Sentenza 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 06/03/2023, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 00160/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2019, proposto da
Il Lido S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Luigi Machiavelli, Francesco Cocco Ortu, Alessandra Sedda e Mauro Tronci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione SA, in persona del Presidente in carica pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante 23/25;
per l'annullamento:
- della nota del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, prot. 54993 dell’11.12.2018, avente ad oggetto “ Concessione demaniale marittima rilasciata con atto formale repertorio n. 1195 del 21 dicembre 1998 rettificato con atto repertorio n. 1259 del 2 luglio 2001 e successive modifiche. Comune di Cagliari - Località Poetto – Comunicazioni relativamente alla determinazione dei canoni demaniali ”;
- “per quanto occorra”, della nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale SA, Servizi Territoriali di Cagliari in data 21.11.2018, avente ad oggetto “ Comune di Cagliari – Lungomare Poetto – Stabilimento il Lido – Concessione demaniale marittima per Atto formale rep. n. 1259 del 02.07.2001 in favore della Il Lido srl – Rideterminazione canoni a far data dal 2007 ” - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione SA e dell’Agenzia del Demanio di Cagliari;
Vista la nota del 26.1.2023, con la quale parte ricorrente chiede che sia dichiarata la cessata materia del contendere;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 febbraio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la ricorrente, titolare della concessione demaniale marittima di un’area sita nel Comune di Cagliari, Località Poetto, rilasciata con atto formale rep. n. 1179 del 28.4.1998, integrato con atto rep. n. 1195 del 21.12.1998, rettificato con atto rep. n. 1259 del 2.7.2001, ha impugnato i provvedimenti relativi alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi asseritamente ancora dovuti per il periodo dal 2007 al 2018, in ragione della riforma introdotta dalla legge n. 296 del 2006;
Rilevato che la ricorrente, con nota del 26.1.2023, ha chiesto che sia dichiarata la cessata materia del contender, rappresentando che:
- nelle more del giudizio è entrato in vigore l’art. 100, commi da 7 a 10, del d.l. 14 agosto 2020 n. 104, convertito in l. 13 ottobre 2020 n. 126, secondo cui:
« 7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dalla applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), ((numero 2.1)) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore
e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.
8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 e' presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
9. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.
10. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio »;
- la ricorrente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, ha chiesto alla Regione SA (ente gestore) e all’Agenzia del Demanio di aderire alla definizione dei procedimenti giudiziari pendenti davanti al T.A.R. SA con R.G. n. 966/2018 e n. 71/2019, proposti per l’impugnazione dei provvedimenti di rideterminazione in via amministrativa dei canoni relativi alla concessione in questione, nonché del procedimento amministrativo relativo alla determinazione dei canoni dovuti per le annualità 2019 e 2020, mediante il versamento in un’unica soluzione di un importo pari al 30% delle somme richieste;
- l’Agenzia del Demanio si è rimessa alla valutazione dell’ente gestore;
- l’Amministrazione regionale ha espresso il proprio «nulla osta» all’applicazione delle disposizioni di legge sopra richiamate e ha comunicato alla società interessata l’ammontare dei canoni demaniali marittimi ritenuti complessivamente dovuti, liquidando l’ammontare del versamento richiesto per la chiusura del contenzioso e l’adesione definitiva al meccanismo transattivo;
- la società interessata ha provveduto al tempestivo pagamento delle somme in unica soluzione entro il termine di legge del 30 settembre 2021, sicché, ai sensi dell’art. 100, comma 10, ultima frase, della citata l. n. 126/2020, “ con il pagamento dell'intero importo dovuto ” si è realizzata “ la definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari ”;
Considerato che la Regione, con memoria del 27.1.2023, ha chiesto che venga dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse, non sussistendo un’ipotesi di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in luogo della dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiesta da parte ricorrente, atteso che:
- la cessazione della materia del contendere opera – a differenza di quanto accaduto nella fattispecie - quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247; id., Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20
dicembre 2019, n. 8615; id., Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378), essendo quindi decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non lasciar residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, n. 2247/2022, cit.; id., Sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332);
- in altri termini, la decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica Amministrazione (Cons. Stato, n. 2247/2022, cit.; id., Sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343); tale decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (Cons. Stato, n. 2247/2022, cit.; id., Sez. IV, 14 ottobre 2011, n. 5533);
- la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, invece, presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, n. 2247/2022, cit.; id., sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355), proprio come avvenuto nell’odierna vicenda;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto conto del complessivo sviluppo della vicenda, anche processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar IU, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar IU | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO