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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/05/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 272/2025 V.G. promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Fabrizio BRACCO (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Acqui Terme (AT) il 14/12/1986, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 9, parte I dell'anno 1986;
- che dal matrimonio sono nati i figli , , , ormai maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 Persona_3 economicamente autosufficienti;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
1 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.12 co.
3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. il Pubblico Ministero è intervenuto in data 11/02/2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a [...], Parte_1
e , nata il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio civile in Acqui Parte_2
Terme (AL) il 14/12/1986, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 9, parte I dell'anno 1986;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 272/2025 V.G. promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Fabrizio BRACCO (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Acqui Terme (AT) il 14/12/1986, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 9, parte I dell'anno 1986;
- che dal matrimonio sono nati i figli , , , ormai maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 Persona_3 economicamente autosufficienti;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
1 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.12 co.
3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. il Pubblico Ministero è intervenuto in data 11/02/2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a [...], Parte_1
e , nata il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio civile in Acqui Parte_2
Terme (AL) il 14/12/1986, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 9, parte I dell'anno 1986;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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