Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2024/9925
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Roberto RICCIARDI presidente est.
Dott.ssa Valentina FERRARA giudice
Dott. Mattia CAPUTO giudice
nella procedura iscritta a ruolo il 22.12.2024 al n. 9925/2024 R. G. e vertente tra
Parte_1
Avv.ti Lamanna e Ambrosino
E
s.p.a. Controparte_1
Avv. avente ad oggetto: reclamo proposto ex art. 669 decies c.p.c. ha pronunziato la seguente
ORDINANZA letto il reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. da Parte_1
avverso il provvedimento emesso in data 9.12.2024 dal dr. Cesare Taraschi nel procedimento di urgenza ex art.700 c.p.c. recante il n. 3865/2024 R.G., con il quale è stata rigettata la richiesta di procedere in via di urgenza alla cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi presso la Banca di Italia;
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28.135,00 – poi ridotto ad euro 7.000,00 in virtù di sentenza emessa dal
Tribunale di Salerno – senza recare la attestazione della sua natura di debito contestato;
che, a seguito di proposta conciliativa formulata dal giudice, la banca ha modificato la segnalazione, dando atto della effettiva consistenza del debito
( euro 7.000,00 invece che gli originari euro 28.135,00 ), e della sua natura contestata;
che su queste premesse il primo giudice ha ritenuto di rigettare il ricorso di urgenza, ritenendo non più sussistente il requisito del fumus boni iuris, in virtù delle modifiche apportate con la proposta conciliativa, tali da rendere la vicenda più aderente alla realtà dei fatti;
che avverso siffatto provvedimento ha proposto reclamo, Parte_1
ritenendo non giustificata la segnalazione a sofferenza, in presenza di un credito modesto, che peraltro stava regolarmente onorando con pagamenti rateali;
che successivamente il debito è anche stato anticipatamente estinto, per come dichiarato dal in maniera incontestata;
Pt_1
che ciò non sembra più consentire il permanere della segnalazione a sofferenza, stante la mancanza di debitoria che la possa giustificare;
che, infine, può ritenersi la sussistenza del periculum in mora, facilmente ricavabile dalla automatica preclusione di accesso al credito, indispensabile per una corretta gestione della attività di impresa ( cfr. Trib. Roma
27.1.2017 o Trib. Napoli 1.1.2017 ) ; che il reclamo va pertanto accolto, non potendosi più ritenere legittima la segnalazione a sofferenza, stante il comportamento successivo tenuto dalla parte, la quale ha del tutto estinto la debitoria, e non potendosi a ragione parlare di credito contestato;
Pagina 2 che, ciò nonostante, le spese della doppia fase vanno in toto compensate, in quanto il ha anche fondato la sua opposizione sulla mancata Pt_1
comunicazione del preavviso ex art. 125 t.u.b., in realtà regolarmente notificato;
inoltre, la segnalazione in parte si giustifica, ove si consideri che
è stato per lungo tempo debitore della banca, avendo Parte_1
concordato solo nel 2023 un piano di rientro dalla debitoria ,
P. Q. M.
ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto, ORDINA alla Controparte_2
di provvedere alla immediata cancellazione del nominativo di
[...]
dalla segnalazione a sofferenza dalla Centrale Rischi della Parte_1
Banca di Italia;
COMPENSA interamente le spese della doppia fase .
Salerno, 13 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Roberto Ricciardi
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