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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5135 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 4477/2018 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 2300/2018 resa dal Tribunale di Santa MA AP VE nel proc. n.
800897/2011 in materia di: lesioni personali, promossa da:
, cf. rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato a margine dell'atto di citazione del primo grado dall'avv. EO AZ,
presso il quale è elettivamente domiciliato in Vairano Patenora alla via Volturno n. 93
APPELLANTE
1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 contro
(già ) in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante p.t., cf. , rappresentata e difesa in virtù di procura P.IVA_1
speciale – repertorio n. 186905 – raccolta n. 30367 - dall'avv. Giuseppe LA, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Kerbaker n. 55 nello studio dell'avv.
FA ES
APPELLATA
nonché
e Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI NON COSTITUITI - GIA' CONTUMACI IN I° GRADO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n.2300/2018, depositata il 06.07.2018, con la quale il Tribunale di Santa
MA AP VE aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva del presunto responsabile civile, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio - ha interposto appello deducendo a sostegno un unico motivo. Parte_1
2. L'assicurazione (già ) si è costituita in Controparte_1 Controparte_2
giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto del gravame e la vittoria delle spese del giudizio e, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa del nella misura dell'80% Parte_1
nella causazione del sinistro;
non si sono invece costituiti in giudizio, seppur ritualmente citati e . Controparte_4 Controparte_3
3. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta
2
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
06.07.2018; b) è stata notificata il 16.07.2018 dall'avv. Giuseppe LA, procuratore delle mediante spedizione di racc a/r a norma di legge a presso Controparte_1 Parte_1
l'avv. AZ ed a e presso la residenza in Formia Controparte_3 Controparte_4
alla via Appia n. 325; c) l'atto di appello è stato notificato in data 13.09.2018 dall'avv.
EO AZ mediante invio di pec alle presso l'avv. Giuseppe CP_1
LA, procuratore costituito nel giudizio di primo grado, mentre è stato consegnato all'
Ufficiale Giudiziario che lo ha notificato a mezzo spedizione racc. a/r in data 14.09.2018 a
[...]
e ; la notifica non è andata a buon fine per irreperibilità Controparte_4 Controparte_3
dei destinatari;
in ossequio al provvedimento della Corte del 26.02.2019 l'appellante ha quindi provveduto alla rinotifica dell'appello a mediante consegna di copia a Controparte_4
mani della moglie in data 16.05.2019 e a mediante consegna di copia a mani Controparte_3
della madre in data 16.05.2019.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
5. Va poi esaminata la preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dall'appellata società assicuratrice.
L'eccezione è priva di pregio.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso
3
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle
parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla
ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze
da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo
4
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31
maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014,
n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12,
dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, la società assicuratrice appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
6. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
5
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 al Tribunale di Santa MA AP VE e , nonché Controparte_4 Controparte_5
la compagnia assicuratrice che copriva per la rca Controparte_2
l'autovettura Fiat Stilo tg. CZ824TS.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore esponeva che in data 25.08.2010, verso le ore 20,
mentre era alla guida della moto tipo Kawasaki Z750 tg. CP 21686 di proprietà di Per_1
nel percorrere la via Napoli a Roccamonfina era uscito di strada a causa della
[...]
condotta di che, alla guida dell'autovettura Fiat Stilo di proprietà di Controparte_3 [...]
e provenendo dal senso di marcia opposto, aveva invaso la sua corsia al Controparte_4
fine di schivare un cane fermo sulla sede stradale;
precisava l'attore che, al fine di evitare l'impatto con la Fiat Stilo era finito fuori strada, riportando lesioni personali per le quali era stato prontamente ricoverato presso il Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese, ove gli era stata diagnosticata: “frattura acetabolo dx, contusioni escoriate multiple, FLC gomito sin” .
Aggiungeva l'attore che, dopo una degenza ospedaliera di una decina di giorni, si era sottoposto a visita medico legale del consulente di parte dr. il quale aveva Persona_2
valutato il danno patito in conseguenza del sinistro stradale in 90 gg di invalidità temporanea totale, 90 gg di invalidità temporanea parziale e in una invalidità permanente nella misura del
18%.
L'attore affermava di aver più volte sollecitato, senza successo, sia la Controparte_6
che copriva per rca il motoveicolo Kawasaki e sia l'
[...] [...]
, che copriva l'autovettura Fiat Stilo, a provvedere al risarcimento dei danni Controparte_2
patiti nel sinistro;
tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale adito, previo accertamento e dichiarazione della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della Fiat Stilo
tg. CZ824TS, la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni,
6
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 quantificati in €. 50.000,00.
Si costituiva in giudizio la eccependo - in rito - Controparte_2
l'improponibilità e la nullità della domanda per violazione dei precetti di cui agli artt. 141 e segg. Dlss 209/05 e - nel merito - l'infondatezza della domanda.
Il giudizio veniva istruito con prove testimoniali e con l'espletamento di una ctu medica sulla persona del danneggiato affidata al dr. ed infine definito con l'impugnata Persona_3
sentenza, nella quale il giudice di prime cure, ravvisato il difetto di legittimazione passiva del presunto responsabile civile, rigettava la domanda compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
7. Con un unico ed articolato motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure,
ritenendo non provata in giudizio la legittimazione passiva del presunto responsabile civile a causa del mancato deposito in atti di documentazione attestante la proprietà dell'auto FIAT
Stilo in capo a come ad esempio il cronologico del PRA, una visura Controparte_4
ACI ovvero una copia della carta di circolazione, abbia rigettato la domanda nella convinzione che le dichiarazioni dei testi non possano assurgere a presunzioni di prova della legittimazione passiva.
Per converso, l'appellante afferma che, ai fini dell'accertamento della legittimazione passiva in capo al soggetto convenuto in giudizio, la mancata produzione dei documenti indicati dal
Tribunale sia completamente irrilevante e che la prova in ordine alla proprietà di un autoveicolo possa essere fornita con ogni mezzo;
fondandosi su tale assunto ed affermando che le deposizioni rese sul punto dai testi presenti al momento del sinistro avevano confermato la legittimazione passiva dei convenuti in qualità di proprietario del Controparte_4
veicolo e in qualità di conducente, l'appellante chiede, previo riconoscimento Controparte_3
7
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 della legittimazione passiva dei convenuti, l'accoglimento della domanda risarcitoria ritenuta provata in tutti i suoi elementi.
8. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 1376 cc che disciplina i contratti ad effetti reali, il trasferimento della proprietà di un bene determinato, di un diritto reale ovvero di un altro diritto si perfeziona con il mero consenso, validamente manifestato tra le parti;
in applicazione del principio del consenso traslativo, il contratto realizza il risultato programmato senza la costituzione di un rapporto obbligatorio consequenziale che, qualora presente, non risulta né essenziale e né
strumentale rispetto al trasferimento del diritto oggetto del contratto tra le parti.
Ulteriore conseguenza di quanto innanzi è che nei contratti con effetti reali immediati la forma scritta non costituisce elemento essenziale per la conclusione del contratto, come nella compravendita di autoveicoli, in relazione alla quale non è richiesta la forma scritta ad
substantiam perfezionandosi, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore e acquirente validamente manifestato” (Cass. ord. n. 6385 del
06.03.2020).
Risultando incontroverso che il trasferimento di proprietà di un'auto possa avere luogo anche verbalmente con la semplice manifestazione del consenso tra i due soggetti interessati, si osserva che la forma scritta è invece richiesta ai fini della trascrizione al PRA, ovvero al fine di rendere pubbliche le vicende relative alla circolazione dei beni mobili registrati.
La contestuale applicazione dei principi innanzi richiamati comporta che i dati del PRA,
poichè diretti a svolgere finalità di pubblicità - dunque principalmente a dirimere i conflitti tra più soggetti aventi causa dallo stesso venditore - non forniscono certezze ma presunzioni in ordine all'individuazione degli effettivi proprietari degli autoveicoli, ragion per cui la mancata
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 trascrizione dell'atto di alienazione presso il P.R.A non è in grado di inficiare la validità ed efficacia del trasferimento di proprietà degli autoveicoli, ove avvenuti ma non registrati;
ciò
posto, come ribadito in molteplici pronunce rese dalla Suprema Corte in subiecta materia, le risultanze del PRA in ordine alla proprietà degli automezzi possono essere vinte con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (così Cass. ord. n. 6385 del 06.03.2020; Cass. n.
8415/2016; Cass. n. 7771/2016).
Tanto premesso, poiché nella fattispecie le deposizioni testimoniali hanno confermato la qualità di proprietario del veicolo in capo a e di conducente in capo a Controparte_4
, né le suddette circostanze risultano contestate e/o smentite in atti dai Controparte_3
convenuti - che pur consapevoli dell'esistenza del giudizio e della dinamica riferita dall'attore non si sono mai costituiti nel processo - la decisione resa sul punto dal giudice di prime cure non appare corretta e non può pertanto essere condivisa.
9. Premesso quanto innanzi, pur ravvisandosi l'evidente erroneità della motivazione resa sul punto dal giudice di prime cure e la conseguente fondatezza della doglianza dell'appellante sotto il profilo processuale, deve però affermarsi che, nel merito, la domanda di risarcimento spiegata da è infondata e va disattesa. Parte_1
Ed infatti, analizzando gli atti di causa si osserva che la dinamica del sinistro riportata dal danneggiato nell'atto introduttivo del giudizio risulta palesemente smentita dalle dichiarazioni rese dallo stesso ai sanitari del Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese - Reparto Parte_1
di Ortopedia e Traumatologia - in occasione della prima assistenza sanitaria ricevuta al Pronto
Soccorso.
Nel referto ospedaliero redatto sulla scorta delle dichiarazioni della vittima del sinistro si legge infatti che: “il paziente riferisce che, a causa dell'aggressione di un cane, è uscito di strada
9
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 mentre era alla guida di una motocicletta”.
Appare ictu oculi evidente l'assenza di corrispondenza tra la dinamica riferita ai sanitari dal danneggiato - giunto al Pronto Soccorso in buone condizioni generali come da referto medico e dunque perfettamente capace e vigile anche dopo il patito sinistro - e quella riportata dal medesimo nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
in particolare, nella cartella clinica si menziona l'aggressione ad opera di un cane senza alcun riferimento ad altro veicolo coinvolto nel sinistro, laddove nell'atto introduttivo del giudizio si fa riferimento all'uscita di strada della moto in conseguenza di una improvvida manovra del conducente di altro veicolo proveniente dal senso di marcia opposto per scansare un cane posto al centro della carreggiata.
Le differente ricostruzioni del medesimo sinistro offerte dal danneggiato, manifestamente contrastanti tra loro, risultano accomunate soltanto da due elementi in fatto, ovvero la presenza di un cane sulla sede stradale e l'uscita di strada del motoveicolo senza alcun impatto con un altro veicolo;
ciò posto, ai fini di verificare la fondatezza della domanda spiegata dal
, appare indispensabile valutare la veridicità e dunque l'utilizzabilità delle Parte_1
deposizioni rese nel corso del giudizio dai testimoni del sinistro.
Va premesso anzitutto che, se è ben vero che il nostro ordinamento non prevede un generale divieto alla testimonianza di familiari o congiunti che abbiano assistito ad un sinistro, è
altrettanto vero che l'attendibilità delle dichiarazioni resi da soggetti vicini alla vittima di un sinistro deve essere valutata con maggiore cautela e rigore rispetto a quella di testimoni indifferenti all'esito della lite.
Nel caso di specie, la teste sorella del danneggiato e conducente Testimone_1
dell'autoveicolo che seguiva la motocicletta ad una distanza di circa 50 mt, ha confermato integralmente le posizioni di prova articolate dall'attore nella seconda memoria dell'art. 183
10
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 comma VI cpc, ponendo l'attenzione sul bel tempo esistente al momento del sinistro e sul mancato investimento del cane.
Analogamente, anche terza trasportata sull'autovettura condotta dalla sorella CP_7
del danneggiato, ha confermato appieno la dinamica del sinistro indicata dall'attore,
richiamando l'attenzione sulla circostanza della perfetta visibilità per le buone condizioni climatiche e per la presenza di luce, trattandosi di un sinistro avvenuto verso le ore 20 del mese di agosto.
Dal canto suo, nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli dalla compagnia assicuratrice,
ha confermato la dinamica riportata nell'atto di citazione, negando di aver Parte_1
circolato a velocità sostenuta e precisando di aver rispettato il limite di velocità, trovandosi in un centro abitato.
Orbene, valutando complessivamente gli esiti dell'istruttoria svolta in primo grado, si osserva che le deposizioni dei testi escussi e le dichiarazioni rese dall'attore - sebbene tra loro conformi - non consentono di superare agevolmente i dubbi derivanti dalla diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente offerta dal danneggiato stesso nell'imminenza del sinistro.
Peraltro, nel confrontare le due diverse ricostruzioni in fatto al fine di individuare la versione dei fatti maggiormente attendibile, non può non rilevarsi che la dichiarazione resa al personale sanitario dal danneggiato che riferisce l'aggressione subita da un cane randagio, in quanto temporalmente più prossima al sinistro, appare più genuina e quindi maggiormente credibile rispetto a quella che riferisce di un'invasione di corsia subita da altro veicolo proveniente in senso opposto resa in un tempo successivo rispetto al sinistro.
Per di più, nonostante la dinamica offerta in giudizio dall'attore risulta supportata da
11
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 dichiarazioni testimoniali favorevoli al , non può ignorarsi che i testi escussi in Parte_1
giudizio non sono affatto indifferenti all'esito del processo, trattandosi della sorella dell'attore stesso e di un'amica di quest'ultima; senza trascurare che tutte le dichiarazioni testimoniali riportate in atti risultano generiche o comunque poco particolareggiate, essendosi i testi limitati a confermare le posizioni di prova articolate dall'attore senza aggiungere, riferire o precisare circostanze idonee a superare i dubbi in ordine alla dinamica del sinistro riportata in giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie è evidente la centralità e rilevanza degli esiti istruttori ai fini del decidere la controversia in senso favorevole o meno al danneggiato;
per quanto innanzi, al fine di smentire la prima versione dei fatti - ovvero la caduta dalla moto a seguito dell'aggressione di un cane randagio - nel corso dell'istruttoria giudiziale l'attore avrebbe dovuto offrire una ricostruzione assolutamente puntuale e circostanziata della nuova dinamica del sinistro - rappresentata dalla caduta dalla moto a seguito dell'invasione di corsia operata dal conducente della Fiat Stilo - corredando a tal fine la nuova versione dei fatti con elementi di tempo e di luogo tali da rendere l'ultima dinamica sicuramente più attendibile di quella riferita in precedenza.
Peraltro, a fare chiarezza sulla vicenda non giova la mancata costituzione in giudizio dei convenuti che, ove presenti, avrebbero potuto invece riferire la loro versione dei fatti,
contribuendo in modo significativo a dissipare i molteplici dubbi derivati dalle contrastanti versioni del fatto storico riferite dall'odierno appellante.
In disparte dalla controversa dinamica dei fatti, va inoltre considerato che, poiché nei sinistri stradali avvenuti tra veicoli opera la presunzione di cui all'art. 2054 cc comma 2 - ovvero la presunzione che ciascuno dei conducenti abbia concorso in egual misura nella produzione del
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 danno subito dai singoli veicoli, applicabile anche nei casi in cui uno dei veicoli non abbia riportato danni - ai fini dell'accoglimento delle sue domande, avrebbe Parte_1
dovuto provare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non incidentato nella causazione del sinistro, dimostrando non solo il nesso di causalità tra la condotta del
[...]
ed il fatto lesivo ma anche di aver adoperato nel caso di specie tutta la diligenza CP_3
richiesta dalla legge al fine di evitare il sinistro.
10. L'assenza di prove certe su tutti gli aspetti della vicenda innanzi richiamati non consente dunque di ritenere raggiunta in giudizio la prova che la caduta del dalla moto sia Parte_1
effettivamente dipesa dalla asserita invasione di corsia del conducente della Fiat Stilo e non invece dalla improvvisa ed imprevista aggressione da parte di una cane randagio, come riferito in precedenza, ovvero da altra e diversa causa;
ciò posto, in assenza di prova adeguata, non può darsi luogo all'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata da Parte_1
11. Il rigetto dell'appello comporta la totale soccombenza dell'appellante e la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore delle;
la relativa Controparte_1
liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 52.000,00, ma discostandosi dal parametro medio ed eseguendo la liquidazione nei valori minimi, in ragione della modesta complessità della vicenda e del conseguente contenuto sforzo difensionale conseguente alla riproposizione degli stessi argomenti già ampiamente esaminati in primo grado.
12. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013 l'appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito
13
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2300/2018 del Tribunale di Santa MA AP VE - articolazione
- ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente Controparte_8
provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna a pagare le spese del presente grado in favore delle Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in € 3.473,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 10.09.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
14
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 4477/2018 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 2300/2018 resa dal Tribunale di Santa MA AP VE nel proc. n.
800897/2011 in materia di: lesioni personali, promossa da:
, cf. rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato a margine dell'atto di citazione del primo grado dall'avv. EO AZ,
presso il quale è elettivamente domiciliato in Vairano Patenora alla via Volturno n. 93
APPELLANTE
1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 contro
(già ) in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante p.t., cf. , rappresentata e difesa in virtù di procura P.IVA_1
speciale – repertorio n. 186905 – raccolta n. 30367 - dall'avv. Giuseppe LA, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Kerbaker n. 55 nello studio dell'avv.
FA ES
APPELLATA
nonché
e Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI NON COSTITUITI - GIA' CONTUMACI IN I° GRADO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n.2300/2018, depositata il 06.07.2018, con la quale il Tribunale di Santa
MA AP VE aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva del presunto responsabile civile, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio - ha interposto appello deducendo a sostegno un unico motivo. Parte_1
2. L'assicurazione (già ) si è costituita in Controparte_1 Controparte_2
giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto del gravame e la vittoria delle spese del giudizio e, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa del nella misura dell'80% Parte_1
nella causazione del sinistro;
non si sono invece costituiti in giudizio, seppur ritualmente citati e . Controparte_4 Controparte_3
3. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta
2
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
06.07.2018; b) è stata notificata il 16.07.2018 dall'avv. Giuseppe LA, procuratore delle mediante spedizione di racc a/r a norma di legge a presso Controparte_1 Parte_1
l'avv. AZ ed a e presso la residenza in Formia Controparte_3 Controparte_4
alla via Appia n. 325; c) l'atto di appello è stato notificato in data 13.09.2018 dall'avv.
EO AZ mediante invio di pec alle presso l'avv. Giuseppe CP_1
LA, procuratore costituito nel giudizio di primo grado, mentre è stato consegnato all'
Ufficiale Giudiziario che lo ha notificato a mezzo spedizione racc. a/r in data 14.09.2018 a
[...]
e ; la notifica non è andata a buon fine per irreperibilità Controparte_4 Controparte_3
dei destinatari;
in ossequio al provvedimento della Corte del 26.02.2019 l'appellante ha quindi provveduto alla rinotifica dell'appello a mediante consegna di copia a Controparte_4
mani della moglie in data 16.05.2019 e a mediante consegna di copia a mani Controparte_3
della madre in data 16.05.2019.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
5. Va poi esaminata la preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dall'appellata società assicuratrice.
L'eccezione è priva di pregio.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso
3
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle
parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla
ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze
da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31
maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014,
n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12,
dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, la società assicuratrice appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
6. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
5
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 al Tribunale di Santa MA AP VE e , nonché Controparte_4 Controparte_5
la compagnia assicuratrice che copriva per la rca Controparte_2
l'autovettura Fiat Stilo tg. CZ824TS.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore esponeva che in data 25.08.2010, verso le ore 20,
mentre era alla guida della moto tipo Kawasaki Z750 tg. CP 21686 di proprietà di Per_1
nel percorrere la via Napoli a Roccamonfina era uscito di strada a causa della
[...]
condotta di che, alla guida dell'autovettura Fiat Stilo di proprietà di Controparte_3 [...]
e provenendo dal senso di marcia opposto, aveva invaso la sua corsia al Controparte_4
fine di schivare un cane fermo sulla sede stradale;
precisava l'attore che, al fine di evitare l'impatto con la Fiat Stilo era finito fuori strada, riportando lesioni personali per le quali era stato prontamente ricoverato presso il Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese, ove gli era stata diagnosticata: “frattura acetabolo dx, contusioni escoriate multiple, FLC gomito sin” .
Aggiungeva l'attore che, dopo una degenza ospedaliera di una decina di giorni, si era sottoposto a visita medico legale del consulente di parte dr. il quale aveva Persona_2
valutato il danno patito in conseguenza del sinistro stradale in 90 gg di invalidità temporanea totale, 90 gg di invalidità temporanea parziale e in una invalidità permanente nella misura del
18%.
L'attore affermava di aver più volte sollecitato, senza successo, sia la Controparte_6
che copriva per rca il motoveicolo Kawasaki e sia l'
[...] [...]
, che copriva l'autovettura Fiat Stilo, a provvedere al risarcimento dei danni Controparte_2
patiti nel sinistro;
tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale adito, previo accertamento e dichiarazione della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della Fiat Stilo
tg. CZ824TS, la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni,
6
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 quantificati in €. 50.000,00.
Si costituiva in giudizio la eccependo - in rito - Controparte_2
l'improponibilità e la nullità della domanda per violazione dei precetti di cui agli artt. 141 e segg. Dlss 209/05 e - nel merito - l'infondatezza della domanda.
Il giudizio veniva istruito con prove testimoniali e con l'espletamento di una ctu medica sulla persona del danneggiato affidata al dr. ed infine definito con l'impugnata Persona_3
sentenza, nella quale il giudice di prime cure, ravvisato il difetto di legittimazione passiva del presunto responsabile civile, rigettava la domanda compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
7. Con un unico ed articolato motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure,
ritenendo non provata in giudizio la legittimazione passiva del presunto responsabile civile a causa del mancato deposito in atti di documentazione attestante la proprietà dell'auto FIAT
Stilo in capo a come ad esempio il cronologico del PRA, una visura Controparte_4
ACI ovvero una copia della carta di circolazione, abbia rigettato la domanda nella convinzione che le dichiarazioni dei testi non possano assurgere a presunzioni di prova della legittimazione passiva.
Per converso, l'appellante afferma che, ai fini dell'accertamento della legittimazione passiva in capo al soggetto convenuto in giudizio, la mancata produzione dei documenti indicati dal
Tribunale sia completamente irrilevante e che la prova in ordine alla proprietà di un autoveicolo possa essere fornita con ogni mezzo;
fondandosi su tale assunto ed affermando che le deposizioni rese sul punto dai testi presenti al momento del sinistro avevano confermato la legittimazione passiva dei convenuti in qualità di proprietario del Controparte_4
veicolo e in qualità di conducente, l'appellante chiede, previo riconoscimento Controparte_3
7
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 della legittimazione passiva dei convenuti, l'accoglimento della domanda risarcitoria ritenuta provata in tutti i suoi elementi.
8. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 1376 cc che disciplina i contratti ad effetti reali, il trasferimento della proprietà di un bene determinato, di un diritto reale ovvero di un altro diritto si perfeziona con il mero consenso, validamente manifestato tra le parti;
in applicazione del principio del consenso traslativo, il contratto realizza il risultato programmato senza la costituzione di un rapporto obbligatorio consequenziale che, qualora presente, non risulta né essenziale e né
strumentale rispetto al trasferimento del diritto oggetto del contratto tra le parti.
Ulteriore conseguenza di quanto innanzi è che nei contratti con effetti reali immediati la forma scritta non costituisce elemento essenziale per la conclusione del contratto, come nella compravendita di autoveicoli, in relazione alla quale non è richiesta la forma scritta ad
substantiam perfezionandosi, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore e acquirente validamente manifestato” (Cass. ord. n. 6385 del
06.03.2020).
Risultando incontroverso che il trasferimento di proprietà di un'auto possa avere luogo anche verbalmente con la semplice manifestazione del consenso tra i due soggetti interessati, si osserva che la forma scritta è invece richiesta ai fini della trascrizione al PRA, ovvero al fine di rendere pubbliche le vicende relative alla circolazione dei beni mobili registrati.
La contestuale applicazione dei principi innanzi richiamati comporta che i dati del PRA,
poichè diretti a svolgere finalità di pubblicità - dunque principalmente a dirimere i conflitti tra più soggetti aventi causa dallo stesso venditore - non forniscono certezze ma presunzioni in ordine all'individuazione degli effettivi proprietari degli autoveicoli, ragion per cui la mancata
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(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 trascrizione dell'atto di alienazione presso il P.R.A non è in grado di inficiare la validità ed efficacia del trasferimento di proprietà degli autoveicoli, ove avvenuti ma non registrati;
ciò
posto, come ribadito in molteplici pronunce rese dalla Suprema Corte in subiecta materia, le risultanze del PRA in ordine alla proprietà degli automezzi possono essere vinte con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (così Cass. ord. n. 6385 del 06.03.2020; Cass. n.
8415/2016; Cass. n. 7771/2016).
Tanto premesso, poiché nella fattispecie le deposizioni testimoniali hanno confermato la qualità di proprietario del veicolo in capo a e di conducente in capo a Controparte_4
, né le suddette circostanze risultano contestate e/o smentite in atti dai Controparte_3
convenuti - che pur consapevoli dell'esistenza del giudizio e della dinamica riferita dall'attore non si sono mai costituiti nel processo - la decisione resa sul punto dal giudice di prime cure non appare corretta e non può pertanto essere condivisa.
9. Premesso quanto innanzi, pur ravvisandosi l'evidente erroneità della motivazione resa sul punto dal giudice di prime cure e la conseguente fondatezza della doglianza dell'appellante sotto il profilo processuale, deve però affermarsi che, nel merito, la domanda di risarcimento spiegata da è infondata e va disattesa. Parte_1
Ed infatti, analizzando gli atti di causa si osserva che la dinamica del sinistro riportata dal danneggiato nell'atto introduttivo del giudizio risulta palesemente smentita dalle dichiarazioni rese dallo stesso ai sanitari del Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese - Reparto Parte_1
di Ortopedia e Traumatologia - in occasione della prima assistenza sanitaria ricevuta al Pronto
Soccorso.
Nel referto ospedaliero redatto sulla scorta delle dichiarazioni della vittima del sinistro si legge infatti che: “il paziente riferisce che, a causa dell'aggressione di un cane, è uscito di strada
9
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 mentre era alla guida di una motocicletta”.
Appare ictu oculi evidente l'assenza di corrispondenza tra la dinamica riferita ai sanitari dal danneggiato - giunto al Pronto Soccorso in buone condizioni generali come da referto medico e dunque perfettamente capace e vigile anche dopo il patito sinistro - e quella riportata dal medesimo nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
in particolare, nella cartella clinica si menziona l'aggressione ad opera di un cane senza alcun riferimento ad altro veicolo coinvolto nel sinistro, laddove nell'atto introduttivo del giudizio si fa riferimento all'uscita di strada della moto in conseguenza di una improvvida manovra del conducente di altro veicolo proveniente dal senso di marcia opposto per scansare un cane posto al centro della carreggiata.
Le differente ricostruzioni del medesimo sinistro offerte dal danneggiato, manifestamente contrastanti tra loro, risultano accomunate soltanto da due elementi in fatto, ovvero la presenza di un cane sulla sede stradale e l'uscita di strada del motoveicolo senza alcun impatto con un altro veicolo;
ciò posto, ai fini di verificare la fondatezza della domanda spiegata dal
, appare indispensabile valutare la veridicità e dunque l'utilizzabilità delle Parte_1
deposizioni rese nel corso del giudizio dai testimoni del sinistro.
Va premesso anzitutto che, se è ben vero che il nostro ordinamento non prevede un generale divieto alla testimonianza di familiari o congiunti che abbiano assistito ad un sinistro, è
altrettanto vero che l'attendibilità delle dichiarazioni resi da soggetti vicini alla vittima di un sinistro deve essere valutata con maggiore cautela e rigore rispetto a quella di testimoni indifferenti all'esito della lite.
Nel caso di specie, la teste sorella del danneggiato e conducente Testimone_1
dell'autoveicolo che seguiva la motocicletta ad una distanza di circa 50 mt, ha confermato integralmente le posizioni di prova articolate dall'attore nella seconda memoria dell'art. 183
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 comma VI cpc, ponendo l'attenzione sul bel tempo esistente al momento del sinistro e sul mancato investimento del cane.
Analogamente, anche terza trasportata sull'autovettura condotta dalla sorella CP_7
del danneggiato, ha confermato appieno la dinamica del sinistro indicata dall'attore,
richiamando l'attenzione sulla circostanza della perfetta visibilità per le buone condizioni climatiche e per la presenza di luce, trattandosi di un sinistro avvenuto verso le ore 20 del mese di agosto.
Dal canto suo, nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli dalla compagnia assicuratrice,
ha confermato la dinamica riportata nell'atto di citazione, negando di aver Parte_1
circolato a velocità sostenuta e precisando di aver rispettato il limite di velocità, trovandosi in un centro abitato.
Orbene, valutando complessivamente gli esiti dell'istruttoria svolta in primo grado, si osserva che le deposizioni dei testi escussi e le dichiarazioni rese dall'attore - sebbene tra loro conformi - non consentono di superare agevolmente i dubbi derivanti dalla diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente offerta dal danneggiato stesso nell'imminenza del sinistro.
Peraltro, nel confrontare le due diverse ricostruzioni in fatto al fine di individuare la versione dei fatti maggiormente attendibile, non può non rilevarsi che la dichiarazione resa al personale sanitario dal danneggiato che riferisce l'aggressione subita da un cane randagio, in quanto temporalmente più prossima al sinistro, appare più genuina e quindi maggiormente credibile rispetto a quella che riferisce di un'invasione di corsia subita da altro veicolo proveniente in senso opposto resa in un tempo successivo rispetto al sinistro.
Per di più, nonostante la dinamica offerta in giudizio dall'attore risulta supportata da
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 dichiarazioni testimoniali favorevoli al , non può ignorarsi che i testi escussi in Parte_1
giudizio non sono affatto indifferenti all'esito del processo, trattandosi della sorella dell'attore stesso e di un'amica di quest'ultima; senza trascurare che tutte le dichiarazioni testimoniali riportate in atti risultano generiche o comunque poco particolareggiate, essendosi i testi limitati a confermare le posizioni di prova articolate dall'attore senza aggiungere, riferire o precisare circostanze idonee a superare i dubbi in ordine alla dinamica del sinistro riportata in giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie è evidente la centralità e rilevanza degli esiti istruttori ai fini del decidere la controversia in senso favorevole o meno al danneggiato;
per quanto innanzi, al fine di smentire la prima versione dei fatti - ovvero la caduta dalla moto a seguito dell'aggressione di un cane randagio - nel corso dell'istruttoria giudiziale l'attore avrebbe dovuto offrire una ricostruzione assolutamente puntuale e circostanziata della nuova dinamica del sinistro - rappresentata dalla caduta dalla moto a seguito dell'invasione di corsia operata dal conducente della Fiat Stilo - corredando a tal fine la nuova versione dei fatti con elementi di tempo e di luogo tali da rendere l'ultima dinamica sicuramente più attendibile di quella riferita in precedenza.
Peraltro, a fare chiarezza sulla vicenda non giova la mancata costituzione in giudizio dei convenuti che, ove presenti, avrebbero potuto invece riferire la loro versione dei fatti,
contribuendo in modo significativo a dissipare i molteplici dubbi derivati dalle contrastanti versioni del fatto storico riferite dall'odierno appellante.
In disparte dalla controversa dinamica dei fatti, va inoltre considerato che, poiché nei sinistri stradali avvenuti tra veicoli opera la presunzione di cui all'art. 2054 cc comma 2 - ovvero la presunzione che ciascuno dei conducenti abbia concorso in egual misura nella produzione del
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 danno subito dai singoli veicoli, applicabile anche nei casi in cui uno dei veicoli non abbia riportato danni - ai fini dell'accoglimento delle sue domande, avrebbe Parte_1
dovuto provare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non incidentato nella causazione del sinistro, dimostrando non solo il nesso di causalità tra la condotta del
[...]
ed il fatto lesivo ma anche di aver adoperato nel caso di specie tutta la diligenza CP_3
richiesta dalla legge al fine di evitare il sinistro.
10. L'assenza di prove certe su tutti gli aspetti della vicenda innanzi richiamati non consente dunque di ritenere raggiunta in giudizio la prova che la caduta del dalla moto sia Parte_1
effettivamente dipesa dalla asserita invasione di corsia del conducente della Fiat Stilo e non invece dalla improvvisa ed imprevista aggressione da parte di una cane randagio, come riferito in precedenza, ovvero da altra e diversa causa;
ciò posto, in assenza di prova adeguata, non può darsi luogo all'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata da Parte_1
11. Il rigetto dell'appello comporta la totale soccombenza dell'appellante e la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore delle;
la relativa Controparte_1
liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 52.000,00, ma discostandosi dal parametro medio ed eseguendo la liquidazione nei valori minimi, in ragione della modesta complessità della vicenda e del conseguente contenuto sforzo difensionale conseguente alla riproposizione degli stessi argomenti già ampiamente esaminati in primo grado.
12. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013 l'appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito
13
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – / Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2 ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2300/2018 del Tribunale di Santa MA AP VE - articolazione
- ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente Controparte_8
provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna a pagare le spese del presente grado in favore delle Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in € 3.473,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 10.09.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 4477/2018 R.G. – Parte_1 [...]
(già ) + 2 CP_1 Controparte_2