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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/07/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 427/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 25.05.2022 da
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti prof. Parte_1
Armando Tursi, Angelo Pandolfo, Annalisa Cappiello Alessandro De
Gobbi, Maria Lucrezia Turco e Silvia Lucantoni che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Costantino De Pompeis per procura generale alle liti Corte d'Appello di Venezia
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 617/21 del Tribunale di Verona
In punto: opposizione ad avviso di addebito
Causa trattata all'udienza del 26.06.2025
Conclusioni per parte appellante: “voglia l'Ill.mo Collegio, in riforma dell'impugnata sentenza n. 617/2021 del Tribunale di Verona
- accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo della Sig.ra di iscriversi e versare contributi alla gestione separata Pt_1 CP_1
di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995 per l'anno
2010, per difetto dei presupposti di legge;
- in gradato subordine, accertare e dichiarare la carenza di allegazione e prova dei presupposti e requisiti previsti dalla disciplina in materia di gestione separata e, comunque, l'inapplicabilità CP_1
della predetta disciplina al caso di specie;
- in estremo subordine, accertare e dichiarare l'inapplicabilità della predetta disciplina di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995 limitatamente al periodo giugno / dicembre 2010;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa per entrambi i gradi del giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, respingere il ricorso in ogni sua parte e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di
Verona in veste di Giudice Unico del Lavoro n. 617/2021, con condanna dell'appellante alle spese anche del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Con ricorso in appello depositato in data 25.05.2022 la sig.ra Pt_1
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Verona ha rigettato l'opposizione all'avviso di addebito n. 422 2017
00031221 15 000 del 9.12.2017 con cui le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 11.140,76 a titolo di contributi e somme aggiuntive dovute alla gestione separata per l'anno 2010.
Il Giudice di prime cure ha rigettato le eccezioni di tardività dell'avviso di addebito (in quanto lo stesso non risultava formato all'esito del verbale ispettivo del 12.02.2013, richiamato impropriamente dalla ricorrente quale asserito presupposto della pretesa creditoria) e di prescrizione del credito (in ragione della missiva interruttiva del credito inviata nelle forme dell'avviso bonario e ricevuta in data 5.07.2016, entro i cinque anni dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi per l'anno 2010). Ha richiamato, quindi, gli esiti della precedente controversia intercorsa tra le parti – questa sì avente ad oggetto la pretesa contributiva afferente alla gestione commercianti per gli anni dal 2007 al 2011, che trovava il fondamento nel verbale ispettivo del 2013 – conclusasi in senso favorevole alla ricorrente, con l'accertamento della non debenza della contribuzione alla gestione commercianti in relazione all'attività di produttore libero della compagnia di assicurazione Controparte_2
ed ha affermato la fondatezza della pretesa creditoria dell CP_1
fondata sulla doverosità dell'iscrizione della lavoratrice alla gestione separata, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia (in particolare Cass. n. 14073/19). La ricorrente, infatti, aveva svolto attività di produttore libero nei confronti della compagnia di assicurazione, non in forma di impresa e conseguendo un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000.
Propone appello l'originaria ricorrente sulla base di cinque motivi:
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
a) Con il primo censura la sentenza per non aver ritenuto illegittimo l'avviso di addebito in ragione del mancato preventivo accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata. Rileva che l'unico verbale di accertamento notificato riguardava la pretesa contributiva conseguente all'asserito obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e nel giudizio di accertamento negativo instaurato in conseguenza della notifica di tale verbale, l' CP_1
non aveva sollevato alcuna domanda subordinata relativa all'esistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata.
b) Con il secondo motivo rileva come l' avrebbe omesso di CP_1
allegare e provare la sussistenza dei presupposti per l'iscrivibilità dell'appellante alla gestione separata, tanto con l'avviso di addebito, quanto con l'avviso bonario del 2016 e con la memoria di costituzione in giudizio.
c) Con il terzo motivo contesta, comunque, nel merito la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione sparata, formulando profili di critica alla soluzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità al fine di distinguere i presupposti per l'iscrizione dei produttori liberi alla gestione separata e alla gestione commercianti.
d) Con il quarto motivo censura la sentenza per non aver accolto l'eccezione di prescrizione e, sul punto, rileva che non opererebbe nei suoi confronti il differimento per il versamento di imposte sui redditi (e contributi) disposto dal DPCM 12 maggio 2011, da intendersi riferito solo ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
e) Con il quinto motivo contesta la decisione gravata per non aver escluso la debenza dei contributi alla gestione separata quanto meno per il periodo dal 4.06.2010 atteso che da tale data risultava iscritta alla sezione E del RUI per conto di
[...]
e, pertanto, era divenuta un Controparte_3
produttore libero di agenzia assicurativa (tale essendo
[...]
. A sostegno della prospettazione Controparte_3
offerta richiama il doc. 3 attestante l'iscrizione al RUI (in sezione C sino al 3.06.2010 e in sezione E dal 4.06.2010). In relazione al periodo dal 4.06.2010, pertanto, sarebbe divenuta obbligatoria l'iscrizione alla gestione commercianti.
Si è costituito in giudizio l' sostenendo l'assoluta infondatezza CP_1
dell'appello. L' si sarebbe adeguato alla decisione del CP_1
Tribunale di Verona - poi confermata in grado d'appello – che aveva escluso la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti nel periodo interessato dal verbale di accertamento
(2007 – 2011) ed aveva quindi provveduto all'iscrizione della stessa alla gestione separata. Di qui l'invio dapprima dell'invito bonario e poi dell'avviso di addebito qui in contestazione. Ritiene infondate tutte le doglianze sollevate dall'appellante ed evidenzia la contraddittorietà della difesa svolta dall'appellante che, dopo aver ottenuto una pronuncia favorevole volta ad escludere l'iscrizione alla gestione commercianti, contesta la doverosità dell'iscrizione alla gestione separata ritenendo corretta l'iscrizione alla gestione commercianti.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali dovuto al transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 26.06.2025.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato. Basti sul punto ricordare che “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del
1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto” (Cass. sez. lav., n. 4225 del 21/02/2018). Ne consegue l'irrilevanza – ai fini di una valutazione di legittimità dell'avviso di addebito opposto - di un previo verbale di accertamento ispettivo rispetto alla pretesa contributiva qui in contestazione, che riguarda la debenza della contribuzione alla gestione separata per l'anno 2010.
Peraltro, la doglianza sollevata nel motivo d'appello non era stata formulata nel ricorso di primo grado – del tutto eccentrico rispetto al reale contenuto della pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito – in cui, di contro, si era prospettata la violazione del termine decadenziale ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 sull'errato presupposto che l'avviso di addebito fosse conseguenza del verbale di accertamento del febbraio 2013. La stessa, dunque, oltre ad essere infondata è anche inammissibile.
2 – Il secondo e il terzo motivo d'appello, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente. Entrambi sono infondati.
Secondo un più risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato CP_1
dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile”
(Cass. sez. VI-lav., n. 27274 del 26/10/2018). In base a tale orientamento, risulta evidente la non contestazione dei presupposti della pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito atteso che il ricorso introduttivo di primo grado non si confronta minimamente con l'oggetto del credito previdenziale, presupponendo – del tutto erroneamente – che i contributi pretesi dall' fossero afferenti CP_1
alla gestione commercianti. Non viene svolta alcuna difesa volta a contestare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata e, necessariamente, neppure la debenza dei contributi oggetto dell'avviso di addebito (che discendono dall'iscrizione della ricorrente a tale gestione previdenziale).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato in seguito superato dalla
Suprema Corte affermando che “In tema di opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, il principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso, trova applicazione solo quando la parte opponente, attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale, non prenda posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in quanto, attribuendo analoga efficacia di allegazione ai fatti contenuti in atti extraprocessuali (quale la cartella esattoriale), verrebbe
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interrotta la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c.” (Cass. sez. lav., n.
31704 del 04/12/2019; conforme Cass. n. 17604 del 24/08/2020)
L' costituendosi in primo grado, ha svolto difese in replica alle CP_1
non conferenti allegazioni del ricorso e non ha preso posizione in ordine alla debenza dei contributi oggetto dell'avviso di addebito afferenti alla gestione separata (solo nel corso della prima udienza il difensore dell' segnalava che i contributi in contestazione CP_1
afferissero non tanto alla gestione commercianti, quanto alla gestione separata, ove – come chiarito nella successiva nota depositata – era stata iscritta la ricorrente a seguito della precedente pronuncia del
Tribunale che aveva acclarato la non debenza della contribuzione per gli anni 2007 – 2011 alla gestione commercianti). Tuttavia, ciò che maggiormente rileva nel caso di specie è che proprio le allegazioni fornite dal ricorrente nel ricorso in opposizione, originariamente volte a contestare la debenza della contribuzione alla gestione commercianti, dimostrano la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata.
Nel ricorso introduttivo, infatti, si afferma che “La ricorrente, ha chiesto di poter collaborare con in Controparte_4
qualità di “Produttore Diretto” ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e, secondo la terminologia aziendale, in qualità di “produttore libero”, specificando di non voler assumere impegni contrattuali di alcun tipo: in particolare, obblighi di fare, ivi compreso quello di promuovere o stipulare contratti assicurativi. E tanto meno obblighi di presenza, di orario, di itinerario, di produzione (doc. 1: lettera produttore libero).
2. La ricorrente intendeva accordarsi con la compagnia per ricevere un compenso nell'ipotesi che avesse procacciato clienti per la
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medesima, a sua discrezione e in relazione al tempo che avrebbe ritenuto opportuno dedicarvi (ancora doc. 1).
3. La Compagnia accettava la richiesta della ricorrente, e, con lettera del 23/10/2006, la autorizzava, non a vendere o promuovere vendita di polizze assicurative, ma solo ad operare come “segnalatore … di nominativi di persone interessate a sottoscrivere i contratti di assicurazione”, quale “produttore libero”, ossia “senza alcun vincolo di subordinazione”, ma anche e più radicalmente ”senza alcun obbligo di prestazione, legata ad un orario o itinerario o ad un risultato di produzione” (doc. 1).
4. Veniva naturalmente pattuito un compenso provvigionale sulle proposte di polizza segnalate (doc. 1).
5. Non essendo la ricorrente assegnata ad una piazza o ad una zona, essa segnalava i nominativi alla filiale (cd. “agenzia”) più vicina, e percepiva i compensi direttamente dalla direzione generale della compagnia. (Doc. 5 verbale di accertamento)
6. La ricorrente veniva successivamente iscritta, come prevede l'art.
109 del d.lgs. n. 209/2005 (“codice delle assicurazioni private”), nella sezione C) del R.U.I. (“registro unico degli intermediari di assicurazione”), riservata ai “produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano
l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima” (doc. 3: iscrizione RUI).
7. Nel periodo per cui è causa, la ricorrente non è mai stata soggetta ad alcun obbligo di fare e/ di collaborare con la Compagnia. In sostanza, non è mai stata debitrice di alcuna obbligazione lavorativa verso la Compagnia, ma solo del diritto a percepire la provvigione
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secondo i criteri stabiliti dalla Compagnia e da lei accettati, in caso di avvenuta segnalazione di contratti” (pag. 5 e 6 ricorso I grado).
Risulta, poi, pacifico il superamento del limite reddituale dei 5.000 euro nell'anno 2010 in contestazione.
2.1 – Sono, dunque, le stesse allegazioni dell'opponente che – alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto – suffragano la correttezza dell'iscrizione della stessa alla gestione separata. La Suprema Corte ha affermato a più riprese che “Ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti - i quali svolgono la loro attività per conto delle imprese assicurative senza essere collegati ad agenti o subagenti -, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la gestione commercianti ordinaria, ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00” (Cass. sez. lav., n. 30554 del 26/11/2018 e successive conformi).
In base alla descrizione dell'attività svolta dalla ricorrente contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio si ricava che la sig. era Pt_1
un produttore libero di compagnia di assicurazione, dunque un produttore diretto per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione operante senza obblighi di orario o di risultato che si dedicava a tale attività in relazione al tempo che riteneva opportuno dedicarvi, in via occasionale, senza alcuna organizzazione di impresa (a pag. 17 la ricorrente si riferisce a sé stessa definendosi produttore di V gruppo o occasionale). Inoltre,
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come già anticipato, risulta documentalmente il superamento del limite reddituale di 5.000 euro per l'anno 2010.
2.2 – Parte appellante, nel terzo motivo d'appello, tenta di sostenere la non correttezza delle conclusioni della Suprema Corte che, tuttavia, si fondano su un articolato argomentare con cui l'appellante non si confronta e che questa Corte ritiene del tutto condivisibile. In particolare, il giudice di legittimità ha affermato che “laddove il procuratore assicurativo - non legato ad agenzia - svolga la propria attività di ausilio all'impresa assicuratrice, a propria volta, esercitando attività d'impresa sarà a pieno titolo passibile di iscrizione alla Gestione commercianti in via ordinaria, posto che la L.
22 luglio 1966, n. 613, art. 1, preveda che siano iscritti alla Gestione speciale, tra gli altri, i soggetti che lavorano come ausiliari del commercio l'agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito albo;
agenti aerei, marittimi, raccomandatari;
agenti delle librerie di stazione;
propagandisti e procacciatori di affari, commissionari di commercio, mediatori iscritti negli appositi elenchi delle Camere di commercio, titolari degli istituti di informazione e che, inoltre, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, ha, pure, sancito l'obbligo di iscrizione alla Gestione per i soggetti che risultano possedere la titolarità o gestione in proprio di imprese che a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
che abbiano piena responsabilità dell'impresa ed assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione ovvero che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
37. Laddove, invece, l'attività di collaborazione nella ricerca della clientela sia stata svolta dal produttore mediante apporto personale,
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coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, vi sarà spazio per l'iscrizione presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26.
38. La valorizzazione delle concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo svolta dal produttore è, dunque, premessa necessaria per procedere alla individuazione dell'inquadramento assicurativo, essendo in astratto possibile che il reperimento dei clienti dell'assicuratore possa essere svolto sia in forma di impresa, che in forma autonoma occasionale che in forma di collaborazione continuativa.
39. Significato valore sistematico assume, infatti, del D.L. n. 269 del
2003, art. 44, conv. L. n. 326 del 2003, laddove prevede, oltre a quanto sin qui riferito, anche che "a decorrere dal 1 gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
114, art. 19, sono iscritti alla gestione separata di cui alla L. 8 agosto
1995, n. 335, art. 2, comma 26, solo qualora reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000".
40. Dalla riportata disposizione, infatti, si deduce necessariamente che, oltre ai collaboratori coordinati e continuativi, debbano iscriversi alla gestione separata anche agli autonomi occasionali (che non sono impresa, proprio perchè carenti dei requisiti della
"professionalità" di cui all'art. 2082 c.c., nè collaboratori coordinati e continuativi perchè occasionali) e, quindi i produttori liberi non di agenzia occasionali con reddito superiore a 5 mila Euro” (Cass. sez. lav., n. 30554 del 26/11/2018, le cui motivazioni sono state poi riprese da molte successive pronunce, tra cui Cass. n. 421/19, n. 14074/19, n.
70/2020, n. 29381/22, n. 26294/23).
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3 – Anche il quarto motivo d'appello, con cui si ripropone l'eccezione di prescrizione disattesa in primo grado, è infondato.
3.1 – Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione contributiva dipende dal momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, stante la previsione di cui all'art. 55 R.d.l. n. 1827/1935, secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. Il Giudice di legittimità ha da tempo chiarito che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. sez. lav., n. 27950 del 31/10/2018).
Nel caso di specie, il termine per il versamento dei contributi (anno
2010) era fissato al 16 giugno 2011 ma il DPCM 12.05.2011 ha disposto la proroga del termine per il versamento senza maggiorazioni al successivo 6 luglio 2011 (“Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio
2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e
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da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”). Sulla rilevanza delle proroghe disposte dai DPCM si è espressa a più riprese la Cassazione, ex multis Cass. n. 9587/2025; n. 6400/2025 tra le più recenti e proprio in relazione ai contributi relativi all'anno 2010. Tenuto conto che l'avviso bonario con cui l' ha intimato il pagamento dei CP_1
contributi dovuti alla gestione separata è stato ricevuto il 5.07.2016, il termine di prescrizione quinquennale è stato tempestivamente interrotto.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, inoltre, il DPCM
12.05.2011 si applica a tutte le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e, in aggiunta, ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Se ne ricava che, a differenza di quanto previsto dal precedente DPCM 4.06.2019 (che ha disposto la proroga per i versamenti dell'anno precedente riferendosi non a tutte le persone fisiche ma “ai contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”), la proroga è stata disposta anche per le persone fisiche non soggette agli studi di settore. È, quindi, irrilevante che l'attività svolta dall'appellante fosse soggetta o meno agli studi di settore.
4 – Anche il quinto motivo d'appello è infondato.
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La difesa di parte appellante rileva di aver prodotto unitamente al ricorso introduttivo di primo grado il doc. 3, contenente un'attestazione rilasciata da relativa Controparte_4
all'iscrizione della sig.ra nel RUI tenuto dall'Ivass da cui Pt_1
emergerebbe l'iscrizione nella sezione C per conto di CP_2
dal 1.02.2007 al 3.06.2010 e nella sezione E per conto di
[...] [...]
dal 4.06.2010 al 16.03.2012. Rileva, Controparte_3
inoltre, che nelle note depositate in vista delle udienze del 10.12.2020
e del 14.10.2021 era stata evidenziata tale iscrizione nella sezione E quale produttore di agenzia assicurativa e, conseguentemente, in tale periodo (in ragione della condizione di produttore di agenzia assicurativa e non di compagnia di assicurazione) non sussisterebbero i presupposti per l'iscrizione alla gestione separata ma, semmai, quelli per l'iscrizione alla gestione commercianti.
4.1 – La doglianza non può trovare accoglimento per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, come già si è dovuto evidenziare, la difesa svolta con il ricorso introduttivo non aveva svolto alcun rilievo in merito all'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata e men che meno era stata allegata la condizione di produttore di agenzia assicurativa. Anzi, la difesa si era spesa proprio nel senso di valorizzare le differenze tra la condizione della ricorrente, quale produttore diretto di compagnia di assicurazione, e quella dei produttori di agenzia assicurativa al fine di sostenere l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Solo nelle successive note scritte è stata mutata la ragione della richiesta di annullamento dell'avviso di addebito, sostenendo qui l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata e richiamando il documento n. 3 al fine di fornire – tardivamente – un'allegazione in
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fatto non contenuta nella narrativa dell'originario ricorso in opposizione. Tale documento 3, pur depositato con il ricorso introduttivo, era funzionale – per quanto esposto nella narrativa dell'atto (cfr. punto 6 di pag. 6) – a dimostrare l'iscrizione della lavoratrice nel RUI e, in particolare, nella sezione C, atteso che tutta la difesa mirava a delineare i caratteri del produttore diretto e occasionale di compagnia assicurativa. Inoltre, ad abundantiam, tale documento non risulta sufficiente per dimostrare che l'attività di produttore sia stata svolta in favore di un'agenzia atteso che non è stata prodotta alcuna lettera di incarico proveniente da CP_3 [...]
(ma solo la lettera di incarico rilasciata dalla Controparte_3
compagnia ). Trattasi, d'altro canto, di una Controparte_4
mera dichiarazione proveniente da un terzo, soggetto privato, non riscontrata da altri elementi istruttori e che, inoltre, risulta smentita dalla stessa capitolazione della prova orale, diretta a dimostrare lo svolgimento da parte della ricorrente di attività di produttore diretto di compagnia assicurativa.
In secondo luogo, il precedente contenzioso tra le parti si è definito con sentenza passata in giudicato con cui è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dell'appellante alla gestione commercianti proprio in ragione dello svolgimento dell'attività di produttore diretto di compagnia di assicurazione nel periodo dal 2007 al 2011 - comprensivo, dunque, dell'anno 2010 - per cui è precluso ogni ulteriore accertamento di segno contrario.
5 – Per le ragioni esposte, l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
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parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.966 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 17 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 25.05.2022 da
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti prof. Parte_1
Armando Tursi, Angelo Pandolfo, Annalisa Cappiello Alessandro De
Gobbi, Maria Lucrezia Turco e Silvia Lucantoni che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Costantino De Pompeis per procura generale alle liti Corte d'Appello di Venezia
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 617/21 del Tribunale di Verona
In punto: opposizione ad avviso di addebito
Causa trattata all'udienza del 26.06.2025
Conclusioni per parte appellante: “voglia l'Ill.mo Collegio, in riforma dell'impugnata sentenza n. 617/2021 del Tribunale di Verona
- accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo della Sig.ra di iscriversi e versare contributi alla gestione separata Pt_1 CP_1
di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995 per l'anno
2010, per difetto dei presupposti di legge;
- in gradato subordine, accertare e dichiarare la carenza di allegazione e prova dei presupposti e requisiti previsti dalla disciplina in materia di gestione separata e, comunque, l'inapplicabilità CP_1
della predetta disciplina al caso di specie;
- in estremo subordine, accertare e dichiarare l'inapplicabilità della predetta disciplina di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995 limitatamente al periodo giugno / dicembre 2010;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa per entrambi i gradi del giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, respingere il ricorso in ogni sua parte e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di
Verona in veste di Giudice Unico del Lavoro n. 617/2021, con condanna dell'appellante alle spese anche del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Con ricorso in appello depositato in data 25.05.2022 la sig.ra Pt_1
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Verona ha rigettato l'opposizione all'avviso di addebito n. 422 2017
00031221 15 000 del 9.12.2017 con cui le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 11.140,76 a titolo di contributi e somme aggiuntive dovute alla gestione separata per l'anno 2010.
Il Giudice di prime cure ha rigettato le eccezioni di tardività dell'avviso di addebito (in quanto lo stesso non risultava formato all'esito del verbale ispettivo del 12.02.2013, richiamato impropriamente dalla ricorrente quale asserito presupposto della pretesa creditoria) e di prescrizione del credito (in ragione della missiva interruttiva del credito inviata nelle forme dell'avviso bonario e ricevuta in data 5.07.2016, entro i cinque anni dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi per l'anno 2010). Ha richiamato, quindi, gli esiti della precedente controversia intercorsa tra le parti – questa sì avente ad oggetto la pretesa contributiva afferente alla gestione commercianti per gli anni dal 2007 al 2011, che trovava il fondamento nel verbale ispettivo del 2013 – conclusasi in senso favorevole alla ricorrente, con l'accertamento della non debenza della contribuzione alla gestione commercianti in relazione all'attività di produttore libero della compagnia di assicurazione Controparte_2
ed ha affermato la fondatezza della pretesa creditoria dell CP_1
fondata sulla doverosità dell'iscrizione della lavoratrice alla gestione separata, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia (in particolare Cass. n. 14073/19). La ricorrente, infatti, aveva svolto attività di produttore libero nei confronti della compagnia di assicurazione, non in forma di impresa e conseguendo un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000.
Propone appello l'originaria ricorrente sulla base di cinque motivi:
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
a) Con il primo censura la sentenza per non aver ritenuto illegittimo l'avviso di addebito in ragione del mancato preventivo accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata. Rileva che l'unico verbale di accertamento notificato riguardava la pretesa contributiva conseguente all'asserito obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e nel giudizio di accertamento negativo instaurato in conseguenza della notifica di tale verbale, l' CP_1
non aveva sollevato alcuna domanda subordinata relativa all'esistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata.
b) Con il secondo motivo rileva come l' avrebbe omesso di CP_1
allegare e provare la sussistenza dei presupposti per l'iscrivibilità dell'appellante alla gestione separata, tanto con l'avviso di addebito, quanto con l'avviso bonario del 2016 e con la memoria di costituzione in giudizio.
c) Con il terzo motivo contesta, comunque, nel merito la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione sparata, formulando profili di critica alla soluzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità al fine di distinguere i presupposti per l'iscrizione dei produttori liberi alla gestione separata e alla gestione commercianti.
d) Con il quarto motivo censura la sentenza per non aver accolto l'eccezione di prescrizione e, sul punto, rileva che non opererebbe nei suoi confronti il differimento per il versamento di imposte sui redditi (e contributi) disposto dal DPCM 12 maggio 2011, da intendersi riferito solo ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
e) Con il quinto motivo contesta la decisione gravata per non aver escluso la debenza dei contributi alla gestione separata quanto meno per il periodo dal 4.06.2010 atteso che da tale data risultava iscritta alla sezione E del RUI per conto di
[...]
e, pertanto, era divenuta un Controparte_3
produttore libero di agenzia assicurativa (tale essendo
[...]
. A sostegno della prospettazione Controparte_3
offerta richiama il doc. 3 attestante l'iscrizione al RUI (in sezione C sino al 3.06.2010 e in sezione E dal 4.06.2010). In relazione al periodo dal 4.06.2010, pertanto, sarebbe divenuta obbligatoria l'iscrizione alla gestione commercianti.
Si è costituito in giudizio l' sostenendo l'assoluta infondatezza CP_1
dell'appello. L' si sarebbe adeguato alla decisione del CP_1
Tribunale di Verona - poi confermata in grado d'appello – che aveva escluso la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti nel periodo interessato dal verbale di accertamento
(2007 – 2011) ed aveva quindi provveduto all'iscrizione della stessa alla gestione separata. Di qui l'invio dapprima dell'invito bonario e poi dell'avviso di addebito qui in contestazione. Ritiene infondate tutte le doglianze sollevate dall'appellante ed evidenzia la contraddittorietà della difesa svolta dall'appellante che, dopo aver ottenuto una pronuncia favorevole volta ad escludere l'iscrizione alla gestione commercianti, contesta la doverosità dell'iscrizione alla gestione separata ritenendo corretta l'iscrizione alla gestione commercianti.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali dovuto al transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 26.06.2025.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato. Basti sul punto ricordare che “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del
1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto” (Cass. sez. lav., n. 4225 del 21/02/2018). Ne consegue l'irrilevanza – ai fini di una valutazione di legittimità dell'avviso di addebito opposto - di un previo verbale di accertamento ispettivo rispetto alla pretesa contributiva qui in contestazione, che riguarda la debenza della contribuzione alla gestione separata per l'anno 2010.
Peraltro, la doglianza sollevata nel motivo d'appello non era stata formulata nel ricorso di primo grado – del tutto eccentrico rispetto al reale contenuto della pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito – in cui, di contro, si era prospettata la violazione del termine decadenziale ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 sull'errato presupposto che l'avviso di addebito fosse conseguenza del verbale di accertamento del febbraio 2013. La stessa, dunque, oltre ad essere infondata è anche inammissibile.
2 – Il secondo e il terzo motivo d'appello, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente. Entrambi sono infondati.
Secondo un più risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato CP_1
dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile”
(Cass. sez. VI-lav., n. 27274 del 26/10/2018). In base a tale orientamento, risulta evidente la non contestazione dei presupposti della pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito atteso che il ricorso introduttivo di primo grado non si confronta minimamente con l'oggetto del credito previdenziale, presupponendo – del tutto erroneamente – che i contributi pretesi dall' fossero afferenti CP_1
alla gestione commercianti. Non viene svolta alcuna difesa volta a contestare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata e, necessariamente, neppure la debenza dei contributi oggetto dell'avviso di addebito (che discendono dall'iscrizione della ricorrente a tale gestione previdenziale).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato in seguito superato dalla
Suprema Corte affermando che “In tema di opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, il principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso, trova applicazione solo quando la parte opponente, attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale, non prenda posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in quanto, attribuendo analoga efficacia di allegazione ai fatti contenuti in atti extraprocessuali (quale la cartella esattoriale), verrebbe
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
interrotta la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c.” (Cass. sez. lav., n.
31704 del 04/12/2019; conforme Cass. n. 17604 del 24/08/2020)
L' costituendosi in primo grado, ha svolto difese in replica alle CP_1
non conferenti allegazioni del ricorso e non ha preso posizione in ordine alla debenza dei contributi oggetto dell'avviso di addebito afferenti alla gestione separata (solo nel corso della prima udienza il difensore dell' segnalava che i contributi in contestazione CP_1
afferissero non tanto alla gestione commercianti, quanto alla gestione separata, ove – come chiarito nella successiva nota depositata – era stata iscritta la ricorrente a seguito della precedente pronuncia del
Tribunale che aveva acclarato la non debenza della contribuzione per gli anni 2007 – 2011 alla gestione commercianti). Tuttavia, ciò che maggiormente rileva nel caso di specie è che proprio le allegazioni fornite dal ricorrente nel ricorso in opposizione, originariamente volte a contestare la debenza della contribuzione alla gestione commercianti, dimostrano la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata.
Nel ricorso introduttivo, infatti, si afferma che “La ricorrente, ha chiesto di poter collaborare con in Controparte_4
qualità di “Produttore Diretto” ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e, secondo la terminologia aziendale, in qualità di “produttore libero”, specificando di non voler assumere impegni contrattuali di alcun tipo: in particolare, obblighi di fare, ivi compreso quello di promuovere o stipulare contratti assicurativi. E tanto meno obblighi di presenza, di orario, di itinerario, di produzione (doc. 1: lettera produttore libero).
2. La ricorrente intendeva accordarsi con la compagnia per ricevere un compenso nell'ipotesi che avesse procacciato clienti per la
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medesima, a sua discrezione e in relazione al tempo che avrebbe ritenuto opportuno dedicarvi (ancora doc. 1).
3. La Compagnia accettava la richiesta della ricorrente, e, con lettera del 23/10/2006, la autorizzava, non a vendere o promuovere vendita di polizze assicurative, ma solo ad operare come “segnalatore … di nominativi di persone interessate a sottoscrivere i contratti di assicurazione”, quale “produttore libero”, ossia “senza alcun vincolo di subordinazione”, ma anche e più radicalmente ”senza alcun obbligo di prestazione, legata ad un orario o itinerario o ad un risultato di produzione” (doc. 1).
4. Veniva naturalmente pattuito un compenso provvigionale sulle proposte di polizza segnalate (doc. 1).
5. Non essendo la ricorrente assegnata ad una piazza o ad una zona, essa segnalava i nominativi alla filiale (cd. “agenzia”) più vicina, e percepiva i compensi direttamente dalla direzione generale della compagnia. (Doc. 5 verbale di accertamento)
6. La ricorrente veniva successivamente iscritta, come prevede l'art.
109 del d.lgs. n. 209/2005 (“codice delle assicurazioni private”), nella sezione C) del R.U.I. (“registro unico degli intermediari di assicurazione”), riservata ai “produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano
l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima” (doc. 3: iscrizione RUI).
7. Nel periodo per cui è causa, la ricorrente non è mai stata soggetta ad alcun obbligo di fare e/ di collaborare con la Compagnia. In sostanza, non è mai stata debitrice di alcuna obbligazione lavorativa verso la Compagnia, ma solo del diritto a percepire la provvigione
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secondo i criteri stabiliti dalla Compagnia e da lei accettati, in caso di avvenuta segnalazione di contratti” (pag. 5 e 6 ricorso I grado).
Risulta, poi, pacifico il superamento del limite reddituale dei 5.000 euro nell'anno 2010 in contestazione.
2.1 – Sono, dunque, le stesse allegazioni dell'opponente che – alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto – suffragano la correttezza dell'iscrizione della stessa alla gestione separata. La Suprema Corte ha affermato a più riprese che “Ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti - i quali svolgono la loro attività per conto delle imprese assicurative senza essere collegati ad agenti o subagenti -, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la gestione commercianti ordinaria, ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00” (Cass. sez. lav., n. 30554 del 26/11/2018 e successive conformi).
In base alla descrizione dell'attività svolta dalla ricorrente contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio si ricava che la sig. era Pt_1
un produttore libero di compagnia di assicurazione, dunque un produttore diretto per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione operante senza obblighi di orario o di risultato che si dedicava a tale attività in relazione al tempo che riteneva opportuno dedicarvi, in via occasionale, senza alcuna organizzazione di impresa (a pag. 17 la ricorrente si riferisce a sé stessa definendosi produttore di V gruppo o occasionale). Inoltre,
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come già anticipato, risulta documentalmente il superamento del limite reddituale di 5.000 euro per l'anno 2010.
2.2 – Parte appellante, nel terzo motivo d'appello, tenta di sostenere la non correttezza delle conclusioni della Suprema Corte che, tuttavia, si fondano su un articolato argomentare con cui l'appellante non si confronta e che questa Corte ritiene del tutto condivisibile. In particolare, il giudice di legittimità ha affermato che “laddove il procuratore assicurativo - non legato ad agenzia - svolga la propria attività di ausilio all'impresa assicuratrice, a propria volta, esercitando attività d'impresa sarà a pieno titolo passibile di iscrizione alla Gestione commercianti in via ordinaria, posto che la L.
22 luglio 1966, n. 613, art. 1, preveda che siano iscritti alla Gestione speciale, tra gli altri, i soggetti che lavorano come ausiliari del commercio l'agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito albo;
agenti aerei, marittimi, raccomandatari;
agenti delle librerie di stazione;
propagandisti e procacciatori di affari, commissionari di commercio, mediatori iscritti negli appositi elenchi delle Camere di commercio, titolari degli istituti di informazione e che, inoltre, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, ha, pure, sancito l'obbligo di iscrizione alla Gestione per i soggetti che risultano possedere la titolarità o gestione in proprio di imprese che a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
che abbiano piena responsabilità dell'impresa ed assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione ovvero che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
37. Laddove, invece, l'attività di collaborazione nella ricerca della clientela sia stata svolta dal produttore mediante apporto personale,
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coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, vi sarà spazio per l'iscrizione presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26.
38. La valorizzazione delle concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo svolta dal produttore è, dunque, premessa necessaria per procedere alla individuazione dell'inquadramento assicurativo, essendo in astratto possibile che il reperimento dei clienti dell'assicuratore possa essere svolto sia in forma di impresa, che in forma autonoma occasionale che in forma di collaborazione continuativa.
39. Significato valore sistematico assume, infatti, del D.L. n. 269 del
2003, art. 44, conv. L. n. 326 del 2003, laddove prevede, oltre a quanto sin qui riferito, anche che "a decorrere dal 1 gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
114, art. 19, sono iscritti alla gestione separata di cui alla L. 8 agosto
1995, n. 335, art. 2, comma 26, solo qualora reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000".
40. Dalla riportata disposizione, infatti, si deduce necessariamente che, oltre ai collaboratori coordinati e continuativi, debbano iscriversi alla gestione separata anche agli autonomi occasionali (che non sono impresa, proprio perchè carenti dei requisiti della
"professionalità" di cui all'art. 2082 c.c., nè collaboratori coordinati e continuativi perchè occasionali) e, quindi i produttori liberi non di agenzia occasionali con reddito superiore a 5 mila Euro” (Cass. sez. lav., n. 30554 del 26/11/2018, le cui motivazioni sono state poi riprese da molte successive pronunce, tra cui Cass. n. 421/19, n. 14074/19, n.
70/2020, n. 29381/22, n. 26294/23).
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3 – Anche il quarto motivo d'appello, con cui si ripropone l'eccezione di prescrizione disattesa in primo grado, è infondato.
3.1 – Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione contributiva dipende dal momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, stante la previsione di cui all'art. 55 R.d.l. n. 1827/1935, secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. Il Giudice di legittimità ha da tempo chiarito che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. sez. lav., n. 27950 del 31/10/2018).
Nel caso di specie, il termine per il versamento dei contributi (anno
2010) era fissato al 16 giugno 2011 ma il DPCM 12.05.2011 ha disposto la proroga del termine per il versamento senza maggiorazioni al successivo 6 luglio 2011 (“Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio
2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e
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da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”). Sulla rilevanza delle proroghe disposte dai DPCM si è espressa a più riprese la Cassazione, ex multis Cass. n. 9587/2025; n. 6400/2025 tra le più recenti e proprio in relazione ai contributi relativi all'anno 2010. Tenuto conto che l'avviso bonario con cui l' ha intimato il pagamento dei CP_1
contributi dovuti alla gestione separata è stato ricevuto il 5.07.2016, il termine di prescrizione quinquennale è stato tempestivamente interrotto.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, inoltre, il DPCM
12.05.2011 si applica a tutte le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e, in aggiunta, ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Se ne ricava che, a differenza di quanto previsto dal precedente DPCM 4.06.2019 (che ha disposto la proroga per i versamenti dell'anno precedente riferendosi non a tutte le persone fisiche ma “ai contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”), la proroga è stata disposta anche per le persone fisiche non soggette agli studi di settore. È, quindi, irrilevante che l'attività svolta dall'appellante fosse soggetta o meno agli studi di settore.
4 – Anche il quinto motivo d'appello è infondato.
~ 14 ~ Corte d'Appello di Venezia
La difesa di parte appellante rileva di aver prodotto unitamente al ricorso introduttivo di primo grado il doc. 3, contenente un'attestazione rilasciata da relativa Controparte_4
all'iscrizione della sig.ra nel RUI tenuto dall'Ivass da cui Pt_1
emergerebbe l'iscrizione nella sezione C per conto di CP_2
dal 1.02.2007 al 3.06.2010 e nella sezione E per conto di
[...] [...]
dal 4.06.2010 al 16.03.2012. Rileva, Controparte_3
inoltre, che nelle note depositate in vista delle udienze del 10.12.2020
e del 14.10.2021 era stata evidenziata tale iscrizione nella sezione E quale produttore di agenzia assicurativa e, conseguentemente, in tale periodo (in ragione della condizione di produttore di agenzia assicurativa e non di compagnia di assicurazione) non sussisterebbero i presupposti per l'iscrizione alla gestione separata ma, semmai, quelli per l'iscrizione alla gestione commercianti.
4.1 – La doglianza non può trovare accoglimento per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, come già si è dovuto evidenziare, la difesa svolta con il ricorso introduttivo non aveva svolto alcun rilievo in merito all'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata e men che meno era stata allegata la condizione di produttore di agenzia assicurativa. Anzi, la difesa si era spesa proprio nel senso di valorizzare le differenze tra la condizione della ricorrente, quale produttore diretto di compagnia di assicurazione, e quella dei produttori di agenzia assicurativa al fine di sostenere l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Solo nelle successive note scritte è stata mutata la ragione della richiesta di annullamento dell'avviso di addebito, sostenendo qui l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata e richiamando il documento n. 3 al fine di fornire – tardivamente – un'allegazione in
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fatto non contenuta nella narrativa dell'originario ricorso in opposizione. Tale documento 3, pur depositato con il ricorso introduttivo, era funzionale – per quanto esposto nella narrativa dell'atto (cfr. punto 6 di pag. 6) – a dimostrare l'iscrizione della lavoratrice nel RUI e, in particolare, nella sezione C, atteso che tutta la difesa mirava a delineare i caratteri del produttore diretto e occasionale di compagnia assicurativa. Inoltre, ad abundantiam, tale documento non risulta sufficiente per dimostrare che l'attività di produttore sia stata svolta in favore di un'agenzia atteso che non è stata prodotta alcuna lettera di incarico proveniente da CP_3 [...]
(ma solo la lettera di incarico rilasciata dalla Controparte_3
compagnia ). Trattasi, d'altro canto, di una Controparte_4
mera dichiarazione proveniente da un terzo, soggetto privato, non riscontrata da altri elementi istruttori e che, inoltre, risulta smentita dalla stessa capitolazione della prova orale, diretta a dimostrare lo svolgimento da parte della ricorrente di attività di produttore diretto di compagnia assicurativa.
In secondo luogo, il precedente contenzioso tra le parti si è definito con sentenza passata in giudicato con cui è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dell'appellante alla gestione commercianti proprio in ragione dello svolgimento dell'attività di produttore diretto di compagnia di assicurazione nel periodo dal 2007 al 2011 - comprensivo, dunque, dell'anno 2010 - per cui è precluso ogni ulteriore accertamento di segno contrario.
5 – Per le ragioni esposte, l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
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parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.966 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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