Trib. Salerno, ordinanza 13/03/2025
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Ordinanza 13 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Salerno, presieduto dal Dott. Roberto Ricciardi, riguarda un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da una parte contro un provvedimento di rigetto di una richiesta di cancellazione dalla Centrale Rischi. La parte reclamante sosteneva che la segnalazione a sofferenza fosse ingiustificata, in quanto il debito, inizialmente di 28.135 euro, era stato ridotto a 7.000 euro e successivamente estinto. La questione centrale era se la segnalazione potesse permanere nonostante l'estinzione del debito e la sua natura contestata.

Il giudice ha accolto il reclamo, ritenendo che la segnalazione a sofferenza non fosse più legittima, dato che il debito era stato estinto e non vi era più una situazione debitoria che giustificasse la segnalazione. Ha inoltre evidenziato la sussistenza del periculum in mora, legato all'impossibilità di accesso al credito per l'attività imprenditoriale. Tuttavia, ha compensato le spese legali, considerando che la parte reclamante aveva sollevato questioni non del tutto infondate, nonostante la segnalazione avesse una certa giustificazione storica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Salerno, ordinanza 13/03/2025
    Giurisdizione : Trib. Salerno
    Numero :
    Data del deposito : 13 marzo 2025

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