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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 918/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 918/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 aprile 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Formichini Laura per parte resistente l'avv. Violi Angelo i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att. cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 918/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORMICHINI Parte_1 C.F._1
LAURA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLI ANGELO Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha adito il Tribunale per vedere “Dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della Parte_1 contestazione disciplinare mossa dalla tutte le motivazioni espresse in Controparte_2 narrativa e, per l'effetto, disporre l'annullamento del provvedimento disciplinare irrogato nei suoi confronti dalla del 22/07/2024. In conseguenza ordinare alla la revoca e/o Controparte_3 Controparte_1 annullamento della sanzione irrogata onde riabilitare in termini disciplinari il ricorrente…”.
2. Il ricorrente ha allegato che in data 17.6.2024 urtava altri autoveicoli mentre, all'interno del piazzale sito in
Livorno via Firenze 19, si accingeva a movimentare un'autovettura, ovvero a svolgere una mansione diversa da quelle cui è usualmente adibito, in quanto assunto come magazziniere;
agisce dunque per vedere annullata la sanzione dell'ammonizione scritta irrogatagli dalla società, deducendo che è affetto da un disturbo di attenzione ed è pertanto iscritto nelle c.d. categorie protette di cui alla legge 68/1999, di talché avrebbe dovuto essere adibito a mansioni confacenti con la sua ridotta capacità lavorativa, previa adeguata formazione.
3. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1
4. La causa istruita per documenti è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
6. Non è contestata tra le parti la dinamica del sinistro causato dal ricorrente il 17.6.2024 e in particolare il
1 fatto che il medesimo non si sia arrestato ad uno stop all'interno del piazzale collocato in Livorno mentre era addetto alla movimentazione di un'autovettura.
7. Risulta altresì per tabulas (cfr. contratto di lavoro in atti) che il ricorrente – contrariamente a quanto dedotto in ricorso – sia stato assunto come piazzalista, mentre non risulta in alcun modo dimostrato
(stante l'assenza di istanze istruttorie di parte ricorrente sul punto) che di fatto, in pendenza di rapporto di lavoro, il medesimo sia stato adibito alle diverse mansioni di magazzinieri.
8. E' altresì pacifico che il ricorrente sia in possesso della patente di guida e pertanto, stante la dinamica dell'infortunio, non si comprende quale ulteriore e specifica formazione avrebbe dovuto ricevere per la movimentazione delle auto all'interno di un piazzale, tanto più nel caso di specie in cui è stato contestato al ricorrente il mancato rispetto di un segnale di “stop”, segnale il cui valore è inequivoco per il comune cittadino anche privo di patente di guida e a prescindere dal fatto che si trovi o meno alla guida di un mezzo.
9. E' evidente dunque il comportamento negligente/imprudente del ricorrente che non ha ottemperato ad un elementare e non opinabile comando di arresto rispetto a cui nessuna formazione specifica poteva essere richiesta e pretesa dal datore di lavoro.
10. Alla luce dei motivi di contestazione mossi dal ricorrente alle sanzioni irrogatagli e in assenza di più specifiche circa la proporzionalità della sanzione secondo le previsioni del CCNL, deve concludersi per il rigetto del ricorso.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal
DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione delle non elevata complessità delle questioni di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
3688,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 30 aprile 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
2
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 918/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 aprile 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Formichini Laura per parte resistente l'avv. Violi Angelo i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att. cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 918/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORMICHINI Parte_1 C.F._1
LAURA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLI ANGELO Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha adito il Tribunale per vedere “Dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della Parte_1 contestazione disciplinare mossa dalla tutte le motivazioni espresse in Controparte_2 narrativa e, per l'effetto, disporre l'annullamento del provvedimento disciplinare irrogato nei suoi confronti dalla del 22/07/2024. In conseguenza ordinare alla la revoca e/o Controparte_3 Controparte_1 annullamento della sanzione irrogata onde riabilitare in termini disciplinari il ricorrente…”.
2. Il ricorrente ha allegato che in data 17.6.2024 urtava altri autoveicoli mentre, all'interno del piazzale sito in
Livorno via Firenze 19, si accingeva a movimentare un'autovettura, ovvero a svolgere una mansione diversa da quelle cui è usualmente adibito, in quanto assunto come magazziniere;
agisce dunque per vedere annullata la sanzione dell'ammonizione scritta irrogatagli dalla società, deducendo che è affetto da un disturbo di attenzione ed è pertanto iscritto nelle c.d. categorie protette di cui alla legge 68/1999, di talché avrebbe dovuto essere adibito a mansioni confacenti con la sua ridotta capacità lavorativa, previa adeguata formazione.
3. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1
4. La causa istruita per documenti è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
6. Non è contestata tra le parti la dinamica del sinistro causato dal ricorrente il 17.6.2024 e in particolare il
1 fatto che il medesimo non si sia arrestato ad uno stop all'interno del piazzale collocato in Livorno mentre era addetto alla movimentazione di un'autovettura.
7. Risulta altresì per tabulas (cfr. contratto di lavoro in atti) che il ricorrente – contrariamente a quanto dedotto in ricorso – sia stato assunto come piazzalista, mentre non risulta in alcun modo dimostrato
(stante l'assenza di istanze istruttorie di parte ricorrente sul punto) che di fatto, in pendenza di rapporto di lavoro, il medesimo sia stato adibito alle diverse mansioni di magazzinieri.
8. E' altresì pacifico che il ricorrente sia in possesso della patente di guida e pertanto, stante la dinamica dell'infortunio, non si comprende quale ulteriore e specifica formazione avrebbe dovuto ricevere per la movimentazione delle auto all'interno di un piazzale, tanto più nel caso di specie in cui è stato contestato al ricorrente il mancato rispetto di un segnale di “stop”, segnale il cui valore è inequivoco per il comune cittadino anche privo di patente di guida e a prescindere dal fatto che si trovi o meno alla guida di un mezzo.
9. E' evidente dunque il comportamento negligente/imprudente del ricorrente che non ha ottemperato ad un elementare e non opinabile comando di arresto rispetto a cui nessuna formazione specifica poteva essere richiesta e pretesa dal datore di lavoro.
10. Alla luce dei motivi di contestazione mossi dal ricorrente alle sanzioni irrogatagli e in assenza di più specifiche circa la proporzionalità della sanzione secondo le previsioni del CCNL, deve concludersi per il rigetto del ricorso.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal
DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione delle non elevata complessità delle questioni di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
3688,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 30 aprile 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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