Art. 27.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge, un testo unico contenente le disposizioni delle varie leggi sulle imposte straordinarie sul patrimonio.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge, un testo unico contenente le disposizioni delle varie leggi sulle imposte straordinarie sul patrimonio.