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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/07/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 263/2024, promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DORIA NICOLO'
RICORRENTE contro
(c.f. ), CP C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate all'udienza di rimessione in decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.02.2024, premetteva di Parte_1 aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con CP
e deduceva che dalla loro unione era nata, il 4.03.2015, la figlia Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori.
pagina 1 di 7 Adduceva l'interruzione della relazione sentimentale, imputandola al disinteresse mostrato dall'ex compagno nei confronti della figlioletta, divenuto causa scatenante della conflittualità di coppia.
Invocava l'intervento del Tribunale affinché disponesse l'affidamento esclusivo della figlia minore, con concentrazione su di sé della responsabilità di adottare le decisioni di maggiore importanza per Per_1 alla luce dell'assenza morale e materiale del padre.
Chiedeva di regolamentare l'esercizio del diritto di visita del padre come segue: “il Sig. avrà facoltà di vedere la figlia CP Per_1
due giorni la settimana lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.30, nonché, il sabato o la domenica, a settimane alterne dalle ore 16.00 alle ore
19.30; che per quanto concerne le festività natalizie: la minore Per_1
trascorrerà ad anni alterni il natale con la madre e il capodanno con il padre e così via, ad anni alterni;
- che per quanto concerne le festività pasquali: la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e il Per_1 giorno di Pasquetta con la madre e così via, ad anni alterni;
- che in ordine alle vacanze estive il sig. avrà la facoltà di trascorrere con CP
la figlia almeno 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra luglio Per_1
e agosto. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia”.
Chiedeva, inoltre, di gravare il resistente dell'obbligo di corrispondere in proprio favore almeno € 350,00 al mese, a titolo di contributo al mantenimento della prole, e di sostenere il 50% delle spese straordinarie.
Non si costituiva il resistente . CP
*****
pagina 2 di 7 All'udienza del 12.06.2024, veniva liberamente sentita la parte ricorrente, che ribadiva il disinteresse morale e materiale del Pace nei confronti della figlia.
In via provvisoria ed urgente, con ordinanza del 21.06.2024, veniva disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con mantenimento della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori.
Nella stessa sede venivano incaricati i Servizi sociali di provvedere a verifica socio-ambientale sulle condizioni di vita della minore, nonché il
Coordinamento di psicologia giuridica di riferire circa risorse e criticità del nucleo, condizioni di benessere della minore, preferibile regime di affido e visita. Inoltre, veniva posto a carico del padre l'obbligo di versare mensilmente la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia (al netto dell'assegno unico), oltre che il 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita a mezzo accertamenti tributari e prove orali.
All'esito, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento della figlia minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v. Cass. Civ. n. 28244/2019: “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al
pagina 3 di 7 massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”.
Ai fini di tale vaglio, occorre, anzitutto, soffermarsi sugli esiti delle indagini sociosanitarie svolte, nel corso delle quali gli operatori demandati hanno rilevato che “ racconta di vivere in una “famiglia allargata” Per_1 descrivendo come “buoni e sereni” i rapporti sia con le sorelle che con
“ il compagno della madre. Dal disegno della famiglia si rileva un Per_2 ambiente familiare armonico in cui sono presenti le sorelle, la mamma ed il compagno uniti, l'uno vicino all'altro; ha disegnato sé stessa lontano Per_1
dal padre che seppur fa parte del sistema famiglia, probabilmente è vissuto come distante emotivamente da quelli che sono i suoi bisogni, desideri e aspettative” (cfr. rel. UOS Psg del 25.10.2024).
Ed infatti, la minore ha riferito “di non frequentare il padre, sig.
da circa tre mesi, mentre prima accadeva di trascorrere qualche ora CP
insieme; in merito a ciò, la madre specifica che è a volerlo cercare Per_1 costantemente, prendendole spesso il cellulare per contattarlo” (cfr. rel. cit.).
L'oggettiva distanza emotiva creata dal il cui disinteresse nei CP
confronti della figlia è confermato dalla contumacia nel presente giudizio, costituisce, come è stato possibile evincere dalle indagini svolte, una fonte di sofferenza per la minore, che desidera trascorrere del tempo col padre,
pagina 4 di 7 sebbene quest'ultimo le neghi calore e vicinanza (cfr. rel. cit.: “Dafne dice:
“il mio papà si chiama , ma non viene a prendere mai, vorrei che CP
venisse a prendermi con maggiore frequenza”).
Sicché, assodato il manifesto disinteresse di nei CP confronti della figlioletta, si ritiene opportuno, oltre che rispondente al benessere psicofisico di confermare il già provvisoriamente disposto Per_1 affidamento monogenitoriale alla madre (che rappresenta per la piccola una
“base sicura”: cfr. rel. cit.), con la concentrazione in capo alla della Pt_1 responsabilità delle decisioni di maggiore interesse – quali ad esempio quelle inerenti salute, educazione, istruzione e residenza abituale – da adottarsi per la minore.
Del resto, il Tribunale non può consentire la paralisi della macchina rappresentativa della minore, apparendo fisiologico l'insorgere di crescenti esigenze, anche di carattere organizzativo, con l'incedere dell'età (v. art. 337-quater co.3 c.c., in cui è stabilito che, anche nell'ipotesi di affidamento ad un solo genitore, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi “salvo che non sia diversamente stabilito”).
Per quanto concerne il diritto di visita del genitore non collocatario, considerata l'indisponibilità di quest'ultimo ad incontrare regolarmente la figlia e, tuttavia, il desiderio della minore di renderlo parte integrante della sua vita, non ritiene il Tribunale che risponda all'interesse di Per_1
l'esclusione di contatti col padre, seppure non appaia possibile, allo stato, stilare una rigida calendarizzazione di incontri, onde evitare di alimentare attese e delusioni nella minore.
Detti contatti potrebbero essere ripristinati eventualmente in esito all'avvio su base volontaria di un percorso di sostegno alla genitorialità per il Pace ed il consenso della minore.
*****
pagina 5 di 7 Passando al profilo economico, considerato il carico integrale degli oneri di mantenimento diretto sulla ricorrente medesima, presso cui è collocata la figlia con prevalenza di tempi, purtuttavia considerate le scarse risorse economiche del Pace (come evidenziate dalle risultanze degli accertamenti tributari), il Tribunale reputa equo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura mensile di
€ 200,00 (al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla madre).
Naturalmente le spese straordinarie, individuate secondo il locale protocollo, che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
*****
Infine, le spese del giudizio vanno poste a carico di chi le ha sostenute, stante l'opzione di contumacia prescelta dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- conferma l'affidamento della minore esclusivamente alla Per_1
madre, con concentrazione in capo a costei della responsabilità per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse;
- regolamenta il diritto di visita del padre come meglio precisato in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
200,00 (al netto dell'assegno unico), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie da Per_1 sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
pagina 6 di 7 - pone le spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25.7.25
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 263/2024, promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DORIA NICOLO'
RICORRENTE contro
(c.f. ), CP C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate all'udienza di rimessione in decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.02.2024, premetteva di Parte_1 aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con CP
e deduceva che dalla loro unione era nata, il 4.03.2015, la figlia Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori.
pagina 1 di 7 Adduceva l'interruzione della relazione sentimentale, imputandola al disinteresse mostrato dall'ex compagno nei confronti della figlioletta, divenuto causa scatenante della conflittualità di coppia.
Invocava l'intervento del Tribunale affinché disponesse l'affidamento esclusivo della figlia minore, con concentrazione su di sé della responsabilità di adottare le decisioni di maggiore importanza per Per_1 alla luce dell'assenza morale e materiale del padre.
Chiedeva di regolamentare l'esercizio del diritto di visita del padre come segue: “il Sig. avrà facoltà di vedere la figlia CP Per_1
due giorni la settimana lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.30, nonché, il sabato o la domenica, a settimane alterne dalle ore 16.00 alle ore
19.30; che per quanto concerne le festività natalizie: la minore Per_1
trascorrerà ad anni alterni il natale con la madre e il capodanno con il padre e così via, ad anni alterni;
- che per quanto concerne le festività pasquali: la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e il Per_1 giorno di Pasquetta con la madre e così via, ad anni alterni;
- che in ordine alle vacanze estive il sig. avrà la facoltà di trascorrere con CP
la figlia almeno 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra luglio Per_1
e agosto. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia”.
Chiedeva, inoltre, di gravare il resistente dell'obbligo di corrispondere in proprio favore almeno € 350,00 al mese, a titolo di contributo al mantenimento della prole, e di sostenere il 50% delle spese straordinarie.
Non si costituiva il resistente . CP
*****
pagina 2 di 7 All'udienza del 12.06.2024, veniva liberamente sentita la parte ricorrente, che ribadiva il disinteresse morale e materiale del Pace nei confronti della figlia.
In via provvisoria ed urgente, con ordinanza del 21.06.2024, veniva disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con mantenimento della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori.
Nella stessa sede venivano incaricati i Servizi sociali di provvedere a verifica socio-ambientale sulle condizioni di vita della minore, nonché il
Coordinamento di psicologia giuridica di riferire circa risorse e criticità del nucleo, condizioni di benessere della minore, preferibile regime di affido e visita. Inoltre, veniva posto a carico del padre l'obbligo di versare mensilmente la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia (al netto dell'assegno unico), oltre che il 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita a mezzo accertamenti tributari e prove orali.
All'esito, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento della figlia minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v. Cass. Civ. n. 28244/2019: “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al
pagina 3 di 7 massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”.
Ai fini di tale vaglio, occorre, anzitutto, soffermarsi sugli esiti delle indagini sociosanitarie svolte, nel corso delle quali gli operatori demandati hanno rilevato che “ racconta di vivere in una “famiglia allargata” Per_1 descrivendo come “buoni e sereni” i rapporti sia con le sorelle che con
“ il compagno della madre. Dal disegno della famiglia si rileva un Per_2 ambiente familiare armonico in cui sono presenti le sorelle, la mamma ed il compagno uniti, l'uno vicino all'altro; ha disegnato sé stessa lontano Per_1
dal padre che seppur fa parte del sistema famiglia, probabilmente è vissuto come distante emotivamente da quelli che sono i suoi bisogni, desideri e aspettative” (cfr. rel. UOS Psg del 25.10.2024).
Ed infatti, la minore ha riferito “di non frequentare il padre, sig.
da circa tre mesi, mentre prima accadeva di trascorrere qualche ora CP
insieme; in merito a ciò, la madre specifica che è a volerlo cercare Per_1 costantemente, prendendole spesso il cellulare per contattarlo” (cfr. rel. cit.).
L'oggettiva distanza emotiva creata dal il cui disinteresse nei CP
confronti della figlia è confermato dalla contumacia nel presente giudizio, costituisce, come è stato possibile evincere dalle indagini svolte, una fonte di sofferenza per la minore, che desidera trascorrere del tempo col padre,
pagina 4 di 7 sebbene quest'ultimo le neghi calore e vicinanza (cfr. rel. cit.: “Dafne dice:
“il mio papà si chiama , ma non viene a prendere mai, vorrei che CP
venisse a prendermi con maggiore frequenza”).
Sicché, assodato il manifesto disinteresse di nei CP confronti della figlioletta, si ritiene opportuno, oltre che rispondente al benessere psicofisico di confermare il già provvisoriamente disposto Per_1 affidamento monogenitoriale alla madre (che rappresenta per la piccola una
“base sicura”: cfr. rel. cit.), con la concentrazione in capo alla della Pt_1 responsabilità delle decisioni di maggiore interesse – quali ad esempio quelle inerenti salute, educazione, istruzione e residenza abituale – da adottarsi per la minore.
Del resto, il Tribunale non può consentire la paralisi della macchina rappresentativa della minore, apparendo fisiologico l'insorgere di crescenti esigenze, anche di carattere organizzativo, con l'incedere dell'età (v. art. 337-quater co.3 c.c., in cui è stabilito che, anche nell'ipotesi di affidamento ad un solo genitore, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi “salvo che non sia diversamente stabilito”).
Per quanto concerne il diritto di visita del genitore non collocatario, considerata l'indisponibilità di quest'ultimo ad incontrare regolarmente la figlia e, tuttavia, il desiderio della minore di renderlo parte integrante della sua vita, non ritiene il Tribunale che risponda all'interesse di Per_1
l'esclusione di contatti col padre, seppure non appaia possibile, allo stato, stilare una rigida calendarizzazione di incontri, onde evitare di alimentare attese e delusioni nella minore.
Detti contatti potrebbero essere ripristinati eventualmente in esito all'avvio su base volontaria di un percorso di sostegno alla genitorialità per il Pace ed il consenso della minore.
*****
pagina 5 di 7 Passando al profilo economico, considerato il carico integrale degli oneri di mantenimento diretto sulla ricorrente medesima, presso cui è collocata la figlia con prevalenza di tempi, purtuttavia considerate le scarse risorse economiche del Pace (come evidenziate dalle risultanze degli accertamenti tributari), il Tribunale reputa equo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura mensile di
€ 200,00 (al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla madre).
Naturalmente le spese straordinarie, individuate secondo il locale protocollo, che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
*****
Infine, le spese del giudizio vanno poste a carico di chi le ha sostenute, stante l'opzione di contumacia prescelta dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- conferma l'affidamento della minore esclusivamente alla Per_1
madre, con concentrazione in capo a costei della responsabilità per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse;
- regolamenta il diritto di visita del padre come meglio precisato in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
200,00 (al netto dell'assegno unico), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie da Per_1 sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
pagina 6 di 7 - pone le spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25.7.25
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
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