Decreto cautelare 7 maggio 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00721/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00578/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MI OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2025, proposto da
AR & IO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TP S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Caia e Pietro Acri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ER BU IA PA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Antonio Mori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento ER n. 5898 del 14 aprile 2025, a firma del “Responsabile di Progetto” ing. Bottazzi, con il quale la soc. AR & IO e la soc. ER sono state convocate per effettuare, in esecuzione della sentenza dell’intestato Tar 12 marzo 2025, n. 235, la rinnovazione integrale delle prove di guida ed esercizio previste per l’attribuzione dei punteggi B5, B15 e B16 della lex specialis ;
delle disposizioni del Direttore di ER S.p.A., adottate con provvedimento 1/2015 datato 11 aprile 2025, conosciuto in data 30 aprile 2025, in relazione all’ottemperanza della sentenza predetta;
della comunicazione ER 6700-2025 del 30 aprile 2025, formulata in riscontro alla comunicazione da parte della società ricorrente in data 22 aprile 2025;
nonché per la determinazione delle modalità esecutive di esatta ottemperanza della sopra indicata sentenza dell’intestato Tar.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TP S.p.A. e di ER BU IA PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’intestato TAR con sentenza n. 235/25, pubblicata in data 12 marzo 2025, ha definito la controversia, instaurata dall’odierna società ricorrente (d’ora in poi AR), relativa agli esiti della procedura di gara esperita da ER S.p.A. per la fornitura di 10 autobus destinati al trasporto pubblico locale con trazione completamente elettrica con batterie alimentate a idrogeno, per un valore complessivo di euro 42.000.000,00 nonché di ricambi a missione dichiarata per tutto il ciclo di vita di 12 anni per un valore di euro 29.400.000,00 (importi al netto di IVA).
In particolare, con la predetta sentenza n. 235 del 12 marzo u.s., questo Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso introdotto dalla società AR, ha annullato in parte gli atti conclusivi della contestata procedura selettiva, nei termini e nei modi che si andranno qui di seguito a precisare.
La stazione appaltante, ritenendo di dare esecuzione alla predetta pronuncia, ha adottato gli atti indicati in epigrafe e qui contestati dalla società AR, la quale propone una “lettura” sensibilmente diversa del significato e degli effetti della decisione.
L’odierna controversia verte essenzialmente, dunque, sulla corretta interpretazione del comando giuridico derivabile dalla ripetuta sentenza n. 235/2025 e sugli effetti da essa scaturenti.
Tale preliminare precisazione consente la corretta qualificazione giuridica dell’azione qui proposta dalla società ricorrente, che apparentemente si presenta come azione “mista”, di annullamento (degli atti della società ER indicati in epigrafe di convocazione per l’esecuzione delle nuove prove e di avvio della riedizione di alcuni segmenti della procedura di gara a seguito della sentenza annullatoria) e di (corretta) ottemperanza della predetta sentenza, anche ai sensi dell’art. 114, comma 5, del c.p.a., a mente del quale “ Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza ” (in particolare, nel petitum del nuovo ricorso qui in trattazione, parte ricorrente ha chiesto anche “ la determinazione delle modalità esecutive di esatta ottemperanza della sentenza TAR MI OM – Bologna – Sez. 1 – 12.03.2025, n. 235, esecutiva, non ancora passata in giudicato, di accoglimento del ricorso e successivi motivi aggiunti ivi proposti ”).
A tal fine soccorre la previsione dell’art. 32 c.p.a. (“ Pluralità delle domande e conversione delle azioni ”) che, nel consentire la proposizione contestuale di una pluralità di domanda (“ E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale ”), dispone, “ Se le azioni sono soggette a riti diversi ”, l’applicazione di quello ordinario ma, nel comma 2, demanda al giudice la qualificazione dell’azione proposta “ in base ai suoi elementi sostanziali ”, autorizzandolo, “ Sussistendone i presupposti ”, a “ disporre la conversione delle azioni ”.
Ebbene, già alla luce di quanto sinora esposto - ma come emergerà ancora più chiaramente dal prosieguo dell’esposizione dei fatti di causa - l’azione qui proposta deve qualificarsi come essenzialmente e soprattutto di ottemperanza, nell’alveo dell’art. 112 c.p.a., risultando invece puramente accessoria e conseguenziale la domanda di annullamento, vertendo essa, peraltro, su atti preparatori endoprocedimentali in quanto tali nemmeno autonomamente impugnabili (e dovendo, dunque, tale capo della domanda, essere più correttamente qualificato nel quadro dell’incidente di esecuzione, nel cui ambito trova sicuramente spazio una domanda di “sospensione- annullamento” degli stessi atti istruttori se e in quanto già ritenuti in contrasto con il giudicato).
In tali termini, dunque, va dato atto che correttamente la presente causa è stata chiamata, trattata e presa in decisione nell’udienza camerale e non in udienza pubblica.
Ciò doverosamente precisato e chiarito preliminarmente in rito, è ora possibile entrare nel merito della controversia che oppone le parti in causa, ciascuna sostenitrice di una diversa interpretazione della sentenza di questo giudice n. 235 del 2025.
Con comunicazione n. 5898 del 14 aprile 2025, a seguito della decisione dell’intestato Tar, ER ha convocato AR e la società controinteressata ER BU IA PA (d’ora in poi ER), per effettuare, su tre giorni, la rinnovazione integrale delle prove di guida ed esercizio previste per l’attribuzione dei punteggi B5 (affidabilità in prova – max punti 1.40), B15 (prove di guida e funzionalità di esercizio – max punti 11) e B16 (prove tecniche e supporto alla manutenibilità, caratteristiche progettuali, elementi etici, max punti 11.30) della lex specialis .
Al riguardo, con provvedimento n. 1/25, ER ha disposto di demandare alla Commissione di gara la rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche di AR e ER ferma la documentazione di offerta già agli atti e nei limiti di quanto enunciato nella predetta sentenza dell’intestato Tar, con riferimento ai soli criteri e punteggi sopra ricordati, fermo restando che, in esecuzione di quanto statuito dal Tar MI OM, non saranno oggetto di attribuzione a ER i punti afferenti alle certificazioni ECE R93 e ECE R100.3 (per complessivi punti 1) in quanto non prodotte nell'ambito della documentazione di gara.
ER, in esecuzione della sentenza, ha disposto, inoltre, in aggiunta alla suindicata riedizione delle prove su strada dei veicoli proposti da AR e ER nei termini previsti dall’art. 17.1 del disciplinare di gara per l'attribuzione dei punteggi connessi ai criteri "B5", "B15", e B16" di cui alla lex specialis , anche il parziale rinnovamento delle operazioni di gara per quanto attiene alla valutazione delle offerte pervenute dai concorrenti AR e ER con riferimento alla previsione del Capitolato Speciale d'Appalto relativa al criterio "B6" «"Cicli di ricarica completi dichiarati riferiti alla SOC window delle batterie di trazione offerte dal concorrente ((Valore i-esimo/valore più alto) x Punteggio in palio) (vedasi nota5 della scheda 7.3.3.)"» con relativa attribuzione del punteggio previsto dagli atti di gara (massimo 3,5 punti per concorrente).
AR, con missiva del 22 aprile 2025, ha contestato a ER le modalità di esecuzione della sentenza n. 235/2025; ER ha dato riscontro con la comunicazione n. 6700-2025 del 30 aprile 2025, nella quale ha ritenuto « incontrovertibile che la stazione appaltante debba procedere a nuove prove su strada nei confronti di entrambi i concorrenti AR & IO e ER BU IA S.p.A., senza che dal chiaro tenore della sentenza si possano far discendere conseguenze del tutto eccentriche alla decisione, quali la necessità di attribuire il punteggio di 3,5 punti o di circoscrivere l’ambito delle prove stesse ».
Avverso le determinazioni e comunicazioni sopra richiamate AR ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a., censurando le statuizioni di ER nella parte in cui è stata prevista la rivalutazione dell’offerta ER anche con riferimento al criterio B6 e la rinnovazione integrale delle prove di guida, su quattro giorni e per entrambi i veicoli campione ER e AR, con riferimento ai punteggi B5, B15 e B16.
In particolare, AR ha espressamente domandato:
- che vengano dichiarati inefficaci e/o nulli e/o annullati, ai sensi dell’art. 114 cpa: (i) il provvedimento ER n. 5898 del 14 aprile 2025; (ii) le disposizioni di ER di cui al provvedimento n. 1/2025, adottate in relazione all’ottemperanza della sentenza dell’intestato Tar n. 235/2025; (iii) la comunicazione ER 6700-2025 del 30 aprile 2025 in riscontro alla comunicazione di AR del 22 aprile 2025;
- che, ai sensi degli artt. 112 e 114 cpa, siano indicate le modalità esecutive e/o siano forniti chiarimenti sulle modalità esecutive della sentenza predetta nei seguenti termini: • sia attribuito a AR il punteggio pretermesso relativo al criterio di valutazione B6; • sia sottratto a ER un punto complessivo per l’accertato difetto della certificazione “ECE R93 urto frontale” e della certificazione ECE R100.3 delle batterie di trazione; • resti fermo il punteggio (non contestato) di cui al verbale n. 7 del 26 luglio 2024 attribuito per il criterio di valutazione B5 al veicolo campione di ER ed al veicolo campione AR; • resti fermo il punteggio (non contestato) di cui al verbale n. 7 del 26 luglio 2024 attribuito per il criterio di valutazione B15 al veicolo campione di AR ad esito delle prove di guida e funzionalità di esercizio svolte da nove autisti valutatori nel corso di tre giorni di prove; • restino fermi i coefficienti valutativi/subpunteggi (non contestati in sede di ricorso e non oggetto di annullamento) già attribuiti al veicolo campione ER da parte dei sette autisti valutatori che hanno svolto le prove di guida su detto veicolo campione nel corso di due giorni di prova e che sono indicati nel verbale delle operazioni della commissione di gara n. 7 del 26 luglio 2024; • il solo veicolo campione di ER sia valutato, ora per allora, dai due “autisti – valutatori pretermessi” mediante l’attribuzione dei coefficienti valutativi/subpunteggi previsti dal criterio di valutazione B15 ed avendo cura che il veicolo campione sia esattamente quello presentato nel corso della procedura di gara e che la valutazione sia affidata ai medesimi due autisti valutatori pretermessi nel corso della procedura di gara; • la media finale ai fini dell’attribuzione al veicolo campione ER del punteggio correlato al criterio di valutazione B15 sia ricalcolata considerando sia i coefficienti di valutazione/subpunteggi già attribuiti per ciascun elemento di valutazione dai sette autisti che hanno effettuato le prove e di cui al verbale n. 7 del 26 luglio 2024, sia gli ulteriori coefficienti valutativi/subpunteggi che saranno attribuiti, per ciascun elemento di valutazione, in sede di rinnovazione parziale/integrazione del giudizio valutativo, dai due “autisti valutatori pretermessi”.
A fondamento del ricorso AR ha dedotto le seguenti censure, in sintesi:
1. secondo la società ricorrente, in forza della sentenza dell’intestato Tar n. 235/2025,
a) in ordine al criterio B6, AR avrebbe diritto all’attribuzione di punti 3,50 non attribuiti dalla Commissione, mentre incomprensibile sarebbe la disposta rinnovazione della valutazione dell’offerta ER in relazione al medesimo criterio, atteso che non è stata formulata alcuna censura specifica sul punteggio, avendo ER conseguito 0 punti per tale criterio di valutazione;
b) l’accoglimento del sesto e settimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio definito con la citata sentenza dell’intestato Tar comporta la sottrazione a ER di un ulteriore punto complessivo per l’accertato difetto della certificazione “ECE R93 urto frontale” (0,50 punti) e della certificazione “ECE R100.3” delle batterie di trazione (0,50 punti);
c) la sentenza del Tar impone a ER di procedere ad una ulteriore prova su strada con riferimento al solo veicolo di ER in modo da raggiungere il medesimo numero di prove effettuate dagli altri concorrenti in gara, e con riguardo al solo criterio di valutazione B15; non sarebbe ammissibile, quindi, rinnovare integralmente le “prove di guida e funzionalità di esercizio” di cui al criterio di valutazione B15 con riattribuzione ex novo del punteggio di massimo 11 punti, anche perché non sono stati contestati con il ricorso introduttivo o con i motivi aggiunti e non sono stati oggetto di annullamento giudiziale i coefficienti valutativi/giudizi già espressi dagli autisti valutatori sul veicolo campione ER nel corso della procedura di gara;
d) la riedizione delle prove su strada può essere finalizzata alla sola riattribuzione del punteggio di cui al criterio B15, nei limiti sopra detti, e non degli ulteriori criteri indicati da ER;
e) ER non ha precisato che i due autisti valutatori pretermessi siano gli stessi che hanno valutato gli altri veicoli e che il veicolo campione di ER sia esattamente quello che già è stato testato in corso di gara (e non abbia subito modifiche o migliorie); inoltre la data delle prove sarebbe stata determinata senza concordarla con gli interessati, e senza concedere un termine per adempiere sufficiente ampio;
f) la disposizione di ER di rinnovare integralmente le prove di guida per l’integrale riattribuzione del punteggio previsto per il criterio di valutazione B15, con riguardo sia al veicolo campione ER, che a quello di AR determinerebbe una violazione o comunque una elusione del dictum giudiziale di cui alla sentenza dell’intestato Tar n. 235/2025 e comunque sarebbe viziata da eccesso di potere per sviamento e violazione del principio di parità di trattamento.
Si sono costituiti in giudizio ER e ER per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Per la definizione della controversia è opportuno procedere esaminando, separatamente, i diversi profili critici dedotti dalla società ricorrente.
Occorre fare, d’altronde, una premessa comune: nella sentenza dell’intestato Tar, a pagina 30, è precisato che « l’accoglimento parziale dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti non consente di riconoscere in modo consequenziale e automatico a AR il diritto a conseguire l’aggiudicazione e a subentrare nella sottoscrizione del contratto, anche nelle forme del risarcimento in forma specifica, in quanto, per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti di gara cui si riferiscono specificamente le censure sopra accolte, è demandato alla Stazione appaltante di procedere ad una rinnovata valutazione delle offerte tecniche tra le parti in causa, limitatamente alle valutazioni ritenute non corrette e, per quanto necessario, ad un rinnovato espletamento delle sole operazioni della procedura censurate, per quindi addivenire ad una nuova determinazione finale in ordine al punteggio tecnico, adottando, in conclusione, un nuovo provvedimento di aggiudicazione ».
1. In ordine al criterio “B6”.
Al riguardo, l’atto n. 1/2025 di ER, contestato da parte ricorrente, con riguardo al criterio B6 dispone il rinnovamento delle operazioni di gara nel seguente senso: « la valutazione delle offerte pervenute dai concorrenti AR e ER con riferimento alla previsione del Capitolato Speciale d'Appalto relativa al criterio "B6" «"Cicli di ricarica completi dichiarati riferiti alla SOC window delle batterie di trazione offerte dal concorrente ((Valore i-esimo/valore più alto) x Punteggio in palio) (vedasi nota5 della scheda 7.3.3.)"» con relativa attribuzione del punteggio previsto dagli atti di gara (massimo 3,5 punti per concorrente )».
Al riguardo, analizzando le pagine 13-19 della sentenza n. 235 del 2025 dell’intestato Tar, emerge come ciò che quest’ultimo ha accertato e “sanzionato” è un difetto di motivazione da parte dell’Amministrazione, la quale deve procedere alla riedizione della valutazione del criterio B6 esclusivamente con riguardo alla sola offerta di AR.
Da un lato, in nessuna parte della sentenza si dà per riconosciuto il punteggio di 3,5 in favore della società ricorrente, richiedendosi, invece, a ER (più precisamente alla Commissione di gara) di rideterminarsi sull’offerta di AR in relazione al criterio B6 tenendo conto di quanto ampiamente precisato dal TAR nella motivazione della predetta decisione alle pagine indicate.
Dall’altro lato, in nessun modo è possibile per ER rivalutare l’offerta di ER in relazione al criterio B6, perché non è stata censurata - in particolare dalla società controinteressata – l’attribuzione del punteggio “0” da parte della Commissione (né vi è stata alcuna contestazione in via incidentale, su tale punto, da parte di ER).
Quindi, solo sotto quest’ultimo profilo è accoglibile la doglianza di parte ricorrente, dovendo la Commissione limitare la propria rideterminazione alla sola offerta tecnica di AR nei termini sopra precisati.
2. In ordine alla riedizione delle prove su strada.
Al riguardo, come accennato, TP nella determinazione n. 1/2025 ha disposto « la riedizione delle prove su strada dei veicoli proposti da AR e ER nei termini previsti dall'art. 17.1 del disciplinare di gara per l'attribuzione dei punteggi connessi ai criteri "B5", "B15", e B16" di cui alla lex specialis », indicando le date del 13, 14, 15 e 16 maggio 2025.
Nella comunicazione del 14 aprile 2025 si ribadisce la rinnovazione delle prove di guida e funzionalità di esercizio - nei giorni 13, 14, 15 e 16 maggio 2025 – relativamente ai veicoli sia di AR che di ER e per l’attribuzione dei punteggi di cui ai criteri “B5”, “B15” e “B16” della lex specialis .
Le censure dedotte da AR sono sostanzialmente due:
a) da un lato, si lamenta un asseritamente illegittimo coinvolgimento della società ricorrente nella riedizione delle prove su strada, la rinnovazione integrale del numero di prove e la mancanza di alcune puntuali indicazioni pratiche, quali, in particolare, la precisazione che gli autisti e il veicolo di ER da sottoporre a prova dovranno essere i medesimi che hanno già preso parte alla gara;
b) dall’altro lato, si lamenta l’inconferenza della rideterminazione degli ulteriori criteri di valutazione indicati, venendo in rilievo esclusivamente il criterio B15.
2a. Sotto il primo profilo.
AR ritiene che dall’esame della sentenza dell’intestato Tar debba evincersi la necessità:
- di mantenere fermo il punteggio di cui al verbale n. 7 del 26 luglio 2024 attribuito per il criterio di valutazione B15 al veicolo campione di AR ad esito delle prove di guida e di funzionalità di esercizio svolte da nove autisti valutatori;
- di mantenere fermi i coefficienti valutativi già attribuiti al veicolo campione ER da parte dei sette autisti valutatori che hanno svolto le prove di guida su detto veicolo campione e che sono indicati nel verbale delle operazioni della commissione di gara n. 7 del 26 luglio 2024;
- di far valutare il solo veicolo campione di ER, “ora per allora”, dai due “autisti – valutatori pretermessi”, mediante l’attribuzione dei coefficienti valutativi previsti dal criterio di valutazione B15;
- di ricalcolare, quindi, la media finale ai fini dell’attribuzione al veicolo campione ER del punteggio correlato al criterio di valutazione B15 considerando sia i coefficienti di valutazione già attribuiti per ciascun elemento di valutazione dai sette autisti che hanno effettuato le prove e di cui al verbale n. 7 del 26 luglio 2024, sia gli ulteriori coefficienti valutativi che saranno attribuiti, per ciascun elemento di valutazione, in sede di rinnovazione parziale/integrazione del giudizio valutativo, dai due “autisti valutatori pretermessi”.
- che i due autisti valutatori pretermessi siano gli stessi che hanno valutato gli altri veicoli e che, onde assicurare trasparenza di giudizio, sia adottata ogni garanzia affinché il veicolo campione di ER sia esattamente quello che già è stato testato in corso di gara.
Viene poi contestata la tempistica eccessivamente ridotta nella fissazione delle date delle prove.
L’intestato Tar nella sentenza n. 235/25, pubblicata in data 12 marzo 2025, ha, per quanto qui di interesse, affermato che « ne consegue, quindi, una illegittima disparità di trattamento da parte della Commissione idonea ad incidere sul punteggio di ER. Deve comunque precisarsi che l’errore in questione potrebbe giustificare al più una revisione del punteggio per la voce in questione, ma non può provocare l’esclusione di ER, perché, come detto, la mancata messa a disposizione è stata consentita dall’Amministrazione, sì che non può operare la previsione escludente del disciplinare che, evidentemente, contempla l’ipotesi in cui sia il concorrente, senza autorizzazione, a non mettere a disposizione dell’Amministrazione il mezzo per tutto il periodo indicato; né è possibile considerare pari a “0” la valutazione mancata così da determinare in automatico una riduzione della media, perché si tratterebbe evidentemente di una soluzione contrastante con quanto previsto dalla lex specialis che richiede delle valutazioni effettive previa prova pratica parimenti effettiva. Ciò implica che, pur accogliendo il motivo di ricorso, l’Amministrazione nel riesercitare il potere dovrà nuovamente procedere alla prova su strada sottoponendo i concorrenti al medesimo numero di prove ».
Riesaminando il criterio B15 del capitolato speciale, esso concerne le prove di guida e funzionalità di esercizio di cui: Frenatura ed accelerazione; Manovrabilità e comportamento; Visibilità; Funzionalità di esercizio.
Quanto precede va correlato con l’art. 17.1. del disciplinare di gara (recante “ Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – prove del veicolo ”), ai sensi del quale il criterio di valutazione di cui al punto B15 (come quelli ai punti B5 e B16) deve essere valutato sulla base di check-list di prova con valori di punteggio come definiti nell’allegato al Capitolato “Criteri di aggiudicazione”.
La disposizione della lex di gara prevedeva, quindi, per quanto in questa sede di interesse, che:
- da un lato, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, pena non assegnazione del punteggio previsto per le prove, il concorrente dovesse rendere disponibile, dall’8 al 12 luglio 2024, presso il sito indicato dal Cliente, un veicolo campione identico a quello offerto quantomeno per quanto concerne la versione base; con la precisazione che “ potrà essere valutata anche una versione parzialmente difforme, purché all’atto della consegna del veicolo per le prove venga fornita documentazione che evidenzi le eventuali difformità di allestimento del veicolo campione rispetto al veicolo offerto ”;
- dall’altro lato, l’esame del veicolo doveva consistere in una prova di esercizio suddivisa in due fasi: una prova statica e una prova su strada; in particolare, nel caso di specie venendo in rilievo le “prove di guida e le funzionalità di esercizio”, rileva quanto previsto per la “prova su strada del veicolo”.
La disposizione del disciplinare, a tal proposito, stabilisce che « a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le modalità per effettuare la prova su strada. La prova su strada del veicolo verrà effettuata su percorso di viabilità ordinaria coerente con il profilo di missione indicato nel capitolato, ripetibile in ore del giorno corrispondenti a condizioni di traffico di media punta, con pavimentazione stradale avente diverse caratteristiche, e con una durata complessiva orientata a verificare l’autonomia operativa del mezzo in condizioni di reale utilizzo. La prova su strada ha la finalità di verificare le caratteristiche del veicolo con particolare riferimento a: • comportamento su strada nelle diverse condizioni di marcia • manovrabilità in curva e nel posizionamento, accelerazione e frenatura • confort di marcia • efficacia dell’impianto di climatizzazione • vibrazioni parassite • rumorosità (percezione di risonanza, livello percepito di rumorosità) • efficienza sistema sospensioni (assorbimento disuniformità del manto stradale) • posto guida • disposizione dei comandi e relativi azionamenti • sedile guida • caratteristiche di incarrozzamento e movimentazione porte • affidabilità dimostrata durante la prova • corretto dimensionamento progettuale dei flussi energetici nel complesso fuel cell/parco batterie • consumi / autonomia. Il Concorrente assumerà a proprio carico e spese sia il trasferimento dalla propria sede a quella del Cliente sia il successivo rientro del veicolo al termine delle prove, oltre agli oneri assicurativi gravanti sul veicolo. Si specifica che il veicolo dovrà essere assicurato anche a copertura dei danni al veicolo stesso. Il Cliente effettuerà la prova su strada utilizzando proprio personale conducente e propria targa prova. Al fine di consentire l’effettuazione della prova, il veicolo dovrà essere messo a disposizione e dovrà essere rifornito ed accompagnato da personale del Concorrente per eventuali interventi di assistenza che, su richiesta del Cliente, dovranno essere effettuati ».
Interpretando sistematicamente e teleologicamente quanto precede anche alla luce dei principi sanciti dal d.lgs. n. 36 del 2023, il Collegio ritiene che la riedizione della prova su strada, e la conseguente rivalutazione del criterio B15, debba avvenire unitariamente ed integralmente sia per AR che per ER.
È vero infatti che qui non si verte in un caso di confronto a coppie, e che le disposizioni che precedono comunque non prevedono espressamente un formale confronto tra i mezzi in sede di prova pratica.
Tuttavia, la necessità di procedere ad una integrale riedizione della prova su strada tanto per AR quanto per ER - sia pure con riguardo ai soli due predetti concorrenti in causa e, come si dirà, limitatamente al criterio B15 – discende dalle caratteristiche stesse della prova e del criterio di valutazione, così come sopra descritti.
Infatti, laddove si procedesse, anche solo parzialmente, a rieditare le prove su strada in modo “asincrono” tra i concorrenti, da un lato verrebbe ad essere sostanzialmente compromessa la par condicio tra essi e, dall’altro lato, la valutazione operata dalla P.a. non sarebbe pienamente rispondente al principio del risultato.
Come noto, ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 36 del 2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, e ne assicura la piena verificabilità.
Orbene, la tempistica e i parametri di valutazione della prova pratica sopra ricordati valorizzano la necessità di testare su più momenti, in un periodo di tempo concentrato, e da parte di più soggetti (autisti) varie funzionalità di mezzi la cui particolare complessità tecnica e di utilizzo è dimostrata anche dal rilevante livello di tecnicismo che ha caratterizzato la lex specialis di gara e il giudizio “ a quo ” definito dalla sentenza dell’intestato Tar.
La pluralità di test nell’ambito di un medesimo e concentrato (circa 5 giorni) periodo di tempo è funzionale ad ottenere una valutazione il più possibile oggettiva (mediante la media dei voti dei singoli autisti), nelle medesime condizioni stagionali - ancorché eventualmente non atmosferiche -, e che tenga conto anche dello sfruttamento ripetuto del mezzo nell’arco del periodo di tempo indicato.
È vero che sul piano processuale l’illegittimità del provvedimento di ER, censurata con la sentenza n. 235/25, per quanto qui di interesse, riguardava la sola mancata sottoposizione di ER alle ulteriori due prove su strada da parte di due ulteriori autisti, al pari degli altri concorrenti, così come è vero che nella stessa sentenza si legge che la riedizione del giudizio debba avvenire “ limitatamente alle valutazioni ritenute non corrette ” e vadano rinnovate le “ sole operazioni della procedura censurate ”: qualora si trattasse di altre tipologie di valutazione – in particolare di natura documentale – non vi sarebbe alcun problema a limitare la riedizione della gara alle parti concretamente censurate in sede di giudizio, in conformità ai limiti oggettivi del giudicato correlati alle specifiche censure dedotte dalla parte e accolte dal Giudice.
Invece, quando, eccezionalmente, come nel caso di specie, vengono in rilievo delle fattispecie in cui l’oggetto di riesame è sostanzialmente e funzionalmente inscindibile, nel senso che la riedizione complessiva della prova - ancorché limitata ai due concorrenti parti processuali - è strutturalmente e funzionalmente inevitabile per le ragioni sopra esposte, di fatto il dictum e il decisum giudiziale di accoglimento vengono a produrre un effetto conformativo che impone l’intera riedizione in parte qua della prova ai fini della valutazione del criterio oggetto di giudizio.
Ciò implica, quindi, che tanto AR, quanto ER debbano nuovamente sottoporre i propri mezzi alla prova in funzione del criterio B15, per la medesima durata, per il medesimo numero di prove, venendo riesaminati dai medesimi autisti coinvolti nel corso della gara oggetto della sentenza n. 235 del 2025, salva impossibilità assoluta di alcuno di essi a partecipare, e secondo un calendario che consenta adeguatamente tanto alla ricorrente, quanto alla controinteressata di mettere a disposizione il rispettivo mezzo offerto.
A tale ultimo riguardo, deve ritenersi congruo fissare un termine di inizio delle prove non inferiore a 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.
Per quanto concerne, poi, lo specifico mezzo da presentare, deve, se possibile, trattarsi del medesimo mezzo già oggetto di valutazione in sede di gara, salva l’applicazione, d’altronde, delle previsioni contenute nell’art. 17 del disciplinare, sopra ricordate, laddove, in particolare, si precisa che « Potrà essere valutata anche una versione parzialmente difforme, purché all’atto della consegna del veicolo per le prove venga fornita documentazione che evidenzi le eventuali difformità di allestimento del veicolo campione rispetto al veicolo offerto ».
Le censure di parte ricorrente, quindi, seppure con le precisazioni che precedono, non sono accoglibili.
2b. Sotto il secondo profilo.
Secondo parte ricorrente, per un verso, occorre mantenere fermo il punteggio (non contestato) di cui al verbale n. 7 del 26 luglio 2024 attribuito per il criterio di valutazione B5 (affidabilità in prova – max punti 1.40) al veicolo campione di ER ed al veicolo campione di AR, per altro verso, la riedizione delle prove su strada non comporta anche la rivalutazione del criterio B16 (prove tecniche e supporto alla manutenibilità, caratteristiche progettuali, elementi etici, max punti 11.30).
La censura è fondata.
Infatti, la sentenza dell’intestato Tar n. 235 del 2025 ha statuito, con riguardo al quinto motivo di ricorso e sul motivo aggiunto dedotti da AR, in relazione al solo criterio di giudizio B15, sì che la riedizione della prova su strada può essere finalizzata esclusivamente alla rinnovazione del giudizio relativo.
Ciò significa che, da un lato, non può procedersi alla rivalutazione del criterio “B5” perché non oggetto di censura e di valutazione da parte dell’intestato Tar nella decisione in esame.
Dall’altro lato, la riedizione della prova pratica non può rilevare nemmeno in relazione al criterio “B16”: si tratta, infatti, di un “macro-criterio” contenente una pluralità di subcriteri, molti dei quali non sono stati oggetto di contestazione nel giudizio definito dalla sentenza n. 235 del 2025, e solo per due di essi vi è stato uno specifico accoglimento delle censure dedotte da AR.
Si tratta dei criteri relativi alla certificazione ECE R93 e alla certificazione ECE 100.3, rispetto ai quali l’intestato Tar ha accolto i motivi di ricorso dedotti da AR senza d’altronde disporre alcuna rivalutazione da parte dell’Amministrazione.
Non a caso, negli atti impugnati la stessa ER ha dato conto del fatto che l’intestato Tar nella sentenza di cui si tratta ha già accertato la necessità di “detrarre” dal punteggio di ER, o comunque non riconoscere a questa, 0,50 punti per il criterio relativo alla certificazione ECE-R93 e 0,50 punti per il criterio relativo alla certificazione ECE R100.3.
Pertanto, la riedizione della prova pratica deve essere funzionalizzata esclusivamente alla rivalutazione del criterio “B15”.
In parte qua , quindi, le censure dedotte da AR sono accoglibili.
3. In conclusione.
Gli atti impugnati devono essere, quindi, annullati nei limiti di quanto precede, e, ai fini della corretta esecuzione della sentenza n. 235 del 2025 emessa dall’intestato Tar si precisa che:
a) in ordine al criterio B6, non è già stato riconosciuto giudizialmente a parte ricorrente il punteggio di 3,50 previsto dalla lex specialis , la Commissione di gara dovendo invece rivalutare l’offerta della odierna ricorrente in conformità a quanto indicato nella motivazione della sentenza che precede;
b) in ordine al criterio B6, la Commissione di gara non deve rivalutare l’offerta di ER, perché il punteggio “0” già attribuito in sede di gara non è stato contestato nel giudizio definito con la sentenza n. 235 del 2025;
c) in ordine alla riedizione della prova su strada, la stessa dovrà avvenire esclusivamente ai fini della rivalutazione del criterio B15 e non degli altri criteri indicati da ER negli atti in questa sede impugnati;
d) in ordine ai punteggi relativi alla certificazione ECE-R93 e alla certificazione ECE R100.3, deve ritenersi già accertata dall’intestato Tar con la sentenza n. 235 del 2025 la decurtazione di complessivi punti 1 al punteggio di ER così come riconosciuto in sede di gara;
e) la predetta prova su strada dovrà essere effettuata sia da AR & IO spa, sia da ER BU IA spa, per il medesimo numero di prove già stabilito da ER per tutti i concorrenti in sede di gara, e le valutazioni correlate, relativamente al criterio B15, dovranno essere effettuate dai medesimi autisti che hanno già partecipato alle operazioni di gara precedenti - salva impossibilità assoluta di alcuno di essi a partecipare - e dovranno avere ad oggetto i medesimi veicoli delle società concorrenti già esaminati in sede di gara, salva l’applicabilità delle previsioni contenute nell’art. 17 del disciplinare, sopra ricordate, laddove, in particolare, si precisa che « Potrà essere valutata anche una versione parzialmente difforme, purché all’atto della consegna del veicolo per le prove venga fornita documentazione che evidenzi le eventuali difformità di allestimento del veicolo campione rispetto al veicolo offerto ».
f) la prova su strada dovrà avvenire non prima di 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la complessità e novità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'MI OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in parte motiva e per l’effetto:
1) annulla gli atti impugnati nei limiti e per le parti indicate in motivazione;
2) ai fini della corretta esecuzione della sentenza n. 235 del 2025 emessa dall’intestato Tar precisa che:
a) in ordine al criterio B6 non è già stato riconosciuto giudizialmente a parte ricorrente il punteggio di 3,50 previsto dalla lex specialis , la Commissione di gara dovendo invece rivalutare l’offerta della odierna ricorrente in conformità a quanto indicato nella motivazione della sentenza che precede;
b) in ordine al criterio B6 la Commissione di gara non deve rivalutare l’offerta di ER, perché il punteggio “0” già attribuito in sede di gara non è stato contestato nel giudizio definito con la sentenza n. 235 del 2025;
c) in ordine alla riedizione della prova su strada la stessa dovrà avvenire esclusivamente ai fini della rivalutazione del criterio B15 e non degli altri criteri indicati da ER negli atti in questa sede impugnati;
d) in ordine ai punteggi relativi alla certificazione ECE-R93 e alla certificazione ECE R100.3, deve ritenersi già accertata dall’intestato Tar con la sentenza n. 235 del 2025 la decurtazione di complessivi punti 1 al punteggio di ER così come riconosciuto in sede di gara;
e) la predetta prova su strada dovrà essere effettuata sia da AR & IO spa, sia da ER BU IA spa, per il medesimo numero di prove già stabilito da ER per tutti i concorrenti in sede di gara, e le valutazioni correlate, relativamente al criterio B15, dovranno essere effettuate dai medesimi autisti che hanno già partecipato alle operazioni di gara precedenti - salva impossibilità assoluta di alcuno di essi a partecipare - e dovranno avere ad oggetto i medesimi veicoli delle società concorrenti già esaminati in sede di gara, salva l’applicabilità delle previsioni contenute nell’art. 17 del disciplinare, sopra ricordate, laddove, in particolare, si precisa che «Potrà essere valutata anche una versione parzialmente difforme, purché all’atto della consegna del veicolo per le prove venga fornita documentazione che evidenzi le eventuali difformità di allestimento del veicolo campione rispetto al veicolo offerto».
f) la prova su strada dovrà avvenire non prima di 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO