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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice UI SA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2730/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cassino, in Via XX Parte_1
Settembre n. 23, presso lo studio degli avv. Roberta Di Zazzo e Tiziana
Siciliani, che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha sostenuto: Parte_1
- di aver lavorato, a far data dal 1.02.1979 e sino al 31.03.2021, in favore della in qualità di operaio Parte_2 generico liv. 2;
- che alla ricezione del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio (c.d. ha verificato che, in luogo dei 42 anni, 1 Pt_3 mese e 30 giorni (arrotondati a 42 ex lege stante il mancato superamento del semestre) gli erano stati riconosciuti solo 35 anni e 10 mesi di servizio, arrotondati ex lege a 36, ossia solo il periodo
1 decorrente da 1° giugno 1985, data di immissione in ruolo definitiva della ricorrente presso l'Ente di appartenenza;
- di essere iscritto alla ex AD dalla data di assunzione
(1.02.1979).
Pertanto, argomentando in diritto in merito alla sussistenza del proprio diritto alla percezione del trattamento di fine servizio calcolato anche con riferimento agli anni di servizio pre-ruolo, anche alla luce dell'iscrizione all'AD, ha concluso chiedendo al giudice: “Accertata la riconoscibilità degli anni di periodo avventizio ai fini del computo del T.F.S. e, per l'effetto, condannare la resistente a versare al signor la ulteriore somma Parte_1 di T.F.S., ivi quantificata in € 7.084,16 lorda, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione e sino all'effettivo soddisfo. Condannare la resistente, alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che ivi si dichiarano antistatari”.
La parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
La causa, verificata la regolarità del contraddittorio, è stata istruita in via documentale e all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla corresponsione da parte dell'ente resistente di quanto spettante alla stessa a titolo di indennità premio di servizio (trattandosi di dipendenti di enti locali assunti in data antecedente al 2001, pur essendo denominata nel ricorso come trattamento di fine servizio o t.f.s.) per il servizio pre-ruolo prestato presso le stesse.
Nel caso in esame dalla documentazione prodotta risulta che al ricorrente
è stato riconosciuto a titolo di tfs solo il periodo dall'immissione in ruolo (35 anni e 10 mesi di servizio) con esclusione del periodo pre-ruolo (cfr. doc.
“decreto conferimento tfs” all. fasc. ric.) e che tuttavia l'ente datore di lavoro
2 ha dichiarato l'inizio del servizio a decorrere dal febbraio del 1979 e la contestuale iscrizione all'AD (cfr. doc. “modello 350P).
La domanda non può essere accolta, per difetto di legittimazione passiva della parte convenuta.
Pur dando atto dell'esistenza di un orientamento del Tribunale di Cassino che si è espresso in termini favorevoli alla parte ricorrente deve viceversa ritenersi – in accordo con altra giurisprudenza di legittimità e di merito – che il titolare del lato passivo dell'obbligazione fatta valere con il ricorso introduttivo, nel caso di specie, sia esclusivamente l'istituto previdenziale e che dunque non possano rispondere direttamente del pagamento CP_2 della prestazione né l'ente datore di lavoro per il periodo in cui la parte ricorrente lamenta il mancato computo ai fini dell'indennità premio di fine servizio né l'ente datore di lavoro al momento della cessazione dal servizio, che nel caso di specie coincidono con la resistente contumace.
Per inquadrare la fattispecie, può premettersi che, con espresso riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze degli Enti locali, l'art. 22 comma 10 del D.L. 31/8/1987, n. 359, convertito dalla legge 29/10/1987,
n. 440, stabilisce che “al personale iscritto da almeno un anno (anche non continuativo) all'ex AD, l'indennità di premio spetta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro”, e che, per quanto concerne il personale non di ruolo, l'art. 1 della Legge 152/1968, prevede che “l'iscrizione obbligatoria all'AD ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purché il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro”.
In ogni caso, come si evince dal dato normativo (cfr. in particolare l'art. 9
Legge 29/1979 e l'art. 4 l. 152/1968, che espressamente pongono a carico dell'Istituto previdenziale il pagamento delle prestazioni, e fanno riferimento agli “iscritti” come beneficiari, senza alcun riferimento al datore di lavoro),
3 soggetto tenuto ad erogare la indennità premio di fine servizio è allo stato attuale l' che ha assorbito le funzioni di (ex art. 21 CP_2 CP_3
D.L.201/2011, conv. con Legge 204/2011) il quale a sua volta è subentrato ad AD (ex art. 4 comma 2 d.lgs. 479/1994), ente originariamente tenuto all'erogazione della indennità premio servizio.
Sul punto si è inoltre chiaramente espressa anche la giurisprudenza di legittimità, nel dirimere una controversia analoga alla presente, riconoscendo quale contraddittore l'istituto previdenziale (cfr. Cass. civ.,
11/07/2024, n. 19023 in cui, nell'argomentazione volta a definire la natura del trattamento di fine servizio – se retribuzione o mera prestazione previdenziale – comunque si dà atto del dato normativo secondo il quale “al pagamento del trattamento di fine servizio non è obbligato il datore di lavoro, bensì un ente previdenziale (a suo tempo l'I.N.A.D.E.L., attualmente l' ” CP_2
Allo stesso modo si è espressa la giurisprudenza amministrativa secondo cui "l'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti deve essere ritualmente instaurata la controversia" (Cons. Stato., Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465 e 31 gennaio 2006, n. 329 e 22 maggio 2000 n.
2950).
Il Consiglio di Stato ha infatti pure ritenuto che “l'amministrazione di appartenenza non ha legittimazione passiva nel ricorso proposto da un pubblico dipendente nei confronti dell' per il pagamento dell'indennità CP_3 di buonuscita ed i suoi accessori, non rivestendo detta amministrazione alcun ruolo con rilevanza esterna nel relativo procedimento."(Consiglio di Stato, sez.
IV, 21 giugno 2007, n. 3365).
Non può condividersi l'argomentazione contenuta nei precedenti del
Tribunale di Cassino, con riferimento al parere del Consiglio di Stato n.
1697/97 del 12.11.1997, in quanto in tali casi la legittimazione dell'ente locale è stata riconosciuta alla luce della impossibilità di iscrivere i soggetti, per i periodi pre-ruolo, all'AD, circostanza che avrebbe dunque determinato l'insussistenza dei presupposti per maturare l'indennità
4 premio (testualmente, è riferito che “in relazione a detto periodo il personale assunto ai sensi della l. n. 285/1977 non poteva essere iscritto ad alcun ente previdenziale”).
Tuttavia, nel caso di specie, è documentalmente provato che la parte ricorrente sia stata iscritta all'AD anche per il periodo pre-ruolo, come attestato nel documento trasmesso dall'ente locale all' e allegato al CP_2 ricorso, per cui non può ritenersi applicabile alla fattispecie tale ragionamento.
Deve inoltre precisarsi che, alla luce dell'orientamento della Corte di
Cassazione, pure citato nei precedenti del Tribunale di Cassino, (Cass. n.
27427 del 01.12.2020 per cui “il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 e altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874)” e dunque “l'iscrizione obbligatoria all'AD (ora , n.d.r.) ai fini del trattamento di previdenza, CP_2
è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purché il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro”), l'obbligo di iscrizione deve ritenersi sussistente anche per il periodo pre-ruolo.
In ogni caso, il richiamo all'automatismo delle prestazioni previdenziali contenuto in tale pronuncia, per cui l'indennità sarebbe comunque dovuta anche in assenza di iscrizione o di versamento della contribuzione, costituisce ulteriore elemento a conferma della conclusione per cui unico soggetto onerato del pagamento dell'indennità è l'ente previdenziale.
Alla luce di tali principi, e per come desumibile dal dato normativo, l'ente locale convenuto in giudizio non sono dunque titolari del lato passivo
5 dell'obbligazione fatta valere – esclusivamente legata al pagamento di parte dell'indennità premio di fine servizio di cui è debitore l' – e dunque CP_2 la domanda non può essere accolta nei loro confronti e va integralmente respinta.
In considerazione della contumacia della parte resistente e del rigetto della domanda, nulla deve disporsi in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Cassino il 27/06/2025
IL GIUDICE
UI SA
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