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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°987/2021 R.G. tra:
( c.f. ) ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Antonello Anglani;
attore contro
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Straziota e Signorile Maurizio;
convenuta oggetto: azione di adempimento appalto e domanda riconvenzionale vizi opera;
precisazione delle conclusioni: come da verbale dell'udienza del 14 dicembre 2023
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma 17, legge
69/2009.
, premesso di aver stipulato contratto di appalto avente ad oggetto lavori di Parte_1
ristrutturazione interna ed esterna dell'immobile sito in agro di Ostuni alla contrada Concezione snc, al pattuito prezzo di € 90.000,00, ha convenuto in giudizio la committente CP_1
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 25.207,61 o di quella
[...]
maggiore o minore da accertarsi in corso di causa attraverso apposita C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della messa in mora sino al soddisfo, nonché delle spese di lite.
A fondamento della propria domanda l'attore ha dedotto che detto pagamento, quanto ad €
18.230,00 oltre IVA, costituirebbe il corrispettivo per la realizzazione, su commissione della convenuta, di ulteriori opere – analiticamente indicate nell'atto introduttivo - rispetto a quelle previste nell'originario contratto di appalto, e quanto ad € 6.977,61 oltre IVA, a titolo di saldo per le opere realizzate e previste nel contratto, ed in particolare a saldo della fattura n. 20 del 29.6.2018, del complessivo importo di € 36.977,61, emessa per la somma corrispondente allo stato di avanzamento dei lavori, a dire dell'attore, attestato con relazione tecnica del Direttore dei lavori del
3.7.2018, a fronte dei quali la committente aveva corrisposto la somma di soli € 30.000,00.
Sempre a detta dell'attore, dopo reiterati solleciti di pagamento del saldo della fattura suddetta da parte dell'appaltatore, la committente avrebbe comunicato di non avere più la disponibilità economica per completare le opere e avrebbe risolto unilateralmente il contratto, invitando l'appaltatore alla rimozione dell'impalcatura, dopo la cui rimozione, egli aveva richiesto il pagamento dei lavori realizzati extra contratto.
Ritualmente costituitasi, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea ed ha spiegato domanda riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente realizzati nonché la condanna dell'attore al pagamento della somma, da determinarsi in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno, per gli inadempimenti riscontrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da compensarsi con quanto dovesse essere eventualmente riconosciuto essere dovuto all'attore; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La convenuta, premettendo che l'importo di € 90.000,00 era stato concordato a corpo, mediante l'accettazione di un preventivo predisposto dall'appaltatore e nel quale non erano stati indicati gli importi dovuti secondo fasi di avanzamento dei lavori, ha contrastato la domanda attorea assumendo che, inaspettatamente, dopo l'esecuzione di una minima parte dei lavori, l'odierno attore aveva richiesto il pagamento di un acconto, che, nonostante l'inesistenza di accordi in tal senso, la convenuta aveva comunque corrisposto nella misura di € 30.000,00, stante la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore ed al fine di evitare contenziosi, posto che l'attore aveva anche emesso la fattura già sopra indicata.
Ciononostante lo aveva procrastinato per circa un anno la ripresa dei lavori, peraltro Parte_1
prelevando in più riprese le proprie attrezzature dal cantiere, che infine abbandonava, ivi lasciando una impalcatura a ridosso dell'abitazione della committente ed a seguito di invito alla sua rimozione, l'odierno attore le aveva richiesto in data 10.7.2019 il saldo della prefata fattura ed il pagamento dei lavori extra contratto.
Verificato lo stato delle opere con l'ausilio di un tecnico di propria fiducia la committente in data
31.7.2019 aveva contestato all'appaltatore le numerose criticità riscontrate, richiedendogli il risarcimento del danno, con riserva di quantificarne l'ammontare.
La convenuta ha pertanto contestato la legittimità della richiesta attorea inerente al saldo della fattura n.20/2018, la quale di per sé non costituirebbe prova del credito, sottolineando che la sua emissione sarebbe stata precedente rispetto alla relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori, la quale a sua volta non costituiva un S.A.L. ed il cui importo eccederebbe il valore delle opere realizzate, così come l'importo di € 30.000,00 che era stato corrisposto confidando nella ripresa dei lavori.
La convenuta ha quindi contestato la legittimità a norma dell'art.1659 c.c., della richiesta di pagamento di opere extra contratto, siccome mai autorizzate o richieste ed in parte neppure realizzate, precisando che, a fronte di lavori il cui corrispettivo era stato determinato a corpo,
l'appaltatore aveva operato in totale autonomia, facendosi carico degli adattamenti e delle scelte tecniche più idonee per la migliore esecuzione di quanto commissionatogli.
Quanto alla spiegata domanda riconvenzionale, la convenuta ha lamentato la non corretta esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore e la presenza di lavori difformi da quelli concordati e da eseguire secondo progetto, come analiticamente riportati nella comparsa di costituzione.
La causa, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata istruita attraverso C.T.U.
Le reciproche domande sono parzialmente fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione.
Risulta pacifico tra le parti e comunque emergente per tabulas, che il contratto d'appalto inter partes fu concluso mediante l'accettazione da parte della committente ed odierna convenuta del preventivo compilato da parte dell'appaltatore, nel quale risultano elencate le opere da realizzare, quantificate a corpo in € 90.000,00 iva inclusa.
Appare utile evidenziare che il predetto preventivo, non risulta corredato né da un capitolato, né da un disegno di progetto, né da un computo metrico (che di regola non può ritenersi ultroneo anche quando i costi vengono poi quantificati a forfait), dai quali poter ricavare nel dettaglio gli elementi utili per individuare con esattezza le opere effettivamente commissionate e quelle realizzate extra contratto e per ritenere compiuti i lavori a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e con l'indicazione della qualità e della quantità dei materiali da impiegarsi.
In materia è principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza della S.C. che “In tema di regime probatorio delle variazioni apportate all'opera in un contratto di appalto, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art.1659 cod. civ. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto ad substantiam, diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente, si permette all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che tali variazioni sono state richieste dal committente”(
Cassazione civile sez. II, 02/08/2024, n.21823).
In applicazione del sopra menzionato principio, nel caso di specie oltre che all'interpretazione del contratto - secondo le regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, ovvero tenuto conto della comune intenzione delle parti, per la cui individuazione occorre valutare il complessivo comportamento di esse, sia anteriore che posteriore alla conclusione del contratto, secondo buona fede e nel dubbio, nel senso che le clausole possono avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno -, dovrà procedersi all'accertamento di quanto oggetto di causa sulla scorta delle risultanze della espletata C.T.U., condotta con rigore tecnico attraverso una indagine esaustiva e scevra da vizi logici o metodologici, dalla quale non v'è motivo per discostarsi, tenendo conto anche della relazione del Direttore dei Lavori del 3.7.2018, la quale, al punto 5, tiene conto della fattura n. 20 del 29.6.2018 emessa dall'odierno attore di € 33.616,01 oltre IVA al 10%, per un totale di € 36.977,616.
Il CTU, dopo avere individuato in loco fra le opere realizzate e stimatone il corrispettivo, facendo riferimento ai prezzi medi applicati da piccole imprese locali e/o artigiani ed al prezziario Regione
Puglia anno 2017, in vigore all'epoca della esecuzione dei Lavori e stilando apposito computo metrico, in € 36.657,39 oltre IVA, tra queste ha individuato, secondo analoghi parametri, le opere eseguite a regola d'arte, stimandone il valore in € 26.479,02 oltre IVA.
L'ausiliario ha poi indicato nella tabella 2 di pag. 26 della sua relazione di perizia, gli interventi che ha riscontrato non essere stati realizzati a regola d'arte o in modo difforme dal preventivo iniziale, quantificandoli in € 10.177,77 oltre IVA.
Infine, rispondendo al terzo quesito postogli, inerente “l'effettivo valore dei lavori per come realizzati nonché gli eventuali costi per riportare le opere a regola d'arte” il C.T.U., ha svolto il computo metrico estimativo dei lavori di ripristino necessari a riportare le opere a regola d'arte, stimato in € 6.833.32 oltre IVA.
Ne consegue che per le opere ritenute non realizzate a regola d'arte, all'appaltatore può essere riconosciuta la minor somma di € 3.344,45, costituente la differenza tra l'importo delle opere che presentano vizi, stimate in € 10.177,77 e la somma necessaria per rendere le stesse immune da vizi e a regola d'arte quantificata in € 6.833,32.
Alla stregua di quanto accertato e stimato dal CTU., va riconosciuto che al momento della definitiva interruzione dei lavori, l'appaltatore aveva maturato un corrispettivo pari ad € 29.823,47,
(26.479,02 +3.344,45), oltre IVA.
Non essendo controverso tra le parti che la convenuta ha versato all'attore la complessiva somma di
€ 30.000,00, quest'ultimo, sull'importo netto maturato, deve essere chiamato a restituire alla sig.ra la somma di € 176,53. CP_1
La convenuta è, tuttavia, tenuta a versare l'importo dell'IVA all'appaltatore che, al netto della somma innanzi indicata che quest'ultimo deve restituirle, ammonta ad € 2.982,35. I reciproci crediti come sopra riconosciuti vanno posti in compensazione ex art.1243 c.c. e per l'effetto la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore per la differenza.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di giudizio – ivi comprese quelle di CTU - vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , nonché sulle Parte_1 Controparte_1
domande riconvenzionali spiegate da quest' ultima, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea riconosce che la convenuta è tenuta al pagamento in favore di della somma di € 2.982,35 a titolo di IVA;
Parte_1
2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale riconosce che l'attore è tenuto alla restituzione della somma di € 176,53;
3. previo riconoscimento della compensazione fra i predetti crediti, condanna CP_1
al pagamento in favore di della differenza pari ad € 2.805,02;
[...] Parte_1
4. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali
5. pone le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
Così deciso in Brindisi in data 04 /03/2025;
IL GIUDICE
Dott. Francesco Giliberti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. Maria Antonietta Dilonardo