Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
2209 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2209 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data 18/04/1999 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], Controparte_1
- ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - E_
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. AMADORI ALESSANDRA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 18/10/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data
18/04/1999 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], Controparte_1
- ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - E_
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA al N. 23 P. 2 S.
A anno 1999; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
18/10/2024, che integralmente si riportano:
A) …omissis…
B) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati, portandosi reciproco rispetto liberi ognuno di stabilire la propria residenza o domicilio ove ritengano di loro gradimento;
C) confermare le condizioni della sentenza di separazione consensuale che rimangono immutate, salvo quelle naturalmente superate o che sono state già oggetto di definizione e che per completezza si riportano di seguito:
2 1) La SI.ra continuerà a vivere insieme ai figli e E_ PE
, nella casa coniugale sita in Cesena (FC) Via San Gimignano n. 369 di Per_2
proprietà del SI. che le viene assegnata con tutto quanto in Controparte_1
essa contenuto, fino a quando entrambi i figli non saranno economicamente autosufficienti.
2) Il SI. continuerà a vivere presso l'abitazione in Controparte_1
comproprietà con la SI.ra , sita in NA di CE (RA) Via E_
Ercole n. 9, ove ha già provveduto a trasferirsi sin dalla sottoscrizione del ricorso per separazione personale e consensuale dei coniugi, impegnandosi a spostarvi la propria residenza che solo formalmente risulta ancora in Cesena (FC) Via San
Gimignano n. 369.
La SI.ra acconsente all'utilizzo da parte del SI. E_ CP_1
dell'immobile in comproprietà fra le parti, sito in NA di CE
[...]
(RA) Via Ercole n. 9 e con la sottoscrizione del presente atto si impegna a non richiedere alcuna somma e/o indennizzo al SI. né per il presente né per il CP_1
futuro a fronte dell'uso esclusivo da parte dello stesso dell'abitazione suddetta, ossia, del bene comune.
3) Il SI. provvederà personalmente ed in via esclusiva al Controparte_1
pagamento di tutte le utenze domestiche e dei servizi dell'abitazione coniugale ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: Luce, Gas, Acqua, Tari, abbonamento del servizio Internet) oltre al pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurazione dell'immobile suddetto e si impegna a non avanzare alcuna pretesa in relazione a dette spese nei confronti della assegnataria SI.ra né per il presente né per il futuro . E_
In relazione agli arredi ed alla mobilia presenti all'interno della casa coniugale, i ricorrenti concordano che venuto meno il diritto all'assegnazione della suddetta abitazione in favore della SI.ra , gli stessi rimarranno al SI. E_
. Controparte_1
3 4) Il SInor , corrisponderà alla SInora , già Controparte_1 E_
a partire dal mese di Novembre 2023 e, successivamente, entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e PE
i quali sono entrambi maggiorenni, ma non economicamente Per_2
autosufficienti, la somma di euro 600,00 mensili (€. 300,00 cadauno) rivalutabile anno per anno secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente che gli sarà comunicato dalla SI.ra . E_
5) Entrambi i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie dei figli e i quali sono entrambi maggiorenni, ma non economicamente PE Per_2
autosufficienti, nella misura del 50% ciascuno, fatta eccezione per il pagamento delle tasse universitarie relative alla frequenza da parte del figlio del corso di PE
Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche che sarà sostenuto integralmente ed esclusivamente dal SI. il quale con la sottoscrizione del Controparte_1
presente atto esonera la SI.ra dal pagamento della quota di sua E_
spettanza di detta spesa straordinaria.
Il contributo dei genitori al pagamento delle spese straordinarie, fatto salvo quanto previsto al capoverso che precede, sarà disciplinato con espresso riferimento al
Protocollo d'Intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di
Forlì del 09 giugno 2017.
Quanto alle modalità di rimborso delle spese straordinarie, si concorda che al termine di ogni mensilità, dietro presentazione del relativo documento di spesa, vi sia l'obbligo del rimborso della quota in favore di chi l'abbia sostenuta, entro i 15 giorni successivi alla richiesta, salvo e previa compensazione degli importi reciprocamente dovuti.
6) I SI.ri e rimarranno comproprietari nella Controparte_1 E_
misura del 50 % ciascuno, degli immobili entrambi siti in NA di CE (RA), il primo in Via Ercole n. 9 ed il secondo in Via Lucania n. 20 e degli arredi e della mobilia presenti nelle suddette abitazioni;
ciò fino a quando i ricorrenti non
4 decideranno concordemente di sciogliere il rapporto di comproprietà, con atti ed accordi separati.
7) I SI.ri e pattuiscono che il pagamento Controparte_1 E_
delle utenze domestiche e dei servizi ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: Luce,
Gas, Acqua, Tari, abbonamento del servizio Internet) e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurazione dell'immobile sito in NA di CE
(RA) Via Lucania n. 20 saranno integralmente ed esclusivamente a carico della SI.ra la quale si impegna a non avanzare alcuna pretesa in E_
relazione a dette spese nei confronti del SI. né per il presente Controparte_1
né per il futuro mentre il pagamento delle utenze domestiche e dei servizi ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: Luce, Gas, Acqua, Tari, abbonamento del servizio
Internet) e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurazione dell'immobile sito in NA di CE (RA) Via Ercole n. 9 saranno integralmente ed esclusivamente a carico del SI. il quale si impegna a non Controparte_1
avanzare alcuna pretesa in relazione a dette spese nei confronti della SI.ra
[...]
né per il presente né per il futuro. E_
Le parti in aggiunta a quanto sopra pattuito, stabiliscono concordemente che le spese della tassa sulla proprietà (Imu) relativa agli immobili siti in NA di CE
(RA), il primo in Via Ercole n. 9 ed il secondo in Via Lucania n. 20 saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno in ragione della quota di comproprietà delle stesse, sulle abitazioni sopra descritte.
8) I ricorrenti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco essendo entrambi economicamente autosufficienti.
9) I ricorrenti dichiarano di avere regolamentato ogni altro e pregresso rapporto di natura patrimoniale fra loro esistente anche qui non espressamente elencato, eccettuato il rapporto di natura patrimoniale fra loro intercorrente in relazione agli immobili siti in NA di CE (RA), il primo in Via Ercole n. 9 ed il secondo in
Via Lucania n. 20 ed in relazione agli arredi ed alla mobilia ivi presenti che le parti
5 si riservano di definire in futuro, con atti separati a seguito di accordi e/o intese diverse laddove decidano di sciogliere concordemente il rapporto di comproprietà fra essi esistente sui beni sopra indicati .
10) Le spese legali relative alla presente separazione sono compensate fra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza.
Forlì, 05/02/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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