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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/12/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1712/2025 R.G. + 1734/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa NC NT, all'esito dell'udienza del 23/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1712/2025 R.G. cui è stata riunita la causa
n. 1712/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ) – R.G. 1712/2025 Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. ) – R.G. 1734/2025 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SERNIA SABINO e dall'avv. LISO
CELESTE; ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
IU TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Pag. 1 di 10 Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 hanno adito l'intestato Tribunale rappresentando di essere docenti attualmente alle dipendenze del convenuto con contratti a tempo indeterminato e CP_1
con sede di servizio presso l'istituto Aldo Moro di Gorlago.
Hanno allegato di avere in precedenza prestato servizio alle dipendenze del quali docenti supplenti con una serie di contratti di lavoro a tempo CP_1 determinato e segnatamente: negli anni scolastici 2020/2021 e Parte_1
2021/2022 e negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Parte_2
Hanno quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra
“Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1
docente e all'accreditamento di € 500,00: per per gli anni scolastici Parte_1
2020/2021 e 2021/2022 per complessivi € 1.000,00 e per Parte_2
negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per complessivi € 1.000,00, ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata nei rispettivi giudizi il ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale CP_1
Pag. 2 di 10 di Bergamo in favore del Tribunale di Agrigento, in quanto entrambi i ricorrenti sono in “assegnazione provvisoria” presso l'istituto “A. Bonsignore” di Licata;
ha inoltre eccepito la prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso e nel merito ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto, per entrambi i ricorrenti la titolarità della cattedra risulta essere presso l'istituto “Aldo Moro” di Gorlago (BG), riunite le cause sussistendo ragioni di connessione e visto l'art. 151 disp. att. c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- I ricorsi riuniti sono parzialmente fondati e meritano accoglimento nei termini che seguono.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
(Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione,
Pag. 3 di 10 ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le pari “condizioni di impiego” che,
a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea che la Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi
Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del 27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana); Per_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro , cit., punto 42); Per_1
Pag. 4 di 10 - non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n.
107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Pag. 5 di 10 Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi
1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno effettivamente svolto, per gli anni scolastici rivendicati, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il ha CP_1
quindi violato il diritto europeo per non aver disapplicato la normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Segnatamente,
Pag. 6 di 10 come risulta dallo stato matricolare (doc. 1 ): , peraltro ad CP_1 Parte_1 orario completo, ha prestato la propria attività lavorativa negli aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022 con supplenze “sino al termine delle attività didattiche” e segnatamente dal 16.9.2020 al 30.6.2021 e dal 6.9.2021 al 30.6.2022;
ha anch'essa lavorato, ad orario completo, come supplente Parte_2
“sino al termine delle attività didattiche” dal 11.9.2020 al 30.6.2021 e dal
2.10.2021 al 30.6.2022. Deve quindi ritenersi pienamente integrato il requisito della continuità didattica così come sopra specificato.
I servizi resi dalle parti ricorrenti, sebbene assunte a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. Del resto, gli argomenti spesi dal per CP_1 contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane
Pag. 7 di 10 invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc.
1 fascicolo ), entrambi i ricorrenti sono stati immessi in ruolo e sono CP_1
titolari di contratto a tempo indeterminato. Ne consegue che la domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta.
3.- Deve invece essere accolta l'eccezione di prescrizione formulata dal in riferimento ad entrambi i ricorrenti per l'anno scolastico 2020/2021: CP_1 la prescrizione quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948
n. 4, c.c., decorre dalla data di conferimento dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2,
l. 124/99 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (vedasi
Cass. 29961/2023).
Il ricorrente ha sottoscritto il contratto più risalente in data 16.9.2020 Pt_1
mentre la ricorrente in data 11.9.2020 e il Ministero, per l'annualità Pt_2
2020/2021, ha attivato il bonus in data 24.9.2020, sicché la prescrizione scadeva per entrambi i ricorrenti al più tardi il 24.9.2025. Tuttavia, a fronte dell'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dal nella memoria CP_1
difensiva, la parte ricorrente nulla ha dedotto in merito nelle note di trattazione, né sono stati prodotti in giudizio atti interruttivi della prescrizione;
agli atti di causa non vi è nemmeno la prova (e nemmeno l'allegazione) della data di avvenuta notifica del ricorso introduttivo. Benché l'interruzione della prescrizione sia eccezione in senso lato e non in senso stretto, essa è rilevabile d'ufficio ma solo a condizione che risulti documentata ex actis sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (tra le molte: Cass. Civ. sez. I ord. n. 9810 del 13.4.2023).
Pag. 8 di 10 Di conseguenza, in assenza di documentazione di segno contrario risultante agli atti del giudizio in ordine alla notifica di atti interruttivi precedenti al 24.9.2025, deve essere dichiarata la prescrizione del beneficio in riferimento all'anno
2020/2021 e, quindi, la condanna deve essere limitata all'annualità 2021/2022.
4.- Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del e vengono CP_1
liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (fino ad € 1.100,00) alla luce del disposto di cui all'art. 5 del citato
D.M. secondo il quale “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” e considerata la riunione delle cause, alla luce dei parametri della sentenza della Corte d'Appello Brescia n. 69/2024 e quindi: €
105,00 per una sola fase di studio, da considerarsi unica per tutti i ricorrenti stante l'identità e la serialità delle questioni instaurate dal medesimo difensore;
€
63,00 per due fasi introduttive (trattandosi di due ricorrenti); € 90,00 per una fase decisionale (da liquidarsi unitariamente dopo la riunione e senza alcuna maggiorazione per il numero delle parti), esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa, per complessivi € 321,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, oltre al contributo unificato versato per € 21,50 e con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015: per per l'anno scolastico 2021/2022; Parte_1 per per l'anno scolastico 2021/2022; Parte_2
Pag. 9 di 10 2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi Controparte_1 di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1 liquida in € 321,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad €
21,50 con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 23/12/2025 il Giudice del lavoro
NC NT
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa NC NT, all'esito dell'udienza del 23/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1712/2025 R.G. cui è stata riunita la causa
n. 1712/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ) – R.G. 1712/2025 Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. ) – R.G. 1734/2025 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SERNIA SABINO e dall'avv. LISO
CELESTE; ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
IU TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Pag. 1 di 10 Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 hanno adito l'intestato Tribunale rappresentando di essere docenti attualmente alle dipendenze del convenuto con contratti a tempo indeterminato e CP_1
con sede di servizio presso l'istituto Aldo Moro di Gorlago.
Hanno allegato di avere in precedenza prestato servizio alle dipendenze del quali docenti supplenti con una serie di contratti di lavoro a tempo CP_1 determinato e segnatamente: negli anni scolastici 2020/2021 e Parte_1
2021/2022 e negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Parte_2
Hanno quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra
“Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1
docente e all'accreditamento di € 500,00: per per gli anni scolastici Parte_1
2020/2021 e 2021/2022 per complessivi € 1.000,00 e per Parte_2
negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per complessivi € 1.000,00, ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata nei rispettivi giudizi il ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale CP_1
Pag. 2 di 10 di Bergamo in favore del Tribunale di Agrigento, in quanto entrambi i ricorrenti sono in “assegnazione provvisoria” presso l'istituto “A. Bonsignore” di Licata;
ha inoltre eccepito la prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso e nel merito ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto, per entrambi i ricorrenti la titolarità della cattedra risulta essere presso l'istituto “Aldo Moro” di Gorlago (BG), riunite le cause sussistendo ragioni di connessione e visto l'art. 151 disp. att. c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- I ricorsi riuniti sono parzialmente fondati e meritano accoglimento nei termini che seguono.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
(Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione,
Pag. 3 di 10 ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le pari “condizioni di impiego” che,
a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea che la Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi
Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del 27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana); Per_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro , cit., punto 42); Per_1
Pag. 4 di 10 - non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n.
107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Pag. 5 di 10 Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi
1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno effettivamente svolto, per gli anni scolastici rivendicati, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il ha CP_1
quindi violato il diritto europeo per non aver disapplicato la normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Segnatamente,
Pag. 6 di 10 come risulta dallo stato matricolare (doc. 1 ): , peraltro ad CP_1 Parte_1 orario completo, ha prestato la propria attività lavorativa negli aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022 con supplenze “sino al termine delle attività didattiche” e segnatamente dal 16.9.2020 al 30.6.2021 e dal 6.9.2021 al 30.6.2022;
ha anch'essa lavorato, ad orario completo, come supplente Parte_2
“sino al termine delle attività didattiche” dal 11.9.2020 al 30.6.2021 e dal
2.10.2021 al 30.6.2022. Deve quindi ritenersi pienamente integrato il requisito della continuità didattica così come sopra specificato.
I servizi resi dalle parti ricorrenti, sebbene assunte a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. Del resto, gli argomenti spesi dal per CP_1 contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane
Pag. 7 di 10 invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc.
1 fascicolo ), entrambi i ricorrenti sono stati immessi in ruolo e sono CP_1
titolari di contratto a tempo indeterminato. Ne consegue che la domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta.
3.- Deve invece essere accolta l'eccezione di prescrizione formulata dal in riferimento ad entrambi i ricorrenti per l'anno scolastico 2020/2021: CP_1 la prescrizione quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948
n. 4, c.c., decorre dalla data di conferimento dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2,
l. 124/99 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (vedasi
Cass. 29961/2023).
Il ricorrente ha sottoscritto il contratto più risalente in data 16.9.2020 Pt_1
mentre la ricorrente in data 11.9.2020 e il Ministero, per l'annualità Pt_2
2020/2021, ha attivato il bonus in data 24.9.2020, sicché la prescrizione scadeva per entrambi i ricorrenti al più tardi il 24.9.2025. Tuttavia, a fronte dell'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dal nella memoria CP_1
difensiva, la parte ricorrente nulla ha dedotto in merito nelle note di trattazione, né sono stati prodotti in giudizio atti interruttivi della prescrizione;
agli atti di causa non vi è nemmeno la prova (e nemmeno l'allegazione) della data di avvenuta notifica del ricorso introduttivo. Benché l'interruzione della prescrizione sia eccezione in senso lato e non in senso stretto, essa è rilevabile d'ufficio ma solo a condizione che risulti documentata ex actis sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (tra le molte: Cass. Civ. sez. I ord. n. 9810 del 13.4.2023).
Pag. 8 di 10 Di conseguenza, in assenza di documentazione di segno contrario risultante agli atti del giudizio in ordine alla notifica di atti interruttivi precedenti al 24.9.2025, deve essere dichiarata la prescrizione del beneficio in riferimento all'anno
2020/2021 e, quindi, la condanna deve essere limitata all'annualità 2021/2022.
4.- Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del e vengono CP_1
liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (fino ad € 1.100,00) alla luce del disposto di cui all'art. 5 del citato
D.M. secondo il quale “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” e considerata la riunione delle cause, alla luce dei parametri della sentenza della Corte d'Appello Brescia n. 69/2024 e quindi: €
105,00 per una sola fase di studio, da considerarsi unica per tutti i ricorrenti stante l'identità e la serialità delle questioni instaurate dal medesimo difensore;
€
63,00 per due fasi introduttive (trattandosi di due ricorrenti); € 90,00 per una fase decisionale (da liquidarsi unitariamente dopo la riunione e senza alcuna maggiorazione per il numero delle parti), esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa, per complessivi € 321,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, oltre al contributo unificato versato per € 21,50 e con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015: per per l'anno scolastico 2021/2022; Parte_1 per per l'anno scolastico 2021/2022; Parte_2
Pag. 9 di 10 2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi Controparte_1 di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1 liquida in € 321,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad €
21,50 con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 23/12/2025 il Giudice del lavoro
NC NT
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