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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8732/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
con gli avvocati Marco Infusino e Giulia Ferrari
[...] Parte_8 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1 nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Gli odierni ricorrenti agiscono in giudizio al fine di vedere accertato e dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis per essere discendenti diretti di figlio di e Persona_1 Persona_2 Per_3
nato a Soncino, in [...], il [...] (all. 1 – estratto per
[...] riassunto dell'atto di nascita dell'antenato italiano), emigrato in Brasile, ivi coniugato nel 1900 con (all. 2 – certificato integrale di matrimonio dell'antenato italiano), Persona_4 deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano (all. 3 – certificato negativo di naturalizzazione dell'antenato italiano). Dal matrimonio tra l'antenato italiano e
[...]
nacque in Brasile nel 1912 (all. 4 – certificato integrale di Persona_4 Persona_5 nascita di , coniugato nel 1941 con (all. 5 – certificato Persona_5 Persona_6 integrale di matrimonio di . Successivamente, dal matrimonio tra Persona_5 [...]
e venne alla luce nato in [...] nel 1942 Persona_5 Persona_6 Persona_7
(all. 6 – certificato integrale di nascita di , coniugato nel 1966 con Persona_7 [...]
(all. 7 – certificato integrale di matrimonio di . In seguito, Persona_8 Persona_7 dal matrimonio tra e vennero alla luce: 1) Persona_7 Persona_8 [...]
nata in [...] nel 1971 (all. 8 – certificato integrale di nascita di Parte_2 Parte_2
, coniugata nel 1991 con da cui si è separata nel 2004 (all. 9 –
[...] Controparte_2 certificato integrale primo matrimonio con annotazione della separazione di Parte_2
, e, in seconde nozze, nel 2021, con , passando a chiamarsi
[...] Persona_9
(all. 10 – certificato integrale secondo matrimonio di Parte_2 [...]
); 2) nata in [...] nel 1983 (all. 11 – Parte_2 Parte_3 certificato integrale di nascita di , coniugata nel 2012 con Parte_3 Per_10
(all. 12 – certificato integrale di matrimonio di .
[...] Parte_3
Successivamente, dall'unione tra e nacque Parte_2 Controparte_2 in Brasile nel 1990 dichiarata nell'atto di nascita da entrambi i genitori Persona_11
(all. 13 – certificato integrale di nascita di , coniugata nel 2023 con Persona_11
passando a chiamarsi (all. 14 – Controparte_3 Persona_12 certificato integrale di matrimonio di . In seguito, dal matrimonio Persona_12 tra e venne alla luce Parte_2 Controparte_2 Parte_1 nata in [...] nel 1994 (all. 15 – certificato integrale di nascita di , Parte_1 coniugata nel 2022 con (all. 16 – certificato integrale di matrimonio di Persona_13
. Successivamente, dall'unione tra e Parte_1 Parte_3 [...]
vennero alla luce: 1) , nata in [...] nel 2005 (all. 17 – Persona_14 Parte_6 certificato integrale di nascita di ), in relazione alla quale Parte_6 [...]
già madre a tutti gli effetti secondo le vigenti leggi brasiliane, ha riconosciuto la Parte_3 maternità biologica anche ai sensi degli artt. 250 e ss. c.c. (all. 18 – atto pubblico notarile di riconoscimento della maternità biologica da parte di in relazione alla Parte_3 figlia ); 2) , nata in [...] nel 2006, dichiarata Parte_6 Parte_4 nell'atto di nascita dalla madre che trasmette la cittadinanza (all. 19 – certificato integrale di nascita di ). Successivamente, dal matrimonio tra Parte_4 Parte_3
e venne alla luce , nato in [...] nel 2016 (al.
[...] Persona_10 Parte_5
20 – certificato integrale di nascita di ). Infine, dall'unione tra Parte_5 [...]
e nacque in Brasile nel 2014 Persona_12 Controparte_3 Parte_8
dichiarato nell'atto di nascita da entrambi i genitori (all. 21 – certificato integrale di
[...] nascita di ”. Parte_8
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”; − l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] (doc. 1 fasc. Persona_1 ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per questi motivi
1. Dichiara che , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
sono cittadini italiani.
[...] Parte_8
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 25.9.2025
Il giudice
Christian Colombo