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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1014/2020
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 21/1/2025, alle ore 9:55, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ( ), l'avv. BORROMETI FABIO;
Parte_1 C.F._1 per , l'avv. GALLO PAOLO;
CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa le conclusioni come da atto di opposizione;
discute come da note conclusionali;
ribadisce sulle eccezioni preliminari, oltre che sulla mancata ricezione delle raccomandate, per erronea indicazione dell'indirizzo; quanto al merito, le fideiussioni omnibus devono essere dichiarate, se non tutte, parzialmente nulle;
si è discusso se anche le fideiussione specifiche sono assoggettate a quel regime ricordato dalla giurisprudenza, per il caso di recepimento modulo ABI.
L'avv. di parte convenuta precisa come da comparsa di risposta. Rappresenta che fin dalla comparsa di risposta si sono resi disponibili a produrre gli originali, oggi esibiti in udienza;
quanto alle raccomandate, sono tornate tutte al mittente per compiuta giacenza, ed è un atto che fa fede fino a querela di falso delle attività che fa;
se non avesse trovato debitore l'avrebbe detto;
quanto al credito dal conto corrente, gli estratti conto sono stati trasmessi tardivamente;
quanto alla diatriba ABI circa la nullità della fideiussione, non si applica a quella specifica endo-contrattuale.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa pagina 1 di 9 Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1014/2020 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BORROMETI FABIO Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro c.f./p.i.v.a. ) e, per essa, nella qualità di mandataria, Controparte_2 P.IVA_1
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GALLO PAOLO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, tempestivamente notificato a mezzo pec in data 13/3/2020, , Parte_1 fideiussore della società (P.IVA: ), proponeva Controparte_3 P.IVA_3 opposizione avverso il d.i. 168/2020, tribunale di Ragusa, r.g. 71/2020, in data 30/1/2020, notificato il
4/2/2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento del complessivo importo di euro 114.368,13 oltre accessori di legge.
Detto importo derivava dai seguenti saldi debitori, tutti comprensivi degli interessi convenzionali calcolati alla data del 5/12/2019:
- euro 23.540,46 dovuti in forza del saldo debitorio del conto corrente n. 300584331, acceso dalla società
A.Studio di Consulenza Immobiliare Srl. presso la banca UNICREDIT (già Banco di Sicilia SpA) in data
3/3/2008, assistito da apertura di credito per euro 20.000,00 e garantito da fideiussione omnibus fino alla concorrenza di euro 30.550,00, sottoscritta in data 1/4/2008 dall'opponente Iurato;
- euro 90.827,67 in forza di contratto di mutuo fondiario del 28/3/2008, di originari euro 105.500,00, sottoscritto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società Controparte_3 dall' opponente, oltre che dal medesimo garantito mediante la sottoscrizione a titolo personale della
[...] fideiussione specifica – inserita all'art. 6-bis del testo contrattuale – a copertura del debito fino alla concorrenza di euro 158.250,00.
La in data 29.02.2012 revocava ogni affidamento concesso alla società immobiliare e Controparte_4 intimava il rientro dall'esposizione sia alla debitrice principale che al garante senza ottenere riscontro.
In data 15/1/2013 la banca creditrice spiegava intervento per il credito maturato nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.136/2011 r.g.e.i. presso il tribunale di Ragusa nei confronti della società debitrice, ottenendo il recupero della complessiva somma di euro 21.391,70, già dedotta dalla linea di credito relativa al mutuo. pagina 2 di 9 Successivamente in data 14.07.2017 il credito della banca veniva ceduto, mediante un'operazione di cartolarizzazione alla società che conferiva mandato alla Controparte_5 CP_1 affinché procedesse al recupero giudiziale della somma.
L'opponente impugnava il decreto ingiuntivo notificatogli sulla base delle seguenti motivazioni:
1. Disconoscimento della conformità agli originali, ex art. 2712 c.c., della intera documentazione prodotta telematicamente a sostegno della domanda giudiziale dalla società opposta (certificazione ex art. 50 t.u.b.
e documentazione contrattuale relativa a entrambi i rapporti bancari);
2. Incertezza e illiquidità del credito ingiunto, non risultando dal testo del ricorso per decreto ingiuntivo l'importo già recuperato attraverso la procedura esecutiva immobiliare in detrazione del credito residuo;
3. Nullità delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente per violazione della normativa Antitrust di cui alla legge 287/1990, in conseguenza della conformità del modello negoziale sottoscritto allo schema contrattuale elaborato dall'ABI e dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2 maggio 2005 per contrarietà delle clausole ivi contenute al divieto di intese anticoncorrenziali distorsive del mercato.
4. Decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. per la nullità (anche parziale) della clausola derogatoria contenuta nei negozi di garanzia sottoscritti dall'opponente;
5. Nullità del contratto di mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità ex art 38 TUB
In conseguenza dei vizi dedotti l'opponente concludeva:
“[P]IACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO
Reiectis adversis,
-Revocare, per tutte le ragioni che precedono o con qualsiasi altra statuizione, il decreto ingiuntivo opposto in quanto carente dei presupposti di legge per la sua emissione;
-Nel merito, dire, ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte o con qualsiasi altra statuizione, che l'importo ingiunto non è dovuto, revocando e/o ponendo nel nulla, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 168/2020 del 30.1.2010, n. 71/2020 R.G.;
-Vinte le spese e i compensi difensivi.”
Si costituiva in giudizio la società opposta, a mezzo della sua mandataria contestando CP_1 le eccezioni sollevate da parte opponente in quanto generiche e infondate. In particolare, evidenziava la totale genericità dell'eccezione di disconoscimento della conformità dell'intera documentazione inserita nel fascicolo telematico, in ottemperanza alle regole e modalità dettate dalla normativa sul processo civile telematico, dichiarando prontezza di deposito degli originali nel caso in cui il giudice lo ritenesse necessario alla decisione. Produceva documentazione attestante l'importo ricevuto in assegnazione nella procedura esecutiva immobiliare r.g.es. n.136/2011. Deduceva inoltre che, per quanto atteneva ai negozi pagina 3 di 9 di garanzia, la fideiussione prestata per il contratto di mutuo fondiario era una garanzia di tipo specifico, inserita all'interno del testo contrattuale e oggetto di puntuale pattuizione tra le parti, mentre la fideiussione omnibus sottoscritta in data 1/4/2008, proprio in relazione all'epoca di sottoscrizione, non poteva assoggettarsi alla presunzione probatoria di nullità derivante dall'effetto di prova privilegiata attribuita dalla giurisprudenza della Suprema Corte agli effetti scaturenti dal provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, che riguardava esclusivamente i negozi sottoscritti tra gli anni 2003-2005, periodo temporale oggetto di istruttoria dell'Autorità Garante. Insisteva nella concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, e chiedeva rigettarsi la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con salvezza delle spese e dei compensi difensivi.
Respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il g.i. assegnava un termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, che si concludeva con esito negativo, e, successivamente, i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Completata la fase di trattazione la causa veniva rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, il giudice pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
Il presente giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”). Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent., 18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il pagina 4 di 9 ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass. 2124/94)”).
La domanda di condanna è stata azionata allegando, come causa petendi il titolo di natura contrattuale
(contratto di conto corrente affidato, contratto di mutuo fondiario, e i connessi contratti di garanzia): si tratta di una domanda di adempimento, a fronte della ricezione di un pagamento asseritamente non satisfattivo, ma solo parziale.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza e validità dei contratti posti a fondamento della domanda, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da essi scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dall' opponente (convenuto in senso sostanziale).
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Dalla documentazione versata in atti dalla società cessionaria emerge che l'opponente ha sottoscritto in data 28/3/2008 una clausola di garanzia fideiussoria specifica – con tetto di copertura di euro 158.250,00
–, annessa a un contratto di mutuo fondiario stipulato dalla società, e, in data 1/4/2008, una fideiussione omnibus – fino all'importo di euro 30.550,00 – a garanzia del c/c di corrispondenza n. 300584331, assistito da un affidamento fino all'importo di euro 20.000,00.
La ha provveduto a depositare in giudizio la documentazione contrattuale di entrambi i CP_1 rapporti bancari e della fideiussione omnibus dell'1/4/2008, oltre le certificazioni dei saldi dovuti in forza dei due contratti e le lettere di revoca degli affidamenti, oltre alla documentazione relativa al procedimento esecutivo immobiliare nei confronti della debitrice principale.
Tuttavia, con riferimento al credito derivante dal contratto di conto corrente, l'opposta, di fronte alla contestazione, ancorché generica (ma, in materia, cfr., Cass. civ., sez. I, ord., 24/12/2020, n. 29577) relativa al calcolo della pretesa, non ha prodotto la serie completa degli estratti conto, non assolvendo il proprio onere della prova (cfr., ancora, Cass. civ., sez. I, ord., 24/12/2020, n. 29577, secondo cui
“l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 citato, in caso di contestazione non costituisce di per sè prova del credito vantato dalla banca pagina 5 di 9 nei confronti del correntista (Cass. 3 maggio 2011, n. 9695): principio che si esplica ulteriormente nell'affermazione, di cui pure il giudice del rinvio dovrà tener conto, secondo cui, nel caso in cui
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare
l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. 6 giugno 2018, n.
14640)”).
Di conseguenza, per tale credito, il decreto ingiuntivo deve essere senz'altro revocato.
Quanto, invece, al credito derivante dal mutuo, l'opposta ha assolto il suo onere probatorio, avendo, come anticipato, prodotto il contratto e allegato l'altrui inadempimento, secondo l'orientamento consolidato della suprema corte a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti.
Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”. Infatti, secondo la successiva pronuncia della Cass. civ., sez. unite, Sent., 93-05-2019, n. 11748, “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte”.
Nello specifico, a fronte di un capitale pacificamente erogato di euro 105.500,00, da restituire oltre interessi convenzionali di cui all'art. 4 dello stesso, parte opposta ha richiesto la minor somma di euro
90.827,67, dando atto di una parziale riscossione intervenuta in passato da parte della sua dante causa pagina 6 di 9 cedente ( , mentre l'opponente non ha documentato alcun pagamento, lamentando Controparte_4 genericamente un erroneo conteggio del saldo residuo, difesa per i predetti motivi non concludente.
Parimenti generico è il disconoscimento effettuato ai sensi dell'art. 2712 c.c. delle copie informatiche, prodotte sul fascicolo telematico del p.c.t. dalla creditrice, in relazione ai contratti relativi ai rapporti bancari posti a fondamento della domanda monitoria.
Come ha più volte chiarito la Corte di Cassazione, il disconoscimento della conformità delle copie informatiche, sussumibile nella disciplina di cui all'art. 2712 c.c., a pena di irrilevanza processuale deve essere, oltre che chiaro ed esplicito, anche “circostanziato” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. V, ord.,
18/12/2024, n. 33048: “[i]n tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art.
2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta." (Cass., 13/05/2021, n. 12794)”; nel caso di specie,
l'opponente non ha evidenziato alcuna specifica discordanza tra la copia e gli originali e, pertanto, il suo disconoscimento deve ritenersi generico.
Inoltre, si ricorda che la prova della conformità, in caso di idoneo disconoscimento, può esser fornita anche per presunzioni (cfr., Cass. civ., sez. lav., 11445/2001; Cass. civ., sez. I, sent., 29-01-2024, n.
2607), in questa sede comunque integrate dalla pacifica successione dell'opposta nel diritto di credito originariamente di la quale, per azionare lo stesso, è addirittura documentalmente Controparte_4 intervenuta, e parzialmente soddisfatta, in sede esecutiva.
Quale ulteriore e comune motivo di opposizione l'attore ha inoltre eccepito la nullità assoluta delle fideiussioni (omnibus del 1/4/2008 e specifica contenuta nel contratto di mutuo) stante la conformità delle stesse allo schema ABI del 2002, le cui clausole sono state qualificate illegittime per contrasto con la normativa Antitrust dal Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005.
In particolare, nella qualità di garante del mercato bancario la Banca d'Italia, con detto provvedimento, ha ritenuto illecito, in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 2, co. 2, lett. a), della legge n. 287/1990,
l'utilizzo da parte degli istituti di credito di contratti di fideiussione riproduttivi dello schema contrattuale predisposto dall'ABI censurando, nello specifico, le clausole di cui agli artt. 2 (c.d. clausola “di reviviscenza”), 6 (rinuncia ai termini di decadenza ex art. 1957 cod. civ.) e 8 (c.d. clausola di
“sopravvivenza”), ritenendo che tale schema uniforme fosse frutto di un'intesa bancaria a monte, lesiva della concorrenza tra gli operatori dello specifico settore del mercato dei prodotti bancari offerti al pubblico.
pagina 7 di 9 Secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di merito, che questo giudice condivide, di recente ulteriormente confermato dalla Sezione I della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 30383 del 25/11/2024, al fine dell'accertamento della nullità delle clausole censurate dall'autorità garante rileva in via prioritaria “…[l]a natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce”.
Pertanto, dalla eventuale corrispondenza delle clausole di una fideiussione specifica allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia, non può in alcun modo farsi derivare la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata e, dunque, da dichiararsi parzialmente nulla.
Atteso che altri mezzi istruttori sulla contestata intesa e sul rapporto di consequenzialità con la clausola a valle non sono stati articolati, le doglianze al riguardo sollevate dall'opponente in relazione alla Pt_1 fideiussione specifica a garanzia del mutuo fondiario non beneficiano dell'estensione dell'efficacia di prova privilegiata riconducibile al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che potrebbe, astrattamente, rilevare esclusivamente con riferimento alla fideiussione dell'1/4/2008 in ragione della sua natura.
Tuttavia, non essendo stato provato il credito garantito da quest'ultima fideiussione, è irrilevante il relativo esame invocato dal garante opponente.
Deve, infine, esaminarsi l'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario in ragione del superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2, d.lgs n. 385/93.
Deduce l'opponente che l'importo finanziato attraverso il mutuo fondiario supera “certamente” il limite dell'80% del valore del bene ipotecato. Tuttavia, in disparte la genericità dell'eccezione, senza alcun concreto riferimento agli elementi specifici della fattispecie, è a tal fine sufficiente evidenziare che, in base ai condivisibili principi di diritto espressi da Cass. civ., sez. un., 33719/2022, il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, co. 2, t.u.b. non comporta, comunque, la nullità del contratto di mutuo fondiario, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
Per tutte le ragioni esposte l'opposizione può essere accolta solo limitatamente al credito derivante dal rapporto di conto corrente.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannato a pagare il credito Parte_1 residuo derivante dal contratto di mutuo, oltre interessi legali come richiesti. pagina 8 di 9 Le spese del giudizio, in ragione dell'entità del credito accertato, rispetto a quello non accertato, sono compensate, quanto ai compensi, per 1/3 e, per la restante parte, seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di . Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. Parte_1
55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% per l'esiguo numero di questioni e per mancanza di attività istruttoria, si liquidano euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 406.50 per esborsi;
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da (c.f. ) Parte_1 C.F._1 contro (c.f./p.i.v.a. ) revoca il decreto ingiuntivo n. Controparte_2 P.IVA_1
168/2020, tribunale di Ragusa, r.g. 71/2020;
• condanna (c.f. ) a pagare a Parte_1 C.F._1 Controparte_2
(c.f./p.i.v.a. ) la somma di euro 90.827,67, oltre interessi, nella misura di cui all'art.
[...] P.IVA_1
1284, co. 1, c.c., partire dal 8/1/2020;
• condanna, altresì, (c.f. ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f./p.i.v.a. le spese di lite, che si liquidano, al netto della Controparte_2 P.IVA_1 compensazione, in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 406,50 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 21/1/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 21/1/2025, alle ore 9:55, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ( ), l'avv. BORROMETI FABIO;
Parte_1 C.F._1 per , l'avv. GALLO PAOLO;
CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa le conclusioni come da atto di opposizione;
discute come da note conclusionali;
ribadisce sulle eccezioni preliminari, oltre che sulla mancata ricezione delle raccomandate, per erronea indicazione dell'indirizzo; quanto al merito, le fideiussioni omnibus devono essere dichiarate, se non tutte, parzialmente nulle;
si è discusso se anche le fideiussione specifiche sono assoggettate a quel regime ricordato dalla giurisprudenza, per il caso di recepimento modulo ABI.
L'avv. di parte convenuta precisa come da comparsa di risposta. Rappresenta che fin dalla comparsa di risposta si sono resi disponibili a produrre gli originali, oggi esibiti in udienza;
quanto alle raccomandate, sono tornate tutte al mittente per compiuta giacenza, ed è un atto che fa fede fino a querela di falso delle attività che fa;
se non avesse trovato debitore l'avrebbe detto;
quanto al credito dal conto corrente, gli estratti conto sono stati trasmessi tardivamente;
quanto alla diatriba ABI circa la nullità della fideiussione, non si applica a quella specifica endo-contrattuale.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa pagina 1 di 9 Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1014/2020 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BORROMETI FABIO Parte_1 C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro c.f./p.i.v.a. ) e, per essa, nella qualità di mandataria, Controparte_2 P.IVA_1
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GALLO PAOLO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, tempestivamente notificato a mezzo pec in data 13/3/2020, , Parte_1 fideiussore della società (P.IVA: ), proponeva Controparte_3 P.IVA_3 opposizione avverso il d.i. 168/2020, tribunale di Ragusa, r.g. 71/2020, in data 30/1/2020, notificato il
4/2/2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento del complessivo importo di euro 114.368,13 oltre accessori di legge.
Detto importo derivava dai seguenti saldi debitori, tutti comprensivi degli interessi convenzionali calcolati alla data del 5/12/2019:
- euro 23.540,46 dovuti in forza del saldo debitorio del conto corrente n. 300584331, acceso dalla società
A.Studio di Consulenza Immobiliare Srl. presso la banca UNICREDIT (già Banco di Sicilia SpA) in data
3/3/2008, assistito da apertura di credito per euro 20.000,00 e garantito da fideiussione omnibus fino alla concorrenza di euro 30.550,00, sottoscritta in data 1/4/2008 dall'opponente Iurato;
- euro 90.827,67 in forza di contratto di mutuo fondiario del 28/3/2008, di originari euro 105.500,00, sottoscritto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società Controparte_3 dall' opponente, oltre che dal medesimo garantito mediante la sottoscrizione a titolo personale della
[...] fideiussione specifica – inserita all'art. 6-bis del testo contrattuale – a copertura del debito fino alla concorrenza di euro 158.250,00.
La in data 29.02.2012 revocava ogni affidamento concesso alla società immobiliare e Controparte_4 intimava il rientro dall'esposizione sia alla debitrice principale che al garante senza ottenere riscontro.
In data 15/1/2013 la banca creditrice spiegava intervento per il credito maturato nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.136/2011 r.g.e.i. presso il tribunale di Ragusa nei confronti della società debitrice, ottenendo il recupero della complessiva somma di euro 21.391,70, già dedotta dalla linea di credito relativa al mutuo. pagina 2 di 9 Successivamente in data 14.07.2017 il credito della banca veniva ceduto, mediante un'operazione di cartolarizzazione alla società che conferiva mandato alla Controparte_5 CP_1 affinché procedesse al recupero giudiziale della somma.
L'opponente impugnava il decreto ingiuntivo notificatogli sulla base delle seguenti motivazioni:
1. Disconoscimento della conformità agli originali, ex art. 2712 c.c., della intera documentazione prodotta telematicamente a sostegno della domanda giudiziale dalla società opposta (certificazione ex art. 50 t.u.b.
e documentazione contrattuale relativa a entrambi i rapporti bancari);
2. Incertezza e illiquidità del credito ingiunto, non risultando dal testo del ricorso per decreto ingiuntivo l'importo già recuperato attraverso la procedura esecutiva immobiliare in detrazione del credito residuo;
3. Nullità delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente per violazione della normativa Antitrust di cui alla legge 287/1990, in conseguenza della conformità del modello negoziale sottoscritto allo schema contrattuale elaborato dall'ABI e dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2 maggio 2005 per contrarietà delle clausole ivi contenute al divieto di intese anticoncorrenziali distorsive del mercato.
4. Decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. per la nullità (anche parziale) della clausola derogatoria contenuta nei negozi di garanzia sottoscritti dall'opponente;
5. Nullità del contratto di mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità ex art 38 TUB
In conseguenza dei vizi dedotti l'opponente concludeva:
“[P]IACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO
Reiectis adversis,
-Revocare, per tutte le ragioni che precedono o con qualsiasi altra statuizione, il decreto ingiuntivo opposto in quanto carente dei presupposti di legge per la sua emissione;
-Nel merito, dire, ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte o con qualsiasi altra statuizione, che l'importo ingiunto non è dovuto, revocando e/o ponendo nel nulla, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 168/2020 del 30.1.2010, n. 71/2020 R.G.;
-Vinte le spese e i compensi difensivi.”
Si costituiva in giudizio la società opposta, a mezzo della sua mandataria contestando CP_1 le eccezioni sollevate da parte opponente in quanto generiche e infondate. In particolare, evidenziava la totale genericità dell'eccezione di disconoscimento della conformità dell'intera documentazione inserita nel fascicolo telematico, in ottemperanza alle regole e modalità dettate dalla normativa sul processo civile telematico, dichiarando prontezza di deposito degli originali nel caso in cui il giudice lo ritenesse necessario alla decisione. Produceva documentazione attestante l'importo ricevuto in assegnazione nella procedura esecutiva immobiliare r.g.es. n.136/2011. Deduceva inoltre che, per quanto atteneva ai negozi pagina 3 di 9 di garanzia, la fideiussione prestata per il contratto di mutuo fondiario era una garanzia di tipo specifico, inserita all'interno del testo contrattuale e oggetto di puntuale pattuizione tra le parti, mentre la fideiussione omnibus sottoscritta in data 1/4/2008, proprio in relazione all'epoca di sottoscrizione, non poteva assoggettarsi alla presunzione probatoria di nullità derivante dall'effetto di prova privilegiata attribuita dalla giurisprudenza della Suprema Corte agli effetti scaturenti dal provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, che riguardava esclusivamente i negozi sottoscritti tra gli anni 2003-2005, periodo temporale oggetto di istruttoria dell'Autorità Garante. Insisteva nella concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, e chiedeva rigettarsi la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con salvezza delle spese e dei compensi difensivi.
Respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il g.i. assegnava un termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, che si concludeva con esito negativo, e, successivamente, i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Completata la fase di trattazione la causa veniva rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, il giudice pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
Il presente giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”). Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent., 18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il pagina 4 di 9 ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass. 2124/94)”).
La domanda di condanna è stata azionata allegando, come causa petendi il titolo di natura contrattuale
(contratto di conto corrente affidato, contratto di mutuo fondiario, e i connessi contratti di garanzia): si tratta di una domanda di adempimento, a fronte della ricezione di un pagamento asseritamente non satisfattivo, ma solo parziale.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza e validità dei contratti posti a fondamento della domanda, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da essi scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dall' opponente (convenuto in senso sostanziale).
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Dalla documentazione versata in atti dalla società cessionaria emerge che l'opponente ha sottoscritto in data 28/3/2008 una clausola di garanzia fideiussoria specifica – con tetto di copertura di euro 158.250,00
–, annessa a un contratto di mutuo fondiario stipulato dalla società, e, in data 1/4/2008, una fideiussione omnibus – fino all'importo di euro 30.550,00 – a garanzia del c/c di corrispondenza n. 300584331, assistito da un affidamento fino all'importo di euro 20.000,00.
La ha provveduto a depositare in giudizio la documentazione contrattuale di entrambi i CP_1 rapporti bancari e della fideiussione omnibus dell'1/4/2008, oltre le certificazioni dei saldi dovuti in forza dei due contratti e le lettere di revoca degli affidamenti, oltre alla documentazione relativa al procedimento esecutivo immobiliare nei confronti della debitrice principale.
Tuttavia, con riferimento al credito derivante dal contratto di conto corrente, l'opposta, di fronte alla contestazione, ancorché generica (ma, in materia, cfr., Cass. civ., sez. I, ord., 24/12/2020, n. 29577) relativa al calcolo della pretesa, non ha prodotto la serie completa degli estratti conto, non assolvendo il proprio onere della prova (cfr., ancora, Cass. civ., sez. I, ord., 24/12/2020, n. 29577, secondo cui
“l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 citato, in caso di contestazione non costituisce di per sè prova del credito vantato dalla banca pagina 5 di 9 nei confronti del correntista (Cass. 3 maggio 2011, n. 9695): principio che si esplica ulteriormente nell'affermazione, di cui pure il giudice del rinvio dovrà tener conto, secondo cui, nel caso in cui
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare
l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. 6 giugno 2018, n.
14640)”).
Di conseguenza, per tale credito, il decreto ingiuntivo deve essere senz'altro revocato.
Quanto, invece, al credito derivante dal mutuo, l'opposta ha assolto il suo onere probatorio, avendo, come anticipato, prodotto il contratto e allegato l'altrui inadempimento, secondo l'orientamento consolidato della suprema corte a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti.
Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”. Infatti, secondo la successiva pronuncia della Cass. civ., sez. unite, Sent., 93-05-2019, n. 11748, “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte”.
Nello specifico, a fronte di un capitale pacificamente erogato di euro 105.500,00, da restituire oltre interessi convenzionali di cui all'art. 4 dello stesso, parte opposta ha richiesto la minor somma di euro
90.827,67, dando atto di una parziale riscossione intervenuta in passato da parte della sua dante causa pagina 6 di 9 cedente ( , mentre l'opponente non ha documentato alcun pagamento, lamentando Controparte_4 genericamente un erroneo conteggio del saldo residuo, difesa per i predetti motivi non concludente.
Parimenti generico è il disconoscimento effettuato ai sensi dell'art. 2712 c.c. delle copie informatiche, prodotte sul fascicolo telematico del p.c.t. dalla creditrice, in relazione ai contratti relativi ai rapporti bancari posti a fondamento della domanda monitoria.
Come ha più volte chiarito la Corte di Cassazione, il disconoscimento della conformità delle copie informatiche, sussumibile nella disciplina di cui all'art. 2712 c.c., a pena di irrilevanza processuale deve essere, oltre che chiaro ed esplicito, anche “circostanziato” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. V, ord.,
18/12/2024, n. 33048: “[i]n tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art.
2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta." (Cass., 13/05/2021, n. 12794)”; nel caso di specie,
l'opponente non ha evidenziato alcuna specifica discordanza tra la copia e gli originali e, pertanto, il suo disconoscimento deve ritenersi generico.
Inoltre, si ricorda che la prova della conformità, in caso di idoneo disconoscimento, può esser fornita anche per presunzioni (cfr., Cass. civ., sez. lav., 11445/2001; Cass. civ., sez. I, sent., 29-01-2024, n.
2607), in questa sede comunque integrate dalla pacifica successione dell'opposta nel diritto di credito originariamente di la quale, per azionare lo stesso, è addirittura documentalmente Controparte_4 intervenuta, e parzialmente soddisfatta, in sede esecutiva.
Quale ulteriore e comune motivo di opposizione l'attore ha inoltre eccepito la nullità assoluta delle fideiussioni (omnibus del 1/4/2008 e specifica contenuta nel contratto di mutuo) stante la conformità delle stesse allo schema ABI del 2002, le cui clausole sono state qualificate illegittime per contrasto con la normativa Antitrust dal Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005.
In particolare, nella qualità di garante del mercato bancario la Banca d'Italia, con detto provvedimento, ha ritenuto illecito, in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 2, co. 2, lett. a), della legge n. 287/1990,
l'utilizzo da parte degli istituti di credito di contratti di fideiussione riproduttivi dello schema contrattuale predisposto dall'ABI censurando, nello specifico, le clausole di cui agli artt. 2 (c.d. clausola “di reviviscenza”), 6 (rinuncia ai termini di decadenza ex art. 1957 cod. civ.) e 8 (c.d. clausola di
“sopravvivenza”), ritenendo che tale schema uniforme fosse frutto di un'intesa bancaria a monte, lesiva della concorrenza tra gli operatori dello specifico settore del mercato dei prodotti bancari offerti al pubblico.
pagina 7 di 9 Secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di merito, che questo giudice condivide, di recente ulteriormente confermato dalla Sezione I della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 30383 del 25/11/2024, al fine dell'accertamento della nullità delle clausole censurate dall'autorità garante rileva in via prioritaria “…[l]a natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce”.
Pertanto, dalla eventuale corrispondenza delle clausole di una fideiussione specifica allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia, non può in alcun modo farsi derivare la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata e, dunque, da dichiararsi parzialmente nulla.
Atteso che altri mezzi istruttori sulla contestata intesa e sul rapporto di consequenzialità con la clausola a valle non sono stati articolati, le doglianze al riguardo sollevate dall'opponente in relazione alla Pt_1 fideiussione specifica a garanzia del mutuo fondiario non beneficiano dell'estensione dell'efficacia di prova privilegiata riconducibile al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che potrebbe, astrattamente, rilevare esclusivamente con riferimento alla fideiussione dell'1/4/2008 in ragione della sua natura.
Tuttavia, non essendo stato provato il credito garantito da quest'ultima fideiussione, è irrilevante il relativo esame invocato dal garante opponente.
Deve, infine, esaminarsi l'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario in ragione del superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2, d.lgs n. 385/93.
Deduce l'opponente che l'importo finanziato attraverso il mutuo fondiario supera “certamente” il limite dell'80% del valore del bene ipotecato. Tuttavia, in disparte la genericità dell'eccezione, senza alcun concreto riferimento agli elementi specifici della fattispecie, è a tal fine sufficiente evidenziare che, in base ai condivisibili principi di diritto espressi da Cass. civ., sez. un., 33719/2022, il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, co. 2, t.u.b. non comporta, comunque, la nullità del contratto di mutuo fondiario, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
Per tutte le ragioni esposte l'opposizione può essere accolta solo limitatamente al credito derivante dal rapporto di conto corrente.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannato a pagare il credito Parte_1 residuo derivante dal contratto di mutuo, oltre interessi legali come richiesti. pagina 8 di 9 Le spese del giudizio, in ragione dell'entità del credito accertato, rispetto a quello non accertato, sono compensate, quanto ai compensi, per 1/3 e, per la restante parte, seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di . Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. Parte_1
55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% per l'esiguo numero di questioni e per mancanza di attività istruttoria, si liquidano euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 406.50 per esborsi;
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da (c.f. ) Parte_1 C.F._1 contro (c.f./p.i.v.a. ) revoca il decreto ingiuntivo n. Controparte_2 P.IVA_1
168/2020, tribunale di Ragusa, r.g. 71/2020;
• condanna (c.f. ) a pagare a Parte_1 C.F._1 Controparte_2
(c.f./p.i.v.a. ) la somma di euro 90.827,67, oltre interessi, nella misura di cui all'art.
[...] P.IVA_1
1284, co. 1, c.c., partire dal 8/1/2020;
• condanna, altresì, (c.f. ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f./p.i.v.a. le spese di lite, che si liquidano, al netto della Controparte_2 P.IVA_1 compensazione, in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 406,50 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 21/1/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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