallo svolgimento del servizio.
2. Si è costituito in giudizio il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, eccependo l’infondatezza della domanda risarcitoria.
La difesa dell’ente evidenzia come le sentenze del T.A.R. n. 2591/2024 e del C.G.A.R.S. n. 1142/2024 abbiano definitivamente accertato la carenza, in capo al ricorrente, di un requisito necessario per l’espletamento dell’incarico e, di conseguenza, l’insussistenza del suo diritto a ottenere l’aggiudicazione. Mancando tale presupposto, non potrebbe configurarsi alcun diritto al risarcimento del danno.
5. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, la causa è stata discussa e posta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6.1. Giova premettere che l'azione di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi presuppone la prova, da parte del danneggiato, di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.: il fatto illecito, il dolo o la colpa, il danno ingiusto e il nesso di causalità.
In proposito, sul piano del riparto dell'onere probatorio è stato affermato come in tema di responsabilità civile dell'Amministrazione la parte che affermi di aver subito un danno per effetto della condotta lesiva del soggetto pubblico sia tenuta ad allegare e provare puntualmente gli elementi costitutivi dell'illecito e le conseguenze pregiudizievoli subite (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 23 ottobre 2020, n. 6394).
Nel giudizio risarcitorio, infatti, l'onere della prova grava interamente sulla parte che agisce in giudizio, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., non trovando applicazione il metodo acquisitivo tipico del giudizio di annullamento.
In particolare, secondo il granitico indirizzo della giurisprudenza amministrativa, quando si lamenta la lesione di un interesse legittimo di tipo pretensivo, come nel caso di specie, il risarcimento del danno è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico da condursi in termini di certezza o, quantomeno, di elevata probabilità, che l'aspirazione al conseguimento del bene della vita fosse fondata.
In altri termini, il privato deve provare la c.d. "spettanza del bene della vita", ossia che, in assenza dell'illegittimo agire della Pubblica Amministrazione, egli avrebbe concretamente e legittimamente ottenuto l'utilità richiesta.
L'annullamento del provvedimento, non accompagnato da un accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale, non è di per sé sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria.
Ed infatti è stato anche di recente ribadito che “ La lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria - anche se non sufficiente - per accedere alla tutela risarcitoria, occorrendo anche verificare che risulti leso, per effetto dell'attività illegittima e colpevole dell'amministrazione, l'interesse materiale al quale il soggetto aspira: il risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa non può prescindere dalla spettanza di un bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest'ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante dal provvedimento illegittimo; ne consegue che ai fini della sussistenza di una responsabilità dell'amministrazione per danni da provvedimento illegittimo, la valutazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa, dovendo, al contrario, il giudice svolgere una più penetrante indagine, estesa anche alla valutazione dell'elemento soggettivo (non del funzionario agente ma) dell'amministrazione intesa come apparato; in particolare, deve essere fornita la dimostrazione che la pubblica amministrazione abbia agito quanto meno con colpa, in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all' articolo 97 Cost. ” (Consiglio di Stato sez. IV, 8/01/2025, n. 98).
6.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, emerge l'infondatezza della domanda del ricorrente.
L'Ing. AL fonda la propria pretesa risarcitoria sull'annullamento, disposto da questo Tribunale con sentenza n. 1117/2024, della determinazione con cui l'incarico professionale era stato affidato all'Ing. US. Tuttavia, tale pronuncia, pur avendo accertato l'illegittimità dell'aggiudicazione in favore del controinteressato, non ha affatto statuito in merito alla spettanza del bene della vita in capo all'odierno ricorrente. Al contrario, il procedimento giudiziario successivamente avviato ha definitivamente accertato che l'Ing. AL non aveva diritto all'affidamento dell'incarico.
Come statuito, infatti, da questo Tribunale con la sentenza n. 2591/2024, e confermato dal C.G.A.R.S. con la sentenza n. 1142/2024, il ricorrente era privo di un requisito di partecipazione essenziale, ovvero l'anzianità di iscrizione all'albo professionale per cinque anni, necessario per lo svolgimento della prestazione di collaudo, inclusa nell'oggetto dell'affidamento. Il Giudice d'appello ha, quindi, ritenuto legittimo l'annullamento in autotutela dell'intera procedura, stante l'assenza di altri concorrenti idonei in graduatoria.
La citata sentenza del C.G.A.R.S. ha definitivamente accertato, con valore di giudicato, l'insussistenza, in capo all'Ing. AL, del diritto a conseguire l'aggiudicazione; viene meno, pertanto, l’ingiustizia del danno quale presupposto fondamentale della pretesa risarcitoria e, conseguentemente, deve escludersi qualunque nesso causale tra la condotta (pur inizialmente illegittima) dell'Amministrazione e il pregiudizio economico lamentato dal ricorrente, atteso che quest'ultimo non avrebbe comunque potuto ottenere l'incarico.
7. In conclusione, difettando gli elementi costitutivi del danno ingiusto e del nesso di causalità, la domanda risarcitoria deve essere respinta, senza che sia necessario procedere all'esame degli altri profili, quale quello della colpa dell'Amministrazione.
8. Attese le peculiarità della vicenda processuale, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
ER RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RA | RO EN |
IL SEGRETARIO