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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/10/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice Rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese
-Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3284 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15.10.2025,
promosso da
(cod. fisc.: C.F. 1 وnata a GENOVA Parte 1
Parte 2 (cod. fisc.: C.F. 2 nato(GE) il 04/09/1989) e a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 04/07/1987), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PRIOLO FILOMENA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA SPAGNOLIO 1/H 89128 REGGIO CALABRIA, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti-
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
*****
-visto il ricorso depositato in data 19/11/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 10/11/2016; -considerato che con decreto del 14/01/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25/03/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 25/03/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza", e
"dichiarazione di non volersi riconciliare" onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 24/04/2025 il Giudice ha invitato le parti a riformulare le condizioni, tenuto conto delle criticità illustrate in motivazione,
fissando all'uopo termine perentorio sino all'01/10/2025 ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza, onerandole altresì a depositare entro lo stesso termine il ricorso sottoscritto dalle parti e onerando il Pt 2 a depositare la documentazione reddituale indicata in parte motiva;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
- ritenuto che le condizioni formulate siano conformi all'interesse dei minori;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria (R.C.) il 10/11/2016; b) dal matrimonio sono nati i due figli Per_1
(12/11/2015) e Per_2 (27/10/2021);
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
16/01/2025, il quale ha espresso il parere in data 22/01/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 19/11/2024 da Parte 1
,così provvede:
[...] e Parte 2 Parte 1-dichiara la separazione personale tra Pt 2
[...] , il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.), atto n. 181, parte 1, u.1, anno 2016, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi concordano che l'abitazione coniugale, sita in Via SS. 106, II Tr. San
Gregorio n. 88 (RC) di proprietà della sig.ra Parte 1 resterà nella disponibilità
della stessa;
3. I figli minori si trasferiranno unitamente al padre, nell'abitazione presa in locazione dal sig. Pt 2 , come da contratto che si allega, sita in Via Ravagnese
Sup. n.2;
4. I figli minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e collocati, come sopra precisato, presso il padre;
ex coniugi che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
5. La sig.ra Parte 1 si assume l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi, versando al sig. Pt 2 , quale genitore collocatario, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 150,00, per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 300,00; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici
ISTAT costo vita, che sarà versato a mezzo bonifico, sul conto acceso dal sig.
Pt 2 IBAN: [...];
,
6. Nessuna forma di mantenimento sarà prevista tra i coniugi;
7. Per quanto concerne il diritto di visita della madre con i minori, svolgendo la sig.ra Parte 1 un'attività lavorativa che la vede impegnata per otto ore al giorno ed essendo, invece, il sig. Pt 2 disoccupato, il tempo di permanenza della madre con i figli sarà così suddiviso, a settimane alterne, i bambini resteranno con la madre,
la prima settimana, dal venerdì alle ore 16.00 al lunedi successivo alle ore 8.00
(orario di ingresso a scuola); la seconda settimana dal mercoledì pomeriggio ore
16.00 al venerdì mattina ore 8.00 e così di seguito;
i genitori potranno concordare diverse modalità di incontri con i minori sempre tenendo conto le esigenze primarie dei bambini;
8. Per le festività Natalizie e Pasquali i coniugi convengono che concorderanno insieme e di volta in volta, le modalità di permanenza dei figli con l'uno e l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza (24/25-31/1), tenendo in primario conto le esigenze dei bambini;
sempre nel periodo Natalizio e Pasquale, concomitante con i giorni di vacanze scolastiche, i minori resteranno equamente con ciascun genitore;
9. Il periodo estivo, compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, di permanenza dei minori con ciascun genitore, sarà suddiviso in maniera paritaria, tenendo conto delle esigenze dei figli;
Ciascun genitore, pur restando libero di scegliere la destinazione delle vacanze, si impegna a comunicare all'altro coniuge la località che sarà meta delle vacanze estive insieme ai figli nonché a garantire che i bambini sentano telefonicamente l'altro genitore nell'arco della giornata.
10. Nel giorno del compleanno dei minori, i figli festeggeranno con ciascun genitore,
a pranzo oppure a cena, secondo il criterio dell'alternanza, anno per anno, a meno che gli ex coniugi non decidano di festeggiare insieme.
11. Nel giorno del compleanno del genitore o in occasione della festa del papà o della mamma, i figli trascorreranno gli eventi con il rispettivo genitore, anche se non coincidente con le giornate di pertinenza di ciascun genitore.
12. Resta inteso che, ai fini delle norme che regolano l'affidamento condiviso, potranno essere presi accordi tra i coniugi, tali da rendere i contatti tra genitori e figli e le rispettive famiglie i più ampi ed elastici possibili, unicamente nell'interesse di preservare ai figli un ambiente familiare armonico e sereno;
13. Le spese straordinarie (ovvero spese mediche non coperte dal S.S.N.; scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzioni organizzate dalla scuola, pre-scuola e doposcuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze autonome, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
spese sportive per lo svolgimento dell'attività agonistica;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli) sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e saranno suddivise nella misura del 50% a carico degli stessi;
14. Le spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione (a titolo esemplificativo: libri scolastici spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato), e comunque documentate, saranno suddivise nella misura del 50% a carico dei genitori;
15. Le parti convengono che l'assegno unico, sarà interamente percepito dal sig.
Pt 2 ;
16. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice Rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese
-Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3284 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15.10.2025,
promosso da
(cod. fisc.: C.F. 1 وnata a GENOVA Parte 1
Parte 2 (cod. fisc.: C.F. 2 nato(GE) il 04/09/1989) e a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 04/07/1987), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PRIOLO FILOMENA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA SPAGNOLIO 1/H 89128 REGGIO CALABRIA, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti-
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
*****
-visto il ricorso depositato in data 19/11/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 10/11/2016; -considerato che con decreto del 14/01/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25/03/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 25/03/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza", e
"dichiarazione di non volersi riconciliare" onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 24/04/2025 il Giudice ha invitato le parti a riformulare le condizioni, tenuto conto delle criticità illustrate in motivazione,
fissando all'uopo termine perentorio sino all'01/10/2025 ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza, onerandole altresì a depositare entro lo stesso termine il ricorso sottoscritto dalle parti e onerando il Pt 2 a depositare la documentazione reddituale indicata in parte motiva;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
- ritenuto che le condizioni formulate siano conformi all'interesse dei minori;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria (R.C.) il 10/11/2016; b) dal matrimonio sono nati i due figli Per_1
(12/11/2015) e Per_2 (27/10/2021);
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
16/01/2025, il quale ha espresso il parere in data 22/01/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 19/11/2024 da Parte 1
,così provvede:
[...] e Parte 2 Parte 1-dichiara la separazione personale tra Pt 2
[...] , il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.), atto n. 181, parte 1, u.1, anno 2016, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi concordano che l'abitazione coniugale, sita in Via SS. 106, II Tr. San
Gregorio n. 88 (RC) di proprietà della sig.ra Parte 1 resterà nella disponibilità
della stessa;
3. I figli minori si trasferiranno unitamente al padre, nell'abitazione presa in locazione dal sig. Pt 2 , come da contratto che si allega, sita in Via Ravagnese
Sup. n.2;
4. I figli minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e collocati, come sopra precisato, presso il padre;
ex coniugi che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
5. La sig.ra Parte 1 si assume l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi, versando al sig. Pt 2 , quale genitore collocatario, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 150,00, per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 300,00; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici
ISTAT costo vita, che sarà versato a mezzo bonifico, sul conto acceso dal sig.
Pt 2 IBAN: [...];
,
6. Nessuna forma di mantenimento sarà prevista tra i coniugi;
7. Per quanto concerne il diritto di visita della madre con i minori, svolgendo la sig.ra Parte 1 un'attività lavorativa che la vede impegnata per otto ore al giorno ed essendo, invece, il sig. Pt 2 disoccupato, il tempo di permanenza della madre con i figli sarà così suddiviso, a settimane alterne, i bambini resteranno con la madre,
la prima settimana, dal venerdì alle ore 16.00 al lunedi successivo alle ore 8.00
(orario di ingresso a scuola); la seconda settimana dal mercoledì pomeriggio ore
16.00 al venerdì mattina ore 8.00 e così di seguito;
i genitori potranno concordare diverse modalità di incontri con i minori sempre tenendo conto le esigenze primarie dei bambini;
8. Per le festività Natalizie e Pasquali i coniugi convengono che concorderanno insieme e di volta in volta, le modalità di permanenza dei figli con l'uno e l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza (24/25-31/1), tenendo in primario conto le esigenze dei bambini;
sempre nel periodo Natalizio e Pasquale, concomitante con i giorni di vacanze scolastiche, i minori resteranno equamente con ciascun genitore;
9. Il periodo estivo, compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, di permanenza dei minori con ciascun genitore, sarà suddiviso in maniera paritaria, tenendo conto delle esigenze dei figli;
Ciascun genitore, pur restando libero di scegliere la destinazione delle vacanze, si impegna a comunicare all'altro coniuge la località che sarà meta delle vacanze estive insieme ai figli nonché a garantire che i bambini sentano telefonicamente l'altro genitore nell'arco della giornata.
10. Nel giorno del compleanno dei minori, i figli festeggeranno con ciascun genitore,
a pranzo oppure a cena, secondo il criterio dell'alternanza, anno per anno, a meno che gli ex coniugi non decidano di festeggiare insieme.
11. Nel giorno del compleanno del genitore o in occasione della festa del papà o della mamma, i figli trascorreranno gli eventi con il rispettivo genitore, anche se non coincidente con le giornate di pertinenza di ciascun genitore.
12. Resta inteso che, ai fini delle norme che regolano l'affidamento condiviso, potranno essere presi accordi tra i coniugi, tali da rendere i contatti tra genitori e figli e le rispettive famiglie i più ampi ed elastici possibili, unicamente nell'interesse di preservare ai figli un ambiente familiare armonico e sereno;
13. Le spese straordinarie (ovvero spese mediche non coperte dal S.S.N.; scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzioni organizzate dalla scuola, pre-scuola e doposcuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze autonome, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
spese sportive per lo svolgimento dell'attività agonistica;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli) sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e saranno suddivise nella misura del 50% a carico degli stessi;
14. Le spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione (a titolo esemplificativo: libri scolastici spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato), e comunque documentate, saranno suddivise nella misura del 50% a carico dei genitori;
15. Le parti convengono che l'assegno unico, sarà interamente percepito dal sig.
Pt 2 ;
16. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna