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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/10/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N.229/2025 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 8.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1674 del R.G. dell'anno 2021, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (12.7.1972 – c.f.: ; Parte_1 C.F._1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa anche disgiuntamente in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso dall'avv. Saverio Romeo e dall'avv. Francesco
Caccamo entrambi del Foro di Reggio Calabria) e l' Controparte_1
in persona del l.r.p.t., (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per
[...]
mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è infondato, per come ammesso dalla stessa Parte_1
parte ricorrente a mezzo delle note autorizzate del 29.9.2025.
Richiamato per esigenze di sinteticità espositiva il contenuto degli atti processuali delle parti, osserva difatti il Tribunale che a mezzo di queste ultime la predetta ricorrente ha affermato che
1 le difese spiegate nell'atto introduttivo afferivano in realtà ad altra posizione aziendale, rispetto alla quale in effetti rivestiva la qualifica di socio accomandante.
Nel riconoscere la tenutezza al versamento delle somme portate dall'avviso di addebito impugnato, l'interessata ha così concluso come in atti chiedendo compensarsi integralmente le spese di lite stante la propria buona fede e la scusabilità dell'errore.
2. Ferma restando la conseguente reiezione del ricorso, la portata generale del principio della soccombenza – ribadita dalla modifica dell'art.92 c.p.c. a mezzo dell'art.13 co.1 D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 - impedisce però la chiesta compensazione integrale, non controvertendosi in alcuna delle fattispecie analiticamente indicate da tale disposizione del codice di rito.
In adesione al principio enunciato dalla Corte Costituzionale con sentenza 77/2018 ritiene tuttavia il giudicante che l'adesione immediata alle difese dell' e la natura materiale CP_1
dell'errore commesso costituiscano grave ed eccezionale motivo per la compensazione delle stesse in misura di 1/2, da liquidarsi nel residuo come da dispositivo ex D.M. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa per 1/2 le spese di lite stante le ragioni esposte in parte motiva, ponendo a carico di parte ricorrente l'onere di rifusione della residua quota di 1/2 delle stesse e liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi € 200,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 8.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
2
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 8.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1674 del R.G. dell'anno 2021, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (12.7.1972 – c.f.: ; Parte_1 C.F._1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa anche disgiuntamente in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso dall'avv. Saverio Romeo e dall'avv. Francesco
Caccamo entrambi del Foro di Reggio Calabria) e l' Controparte_1
in persona del l.r.p.t., (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per
[...]
mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è infondato, per come ammesso dalla stessa Parte_1
parte ricorrente a mezzo delle note autorizzate del 29.9.2025.
Richiamato per esigenze di sinteticità espositiva il contenuto degli atti processuali delle parti, osserva difatti il Tribunale che a mezzo di queste ultime la predetta ricorrente ha affermato che
1 le difese spiegate nell'atto introduttivo afferivano in realtà ad altra posizione aziendale, rispetto alla quale in effetti rivestiva la qualifica di socio accomandante.
Nel riconoscere la tenutezza al versamento delle somme portate dall'avviso di addebito impugnato, l'interessata ha così concluso come in atti chiedendo compensarsi integralmente le spese di lite stante la propria buona fede e la scusabilità dell'errore.
2. Ferma restando la conseguente reiezione del ricorso, la portata generale del principio della soccombenza – ribadita dalla modifica dell'art.92 c.p.c. a mezzo dell'art.13 co.1 D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 - impedisce però la chiesta compensazione integrale, non controvertendosi in alcuna delle fattispecie analiticamente indicate da tale disposizione del codice di rito.
In adesione al principio enunciato dalla Corte Costituzionale con sentenza 77/2018 ritiene tuttavia il giudicante che l'adesione immediata alle difese dell' e la natura materiale CP_1
dell'errore commesso costituiscano grave ed eccezionale motivo per la compensazione delle stesse in misura di 1/2, da liquidarsi nel residuo come da dispositivo ex D.M. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa per 1/2 le spese di lite stante le ragioni esposte in parte motiva, ponendo a carico di parte ricorrente l'onere di rifusione della residua quota di 1/2 delle stesse e liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi € 200,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 8.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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