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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5884 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 217/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.217 del ruolo generale per gli affari civili contenziosi del 2020 vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CH), elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Ubaldo Lopardi (C.F. ) (pec: C.F._2 Email_1
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Attore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria PA C.F._3
Miranda (C.F. (pec: ) e C.F._4 Email_2
dall'Avv. Giuseppe Piero Siviglia (C.F. ) (pec: C.F._5
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_3
dell'Avv. Anna Maria Miranda in Roma, Via Sabotino n.46, giusta in atti;
Convenuto
E
1 in liquidazione (C.F.: ), con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Roma alla via Matini n.6, in persona del liquidatore ing. rappresentata e Controparte_3
difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta (C.F. ) (pec: C.F._6
), e Paolo Angeli (C.F. ) (pec: Email_4 C.F._7
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Email_5
viale Giulio Cesare n.21/23;
Convenuta
E
Controparte_4
, (C.F. ), con sede in Milano, Via Clerici n.14, in persona del Procuratore
[...] P.IVA_2
Speciale pro tempore Dott. elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinciana, Controparte_5
25 presso lo studio dell'Avv. Stefano Rossi (C.F. (pec: C.F._8
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_6
Terza chiamata in causa (da PA
decisa sulle conclusioni delle parti da ultimo precisate per l'udienza cartolare del 12.02.2025, da intendersi quivi richiamate;
avente ad oggetto: Responsabilità professionale
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per ATP ai sensi dell'art.696 bis c.p.c. (R.G. n.13688/2018) Parte_1
conveniva nel procedimento avanti al Tribunale di Roma il dottore e la società PA
, presso la cui struttura il dott. aveva Controparte_6 _1
lavorato, al fine di accertare la loro responsabilità nella causazione dei danni derivantigli dagli interventi di odontoiatria alla quale si era sottoposto tra il 2013 e il 2015/2016, essenzialmente consistenti in un rifacimento protesico dell'arcata superiore e in parte dell'arcata inferiore.
Si costituivano nel procedimento sia la che il dott. i quali Controparte_6 _1
contestavano tutto quanto ex adverso sostenuto in fatto ed in diritto, la prima società chiedendo anche che venisse accertato il suo difetto di legittimazione passiva, il Dottore chiamando in causa il proprio assicuratore (previa autorizzazione) la quale compagnia si Controparte_7
costituiva a sua volta contestando il ricorso attoreo.
Veniva incaricato il consulente tecnico d'ufficio, dott. il quale, in data 24 settembre Persona_1
2019, depositava la relazione finale.
2. , con ricorso ex art.8 legge n.24/2017 e 702 bis cpc, depositato il 16.12.2019 e Parte_1
successivamente notificato, conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il dott. _1
e la per ivi accertarne la responsabilità professionale
[...] Controparte_2
in relazione alle cure odontoiatriche prestate dal 2013 e, per l'effetto, sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (spese sostenute e future) e non patrimoniali (danno biologico differenziale e danno morale), da esso ricorrente patiti.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, , esponeva: Parte_1
1) che, nel mese di luglio 2013, si era recato presso lo studio del dott. sito in Viale Giulio _1
Cesare n.47, per effettuare una visita specialistica odontoiatrica finalizzata alla riabilitazione protesica dell'arcata superiore per fini estetici;
2) che, dunque, era sottoposto, ad opera del dott. a interventi di riabilitazione implanto- _1
protesica superiore sinistra e destra consistiti in trattamenti endodontici a carico degli elementi 1.1 ed
3 1.2 e 2.3 (rispettivamente incisivo centrale superiore ed incisivo laterale superiore destro e canino superiore sinistro); estrazione dell'elemento 2.1 (incisivo centrale superiore di sinistra); inserimento di tre impianti in posizione 2.1, 2.4 e 2.7 (rispettivamente incisivo centrale superiore sinistro, primo premolare superiore sinistro e secondo molare superiore sinistro);
3) che i detti interventi erano stati eseguiti per l'arcata superiore sinistra presso lo Studio del dott.
e, in parte, per l'arcata superiore destra, dal febbraio 2014, presso _1 [...]
” sita in Roma alla via Mercuri n.4; Controparte_2
3) che, si sottoponeva a due distinti interventi in sedazione per protesi definitiva fissa in metallo ceramica dell'arcata superiore;
4) che, immediatamente dopo il trattamento di innesto della protesi fissa, esso ricorrente, aveva riscontrato una sintomatologia dolorosa acuta e continua a carico dell'elemento dentario oggetto delle cure (protesi fisse definitive), motivo per cui, il dott. lo aveva sottoposto a un nuovo _1
intervento di rimozione e sostituzione delle protesi;
5) che, a causa del persistere di sintomatologia antalgica provocata dalle protesi impiantate, il dott.
gli aveva proposto di procedere ad un terzo intervento per la rimozione e sostituzione delle _1
protesi impiantate;
6) che, persa la fiducia nei confronti del dott. esso ricorrente aveva rifiutato l'ennesimo _1
intervento riabilitativo e si era rivolto al Dott. il quale aveva rilevato profili di responsabilità Per_2
nella condotta del dott. a causa dell'erronea progettazione ed esecuzione degli interventi di _1
riabilitazione implanto-protesica effettuata sul ricorrente: nello specifico, aveva riscontrato "grave
lesione parodontale del 25 con sondaggio distale di oltre 10 mm, sanguinamento e dolore alle
manovre. Sofferenza gengivale a livello della spalla implantare di 22 con scopertura delle
componenti metalliche. L'esame dell'occlusione evidenzia alterati rapporti con totale assenza di
contatti nella porzione anteriore, con elementi con modellazione particolarmente spessa, con ampia
beanza che impedisce di afferrare il cibo e altera la fonetica. All'esame radiografico si conferma:
grave compromissione prodottale dell'elemento 25; presenza di impianto in zona 27 non
4 funzionalizzato; abnorme dimensione e sproporzione dell'elemento 21 (e 22) con posizione del
relativo impianto particolarmente profonda apicalmente";
7) che, per le prestazioni rese dal dott. aveva corrisposto “Euro 3.002,00 in favore del Dott. _1
in data 17.07.2013; Euro 702,00 in favore del Dott. in data 03.09.2013; Euro 452,00 _1 _1
in favore del Dott. in data 03.09.2013; Euro 1.852,00 in favore del Dott. in data _1 _1
03.09.2013; Euro 2.002,00 in favore del Dott. in data 11.02.2014; Euro 4002,00 in favore di _1
in data 27.10.2014; Euro 6002,00 in favore di Controparte_2 [...]
in data 05.02.2015;” Controparte_2
8) che, finanche la Ctu resa in sede di Atp aveva riconosciuto profili di responsabilità in capo al dott.
atteso che “La riabilitazione protesica messa in atto non è stata eseguita in conformità alle _1
metodiche medico chirurgiche per i seguenti motivi: A) Mancanza di idonei contatti occlusali tra le
due arcate;
B) Eccessiva estensione protesica dell'elemento 2.6 con successiva compromissione
paradontale dell'elemento 2.5” e che, pertanto, era da riconoscersi “La durata dell'inabilità da
malattia è valutabile in 20 (venti) giorni, mentre è possibile stabilire l'invalidità permanente dovuta
alla perdita dell'elemento 2.5 nella misura dello zero, settantacinque per cento (0.75%) della totale
inteso come danno biologico. Non si configura il danno fisionomico.”.
Su tali premesse, il sig. , chiedeva accertarsi la responsabilità professionale del dott. Pt_1 _1
per errata programmazione ed esecuzione dell'opera sanitaria svolta, tra il 2013 e il 2016; dunque,
domandava al sanitario e alla società titolare della clinica il risarcimento di tutti i danni patiti oltre la restituzione delle somme corrisposte a titolo di prestazione professionale, previa risoluzione del contratto d'opera con quest'ultimo stipulato.
Insisteva quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…omissis…
- accertare i presupposti in fatto, tutti, indicati in premessa;
- accertare i fatti e gli inadempimenti, gravi, così come descritti dal CTU, Dott. , Persona_1
nell'ambito del procedimento n.18688/2018;
5 e, per l'effetto:
- dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento dei convenuti, di ogni rapporto contrattuale,
diretto e/o indiretto, sorto tra Questi e l'Attore;
- condannare, in solido tra loro, in via principale a titolo di responsabilità contrattuale, in via
subordinata a titolo di responsabilità extracontrattuale, i convenuti a corrispondere, in favore del
Sig. , Pt_1
- Euro 476,35 a titolo di danno non patrimoniale, nella componente biologica, per l'esito permanente,
nella misura di Euro 949,80 a titolo di danno non patrimoniale, nella componente biologica, per
l'esito di invalidità temporanea totale per 20 giorni;
- Euro 1.200,00 a titolo di danno patrimoniale per l'effettuazione della terapia implantare
dell'elemento 2.5;
- Euro 15.600,00 a titolo di danno patrimoniale per una nuova protesizzazione dell'arcata superiore
(Euro 1.200,00 per ogni capsula, per un totale di 13 capsule);
- Euro 1.220,00 per le spese di CTU, di cui Euro 1.220,00 per il compenso del CTU, Dott. Per_1
- Euro 2.562,00 per le spese dei CTP Dott. e Dott.ssa ; Per_2 Persona_3
- condannare i Convenuti, in solido tra loro, a restituire al Dott. la somma di Euro Pt_1
18.014,00, pari a quanto dagli stessi percepito a titolo di compenso per le prestazioni rese;
o i maggiori o i minori importi che il Giudice, dalle risultanze di causa ed ex artt. 1226 e 2056 c.c.,
riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese e competenze professionali, e del presente procedimento e del procedimento ex
art. 696 bis c.p.c., da distrarsi in favore dell'Avv. Ubaldo Lopardi, procuratore antistatario”.
**
3. Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 5.06.2020 il dott. , che PA
contestava in fatto e in diritto la domanda dell'attore e domandava la reiezione di tutte le domande svolte nei propri confronti in quanto infondate in fatto e in diritto. Nello specifico, deduceva che: 1)
contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, quest'ultimo, si era a lui rivolto per fini non
6 meramente estetici in quanto portatore di precedente riabilitazione delle arcate superiore e inferiore incongrue ed infiltrate in più punti, necessitanti di urgente trattamento: infatti, egli aveva provveduto non soltanto alla sostituzione della protesi superiore ma anche di quella inferiore;
2) che l'elemento dentale 2.2. era stato effettuato presso altro studio come facilmente evincibile dalle radiografie precedenti alla cura e dunque, non rientrante nella sua prestazione nei confronti del paziente in quanto iniziata solo nel luglio 2013; 3) la rinvenuta mala occlusione era dipesa dalla volontà del paziente di non sottoporsi al completamento del progetto atteso che la protesi superiore era stata modellata in considerazione della successiva prevista e preventivata sostituzione anche della inferiore motivo per cui gli era stato impossibile armonizzare il piano occlusale proprio a causa dell'interruzione del piano di cure da parte del paziente;
in ogni caso deduceva che 4) la propria opera professionale (di natura medica ed estetica) era stata eseguita in ossequio alle legis artis (incluso l'elemento 2.1); 5) la CTU
medico legale svolta in sede di ATP, aveva limitato “la propria valutazione negativa al solo elemento
2.6, con interessamento dell'elemento 2.5”, con conseguente, eventuale, limitazione dell'asserito danno biologico e della durata della invalidità lamentati dal ricorrente;
in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento di profili di responsabilità in suo capo doveva tenersi conto degli effetti che si sarebbero comunque verificati in ragione della patologia originaria del paziente, e rispetto ai quali la condotta medica non aveva avuto alcuna incidenza. Infine, il dott. contestava la domanda _1
di risoluzione del contratto per l'asserito inadempimento con conseguente restituzione dei compensi ricevuti atteso che aveva diligentemente adempiuto alla propria obbligazione professionale e che l'eventuale inadempimento era da attribuirsi alla esclusiva condotta del;
quindi, chiedeva Pt_1
di essere autorizzato a chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. l'assicuratore per la responsabilità
professionale. in forza della polizza a copertura del rischio sanitario con questa stipulata (polizza n.
ITDMM16A0197612/0919).
Il convenuto sanitario insisteva quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…omissis…
7 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversa,
per quanto eccepito e dedotto nel presente atto:
‐ in via preliminare, ex art.269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della
[...]
‐ 40 Westland Row Dublin 2 ‐ Irlanda, Sede Secondaria in Controparte_8
– Via Clerici n.14 –MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, … (omissis); CP_4
‐ nel merito, rigettare ogni avversa domanda per essere infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, ed in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di condanna al
pagamento di una somma di denaro svolte dal ricorrente nei confronti dell'odierno convenuto,
accertare e dichiarare la tenuta, in forza della Controparte_8
polizza stipulata con il Dr. , a tenere indenne il Dr. da dette domande _1 PA
di condanna.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
**
4. Si costituiva nel presente giudizio con comparsa depositata il 5.06.2020 Controparte_6
Cont
(di seguito, per brevità, anche ), deducendo in via preliminare 1) la nullità del
[...]
ricorso ex art.702 bis c.p.c. proposto, per genericità ed indeterminatezza in quanto non sono stati divisi i periodi di terapie tra i due soggetti convenuti con domande nei confronti di tutte e due senza distinzione;
2) il proprio difetto di legittimazione passiva per le cure effettuate dal dott. nei _1
confronti del sig. presso il suo studio in Roma al viale Giulio Cesare n.47. Pt_1
Nel merito contestava tutte le avverse pretese, sull'an e sul quantum, oltre che sulla risarcibilità delle singole voci di danno, perché infondate o comunque non provate, in particolare, affermando l'assenza di qualsivoglia profilo di sua responsabilità in relazione all'attività prestata dal dott. di cui _1
erano stati riconosciuti dalla CTU profili di responsabilità per trattamenti odontoiatrici effettuati in precedenza e al di fuori dei locali della convenuta;
attribuiva, dunque, al dott. la _1
responsabilità di quanto lamentato dal e che, in ogni caso, qualora fosse stata accertata la Pt_1
responsabilità del sanitario, quest'ultimo era tenuto a manlevare e tenere indenne la Struttura sanitaria
8 in forza dell'art.5 del contratto di collaborazione professionale e dell'art. 2 della transazione stipulati tra le parti. Nello specifico, riteneva che tenuto conto anche della genericità dell'atto introduttivo,
non era emersa la prova di alcun danno lamentato dal nei propri confronti atteso che la Pt_1
stessa CTU aveva censurato la condotta del sanitario in relazione ai soli elementi 2.6 e 2.7. il cui intervento era stato eseguito presso lo studio del convenuto, dott. come si evinceva dalle _1
fatture prodotte in atti.
Così pertanto concludeva:
“…omissis…
Voglia il Giudice, disattesa ogni diversa e contraria istanza, in via preliminare:
accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art.702 bis c.p.c., per genericità ed indeterminatezza
in quanto non sono stati divisi i periodi di terapie tra i due soggetti convenuti con domande nei
confronti di tutte e due senza distinzione;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della per le cure espletate dal sig. CP_2
fuori dai locali della Lco e dal solo dott. presso lo studio di quest'ultimo in Roma Pt_1 _1
al viale Giulio Cesare n.47;
accertare e dichiarare la decadenza del sig. e l'improcedibilità della domanda ai sensi Pt_1
dell'art.8 comma 3 della L.n.24 del 2017, in quanto tra la pubblicazione della CTU e l'iscrizione al
ruolo del ricorso ex art.702 bis sono intercorsi oltre 90 giorni;
accertare e dichiarare, in base ai documenti versati in atti (doc.2 art.5 e doc.3 art.2.2) [transazione tra le parti, ndr] manlevata la Lco dal dott. da qualsivoglia pretesa risarcitoria;
_1
Rigettare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. perché infondato in fatto e diritto;
Condannare chi di dovere alle spese di lite.
In via istruttoria:
…(omissis). Si richiede nuova consulenza tecnica d'ufficio attesa la plateale superficialità della CTU
versata in atti che la rende inidonea allo scopo anche soltanto perché non ha distinto i periodi di
cure presso i due convenuti”.
9 **
5. Chiamata in giudizio dal proprio assicurato dott. si costituiva con deposito di comparsa la _1
, (di seguito, per Controparte_4
Contro brevità, anche solo “ ) deducendo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art.8 co. III della legge n.24/2018. Sosteneva, inoltre, l'inoperatività della polizza assicurativa “1) per fatti noti ex art.
4.3 c.g.a.; 2) per mancato raggiungimento del risultato estetico
promesso; 3) per violazione degli obblighi informativi”. In subordine, sosteneva che l'art.8 delle condizioni di polizza delle condizioni generali, limitava l'obbligo di garanzia «… alla sola quota di
responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità che a lui possa
derivare in via solidale…», con esclusione poi dell'eventuale ripetizione dei compensi.
In via del tutto subordinata, rilevava come la garanzia fosse prestata entro il massimale di CP_7
€ 2.000.000,00 (cfr. certificato di assicurazione) e con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro
, così concludendo;
“…omissis…
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale, dichiarare improcedibile la domanda del ai sensi dell'art. 8 comma Pt_1
3 legge n.24/2017.
Vinte le spese ed i compensi;
SULLA DOMANDA DI IMPROPRIA _10
- dichiarare l'inoperatività della polizza per preconoscenza del sinistro, ai sensi dell'art.
4.3 delle
condizioni di assicurazione;
- escludere l'operatività della polizza con riguardo alla domanda di ripetizione dei compensi versati
dal cliente al professionista assicurato e, più in generale, a tutte le obbligazioni di natura restitutoria
e non risarcitoria;
10 - escludere l'operatività della polizza con riguardo ai danni conseguenti alla violazione, da parte
dell'assicurato, degli obblighi informativi sul medesimo gravanti. Con vittoria delle spese e dei
compensi.
NEL MERITO
- in via preliminare, dichiarare la nullità della CTU resa nel procedimento ex art. 696bis c.p.c.
rubricato al R.G. n. 13688/2018;
- in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare la domanda di
parte ricorrente, siccome infondata in fatto e in diritto e non provata;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di parte attrice, previa
declaratoria di nullità del patto di manleva contenuto nel contratto stipulato tra il Dott. e _1
_11
dichiarare la responsabilità diretta e solidale di , PA2
ripartendo la responsabilità, nei rapporti interni tra i debitori solidali, in parti uguali;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di
parte ricorrente e ove respinte le superiori eccezioni di polizza, condannare la manlevare CP_8
il Dott. nei limiti dell'oggetto della polizza e della propria quota d'incidenza causale nella _1
produzione del danno, dando, altresì, atto della inopponibilità alla concludente della scrittura
privata di transazione sottoscritta tra il Dott. e solamente in relazione al giusto, _1 _11
al vero e al rigorosamente provato danno, con esclusione di ogni indebita richiesta e duplicazione
risarcitoria, sino a concorrenza del massimale sottoscritto e con esclusione di qualunque
responsabilità solidale, ponendo la franchigia di € 500,00 direttamente a carico dell'assicurato;
- in via gradata, accertare e dichiarare il diritto di al regresso legale pro quota nei CP_8
confronti di , in relazione a quanto anticipato alla parte vittoriosa della Controparte_6
presente lite e non imputabile alla quota d'incidenza causale nella produzione del danno di
pertinenza dell'assicurato;
Con vittoria di spese e compensi. Servatis juribus”.
11 **
6. Acquisito il fascicolo del procedimento di ATP rubricato al n. 13688/2018 R.G., con ordinanza del
02.12.2020, emessa fuori udienza, il Giudice, dott.ssa Vittoria Amirante, disponeva, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., il mutamento del rito da sommario ad ordinario, rinviando la causa all'udienza cartolare del 14.04.2021 “per i provvedimenti di cui all'art.183 c.p.c”..
Disposto lo scambio delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., con ordinanza fuori udienza del
14.04.2021 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale, richiesto dall'attore nella memoria ex art.183, comma 2, c.p.c., nei confronti del dott. , limitatamente ai capitoli da 1 a 10, PA
e sollecitava il CTU nominato in sede di Atp, Dott. , al deposito dei chiarimenti Persona_1
richiesti.
All'udienza del 25.05.2021 veniva espletato dal Giudice delegato dott.ssa Emanuela Schillaci
l'interrogatorio formale del Dott. (in occasione del quale, il medesimo confermava di aver _1
prestato attività presso LCO dal giugno 2014), mentre il dott. , chiamato a rispondere sul Per_1
seguente quesito “ritenuto opportuno sentire i CTU a chiarimenti in ordine alla correttezza delle
cure odontoiatriche prestate distinguendo quelle effettuate da nello studio privato e quelle _13
effettuate dal presso la struttura convenzionata nonché in ordine al nesso causale tra le cure _13
prestate e la perdita dell'elemento dentario”, così rispondeva: “.. Ricapitolando brevemente
nell'anno 2013 il Dott. si recava a visita medica odontoiatrica presso lo studio dentistico Pt_1
privato del Dott. Verosimilmente nel 2014, il Dott. decise di continuare il trattamento _13 _13
riabilitativo presso ”, una struttura privata, con la quale il Dott. Controparte_2 _13
aveva stipulato nel 2012 un contratto di collaborazione. Tale collaborazione, da quanto si evince
dalla comparsa di costituzione per LCO, si sarebbe risolta, per giusta causa in data 04 marzo 2016.
Purtroppo non sono in grado, allo stato attuale, di rispondere al quesito posto dall'Illustrissimo Sig.
Giudice poiché nelle fatture allegate e visionate non è stato possibile distinguere i trattamenti
odontoiatrici eseguiti presso lo studio privato del Dott. da quelli eseguiti presso LCO….)”. _13
12 Subentrato quale titolare l'attuale Giudice, a seguito di numerosi differimenti, la causa veniva infine rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 12.02.2025, e con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 12.02.2025 (dep. il 14.02.2025), trattenuta in decisione, assegnando ex art.190
c.p.c., i termini ridotti di 20 giorni per il deposito delle conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle repliche.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Eccezioni di rito
Cont
1. La ha eccepito che la domanda di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio fosse nulla in quanto indeterminata e generica.
L'eccezione è infondata, la domanda è stata proposta sulla base di una causa petendi sufficientemente specifica, fondata tra l'altro sulle risultanze della CTU svolta in sede id Atp, recepite dall'attore.
Cont La ha inoltre eccepito l'improcedibilità della domanda, in quanto il ricorso ex art.702 bis c.p.c.
introduttivo del presente giudizio era stato depositato oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi dal deposito del ricorso ex art.696 bis c.p.c, in violazione di quanto previsto dall'art.8, comma
3, della legge Gelli (n. 24/2017).
L'eccezione è fondata in fatto – contrariamente a quanto sostenuta dalla difesa del ricorrente il termine di 90 giorni, ove la relazione non sia stata ancora depositata, decorre appunto dalla scadenza del semestre anzi visto - ma infondata in diritto, in quanto per giurisprudenza costante l'unica conseguenza del tardivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio di merito sarà che gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale si produrranno ex nunc, dal deposito del ricorso ex art.702 bis c.p.c., e non ex tunc dal deposito del ricorso introduttivo dell'Atp.
***
Sull'an debeatur
2.1. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti precedenti l'entrata in vigore della legge BI (L. 24/2017, 1° aprile 2017: se i fatti per cui è causa si protraggono per un periodo
13 a cavallo della entrata in vigore, conta il momento del manifestarsi dell'evento produttivo di danno)1,
tanto i medici che (salvo eccezioni) la struttura da cui dipendono o con cui collaborano o in cui comunque operano (per il c.d. contratto di spedalità2 o per il contatto sociale qualificato3) rispondono a titolo di responsabilità contrattuale (naturaliter, a fortiori la responsabilità sarà contrattuale anche 2 Il contratto di spedalità (o di assistenza sanitaria) può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) sorge, a carico della struttura, una prestazione sanitaria complessa, in cui accanto a obblighi di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), sono individuabili obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e/o del personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze, naturalmente tenendo conto delle materie sanitarie trattate dall'ospedale, clinica o nosocomio;
la struttura sanitaria risponde, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi purché operanti nell'ambito della struttura e delle sue dipendenze, financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute (cfr Cass. n.28987 dell'11/11/2019); di regola poi nei rapporti interni varrà la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., per superare la quale non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del “solvens” dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità (sempre Cass. 28987/2019). 3 La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, il contatto sociale qualificato deve essere annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'articolo
1173 del codice civile.
Ne deriva che, secondo questo orientamento, da ritenere condivisibile, in virtù del principio dell'atipicità delle fonti delle obbligazioni di cui all'articolo 1173 del codice civile, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte, non in un contratto ma nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale. E l'esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico a favore di un paziente , con cui non sussista alcun contratto stipulato, per prestazioni antecedenti al 1° aprile 2017 (data di entrata in vigore della legge Gelli), vale come fonte di obbligazione da contatto sociale qualificato, con assimilazione per molti versi alla responsabilità contrattuale, tra cui il termine decennale di prescrizione (v. Cassazione Civile ordinanza n. 11719 del 05.05.2021
15 quando sussista un rapporto contrattuale diretto tra il paziente e il libero professionista e/o la clinica privata); la giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità psico-fisica (diritto alla salute), sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr ex multis Cass. 26.5.2021,
n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass. 11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass.
21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008, n.577).
2.2. Costituisce poi, nel campo processuale civile, ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, la nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr ex multis Cass., 19.05.2021
n.13677, «La regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi
un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle
prove allegate, è dotata d i un “grado di conferma logica superiore all'altra”»).
Infine, riguardo alle attestazioni contenute nelle CTU, confronta Cass. 5793/2015 per cui “Il CTU
nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del Giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, con cui attesta che a lui sono state rese informazioni da terzi fa fede sino a querela di falso” (massima).
16 2.3 Nel caso di specie, si può ritenere raggiunta la prova di una responsabilità sanitaria del convenuto professionista in ordine ai danni subiti dall'attore.
Tale affermazione discende dall'esame del merito, avvalendosi in particolare della relazione definitiva del CTU dottor dott. depositata in sede di Atp le cui considerazioni, Persona_1
congruamente motivate, sono di norma condivise da questo Giudice (salvo le eccezioni infra esposte)
e richiamato quanto già riportato nello Svolgimento del processo, vale osservare che:
l'attore, già portatore di protesi fissa realizzata altrove, si era recato nel 2013 presso lo studio professionale del dottor in viale Giulio Cesare n.47, per il rifacimento protesico dell'arcata _1
superiore;
nel 2014 il Dott. continuò il trattamento riabilitativo presso ”, _1 Controparte_2
una struttura privata con la quale aveva stipulato nel 2012 un contratto di collaborazione, cessato poi il 4 marzo 2016 per volontà della società;
durante il periodo di cura, “il periziando venne sottoposto a dei trattamenti endodontici a carico degli
elementi 1.1 ed 1.2 e 2.3 (rispettivamente incisivo centrale superiore ed incisivo laterale superiore
destro e canino superiore sinistro) estrazione dell'elemento 2.1 (incisivo centrale superiore di
sinistra) inserimento di tre impianti in posizione 2.1, 2.4 e 2.7 (rispettivamente incisivo centrale
superiore sinistro, primo premolare superiore sinistro e secondo molare superiore sinistro). Dopo
qualche mese, venne posizionata una protesi definitiva fissa in metallo ceramica” (pag.4 CTU: in virgolettato, estratti letterali della CTU);
tale manufatto protesico, a detta dell'attore, generava dolenzia a carico dell'arcata superiore, motivo per cui il dott. provvedeva ad effettuare dei rifacimenti, ma la dolenzia persisteva, per cui _1
interruppe il trattamento odontoiatrico con lo stesso medico, rivolgendosi ad altro professionista;
il perito d'ufficio ha quindi individuato nel caso in esame “ una condotta professionale erronea sia
come imperizia che come imprudenza”, e ciò in quanto “La riabilitazione protesica messa in atto
non è stata eseguita in conformità alle metodiche medico chirurgiche” per i seguenti motivi:
17 mancanza di idonei contatti occlusali tra le due arcate (rapporto occlusale insoddisfacente per la mancanza di contatti anteriori incisali e canini, dovuta ad, una incongrua modellazione degli elementi protesici:” i restauri protesici ad appoggio misto – elemento 2.4 impianto, 2.5 moncone, 2.6
elemento a fondamento libero, sono sempre di discutibile esecuzione;
immotivata appare la scelta di
voler posizionare un impianto in zona 2.7 e poi di non averlo protesizzato”):
l'eccessiva estensione protesica dell'elemento 2.6 ha condotto alla compromissione parodontale
dell'elemento 2.5, che si è dovuto estrarre (per sollecitazione da forze occlusali incongrue e da una realizzazione del manufatto protesico approssimativa);
i danni sono poi quantificati, dal perito d'ufficio:
in una inabilità da malattia valutabile in 20 giorni, nell'invalidità permanente dovuta alla perdita dell'elemento 2.5 nella misura dello (0.75%) come danno biologico, non configurandosi un danno fisionomico;
vi sono poi danni per spese future, “per la perdita dell'elemento 2.5, il periziando dovrà sottoporsi a
terapia implantare al costo medio di €. 1.200”, e “dovrà essere sottoposto ad una nuova
protesizzazione dell'arcata superiore per un costo medio di €.
1.200 a capsula per un totale di 13
capsule di €. 15.600” (così la CTU).
I periti di parte hanno contestato la conclusione del perito d'ufficio, in particolare sostenendo _1
che la mancanza di idonei contatti occlusali deriva dalla circostanza che, dopo aver completato l'arcata superiore, il aveva interrotto il trattamento terapeutico lasciando incompleta l'arcata Pt_1
inferiore, ed asserendo quindi che in realtà ove fosse stato completato quest'ultimo lavoro non vi sarebbe stata detta complicanza;
ma il consulente d'ufficio ha congruamente replicato che “Quando
viene progettata una riabilitazione protesica interessante le due arcate, non si completa mai,
definitivamente, prima l'una e poi l'altra ma il posizionamento dei due manufatti protesici viene
eseguito contemporaneamente al fine di evitare incongruenze dei rapporti occlusali che verrebbero
ad essere innegabilmente alterati”.
18 Ne consegue che tanto la domanda di risarcimento del danno, che quella di risoluzione del contratto ex art.1453 c.c., con restituzione dei compensi, esperite dall'attore nei confronti del dott. _1
e relative alle prestazioni eseguite presso il suo studio, appaiono fondate e da accogliere, per
[...]
quanto di ragione, come infra esposto nel paragrafo sul quantum debeatur.
2.4 La LCO ha opposto che i lavori sull'arcata superiore oggetto di censure nelle CTU furono eseguiti dal dottor presso il suo studio professionale, in una prima fase, mentre i lavori _1
successivamente svolti presso dallo stesso medico presso la clinica della LCO, non sono stati neppure censurati dal consulente d'ufficio.
Vi è da dire che il perito d'ufficio, chiamato a chiarimenti sulla questione, ha precisato di “non essere
in grado di rispondere al quesito poiché nelle fatture allegate e visionate non è stato possibile
distinguere i trattamenti odontoiatrici eseguiti presso lo studio privato del Dott. da quelli _13
Cont eseguiti presso ”.
Tuttavia vi è da osservare, che nelle fatture emesse del dott. (doc.1 zip di parte attrice, tratto _1
dal fascicolo di Atp), le prime tre fatture (la prima, quale acconto, del 17.07.2023, le successive due del 3.9.2023) sono relative a interventi sugli elementi 21, 24 e 26 e a successivi controlli diagnostici per immagini, mentre nelle successive si parla (nella quarta fattura, sempre del 3.9.2013 ma di n.1447,
nella quinta dell'11.02.2014) genericamente di “acconti per cicli di cure odontoiatriche”, è da presumere inerenti agli elementi oggetto di specifico esame nella CTU e ai “rifacimenti”; infatti la prima fattura emesse dalla LCO per “acconto su cure odontoiatriche” – e quindi verosimilmente ad inizio delle stesse - è del 27.10.2014, ca un anno e tre mesi dopo i trattamenti eseguiti dal convenuto medico presso il proprio studio in viale G. Cesare, mentre la seconda fattura è del 5.2.2015, prevede la detrazione dell'acconto già versato e si riferisce espressamente ad interventi sugli elementi dentali
11, 12, 13, 14, 15 e 16, mai oggetto di censure nella esperita CTU. Quindi, le domande attoree tanto
Cont di risarcimento del danno che di risoluzione del contratto con la – e anche nei confronti del dott.
relativamente ai lavori eseguiti in questa seconda fase - sono da rigettare, restando carente _1
19 la prova di una responsabilità colposa tanto del medico quanto della struttura in cui operava per i trattamenti sanitari eseguiti dall'ottobre 2014.
***
Sul quantum debeatur
3.1 Vi è innanzitutto da accogliere la domanda attorea di risoluzione del contratto, ex art.1453 c.c.,
per grave inadempimento, limitatamente al contratto “diretto” con il dott. ed alle prestazioni _1
da questi rese presso il suo studio (vedi supra); l'attore ha quindi diritto alla restituzione delle somme pagate per le cinque fatture emesse dal professionista, per un importo complessivo di € 8.010,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo.
3.2 Il danno biologico è poi stato quantificato, dal perito d'ufficio, in una inabilità da malattia valutabile in 20 giorni, e nell'invalidità permanente dovuta alla perdita dell'elemento 2.5 nella misura dello 0.75%, non configurandosi un danno fisionomico né sulla capacità lavorativa (il paziente era dottore commercialista).
Va poi osservato che, trattandosi di debito di valore (ex re illicita), su cui è dovuta ex officio la rivalutazione, le tabelle da utilizzare per la liquidazione del danno sono quelle più recenti,
quand'anche diverse da quelle indicate dall'attore al momento di introduzione della causa (cfr Cass.
n.7272 del 11/05/2012 e Cass. n.33770/2019).
Considerate le tabelle ministeriali per la liquidazione del danno in caso di lesioni c.d. micropermanenti
vigenti per il 2024-2025 (art.139 Codice delle assicurazioni, d.lgs.7/9/2005, n.209, d.m. 16.07.2024),
applicate dall'ufficio nelle ipotesi di lesioni da sinistro stradale e da responsabilità sanitaria (anche se per fatti antecedenti alla entrata in vigore della legge 24/2017), l'invalidità permanente dello 0,75 %
e un'età di 54 anni compiuti dal al momento del fatto (si valuta dal 3.9.2013, fine del primo Pt_1
ciclo di cure), si ha una liquidazione del danno biologico permanente in via equitativa pari ad €
1104,88, e del danno biologico temporaneo pari ad € 1104,88 (diaria 55,24x20) e del danno biologico permanente per € 554,17 (738,89x0,75).
20 Rivalutando questi valori dal 16 luglio 2024 alla data della presente sentenza, secondo l'ultimo indice
Istat Foi sul costo della vita disponibile al momento della redazione della presente pronuncia , si ha un valore del danno biologico complessivo pari ad € 1673,98 a valori attuali.
3.2.1 Su tale somma saranno inoltre dovuti gli interessi legali die calamitatis (dal 3.9.2023) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU
n.1712/1995 e quindi sulla somma capitale inizialmente devalutata al 3.9.2023, e via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta (sempre in base agli indici Istat Foi sul costo della vita o equivalenti), sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale da ultimo rivalutata alla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo civile (in presenza di obbligazioni di valore, quali sono quelle ex re illicita, è sempre dovuta la rivalutazione con gli interessi legali, cfr ex multis Cass. ord. 12.06.2018, n.15856).
3.3 Hanno invece carattere patrimoniale i danni per spese future, giacché “per la perdita
dell'elemento 2.5, il periziando dovrà sottoporsi a terapia implantare al costo medio di €. 1.200”, e inoltre “dovrà essere sottoposto ad una nuova protesizzazione dell'arcata superiore per un costo
medio di €.
1.200 a capsula per un totale di 13 capsule di €. 15.600” (così la CTU).
Entrambi i convenuti hanno contestato il costo ed invero la necessità di rifacimento dell'intero manufatto (con sostituzione di ben tredici capsule), osservando tra l'altro che solo i lavori eseguiti su
parte dell'arcata superiore è stata censurata dal Ctu e che la protesi da ultimo posta dura comunque
da almeno 10 anni;
entrambe la circostanze sono da ritenersi sussistenti, atteso che parte attrice non ha mosso al riguardo che contestazioni generiche quanto alla prima, ed ha riconosciuto la seconda,
sia pur ritenendola irrilevante, ma infondatamente, giacché la protesi ha comunque dimostrato,
nonostante i difetti, di conservare nel tempo una sua validità ed utilità (non risulta ancora sostituita);
inoltre, la difesa di ha eccepito anche la duplicazione delle poste risarcitorie con la ripetizione _1
dei compensi, conseguente alla risoluzione del contratto, ex art.1453 c.p.c., ma l'eccezione appare infondata, stante la diversità causale tra le due poste, di non omogenea natura.
21 Attesa le (parziale) fondatezza delle prime due eccezioni mosse, si ritiene in via equitativa di liquidare il danno patrimoniale col riconoscimento integrale del costo per la sostituzione dell'elemento 2.5 pari ad € 1200,00, e solo per la metà il costo futuro di una nuova protesi, quindi per l'importo di €
7.800,00. Tali somme, complessivamente pari ad € 9000,00, sono però da rivalutare dalla data della
CTU svolta in sede di Atp (16.12.2019) sino ad oggi, in base agli indici Istat Foi sul costo della vita disponibili, per un valore attuale pari ad € 10.629,00; trattandosi di somme per spese future, gli interessi legali sono dovuti solo dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, e da calcolarsi secondo il meccanismo previsto da Cass. SSUU 1712/1995 (v. supra paragrafo 3.2.1).
Sono poi riconoscibili il diritto dell'attore alla ripetizione delle spese sostenute per la CTU svolta in sede di Atp, pari ad euro 1.220,00, e per il compenso corrisposto ai propri Ctp dott. e dott.ssa Per_2
, pari ad euro 2.562,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo. Persona_3
Non sono riconoscibili altre voci di danno o di ripetizione di somme pagate, non allegate e/o non provate idoneamente.
***
Sulla domanda di manleva
4.1 Quanto alla domanda di manleva esperita dal dott. nei confronti di la _1 CP_7
compagnia assicuratrice ha mosso diverse eccezioni;
la prima, di nullità della CTU, priva di fondamento, giacché la parte confonde i diversi piani di un'eccezione di asserita insufficienza della
CTU – su cui valgono in realtà le considerazioni sopra argomentate - con una censura di nullità
inconfigurabile.
La società muove poi numerose eccezioni di inoperatività o comunque limitazione della polizza assicurativa contratta con il dott. _1
A - In base all'art.
4.3 delle c.g.a., la garanzia non opererebbe per i fatti noti all'assicurato prima della data di effetto del primo periodo di assicurazione, anche se mai denunciati.
Dalla lettura del ricorso ex art. 696 bis emergeva che il dott. fosse stato più volte destinatario _1
diretto delle contestazioni di parte ricorrente durante l'esecuzione del trattamento (protrattosi dal
22 2013 al 2014), tantoché il medico si offrì di realizzare le “protesi per la terza volta” (cfr. pag. 2
ricorso).
B- La garanzia non opererebbe, altresì, ai sensi dell'art.
4.7 c.g.a., per il mancato raggiungimento del risultato estetico promesso, ovverosia, quando la pretesa risarcitoria abbia ad oggetto la mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgia estetica all'impegno, di risultato, assunto dall'assicurato.
C- Infine, l'assicurazione non opererebbe in relazione ai danni che siano conseguenza della violazione, da parte del medico assicurato, degli obblighi informativi nei confronti del paziente (art.
4.5 del contratto).
D- Ai sensi dell'art.8 delle condizioni di polizza, l'assicurazione comprenderebbe soltanto la quota di responsabilità dell'assicurato per l'incidenza causale nella produzione del danno.
La Società avrebbe comunque facoltà di surrogarsi nei diritti di rivalsa spettante all'assicurato nei confronti di tutti quei soggetti, giudicati responsabili e/o corresponsabili dell'evento lesivo.
E- In ogni caso, la garanzia e manleva di dovrebbe essere limitata sino a concorrenza del CP_8
massimale contrattualmente stabilito, pari ad € 2.000.000,00 per ciascun periodo di assicurazione e con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro, pari a quella parte del rischio che l'assicurato ha trattenuto per sé.
F- Infine si eccepisce la violazione del patto di gestione della lite ex art.7 c.g.a.
aveva richiesto al proprio assicurato tutta la produzione documentale in suo possesso CP_8
(allegato n. 6 alla comparsa di costituzione e risposta), richiesta, però, rimasta completamente inevasa.
Solo con la costituzione nell'ATP il dott. a mezzo di proprio procuratore legale e con la _1
notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzo la società assicurativa era posta in condizione di conoscere la completezza della vicenda;
l'assicurato quindi avrebbe violato quanto previsto dall'art. 7 delle c.g.a. e quindi, in ogni caso, non sarebbe tenuta a rimborsare al Dott. le spese CP_8 _1
processuali e tecniche
23 4.2 Su tali eccezioni vale osservare quanto segue (si intendono richiamate le eccezioni mosse sotto le indicate lettere maiuscole).
A- L'eccezione è infondata, per nullità della relativa clausola.
In un contratto del genere claims made (in cui la garanzia assicurativa opera per le richieste di risarcimento del danno avanzate da terzi per la prima volta nel periodo di validità della polizza, che costituiscono nel diritto italiano un contratto atipico, essendo la responsabilità civile verso terzi nel nostro ordinamento configurata sul modello della loss occurence, ma comunque ritenute da Cass.
SSUU, 19 gennaio 2018 n. 1465, finalizzate ad un interesse meritevole di tutela, e pertanto valide ed efficaci, purché rispettino l'equilibrio sinallagmatico dei contraenti), l'alea si sposta dalla manifestazione dell'evento di danno alla richiesta di risarcimento del terzo danneggiato nel corso del periodo assicurato, pertanto escludere dalla garanzia assicurativa gli eventi potenzialmente generatori di un danno a terzi noti all'assicurato, anche se antecedenti al primo periodo di vigore dell'assicurazione, non soltanto contrasta con la natura della polizza assicurativa, di tipo appunto
made, ma restringendo la copertura assicurativa ai soli eventi dannosi ignoti all'assicurato _14
ancorché verificatisi nello svolgimento della sua attività professionale (rari e improbabili), ne svuota il contenuto e, per impedire tale effetto, la clausola invocata di esonero della garanzia assicurativa
(tout court o mediatamente al vaglio della dichiarazione dell'interessato) deve ritenersi nulla (Le
clausole di esclusione o limitazione della garanzia, presenti nelle polizze assicurative, non devono neutralizzare o traslare il rischio ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore; infatti, così facendo, le assicurazioni si trasformerebbero in «una fonte di rendita parassitaria» e siffatte clausole dovrebbero conseguentemente intendersi come nulle;
in tal senso Cass ord. 9 luglio 2020 n. 14595).
B- Anche tale eccezione appare infondata, giacché la protesi de qua non aveva certo funzioni solo estetiche, ma (a tacer d'altro) anche masticatorie.
C- Anche tale eccezione è da rigettare, in quanto la dedotta responsabilità dell'assicurato non si fonda su violazione dell'obbligo informativo.
Cont D- La clausola è inoperante, stante l'esclusione di ogni responsabilità di .
24 E- La clausola è operante, in relazione alla franchigia fissa di € 500,00 per sinistro.
F- L'eccezione non è condivisibile in diritto: essendo stata chiamata in sede di Atp ex art.696 bis c.p.c., che ha finalità conciliative, la Compagnia assicurativa è stata posta in condizione di prendere cognizione esatta di tutta la lite e in più di tentare una conciliazione col terzo danneggiato.
La domanda di manleva esperita dal dott. in virtù di polizza assicurativa nei confronti di _1 [...]
andrà quindi accolta, sia pur con esclusione delle somme dovute quali restituzione dei compensi CP_7
professionali e detratta la franchigia fissa di € 500,00.
****
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene: che vada accolta, per quanto di ragione, la domanda di risoluzione del contratto professionale intercorso tra il Parte_1
e il dott. per inadempimento di quest'ultimo, limitatamente ai lavori svolti
[...] PA
dal professionista presso il proprio studio in Viale G. Cesare in Roma e da lui fatturati, e, per l'effetto,
che vada condannato alla restituzione a dei compensi corrisposti PA Parte_1
per l'importo di € 8.010,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo;
che vada accolta, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i medesimi fatti, proposta dall'attore nei confronti di e per l'effetto quest'ultimo vada PA
condannato a pagare a , a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la somma Parte_1
di € 1673,98 a valori attuali, oltre interessi legali die calamitatis (dal 3.9.2023) sino al saldo effettivo,
da calcolarsi come da parte motiva;
, nonché, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, la somma di € 10.629,00 a valori attuali, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
che vadano rigettate tanto la domanda di risoluzione del contratto professionale proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_6
e anche di per le prestazioni rese presso la struttura sanitaria
[...] PA
convenuta e da quest'ultima fatturate, quanto la domande sempre proposte dall'attore di risarcimento del danno correlate a queste ultime prestazioni;
che, infine, vada accolta la domanda di manleva
25 proposta da con condanna di PA Controparte_4
, a manlevare e tenere indenne il proprio assicurato da ogni somma
[...]
che questi sia tenuto a corrispondere all'attore in ottemperanza o esecuzione della presente sentenza,
detratti comunque la franchigia di euro 500,00 e quanto dall'assicurato dovuto all'attore per restituzione dei compensi e relativi interessi.
.Le spese seguono la soccombenza;
va condannato, a rifondere le spese di lite a PA [...]
, da distrarsi in favore dell'avv. Ubaldo Lopardi dichiaratosi procuratore antistatario, Parte_1
così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014 quanto al procedimento di
Atp e del d.m.147/2022 quanto al giudizio di merito, in base al valore della causa (decisum,
>20.000,00 €) ed all'attività difensiva svolta;
va altresì condannato a rimborsare a PA
sia le somme spese per il CTU in sede di Atp, per l'importo di € 1.220,00, sia Parte_1
quelle spese per i propri Ctp, per l'importo di € 2.562,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo;
va condannato a rifondere le spese di lite a Parte_1 Controparte_6
, così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014 quanto
[...]
al procedimento di Atp e del d.m.147/2022 quanto al giudizio di merito, in base al valore della causa
(decisum) ed all'attività difensiva svolta (più ridotta, per il minor numero di questioni trattate); infine va altresì condannata a rifondere le spese di lite a Controparte_4 [...]
così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014 quanto al _1
procedimento di Atp e del d.m.147/2022 quanto al giudizio di merito, in base al valore della causa
(decisum) ed all'attività difensiva svolta..
Le spese di CTU sostenute nel presente giudizio (non di Atp), così come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di e , in solido tra PA Controparte_4
loro e a carico integrale di nei rapporti interni. CP_8
P.Q.M.
26 Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risoluzione del contratto professionale intercorso tra il e il dott. per inadempimento di quest'ultimo, Parte_1 PA
limitatamente ai lavori svolti dal professionista presso il proprio studio in Viale G. Cesare in Roma e da lui fatturati, e, per l'effetto, condanna alla restituzione a dei PA Parte_1
compensi corrisposti per l'importo di € 8.010,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità
sanitaria per i medesimi fatti (di cui al precedente capo), proposta dall'attore nei Parte_1
confronti del convenuto sanitario, e per l'effetto condanna a pagare a PA Parte_1
, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la somma di € 1673,98 a valori attuali,
[...]
oltre interessi legali die calamitatis (dal 3.9.2023) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva, nonché, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, la somma di € 10.629,00 a valori attuali, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
- rigetta tanto la domanda di risoluzione del contratto professionale proposta da Parte_1
nei confronti di e anche di
[...] Controparte_6 PA
per le prestazioni rese presso la struttura sanitaria convenuta e da quest'ultima fatturate, quanto la domande sempre proposte dall'attore di risarcimento del danno correlate a queste ultime prestazioni;
- accoglie la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, condanna PA
, a manlevare e tenere Controparte_4
indenne il proprio assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a corrispondere all'attore in ottemperanza o esecuzione della presente sentenza, detratti comunque la franchigia di euro 500,00 e quanto dall'assicurato dovuto all'attore per restituzione dei compensi e relativi interessi.
27 - condanna a rifondere le spese di lite a , da distrarsi in favore PA Parte_1
dell'avv. Ubaldo Lopardi dichiaratosi procuratore antistatario, liquidate in € 2900,00 per compensi professionali in sede di Atp, e in € 5000,00 per compensi professionali nel presente giudizio, oltre in ambo i casi rimborso spese forfettarie al 15 %, del contributo unificato ove corrisposto, di Iva e Cpa
secondo legge;
- condanna altresì a rimborsare a sia le somme spese per PA Parte_1
il CTU in sede di Atp, per l'importo di € 1.220,00, sia quelle spese per i propri Ctp, per l'importo di
€ 2.562,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo;
- condanna a rifondere le spese di lite a Parte_1 Controparte_6
, liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali in sede di Atp, e in € 3500,00 per
[...]
compensi professionali nel presente giudizio, oltre in ambo i casi rimborso spese forfettarie al 15 %,
del contributo unificato ove corrisposto, di Iva e Cpa secondo legge;
- condanna a rifondere le spese di lite a Controparte_4 [...]
liquidate in € 2700,00 per compensi professionali in sede di Atp, e in € 4500,00. per _1
compensi professionali nel presente giudizio, oltre in ambo i casi rimborso spese forfettarie al 15 %,
del contributo unificato ove corrisposto, di Iva e Cpa secondo legge;
dispone che le spese di CTU sostenute nel presente giudizio (non di Atp), così come liquidate in atti,
siano poste definitivamente a carico di e , PA Controparte_4
in solido tra loro e a carico integrale di nei rapporti interni. CP_8
Si dichiara che al presente dispositivo risulta applicabile l'art.59 lett. d) del TUR (DPR 131/1986).
Sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Roma lì 12.04.2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le norme sostanziali della legge (L. 24/2017), al pari dei quelle del precedente decreto DU Parte_2
(decreto-legge 13 settembre 2012, n.158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189),, tra cui rientrano anche quelle che determinano il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), non sono applicabili retroattivamente (con l'eccezione, per espressa previsione, delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt.138, 139 del codice delle assicurazioni private), perché inciderebbero su posizioni giuridiche (quali ad es. il diritto al risarcimento del danno) già acquisite, quand'anche in ipotesi non ancora azionate;
dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr Cass. 11/11/2019, n.28990; Cass., 11/11/2019, n.28994).
E' da precisare che il riferimento all'art. 2043 c.c. nel c.d. Decreto DU non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale della responsabilità del medico;
l'esclusione per i medici dipendenti o comunque non liberi professionisti della più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è intervenuta soltanto con l'adozione della successiva c.d. legge BI (Cass. civ., 11 novembre 2019, n.
28994).
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.217 del ruolo generale per gli affari civili contenziosi del 2020 vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CH), elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Ubaldo Lopardi (C.F. ) (pec: C.F._2 Email_1
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Attore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria PA C.F._3
Miranda (C.F. (pec: ) e C.F._4 Email_2
dall'Avv. Giuseppe Piero Siviglia (C.F. ) (pec: C.F._5
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_3
dell'Avv. Anna Maria Miranda in Roma, Via Sabotino n.46, giusta in atti;
Convenuto
E
1 in liquidazione (C.F.: ), con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Roma alla via Matini n.6, in persona del liquidatore ing. rappresentata e Controparte_3
difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta (C.F. ) (pec: C.F._6
), e Paolo Angeli (C.F. ) (pec: Email_4 C.F._7
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Email_5
viale Giulio Cesare n.21/23;
Convenuta
E
Controparte_4
, (C.F. ), con sede in Milano, Via Clerici n.14, in persona del Procuratore
[...] P.IVA_2
Speciale pro tempore Dott. elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinciana, Controparte_5
25 presso lo studio dell'Avv. Stefano Rossi (C.F. (pec: C.F._8
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_6
Terza chiamata in causa (da PA
decisa sulle conclusioni delle parti da ultimo precisate per l'udienza cartolare del 12.02.2025, da intendersi quivi richiamate;
avente ad oggetto: Responsabilità professionale
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per ATP ai sensi dell'art.696 bis c.p.c. (R.G. n.13688/2018) Parte_1
conveniva nel procedimento avanti al Tribunale di Roma il dottore e la società PA
, presso la cui struttura il dott. aveva Controparte_6 _1
lavorato, al fine di accertare la loro responsabilità nella causazione dei danni derivantigli dagli interventi di odontoiatria alla quale si era sottoposto tra il 2013 e il 2015/2016, essenzialmente consistenti in un rifacimento protesico dell'arcata superiore e in parte dell'arcata inferiore.
Si costituivano nel procedimento sia la che il dott. i quali Controparte_6 _1
contestavano tutto quanto ex adverso sostenuto in fatto ed in diritto, la prima società chiedendo anche che venisse accertato il suo difetto di legittimazione passiva, il Dottore chiamando in causa il proprio assicuratore (previa autorizzazione) la quale compagnia si Controparte_7
costituiva a sua volta contestando il ricorso attoreo.
Veniva incaricato il consulente tecnico d'ufficio, dott. il quale, in data 24 settembre Persona_1
2019, depositava la relazione finale.
2. , con ricorso ex art.8 legge n.24/2017 e 702 bis cpc, depositato il 16.12.2019 e Parte_1
successivamente notificato, conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il dott. _1
e la per ivi accertarne la responsabilità professionale
[...] Controparte_2
in relazione alle cure odontoiatriche prestate dal 2013 e, per l'effetto, sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (spese sostenute e future) e non patrimoniali (danno biologico differenziale e danno morale), da esso ricorrente patiti.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, , esponeva: Parte_1
1) che, nel mese di luglio 2013, si era recato presso lo studio del dott. sito in Viale Giulio _1
Cesare n.47, per effettuare una visita specialistica odontoiatrica finalizzata alla riabilitazione protesica dell'arcata superiore per fini estetici;
2) che, dunque, era sottoposto, ad opera del dott. a interventi di riabilitazione implanto- _1
protesica superiore sinistra e destra consistiti in trattamenti endodontici a carico degli elementi 1.1 ed
3 1.2 e 2.3 (rispettivamente incisivo centrale superiore ed incisivo laterale superiore destro e canino superiore sinistro); estrazione dell'elemento 2.1 (incisivo centrale superiore di sinistra); inserimento di tre impianti in posizione 2.1, 2.4 e 2.7 (rispettivamente incisivo centrale superiore sinistro, primo premolare superiore sinistro e secondo molare superiore sinistro);
3) che i detti interventi erano stati eseguiti per l'arcata superiore sinistra presso lo Studio del dott.
e, in parte, per l'arcata superiore destra, dal febbraio 2014, presso _1 [...]
” sita in Roma alla via Mercuri n.4; Controparte_2
3) che, si sottoponeva a due distinti interventi in sedazione per protesi definitiva fissa in metallo ceramica dell'arcata superiore;
4) che, immediatamente dopo il trattamento di innesto della protesi fissa, esso ricorrente, aveva riscontrato una sintomatologia dolorosa acuta e continua a carico dell'elemento dentario oggetto delle cure (protesi fisse definitive), motivo per cui, il dott. lo aveva sottoposto a un nuovo _1
intervento di rimozione e sostituzione delle protesi;
5) che, a causa del persistere di sintomatologia antalgica provocata dalle protesi impiantate, il dott.
gli aveva proposto di procedere ad un terzo intervento per la rimozione e sostituzione delle _1
protesi impiantate;
6) che, persa la fiducia nei confronti del dott. esso ricorrente aveva rifiutato l'ennesimo _1
intervento riabilitativo e si era rivolto al Dott. il quale aveva rilevato profili di responsabilità Per_2
nella condotta del dott. a causa dell'erronea progettazione ed esecuzione degli interventi di _1
riabilitazione implanto-protesica effettuata sul ricorrente: nello specifico, aveva riscontrato "grave
lesione parodontale del 25 con sondaggio distale di oltre 10 mm, sanguinamento e dolore alle
manovre. Sofferenza gengivale a livello della spalla implantare di 22 con scopertura delle
componenti metalliche. L'esame dell'occlusione evidenzia alterati rapporti con totale assenza di
contatti nella porzione anteriore, con elementi con modellazione particolarmente spessa, con ampia
beanza che impedisce di afferrare il cibo e altera la fonetica. All'esame radiografico si conferma:
grave compromissione prodottale dell'elemento 25; presenza di impianto in zona 27 non
4 funzionalizzato; abnorme dimensione e sproporzione dell'elemento 21 (e 22) con posizione del
relativo impianto particolarmente profonda apicalmente";
7) che, per le prestazioni rese dal dott. aveva corrisposto “Euro 3.002,00 in favore del Dott. _1
in data 17.07.2013; Euro 702,00 in favore del Dott. in data 03.09.2013; Euro 452,00 _1 _1
in favore del Dott. in data 03.09.2013; Euro 1.852,00 in favore del Dott. in data _1 _1
03.09.2013; Euro 2.002,00 in favore del Dott. in data 11.02.2014; Euro 4002,00 in favore di _1
in data 27.10.2014; Euro 6002,00 in favore di Controparte_2 [...]
in data 05.02.2015;” Controparte_2
8) che, finanche la Ctu resa in sede di Atp aveva riconosciuto profili di responsabilità in capo al dott.
atteso che “La riabilitazione protesica messa in atto non è stata eseguita in conformità alle _1
metodiche medico chirurgiche per i seguenti motivi: A) Mancanza di idonei contatti occlusali tra le
due arcate;
B) Eccessiva estensione protesica dell'elemento 2.6 con successiva compromissione
paradontale dell'elemento 2.5” e che, pertanto, era da riconoscersi “La durata dell'inabilità da
malattia è valutabile in 20 (venti) giorni, mentre è possibile stabilire l'invalidità permanente dovuta
alla perdita dell'elemento 2.5 nella misura dello zero, settantacinque per cento (0.75%) della totale
inteso come danno biologico. Non si configura il danno fisionomico.”.
Su tali premesse, il sig. , chiedeva accertarsi la responsabilità professionale del dott. Pt_1 _1
per errata programmazione ed esecuzione dell'opera sanitaria svolta, tra il 2013 e il 2016; dunque,
domandava al sanitario e alla società titolare della clinica il risarcimento di tutti i danni patiti oltre la restituzione delle somme corrisposte a titolo di prestazione professionale, previa risoluzione del contratto d'opera con quest'ultimo stipulato.
Insisteva quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…omissis…
- accertare i presupposti in fatto, tutti, indicati in premessa;
- accertare i fatti e gli inadempimenti, gravi, così come descritti dal CTU, Dott. , Persona_1
nell'ambito del procedimento n.18688/2018;
5 e, per l'effetto:
- dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento dei convenuti, di ogni rapporto contrattuale,
diretto e/o indiretto, sorto tra Questi e l'Attore;
- condannare, in solido tra loro, in via principale a titolo di responsabilità contrattuale, in via
subordinata a titolo di responsabilità extracontrattuale, i convenuti a corrispondere, in favore del
Sig. , Pt_1
- Euro 476,35 a titolo di danno non patrimoniale, nella componente biologica, per l'esito permanente,
nella misura di Euro 949,80 a titolo di danno non patrimoniale, nella componente biologica, per
l'esito di invalidità temporanea totale per 20 giorni;
- Euro 1.200,00 a titolo di danno patrimoniale per l'effettuazione della terapia implantare
dell'elemento 2.5;
- Euro 15.600,00 a titolo di danno patrimoniale per una nuova protesizzazione dell'arcata superiore
(Euro 1.200,00 per ogni capsula, per un totale di 13 capsule);
- Euro 1.220,00 per le spese di CTU, di cui Euro 1.220,00 per il compenso del CTU, Dott. Per_1
- Euro 2.562,00 per le spese dei CTP Dott. e Dott.ssa ; Per_2 Persona_3
- condannare i Convenuti, in solido tra loro, a restituire al Dott. la somma di Euro Pt_1
18.014,00, pari a quanto dagli stessi percepito a titolo di compenso per le prestazioni rese;
o i maggiori o i minori importi che il Giudice, dalle risultanze di causa ed ex artt. 1226 e 2056 c.c.,
riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese e competenze professionali, e del presente procedimento e del procedimento ex
art. 696 bis c.p.c., da distrarsi in favore dell'Avv. Ubaldo Lopardi, procuratore antistatario”.
**
3. Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 5.06.2020 il dott. , che PA
contestava in fatto e in diritto la domanda dell'attore e domandava la reiezione di tutte le domande svolte nei propri confronti in quanto infondate in fatto e in diritto. Nello specifico, deduceva che: 1)
contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, quest'ultimo, si era a lui rivolto per fini non
6 meramente estetici in quanto portatore di precedente riabilitazione delle arcate superiore e inferiore incongrue ed infiltrate in più punti, necessitanti di urgente trattamento: infatti, egli aveva provveduto non soltanto alla sostituzione della protesi superiore ma anche di quella inferiore;
2) che l'elemento dentale 2.2. era stato effettuato presso altro studio come facilmente evincibile dalle radiografie precedenti alla cura e dunque, non rientrante nella sua prestazione nei confronti del paziente in quanto iniziata solo nel luglio 2013; 3) la rinvenuta mala occlusione era dipesa dalla volontà del paziente di non sottoporsi al completamento del progetto atteso che la protesi superiore era stata modellata in considerazione della successiva prevista e preventivata sostituzione anche della inferiore motivo per cui gli era stato impossibile armonizzare il piano occlusale proprio a causa dell'interruzione del piano di cure da parte del paziente;
in ogni caso deduceva che 4) la propria opera professionale (di natura medica ed estetica) era stata eseguita in ossequio alle legis artis (incluso l'elemento 2.1); 5) la CTU
medico legale svolta in sede di ATP, aveva limitato “la propria valutazione negativa al solo elemento
2.6, con interessamento dell'elemento 2.5”, con conseguente, eventuale, limitazione dell'asserito danno biologico e della durata della invalidità lamentati dal ricorrente;
in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento di profili di responsabilità in suo capo doveva tenersi conto degli effetti che si sarebbero comunque verificati in ragione della patologia originaria del paziente, e rispetto ai quali la condotta medica non aveva avuto alcuna incidenza. Infine, il dott. contestava la domanda _1
di risoluzione del contratto per l'asserito inadempimento con conseguente restituzione dei compensi ricevuti atteso che aveva diligentemente adempiuto alla propria obbligazione professionale e che l'eventuale inadempimento era da attribuirsi alla esclusiva condotta del;
quindi, chiedeva Pt_1
di essere autorizzato a chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. l'assicuratore per la responsabilità
professionale. in forza della polizza a copertura del rischio sanitario con questa stipulata (polizza n.
ITDMM16A0197612/0919).
Il convenuto sanitario insisteva quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…omissis…
7 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversa,
per quanto eccepito e dedotto nel presente atto:
‐ in via preliminare, ex art.269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della
[...]
‐ 40 Westland Row Dublin 2 ‐ Irlanda, Sede Secondaria in Controparte_8
– Via Clerici n.14 –MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, … (omissis); CP_4
‐ nel merito, rigettare ogni avversa domanda per essere infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, ed in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di condanna al
pagamento di una somma di denaro svolte dal ricorrente nei confronti dell'odierno convenuto,
accertare e dichiarare la tenuta, in forza della Controparte_8
polizza stipulata con il Dr. , a tenere indenne il Dr. da dette domande _1 PA
di condanna.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
**
4. Si costituiva nel presente giudizio con comparsa depositata il 5.06.2020 Controparte_6
Cont
(di seguito, per brevità, anche ), deducendo in via preliminare 1) la nullità del
[...]
ricorso ex art.702 bis c.p.c. proposto, per genericità ed indeterminatezza in quanto non sono stati divisi i periodi di terapie tra i due soggetti convenuti con domande nei confronti di tutte e due senza distinzione;
2) il proprio difetto di legittimazione passiva per le cure effettuate dal dott. nei _1
confronti del sig. presso il suo studio in Roma al viale Giulio Cesare n.47. Pt_1
Nel merito contestava tutte le avverse pretese, sull'an e sul quantum, oltre che sulla risarcibilità delle singole voci di danno, perché infondate o comunque non provate, in particolare, affermando l'assenza di qualsivoglia profilo di sua responsabilità in relazione all'attività prestata dal dott. di cui _1
erano stati riconosciuti dalla CTU profili di responsabilità per trattamenti odontoiatrici effettuati in precedenza e al di fuori dei locali della convenuta;
attribuiva, dunque, al dott. la _1
responsabilità di quanto lamentato dal e che, in ogni caso, qualora fosse stata accertata la Pt_1
responsabilità del sanitario, quest'ultimo era tenuto a manlevare e tenere indenne la Struttura sanitaria
8 in forza dell'art.5 del contratto di collaborazione professionale e dell'art. 2 della transazione stipulati tra le parti. Nello specifico, riteneva che tenuto conto anche della genericità dell'atto introduttivo,
non era emersa la prova di alcun danno lamentato dal nei propri confronti atteso che la Pt_1
stessa CTU aveva censurato la condotta del sanitario in relazione ai soli elementi 2.6 e 2.7. il cui intervento era stato eseguito presso lo studio del convenuto, dott. come si evinceva dalle _1
fatture prodotte in atti.
Così pertanto concludeva:
“…omissis…
Voglia il Giudice, disattesa ogni diversa e contraria istanza, in via preliminare:
accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art.702 bis c.p.c., per genericità ed indeterminatezza
in quanto non sono stati divisi i periodi di terapie tra i due soggetti convenuti con domande nei
confronti di tutte e due senza distinzione;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della per le cure espletate dal sig. CP_2
fuori dai locali della Lco e dal solo dott. presso lo studio di quest'ultimo in Roma Pt_1 _1
al viale Giulio Cesare n.47;
accertare e dichiarare la decadenza del sig. e l'improcedibilità della domanda ai sensi Pt_1
dell'art.8 comma 3 della L.n.24 del 2017, in quanto tra la pubblicazione della CTU e l'iscrizione al
ruolo del ricorso ex art.702 bis sono intercorsi oltre 90 giorni;
accertare e dichiarare, in base ai documenti versati in atti (doc.2 art.5 e doc.3 art.2.2) [transazione tra le parti, ndr] manlevata la Lco dal dott. da qualsivoglia pretesa risarcitoria;
_1
Rigettare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. perché infondato in fatto e diritto;
Condannare chi di dovere alle spese di lite.
In via istruttoria:
…(omissis). Si richiede nuova consulenza tecnica d'ufficio attesa la plateale superficialità della CTU
versata in atti che la rende inidonea allo scopo anche soltanto perché non ha distinto i periodi di
cure presso i due convenuti”.
9 **
5. Chiamata in giudizio dal proprio assicurato dott. si costituiva con deposito di comparsa la _1
, (di seguito, per Controparte_4
Contro brevità, anche solo “ ) deducendo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art.8 co. III della legge n.24/2018. Sosteneva, inoltre, l'inoperatività della polizza assicurativa “1) per fatti noti ex art.
4.3 c.g.a.; 2) per mancato raggiungimento del risultato estetico
promesso; 3) per violazione degli obblighi informativi”. In subordine, sosteneva che l'art.8 delle condizioni di polizza delle condizioni generali, limitava l'obbligo di garanzia «… alla sola quota di
responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità che a lui possa
derivare in via solidale…», con esclusione poi dell'eventuale ripetizione dei compensi.
In via del tutto subordinata, rilevava come la garanzia fosse prestata entro il massimale di CP_7
€ 2.000.000,00 (cfr. certificato di assicurazione) e con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro
, così concludendo;
“…omissis…
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale, dichiarare improcedibile la domanda del ai sensi dell'art. 8 comma Pt_1
3 legge n.24/2017.
Vinte le spese ed i compensi;
SULLA DOMANDA DI IMPROPRIA _10
- dichiarare l'inoperatività della polizza per preconoscenza del sinistro, ai sensi dell'art.
4.3 delle
condizioni di assicurazione;
- escludere l'operatività della polizza con riguardo alla domanda di ripetizione dei compensi versati
dal cliente al professionista assicurato e, più in generale, a tutte le obbligazioni di natura restitutoria
e non risarcitoria;
10 - escludere l'operatività della polizza con riguardo ai danni conseguenti alla violazione, da parte
dell'assicurato, degli obblighi informativi sul medesimo gravanti. Con vittoria delle spese e dei
compensi.
NEL MERITO
- in via preliminare, dichiarare la nullità della CTU resa nel procedimento ex art. 696bis c.p.c.
rubricato al R.G. n. 13688/2018;
- in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare la domanda di
parte ricorrente, siccome infondata in fatto e in diritto e non provata;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di parte attrice, previa
declaratoria di nullità del patto di manleva contenuto nel contratto stipulato tra il Dott. e _1
_11
dichiarare la responsabilità diretta e solidale di , PA2
ripartendo la responsabilità, nei rapporti interni tra i debitori solidali, in parti uguali;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di
parte ricorrente e ove respinte le superiori eccezioni di polizza, condannare la manlevare CP_8
il Dott. nei limiti dell'oggetto della polizza e della propria quota d'incidenza causale nella _1
produzione del danno, dando, altresì, atto della inopponibilità alla concludente della scrittura
privata di transazione sottoscritta tra il Dott. e solamente in relazione al giusto, _1 _11
al vero e al rigorosamente provato danno, con esclusione di ogni indebita richiesta e duplicazione
risarcitoria, sino a concorrenza del massimale sottoscritto e con esclusione di qualunque
responsabilità solidale, ponendo la franchigia di € 500,00 direttamente a carico dell'assicurato;
- in via gradata, accertare e dichiarare il diritto di al regresso legale pro quota nei CP_8
confronti di , in relazione a quanto anticipato alla parte vittoriosa della Controparte_6
presente lite e non imputabile alla quota d'incidenza causale nella produzione del danno di
pertinenza dell'assicurato;
Con vittoria di spese e compensi. Servatis juribus”.
11 **
6. Acquisito il fascicolo del procedimento di ATP rubricato al n. 13688/2018 R.G., con ordinanza del
02.12.2020, emessa fuori udienza, il Giudice, dott.ssa Vittoria Amirante, disponeva, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., il mutamento del rito da sommario ad ordinario, rinviando la causa all'udienza cartolare del 14.04.2021 “per i provvedimenti di cui all'art.183 c.p.c”..
Disposto lo scambio delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., con ordinanza fuori udienza del
14.04.2021 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale, richiesto dall'attore nella memoria ex art.183, comma 2, c.p.c., nei confronti del dott. , limitatamente ai capitoli da 1 a 10, PA
e sollecitava il CTU nominato in sede di Atp, Dott. , al deposito dei chiarimenti Persona_1
richiesti.
All'udienza del 25.05.2021 veniva espletato dal Giudice delegato dott.ssa Emanuela Schillaci
l'interrogatorio formale del Dott. (in occasione del quale, il medesimo confermava di aver _1
prestato attività presso LCO dal giugno 2014), mentre il dott. , chiamato a rispondere sul Per_1
seguente quesito “ritenuto opportuno sentire i CTU a chiarimenti in ordine alla correttezza delle
cure odontoiatriche prestate distinguendo quelle effettuate da nello studio privato e quelle _13
effettuate dal presso la struttura convenzionata nonché in ordine al nesso causale tra le cure _13
prestate e la perdita dell'elemento dentario”, così rispondeva: “.. Ricapitolando brevemente
nell'anno 2013 il Dott. si recava a visita medica odontoiatrica presso lo studio dentistico Pt_1
privato del Dott. Verosimilmente nel 2014, il Dott. decise di continuare il trattamento _13 _13
riabilitativo presso ”, una struttura privata, con la quale il Dott. Controparte_2 _13
aveva stipulato nel 2012 un contratto di collaborazione. Tale collaborazione, da quanto si evince
dalla comparsa di costituzione per LCO, si sarebbe risolta, per giusta causa in data 04 marzo 2016.
Purtroppo non sono in grado, allo stato attuale, di rispondere al quesito posto dall'Illustrissimo Sig.
Giudice poiché nelle fatture allegate e visionate non è stato possibile distinguere i trattamenti
odontoiatrici eseguiti presso lo studio privato del Dott. da quelli eseguiti presso LCO….)”. _13
12 Subentrato quale titolare l'attuale Giudice, a seguito di numerosi differimenti, la causa veniva infine rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 12.02.2025, e con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 12.02.2025 (dep. il 14.02.2025), trattenuta in decisione, assegnando ex art.190
c.p.c., i termini ridotti di 20 giorni per il deposito delle conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle repliche.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Eccezioni di rito
Cont
1. La ha eccepito che la domanda di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio fosse nulla in quanto indeterminata e generica.
L'eccezione è infondata, la domanda è stata proposta sulla base di una causa petendi sufficientemente specifica, fondata tra l'altro sulle risultanze della CTU svolta in sede id Atp, recepite dall'attore.
Cont La ha inoltre eccepito l'improcedibilità della domanda, in quanto il ricorso ex art.702 bis c.p.c.
introduttivo del presente giudizio era stato depositato oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi dal deposito del ricorso ex art.696 bis c.p.c, in violazione di quanto previsto dall'art.8, comma
3, della legge Gelli (n. 24/2017).
L'eccezione è fondata in fatto – contrariamente a quanto sostenuta dalla difesa del ricorrente il termine di 90 giorni, ove la relazione non sia stata ancora depositata, decorre appunto dalla scadenza del semestre anzi visto - ma infondata in diritto, in quanto per giurisprudenza costante l'unica conseguenza del tardivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio di merito sarà che gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale si produrranno ex nunc, dal deposito del ricorso ex art.702 bis c.p.c., e non ex tunc dal deposito del ricorso introduttivo dell'Atp.
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Sull'an debeatur
2.1. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti precedenti l'entrata in vigore della legge BI (L. 24/2017, 1° aprile 2017: se i fatti per cui è causa si protraggono per un periodo
13 a cavallo della entrata in vigore, conta il momento del manifestarsi dell'evento produttivo di danno)1,
tanto i medici che (salvo eccezioni) la struttura da cui dipendono o con cui collaborano o in cui comunque operano (per il c.d. contratto di spedalità2 o per il contatto sociale qualificato3) rispondono a titolo di responsabilità contrattuale (naturaliter, a fortiori la responsabilità sarà contrattuale anche 2 Il contratto di spedalità (o di assistenza sanitaria) può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) sorge, a carico della struttura, una prestazione sanitaria complessa, in cui accanto a obblighi di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), sono individuabili obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e/o del personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze, naturalmente tenendo conto delle materie sanitarie trattate dall'ospedale, clinica o nosocomio;
la struttura sanitaria risponde, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi purché operanti nell'ambito della struttura e delle sue dipendenze, financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute (cfr Cass. n.28987 dell'11/11/2019); di regola poi nei rapporti interni varrà la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., per superare la quale non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del “solvens” dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità (sempre Cass. 28987/2019). 3 La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, il contatto sociale qualificato deve essere annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'articolo
1173 del codice civile.
Ne deriva che, secondo questo orientamento, da ritenere condivisibile, in virtù del principio dell'atipicità delle fonti delle obbligazioni di cui all'articolo 1173 del codice civile, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte, non in un contratto ma nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale. E l'esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico a favore di un paziente , con cui non sussista alcun contratto stipulato, per prestazioni antecedenti al 1° aprile 2017 (data di entrata in vigore della legge Gelli), vale come fonte di obbligazione da contatto sociale qualificato, con assimilazione per molti versi alla responsabilità contrattuale, tra cui il termine decennale di prescrizione (v. Cassazione Civile ordinanza n. 11719 del 05.05.2021
15 quando sussista un rapporto contrattuale diretto tra il paziente e il libero professionista e/o la clinica privata); la giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità psico-fisica (diritto alla salute), sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr ex multis Cass. 26.5.2021,
n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass. 11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass.
21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008, n.577).
2.2. Costituisce poi, nel campo processuale civile, ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, la nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr ex multis Cass., 19.05.2021
n.13677, «La regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi
un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle
prove allegate, è dotata d i un “grado di conferma logica superiore all'altra”»).
Infine, riguardo alle attestazioni contenute nelle CTU, confronta Cass. 5793/2015 per cui “Il CTU
nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del Giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, con cui attesta che a lui sono state rese informazioni da terzi fa fede sino a querela di falso” (massima).
16 2.3 Nel caso di specie, si può ritenere raggiunta la prova di una responsabilità sanitaria del convenuto professionista in ordine ai danni subiti dall'attore.
Tale affermazione discende dall'esame del merito, avvalendosi in particolare della relazione definitiva del CTU dottor dott. depositata in sede di Atp le cui considerazioni, Persona_1
congruamente motivate, sono di norma condivise da questo Giudice (salvo le eccezioni infra esposte)
e richiamato quanto già riportato nello Svolgimento del processo, vale osservare che:
l'attore, già portatore di protesi fissa realizzata altrove, si era recato nel 2013 presso lo studio professionale del dottor in viale Giulio Cesare n.47, per il rifacimento protesico dell'arcata _1
superiore;
nel 2014 il Dott. continuò il trattamento riabilitativo presso ”, _1 Controparte_2
una struttura privata con la quale aveva stipulato nel 2012 un contratto di collaborazione, cessato poi il 4 marzo 2016 per volontà della società;
durante il periodo di cura, “il periziando venne sottoposto a dei trattamenti endodontici a carico degli
elementi 1.1 ed 1.2 e 2.3 (rispettivamente incisivo centrale superiore ed incisivo laterale superiore
destro e canino superiore sinistro) estrazione dell'elemento 2.1 (incisivo centrale superiore di
sinistra) inserimento di tre impianti in posizione 2.1, 2.4 e 2.7 (rispettivamente incisivo centrale
superiore sinistro, primo premolare superiore sinistro e secondo molare superiore sinistro). Dopo
qualche mese, venne posizionata una protesi definitiva fissa in metallo ceramica” (pag.4 CTU: in virgolettato, estratti letterali della CTU);
tale manufatto protesico, a detta dell'attore, generava dolenzia a carico dell'arcata superiore, motivo per cui il dott. provvedeva ad effettuare dei rifacimenti, ma la dolenzia persisteva, per cui _1
interruppe il trattamento odontoiatrico con lo stesso medico, rivolgendosi ad altro professionista;
il perito d'ufficio ha quindi individuato nel caso in esame “ una condotta professionale erronea sia
come imperizia che come imprudenza”, e ciò in quanto “La riabilitazione protesica messa in atto
non è stata eseguita in conformità alle metodiche medico chirurgiche” per i seguenti motivi:
17 mancanza di idonei contatti occlusali tra le due arcate (rapporto occlusale insoddisfacente per la mancanza di contatti anteriori incisali e canini, dovuta ad, una incongrua modellazione degli elementi protesici:” i restauri protesici ad appoggio misto – elemento 2.4 impianto, 2.5 moncone, 2.6
elemento a fondamento libero, sono sempre di discutibile esecuzione;
immotivata appare la scelta di
voler posizionare un impianto in zona 2.7 e poi di non averlo protesizzato”):
l'eccessiva estensione protesica dell'elemento 2.6 ha condotto alla compromissione parodontale
dell'elemento 2.5, che si è dovuto estrarre (per sollecitazione da forze occlusali incongrue e da una realizzazione del manufatto protesico approssimativa);
i danni sono poi quantificati, dal perito d'ufficio:
in una inabilità da malattia valutabile in 20 giorni, nell'invalidità permanente dovuta alla perdita dell'elemento 2.5 nella misura dello (0.75%) come danno biologico, non configurandosi un danno fisionomico;
vi sono poi danni per spese future, “per la perdita dell'elemento 2.5, il periziando dovrà sottoporsi a
terapia implantare al costo medio di €. 1.200”, e “dovrà essere sottoposto ad una nuova
protesizzazione dell'arcata superiore per un costo medio di €.
1.200 a capsula per un totale di 13
capsule di €. 15.600” (così la CTU).
I periti di parte hanno contestato la conclusione del perito d'ufficio, in particolare sostenendo _1
che la mancanza di idonei contatti occlusali deriva dalla circostanza che, dopo aver completato l'arcata superiore, il aveva interrotto il trattamento terapeutico lasciando incompleta l'arcata Pt_1
inferiore, ed asserendo quindi che in realtà ove fosse stato completato quest'ultimo lavoro non vi sarebbe stata detta complicanza;
ma il consulente d'ufficio ha congruamente replicato che “Quando
viene progettata una riabilitazione protesica interessante le due arcate, non si completa mai,
definitivamente, prima l'una e poi l'altra ma il posizionamento dei due manufatti protesici viene
eseguito contemporaneamente al fine di evitare incongruenze dei rapporti occlusali che verrebbero
ad essere innegabilmente alterati”.
18 Ne consegue che tanto la domanda di risarcimento del danno, che quella di risoluzione del contratto ex art.1453 c.c., con restituzione dei compensi, esperite dall'attore nei confronti del dott. _1
e relative alle prestazioni eseguite presso il suo studio, appaiono fondate e da accogliere, per
[...]
quanto di ragione, come infra esposto nel paragrafo sul quantum debeatur.
2.4 La LCO ha opposto che i lavori sull'arcata superiore oggetto di censure nelle CTU furono eseguiti dal dottor presso il suo studio professionale, in una prima fase, mentre i lavori _1
successivamente svolti presso dallo stesso medico presso la clinica della LCO, non sono stati neppure censurati dal consulente d'ufficio.
Vi è da dire che il perito d'ufficio, chiamato a chiarimenti sulla questione, ha precisato di “non essere
in grado di rispondere al quesito poiché nelle fatture allegate e visionate non è stato possibile
distinguere i trattamenti odontoiatrici eseguiti presso lo studio privato del Dott. da quelli _13
Cont eseguiti presso ”.
Tuttavia vi è da osservare, che nelle fatture emesse del dott. (doc.1 zip di parte attrice, tratto _1
dal fascicolo di Atp), le prime tre fatture (la prima, quale acconto, del 17.07.2023, le successive due del 3.9.2023) sono relative a interventi sugli elementi 21, 24 e 26 e a successivi controlli diagnostici per immagini, mentre nelle successive si parla (nella quarta fattura, sempre del 3.9.2013 ma di n.1447,
nella quinta dell'11.02.2014) genericamente di “acconti per cicli di cure odontoiatriche”, è da presumere inerenti agli elementi oggetto di specifico esame nella CTU e ai “rifacimenti”; infatti la prima fattura emesse dalla LCO per “acconto su cure odontoiatriche” – e quindi verosimilmente ad inizio delle stesse - è del 27.10.2014, ca un anno e tre mesi dopo i trattamenti eseguiti dal convenuto medico presso il proprio studio in viale G. Cesare, mentre la seconda fattura è del 5.2.2015, prevede la detrazione dell'acconto già versato e si riferisce espressamente ad interventi sugli elementi dentali
11, 12, 13, 14, 15 e 16, mai oggetto di censure nella esperita CTU. Quindi, le domande attoree tanto
Cont di risarcimento del danno che di risoluzione del contratto con la – e anche nei confronti del dott.
relativamente ai lavori eseguiti in questa seconda fase - sono da rigettare, restando carente _1
19 la prova di una responsabilità colposa tanto del medico quanto della struttura in cui operava per i trattamenti sanitari eseguiti dall'ottobre 2014.
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Sul quantum debeatur
3.1 Vi è innanzitutto da accogliere la domanda attorea di risoluzione del contratto, ex art.1453 c.c.,
per grave inadempimento, limitatamente al contratto “diretto” con il dott. ed alle prestazioni _1
da questi rese presso il suo studio (vedi supra); l'attore ha quindi diritto alla restituzione delle somme pagate per le cinque fatture emesse dal professionista, per un importo complessivo di € 8.010,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo.
3.2 Il danno biologico è poi stato quantificato, dal perito d'ufficio, in una inabilità da malattia valutabile in 20 giorni, e nell'invalidità permanente dovuta alla perdita dell'elemento 2.5 nella misura dello 0.75%, non configurandosi un danno fisionomico né sulla capacità lavorativa (il paziente era dottore commercialista).
Va poi osservato che, trattandosi di debito di valore (ex re illicita), su cui è dovuta ex officio la rivalutazione, le tabelle da utilizzare per la liquidazione del danno sono quelle più recenti,
quand'anche diverse da quelle indicate dall'attore al momento di introduzione della causa (cfr Cass.
n.7272 del 11/05/2012 e Cass. n.33770/2019).
Considerate le tabelle ministeriali per la liquidazione del danno in caso di lesioni c.d. micropermanenti
vigenti per il 2024-2025 (art.139 Codice delle assicurazioni, d.lgs.7/9/2005, n.209, d.m. 16.07.2024),
applicate dall'ufficio nelle ipotesi di lesioni da sinistro stradale e da responsabilità sanitaria (anche se per fatti antecedenti alla entrata in vigore della legge 24/2017), l'invalidità permanente dello 0,75 %
e un'età di 54 anni compiuti dal al momento del fatto (si valuta dal 3.9.2013, fine del primo Pt_1
ciclo di cure), si ha una liquidazione del danno biologico permanente in via equitativa pari ad €
1104,88, e del danno biologico temporaneo pari ad € 1104,88 (diaria 55,24x20) e del danno biologico permanente per € 554,17 (738,89x0,75).
20 Rivalutando questi valori dal 16 luglio 2024 alla data della presente sentenza, secondo l'ultimo indice
Istat Foi sul costo della vita disponibile al momento della redazione della presente pronuncia , si ha un valore del danno biologico complessivo pari ad € 1673,98 a valori attuali.
3.2.1 Su tale somma saranno inoltre dovuti gli interessi legali die calamitatis (dal 3.9.2023) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU
n.1712/1995 e quindi sulla somma capitale inizialmente devalutata al 3.9.2023, e via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta (sempre in base agli indici Istat Foi sul costo della vita o equivalenti), sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale da ultimo rivalutata alla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo civile (in presenza di obbligazioni di valore, quali sono quelle ex re illicita, è sempre dovuta la rivalutazione con gli interessi legali, cfr ex multis Cass. ord. 12.06.2018, n.15856).
3.3 Hanno invece carattere patrimoniale i danni per spese future, giacché “per la perdita
dell'elemento 2.5, il periziando dovrà sottoporsi a terapia implantare al costo medio di €. 1.200”, e inoltre “dovrà essere sottoposto ad una nuova protesizzazione dell'arcata superiore per un costo
medio di €.
1.200 a capsula per un totale di 13 capsule di €. 15.600” (così la CTU).
Entrambi i convenuti hanno contestato il costo ed invero la necessità di rifacimento dell'intero manufatto (con sostituzione di ben tredici capsule), osservando tra l'altro che solo i lavori eseguiti su
parte dell'arcata superiore è stata censurata dal Ctu e che la protesi da ultimo posta dura comunque
da almeno 10 anni;
entrambe la circostanze sono da ritenersi sussistenti, atteso che parte attrice non ha mosso al riguardo che contestazioni generiche quanto alla prima, ed ha riconosciuto la seconda,
sia pur ritenendola irrilevante, ma infondatamente, giacché la protesi ha comunque dimostrato,
nonostante i difetti, di conservare nel tempo una sua validità ed utilità (non risulta ancora sostituita);
inoltre, la difesa di ha eccepito anche la duplicazione delle poste risarcitorie con la ripetizione _1
dei compensi, conseguente alla risoluzione del contratto, ex art.1453 c.p.c., ma l'eccezione appare infondata, stante la diversità causale tra le due poste, di non omogenea natura.
21 Attesa le (parziale) fondatezza delle prime due eccezioni mosse, si ritiene in via equitativa di liquidare il danno patrimoniale col riconoscimento integrale del costo per la sostituzione dell'elemento 2.5 pari ad € 1200,00, e solo per la metà il costo futuro di una nuova protesi, quindi per l'importo di €
7.800,00. Tali somme, complessivamente pari ad € 9000,00, sono però da rivalutare dalla data della
CTU svolta in sede di Atp (16.12.2019) sino ad oggi, in base agli indici Istat Foi sul costo della vita disponibili, per un valore attuale pari ad € 10.629,00; trattandosi di somme per spese future, gli interessi legali sono dovuti solo dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, e da calcolarsi secondo il meccanismo previsto da Cass. SSUU 1712/1995 (v. supra paragrafo 3.2.1).
Sono poi riconoscibili il diritto dell'attore alla ripetizione delle spese sostenute per la CTU svolta in sede di Atp, pari ad euro 1.220,00, e per il compenso corrisposto ai propri Ctp dott. e dott.ssa Per_2
, pari ad euro 2.562,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo. Persona_3
Non sono riconoscibili altre voci di danno o di ripetizione di somme pagate, non allegate e/o non provate idoneamente.
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Sulla domanda di manleva
4.1 Quanto alla domanda di manleva esperita dal dott. nei confronti di la _1 CP_7
compagnia assicuratrice ha mosso diverse eccezioni;
la prima, di nullità della CTU, priva di fondamento, giacché la parte confonde i diversi piani di un'eccezione di asserita insufficienza della
CTU – su cui valgono in realtà le considerazioni sopra argomentate - con una censura di nullità
inconfigurabile.
La società muove poi numerose eccezioni di inoperatività o comunque limitazione della polizza assicurativa contratta con il dott. _1
A - In base all'art.
4.3 delle c.g.a., la garanzia non opererebbe per i fatti noti all'assicurato prima della data di effetto del primo periodo di assicurazione, anche se mai denunciati.
Dalla lettura del ricorso ex art. 696 bis emergeva che il dott. fosse stato più volte destinatario _1
diretto delle contestazioni di parte ricorrente durante l'esecuzione del trattamento (protrattosi dal
22 2013 al 2014), tantoché il medico si offrì di realizzare le “protesi per la terza volta” (cfr. pag. 2
ricorso).
B- La garanzia non opererebbe, altresì, ai sensi dell'art.
4.7 c.g.a., per il mancato raggiungimento del risultato estetico promesso, ovverosia, quando la pretesa risarcitoria abbia ad oggetto la mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgia estetica all'impegno, di risultato, assunto dall'assicurato.
C- Infine, l'assicurazione non opererebbe in relazione ai danni che siano conseguenza della violazione, da parte del medico assicurato, degli obblighi informativi nei confronti del paziente (art.
4.5 del contratto).
D- Ai sensi dell'art.8 delle condizioni di polizza, l'assicurazione comprenderebbe soltanto la quota di responsabilità dell'assicurato per l'incidenza causale nella produzione del danno.
La Società avrebbe comunque facoltà di surrogarsi nei diritti di rivalsa spettante all'assicurato nei confronti di tutti quei soggetti, giudicati responsabili e/o corresponsabili dell'evento lesivo.
E- In ogni caso, la garanzia e manleva di dovrebbe essere limitata sino a concorrenza del CP_8
massimale contrattualmente stabilito, pari ad € 2.000.000,00 per ciascun periodo di assicurazione e con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro, pari a quella parte del rischio che l'assicurato ha trattenuto per sé.
F- Infine si eccepisce la violazione del patto di gestione della lite ex art.7 c.g.a.
aveva richiesto al proprio assicurato tutta la produzione documentale in suo possesso CP_8
(allegato n. 6 alla comparsa di costituzione e risposta), richiesta, però, rimasta completamente inevasa.
Solo con la costituzione nell'ATP il dott. a mezzo di proprio procuratore legale e con la _1
notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzo la società assicurativa era posta in condizione di conoscere la completezza della vicenda;
l'assicurato quindi avrebbe violato quanto previsto dall'art. 7 delle c.g.a. e quindi, in ogni caso, non sarebbe tenuta a rimborsare al Dott. le spese CP_8 _1
processuali e tecniche
23 4.2 Su tali eccezioni vale osservare quanto segue (si intendono richiamate le eccezioni mosse sotto le indicate lettere maiuscole).
A- L'eccezione è infondata, per nullità della relativa clausola.
In un contratto del genere claims made (in cui la garanzia assicurativa opera per le richieste di risarcimento del danno avanzate da terzi per la prima volta nel periodo di validità della polizza, che costituiscono nel diritto italiano un contratto atipico, essendo la responsabilità civile verso terzi nel nostro ordinamento configurata sul modello della loss occurence, ma comunque ritenute da Cass.
SSUU, 19 gennaio 2018 n. 1465, finalizzate ad un interesse meritevole di tutela, e pertanto valide ed efficaci, purché rispettino l'equilibrio sinallagmatico dei contraenti), l'alea si sposta dalla manifestazione dell'evento di danno alla richiesta di risarcimento del terzo danneggiato nel corso del periodo assicurato, pertanto escludere dalla garanzia assicurativa gli eventi potenzialmente generatori di un danno a terzi noti all'assicurato, anche se antecedenti al primo periodo di vigore dell'assicurazione, non soltanto contrasta con la natura della polizza assicurativa, di tipo appunto
made, ma restringendo la copertura assicurativa ai soli eventi dannosi ignoti all'assicurato _14
ancorché verificatisi nello svolgimento della sua attività professionale (rari e improbabili), ne svuota il contenuto e, per impedire tale effetto, la clausola invocata di esonero della garanzia assicurativa
(tout court o mediatamente al vaglio della dichiarazione dell'interessato) deve ritenersi nulla (Le
clausole di esclusione o limitazione della garanzia, presenti nelle polizze assicurative, non devono neutralizzare o traslare il rischio ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore; infatti, così facendo, le assicurazioni si trasformerebbero in «una fonte di rendita parassitaria» e siffatte clausole dovrebbero conseguentemente intendersi come nulle;
in tal senso Cass ord. 9 luglio 2020 n. 14595).
B- Anche tale eccezione appare infondata, giacché la protesi de qua non aveva certo funzioni solo estetiche, ma (a tacer d'altro) anche masticatorie.
C- Anche tale eccezione è da rigettare, in quanto la dedotta responsabilità dell'assicurato non si fonda su violazione dell'obbligo informativo.
Cont D- La clausola è inoperante, stante l'esclusione di ogni responsabilità di .
24 E- La clausola è operante, in relazione alla franchigia fissa di € 500,00 per sinistro.
F- L'eccezione non è condivisibile in diritto: essendo stata chiamata in sede di Atp ex art.696 bis c.p.c., che ha finalità conciliative, la Compagnia assicurativa è stata posta in condizione di prendere cognizione esatta di tutta la lite e in più di tentare una conciliazione col terzo danneggiato.
La domanda di manleva esperita dal dott. in virtù di polizza assicurativa nei confronti di _1 [...]
andrà quindi accolta, sia pur con esclusione delle somme dovute quali restituzione dei compensi CP_7
professionali e detratta la franchigia fissa di € 500,00.
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Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene: che vada accolta, per quanto di ragione, la domanda di risoluzione del contratto professionale intercorso tra il Parte_1
e il dott. per inadempimento di quest'ultimo, limitatamente ai lavori svolti
[...] PA
dal professionista presso il proprio studio in Viale G. Cesare in Roma e da lui fatturati, e, per l'effetto,
che vada condannato alla restituzione a dei compensi corrisposti PA Parte_1
per l'importo di € 8.010,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo;
che vada accolta, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i medesimi fatti, proposta dall'attore nei confronti di e per l'effetto quest'ultimo vada PA
condannato a pagare a , a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la somma Parte_1
di € 1673,98 a valori attuali, oltre interessi legali die calamitatis (dal 3.9.2023) sino al saldo effettivo,
da calcolarsi come da parte motiva;
, nonché, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, la somma di € 10.629,00 a valori attuali, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
che vadano rigettate tanto la domanda di risoluzione del contratto professionale proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_6
e anche di per le prestazioni rese presso la struttura sanitaria
[...] PA
convenuta e da quest'ultima fatturate, quanto la domande sempre proposte dall'attore di risarcimento del danno correlate a queste ultime prestazioni;
che, infine, vada accolta la domanda di manleva
25 proposta da con condanna di PA Controparte_4
, a manlevare e tenere indenne il proprio assicurato da ogni somma
[...]
che questi sia tenuto a corrispondere all'attore in ottemperanza o esecuzione della presente sentenza,
detratti comunque la franchigia di euro 500,00 e quanto dall'assicurato dovuto all'attore per restituzione dei compensi e relativi interessi.
.Le spese seguono la soccombenza;
va condannato, a rifondere le spese di lite a PA [...]
, da distrarsi in favore dell'avv. Ubaldo Lopardi dichiaratosi procuratore antistatario, Parte_1
così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014 quanto al procedimento di
Atp e del d.m.147/2022 quanto al giudizio di merito, in base al valore della causa (decisum,
>20.000,00 €) ed all'attività difensiva svolta;
va altresì condannato a rimborsare a PA
sia le somme spese per il CTU in sede di Atp, per l'importo di € 1.220,00, sia Parte_1
quelle spese per i propri Ctp, per l'importo di € 2.562,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo;
va condannato a rifondere le spese di lite a Parte_1 Controparte_6
, così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014 quanto
[...]
al procedimento di Atp e del d.m.147/2022 quanto al giudizio di merito, in base al valore della causa
(decisum) ed all'attività difensiva svolta (più ridotta, per il minor numero di questioni trattate); infine va altresì condannata a rifondere le spese di lite a Controparte_4 [...]
così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014 quanto al _1
procedimento di Atp e del d.m.147/2022 quanto al giudizio di merito, in base al valore della causa
(decisum) ed all'attività difensiva svolta..
Le spese di CTU sostenute nel presente giudizio (non di Atp), così come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di e , in solido tra PA Controparte_4
loro e a carico integrale di nei rapporti interni. CP_8
P.Q.M.
26 Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risoluzione del contratto professionale intercorso tra il e il dott. per inadempimento di quest'ultimo, Parte_1 PA
limitatamente ai lavori svolti dal professionista presso il proprio studio in Viale G. Cesare in Roma e da lui fatturati, e, per l'effetto, condanna alla restituzione a dei PA Parte_1
compensi corrisposti per l'importo di € 8.010,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità
sanitaria per i medesimi fatti (di cui al precedente capo), proposta dall'attore nei Parte_1
confronti del convenuto sanitario, e per l'effetto condanna a pagare a PA Parte_1
, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la somma di € 1673,98 a valori attuali,
[...]
oltre interessi legali die calamitatis (dal 3.9.2023) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva, nonché, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, la somma di € 10.629,00 a valori attuali, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
- rigetta tanto la domanda di risoluzione del contratto professionale proposta da Parte_1
nei confronti di e anche di
[...] Controparte_6 PA
per le prestazioni rese presso la struttura sanitaria convenuta e da quest'ultima fatturate, quanto la domande sempre proposte dall'attore di risarcimento del danno correlate a queste ultime prestazioni;
- accoglie la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, condanna PA
, a manlevare e tenere Controparte_4
indenne il proprio assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a corrispondere all'attore in ottemperanza o esecuzione della presente sentenza, detratti comunque la franchigia di euro 500,00 e quanto dall'assicurato dovuto all'attore per restituzione dei compensi e relativi interessi.
27 - condanna a rifondere le spese di lite a , da distrarsi in favore PA Parte_1
dell'avv. Ubaldo Lopardi dichiaratosi procuratore antistatario, liquidate in € 2900,00 per compensi professionali in sede di Atp, e in € 5000,00 per compensi professionali nel presente giudizio, oltre in ambo i casi rimborso spese forfettarie al 15 %, del contributo unificato ove corrisposto, di Iva e Cpa
secondo legge;
- condanna altresì a rimborsare a sia le somme spese per PA Parte_1
il CTU in sede di Atp, per l'importo di € 1.220,00, sia quelle spese per i propri Ctp, per l'importo di
€ 2.562,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo;
- condanna a rifondere le spese di lite a Parte_1 Controparte_6
, liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali in sede di Atp, e in € 3500,00 per
[...]
compensi professionali nel presente giudizio, oltre in ambo i casi rimborso spese forfettarie al 15 %,
del contributo unificato ove corrisposto, di Iva e Cpa secondo legge;
- condanna a rifondere le spese di lite a Controparte_4 [...]
liquidate in € 2700,00 per compensi professionali in sede di Atp, e in € 4500,00. per _1
compensi professionali nel presente giudizio, oltre in ambo i casi rimborso spese forfettarie al 15 %,
del contributo unificato ove corrisposto, di Iva e Cpa secondo legge;
dispone che le spese di CTU sostenute nel presente giudizio (non di Atp), così come liquidate in atti,
siano poste definitivamente a carico di e , PA Controparte_4
in solido tra loro e a carico integrale di nei rapporti interni. CP_8
Si dichiara che al presente dispositivo risulta applicabile l'art.59 lett. d) del TUR (DPR 131/1986).
Sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Roma lì 12.04.2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le norme sostanziali della legge (L. 24/2017), al pari dei quelle del precedente decreto DU Parte_2
(decreto-legge 13 settembre 2012, n.158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189),, tra cui rientrano anche quelle che determinano il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), non sono applicabili retroattivamente (con l'eccezione, per espressa previsione, delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt.138, 139 del codice delle assicurazioni private), perché inciderebbero su posizioni giuridiche (quali ad es. il diritto al risarcimento del danno) già acquisite, quand'anche in ipotesi non ancora azionate;
dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr Cass. 11/11/2019, n.28990; Cass., 11/11/2019, n.28994).
E' da precisare che il riferimento all'art. 2043 c.c. nel c.d. Decreto DU non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale della responsabilità del medico;
l'esclusione per i medici dipendenti o comunque non liberi professionisti della più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è intervenuta soltanto con l'adozione della successiva c.d. legge BI (Cass. civ., 11 novembre 2019, n.
28994).
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