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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. 1835/25 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis
e ss. c.c.
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso, dall'avv. Maria Mercedes Maniglia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia alla via Zara n. 4;
RICORRENTE
E
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 26.6.25, all'esito della discussione orale delle parti, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa era riservata in decisione, come da conclusioni precisate a verbale.
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Persona_1 Persona_2 il 28/01/16) tra le parti di cui in epigrafe. La ricorrente ha chiesto l'affido congiunto dei minori, con collocazione presso di lei e regolamentazione del diritto di visita del padre, oltre la previsione di un assegno di mantenimento in favore dei due figli minori.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, il resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, così da essere dichiarato contumace, pur comparendo all'udienza del 26.6.25.
All'esito dell'audizione delle parti presenti (il resistente è comparso senza l'assistenza del procuratore) le parti sono addivenute ad una regolamentazione congiunta (cfr. verbale di udienza del
26.6.25 in atti) ed, in assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 26.6.25, la causa, previa discussione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., è stata riservata per la decisione.
Tanto premesso, in via preliminare, va ribadita la dichiarazione di contumacia del resistente che, regolarmente evocato in giudizio, anche con relativa rinnovazione della notifica, non si è costituito, sebbene sia comparso personalmente, privo di procuratore costituito, all'udienza del 26.6.25.
Nel merito, ritiene questo collegio di dover dare atto che tra le parti, come emerso dalle dichiarazioni rese sia dalla ricorrente sia dal resistente comparso personalmente all'udienza del 26.6.25, non vi sono particolari controversie sulla gestione dei minori, tanto che lo stesso procuratore di parte ricorrente ha concluso per l'affido condiviso.
In proposito, va rammentato che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciò non di meno, l'affido condiviso è (in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c.) inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano
(ovviamente ove possibile) alla conservazione (od al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Il Collegio evidenzia che nel caso di specie non sono affatto emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita del minore, non essendo neanche emersa alcuna conflittualità tra le parti. La ricorrente ha dichiarato che il padre vede i minori, non in maniera equivalente, avendo una frequentazione maggiore col figlio, essendo la di loro figlia già impegnata in piccole attività lavorative a livello familiare. Come da dichiarazioni della ricorrente, comunque, i rapporti con entrambi i minori risultano positivi, in modo particolare il bambino è ben felice di avere un rapporto stabile con il padre, con sporadici pernottamenti presso la di lui dimora.
Pertanto, i minori vanno congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con la quale già convivono. La casa familiare, condotta in locazione, viene assegnata alla ricorrente che vi abiterà unitamente ai minori.
Quanto alle modalità di esercizio dell'affido, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli.
Per quanto attiene ai tempi di permanenza dei minori con il genitore non collocatario, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre avrà il diritto di tenere con sé i minori rispettando la loro volontà e comunque, per il più piccolo, applicando il principio dell'alternanza per le festività nonché tenendolo con sé a fine settimana alterni compatibilmente con gli impegni lavorativi.
Quanto all'assegno di mantenimento, alla luce di quanto emerso in ordine alla situazione patrimoniale di entrambe le parti (ad oggi la madre percepisce per intero l'assegno unico), l'assegno di mantenimento indiretto per i minori va determinato in euro 200,00 per ciascun figlio (euro 400,00 in totale), somma che il padre odierno resistente dovrà versare entro il 20 di ciascun mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre sig.ra odierna ricorrente. Parte_1
Il resistente dovrà inoltre contribuire al 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia, purché preventivamente concordate o urgenti e documentate, fatta eccezione per le spese scolastiche relative ai libri e al corredo scolastico per inizio anno, delle quali si farà carico la madre.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
La natura delle questioni affrontate e l'esito della lite in ordine alle determinazioni economiche consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso tra le parti di cui in epigrafe così provvede:
- affida i minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione anche in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori;
- salvo diverso accordo tra i genitori, il genitore non collocatario avrà il diritto di tenere con sé i minori rispettando la loro volontà e comunque, per il più piccolo, applicando il principio dell'alternanza per le festività nonché tenendolo con sé a fine settimana alterni compatibilmente con gli impegni lavorativi;
- determina in euro 400,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento che il resistente dovrà versare alla ricorrente, per il mantenimento di entrambi i figli minori, entro il 20 di ciascun mese;
- dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie dei minori nella misura del 50%, ove concordate o urgenti e documentate, ad eccezione per le spese scolastiche relative ai libri e al corredo scolastico ad inizio anno, delle quali si farà carico la madre;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30.6.25 Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi provvedimento redatto in collaborazione con il dr. Lorenzo Pagano, mot in tirocinio generico