Sentenza 23 aprile 2025
Ordinanza collegiale 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 23/04/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00571/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01267/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2024, proposto da
NE RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabino Carpagnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica;
- Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
del giudicato civile di cui alla sentenza n. 319/2024 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, del 15 febbraio 2024 (RGN 6798/23), notificata ai fini dell’esecuzione alla parte convenuta in data 15 febbraio 2024 e passata in giudicato, avente ad oggetto il riconoscimento e pagamento della c.d. “Carta Docente”;
e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art. 114, 4° comma, lett. e), del D.Lgs. n. 104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che si riterrà più opportuna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, in accoglimento della domanda ivi proposta dalla ricorrente:
- ha dichiarato “il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della c.d. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
- ha condannato, “ per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, all’attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (due annualità pari ad € 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art.22, comma 36, della L. n.724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ”.
La su indicata sentenza è stata notificata all’Amministrazione resistente in data 15 febbraio 2024 ed è passata in giudicato (come da attestazione della Cancelleria in data 30 settembre 2024).
Risulta decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il quale prevede che:
“1 . Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
Con il presente ricorso, notificato il 21 ottobre 2024 e depositato il successivo 22 ottobre, parte ricorrente chiede, pertanto, l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza su indicata.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.
La causa viene ritenuta per la decisione alla camera di consiglio del 26 marzo 2025.
2. Il ricorso di ottemperanza è fondato, poiché non risulta l’adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale.
Deve, pertanto, essere ordinato al Ministero intimato, nel persistente inadempimento dello stesso, di dare integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione.
Quanto alla ulteriore domanda di cui alle conclusioni al ricorso introduttivo, con la quale si chiede che sia fissata, a carico della più volte menzionata Amministrazione, una somma a titolo di risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione della sentenza per l’ulteriore eventuale violazione del giudicato ex art. 114 del codice del processo amministrativo, il Collegio ritiene non vi siano in concreto i presupposti di legge per l’accoglimento della medesima, alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014 (cfr. in particolare, il punto 6.5.1.).
In proposito, deve tenersi adeguato conto del limitato ritardo determinatosi in concreto per un tempo, peraltro, occupato dalla necessaria specificazione dell’adempimento esecutivo richiesto all’Amministrazione, di per sé involgente uno specifico conteggio delle spettanze dovute alla parte ricorrente, e ciò sia ai fini del computo preciso delle somme a versarsi, quanto ai fini della determinazione degli accessori in termini di interessi legali e rivalutazione.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da versarsi in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO