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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 6962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6962 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22750/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRILLO LUIGI con studio in VIA Parte_1 P.IVA_1
STANISLAO ESPOSITO, 4 83100 AVELLINO
ATTRICE contro
Controparte_1
organizzata (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA 1 20122 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2024 ha convenuto in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale l' dei beni sequestrati e confiscati alla Controparte_1 criminalità organizzata per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 182.079,00, oltre ad interessi ex art. 52, comma 2 bis, cod. antimafia nella misura prevista dal c.d. Rendistato dal 23.11.2016 fino al soddisfo.
L'attrice ha dedotto che:
- è titolare di un diritto di credito derivato da un contratto di mutuo ipotecario Controparte_2 stipulato in data 10.7.2006 originariamente con la sig.ra , poi oggetto di accollo da Parte_2 parte della Sig.ra e successivamente intestato a;
Parte_3 Controparte_3
- il credito vantato da ammonta ad €182.079,36 e risulta garantito dalla garanzia Parte_1 ipotecaria sull'immobile “villino con box di pertinenza” sito in Senago (MI), via Treviso n. 5 fino alla pagina 1 di 5 concorrenza di €283.400,00;
- nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 93/2020 RGM.P., il Tribunale di Milano con sentenza n.
90/2021, ha ordinato il sequestro di una serie di beni nella disponibilità di e dei suoi Controparte_4 familiari e, avendo accertato la buona fede della ricorrente ha ammesso al pagamento Controparte_2 il credito della nella misura pari a complessivi €182.079,00; CP_2
- che successivamente, sia Corte d'Appello che la Corte di Cassazione avevano confermato questa decisione;
- con atto di intimazione ed invito ad adempiere notificato a mezzo pec il 09.04.2024, intimava Parte_1 ad di pagare le somme che erano state ammesse al pagamento;
CP_1
- a fronte del mancato pagamento di quanto dovuto, depositava ricorso presso il TAR, il Parte_1 quale con sentenza n° 9344/2020 declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il
Consiglio di Stato con sentenza n. 3696 del 2021 confermava la decisione del TAR.
Si è costituita l' beni sequestrati e confiscati alla Controparte_1 criminalità organizzata che ha chiesto il rigetto della domanda attorea deducendo:
- che era stata attivata la procedura amministrativa prevista dall'art. 60 del codice antimafia, all'esito della quale l'odierna parte attrice verrà soddisfatta nei limiti di quanto previsto dall'art. 53 codice antimafia;
- che il quantum dovuto ad potrà essere determinato solo al termine di tale procedura, la Parte_1 quale peraltro gode di una forma di impugnazione specifica prevista dall'art. 61 del codice antimafia;
- che, trattandosi di attività amministrativa, non era ammissibile la domanda attorea in quanto richiedente la sostituzione del giudice ordinario;
- che , avendo già ottenuto l'ammissione al passivo, non poteva chiedere un nuovo titolo Parte_1 al giudice civile, trattandosi di un credito di cui è già titolare, altrimenti finirebbe per ricavare un indebito vantaggio dall'intervenuta confisca;
- che, con riferimento al quantum, l'importo di € 182.079,36 ricomprendeva il calcolo di interessi e spese al 19.03.2021.
All'esito dell'udienza di trattazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed è stata trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 di tale articolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice ha agito per ottenere la soddisfazione del proprio credito ipotecario, a seguito della confisca dei beni ipotecati.
A tal fine, è necessario sia l'accertamento dell'originale diritto soggettivo di credito del terzo nei confronti del debitore che ha subito la confisca, sia l'accertamento della buona fede del terzo medesimo, cioè l'accertamento di una radicale sua qualità di extraneus nei confronti della illiceità che alla confisca ha condotto. L'accertamento di tale duplice presupposto compete al giudice delle misure di prevenzione (Cass. Sezioni Unite n. 10532/2013 e
Cass. Sezioni Unite n. 12871/2022).
pagina 2 di 5 Nel caso di specie risulta che il Tribunale di Milano con sentenza n. 90/2021 nel corso del procedimento di prevenzione n. 93/2020 M.P, ha per l'appunto accertato l'esistenza del credito e la buona fede di Parte_1 ammettendo al pagamento il credito di cui la stessa è titolare nella misura pari a complessivi € 182.079,00.
Trova quindi applicazione alla fattispecie la disposizione, ai sensi del comma 198 dell'arr. 1 l. 228/2012, secondo cui per i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione il soddisfacimento si ottiene “nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a
206”.
In particolare, per quanto qui interessa, il successivo comma 203 stabilisce: “terminate le operazioni di cui al comma 202, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma 202. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo".
A sua volta l'art. 61 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 sotto la rubrica "Progetto e piano di pagamento dei crediti" dispone: "1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l redige il progetto di CP_1 pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore… 4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione
a tutti i creditori.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati.
6. L' , decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, CP_1 determina il piano di pagamento.
7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione.
8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l' procede ai pagamenti dovuti entro i CP_1 limiti di cui all'articolo 53. 9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione. 10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento pagina 3 di 5 effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per
i beni mobili dal codice di procedura civile".
Nel caso di specie, sulla base delle statuizioni contenute nella citata sentenza del Tribunale di Milano ha redatto il progetto di pagamento che è stato approvato in data 15.10.2024 ed inviato alla coadiutrice CP_1 che ha provveduto alla comunicazione ad con protocollo n. 71622 del 16.10.2024 (doc. 1 e 2 Parte_1 fascicolo attoreo.).
Non essendo stata proposta opposizione da parte della società creditrice ex art. 61, c. 7, d.lgs. 159/11 nei termini previsti dalla legge, il progetto di pagamento è divenuto definitivo.
Risulta poi dai documenti prodotti che al fine di procedere al pagamento dell'unico creditore CP_1 ammesso, ha redatto il decreto di vendita prot. n. 81081 del 19.11.2024 (all. 3 e 4 conv.) e ciò ai sensi dell'art. 61 del Dlgs 159/2011 secondo cui “Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l' può CP_1 ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca.
2. Le vendite sono effettuate dall' con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle CP_1 relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti”
Da ultimo, con nota autorizzata del 12.06.2025 la convenuta ha depositato ulteriori documenti CP_1 contenenti la valutazione di stima sul valore degli immobili effettuata dall'Agenzia delle Entrate (all. 9 e 10 conv.), da cui ne conseguirà la vendita all'asta dei beni in oggetto.
Dalla copiosa documentazione depositata dalla parte convenuta, che ha consentito di ricostruire la fattispecie sin qui descritta, si evince che la procedura amministrativa è in corso.
Orbene, alla luce del quadro normativo e della ricostruzione in fatto sopra effettuata, la domanda attorea
è infondata.
La citata normativa esclude che l' sia tenuta a soddisfare i creditori con il proprio patrimonio, non CP_1 essendo previsto né configurabile un subentro di tale soggetto nella posizione dell'originario creditore. Al contrario per effetto della confisca, si realizza il trasferimento dei beni oggetto del provvedimento nel patrimonio dello Stato e viene previsto, ai fini del pagamento dei creditori dei soggetti destinatari della confisca, il ricorso ad una procedura di liquidazione dei beni confiscati, con destinazione ai creditori delle eventuali somme confiscate o del ricavato dalla vendita degli immobili oggetto di confisca.
L'accertamento di una situazione creditoria di nei confronti della convenuta presuppone, quindi, Parte_1
l'accertamento di una autonoma responsabilità di tale ente nello svolgimento di tale funzione gestoria e la prova di un danno conseguente alla condotta illecita riscontrata.
Nel caso in esame, pur avendo dimostrato di avere dato corso alla procedura, ha tuttavia proceduto agli CP_1 adempimenti previsti dalla normativa con ritardo, posto che, come si evince dal citato art. 61, la vendita non può essere ritardata oltre un anno dalla definitività del provvedimento di confisca e che dai documenti prodotti pagina 4 di 5 risulta che, a fronte della pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione nel marzo 2022, ha dato avvio alle operazioni di vendita soltanto nel mese di dicembre 2024.
Tuttavia, non è possibile ritenere che il danno conseguente a tale ritardo si sia costituito dalla somma corrispondente al credito ammesso al passivo, in quanto, a tal fine, la attrice avrebbe dovuto dimostrare che il ritardo nella vendita abbia precluso il conseguimento del ricavato e la conseguente distribuzione del ricavato ai creditori, circostanze, queste, in radice sfornite di supporto probatorio, essendo ancora in corso l'iter della liquidazione.
Parimenti non è accoglibile la domanda subordinata, avendo la convenuta proceduto all'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 60 e 61 procedendo alla redazione del progetto di pagamento ed all'emissione del decreto disponente la vendita dei beni confiscati.
Va disposta la compensazione delle spese del giudizio, considerato l'accertamento del ritardo della convenuta e il fatto che la stessa ha proceduto ad emettere il decreto di vendita dopo la instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande formulate da nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22750/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRILLO LUIGI con studio in VIA Parte_1 P.IVA_1
STANISLAO ESPOSITO, 4 83100 AVELLINO
ATTRICE contro
Controparte_1
organizzata (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA 1 20122 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2024 ha convenuto in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale l' dei beni sequestrati e confiscati alla Controparte_1 criminalità organizzata per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 182.079,00, oltre ad interessi ex art. 52, comma 2 bis, cod. antimafia nella misura prevista dal c.d. Rendistato dal 23.11.2016 fino al soddisfo.
L'attrice ha dedotto che:
- è titolare di un diritto di credito derivato da un contratto di mutuo ipotecario Controparte_2 stipulato in data 10.7.2006 originariamente con la sig.ra , poi oggetto di accollo da Parte_2 parte della Sig.ra e successivamente intestato a;
Parte_3 Controparte_3
- il credito vantato da ammonta ad €182.079,36 e risulta garantito dalla garanzia Parte_1 ipotecaria sull'immobile “villino con box di pertinenza” sito in Senago (MI), via Treviso n. 5 fino alla pagina 1 di 5 concorrenza di €283.400,00;
- nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 93/2020 RGM.P., il Tribunale di Milano con sentenza n.
90/2021, ha ordinato il sequestro di una serie di beni nella disponibilità di e dei suoi Controparte_4 familiari e, avendo accertato la buona fede della ricorrente ha ammesso al pagamento Controparte_2 il credito della nella misura pari a complessivi €182.079,00; CP_2
- che successivamente, sia Corte d'Appello che la Corte di Cassazione avevano confermato questa decisione;
- con atto di intimazione ed invito ad adempiere notificato a mezzo pec il 09.04.2024, intimava Parte_1 ad di pagare le somme che erano state ammesse al pagamento;
CP_1
- a fronte del mancato pagamento di quanto dovuto, depositava ricorso presso il TAR, il Parte_1 quale con sentenza n° 9344/2020 declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il
Consiglio di Stato con sentenza n. 3696 del 2021 confermava la decisione del TAR.
Si è costituita l' beni sequestrati e confiscati alla Controparte_1 criminalità organizzata che ha chiesto il rigetto della domanda attorea deducendo:
- che era stata attivata la procedura amministrativa prevista dall'art. 60 del codice antimafia, all'esito della quale l'odierna parte attrice verrà soddisfatta nei limiti di quanto previsto dall'art. 53 codice antimafia;
- che il quantum dovuto ad potrà essere determinato solo al termine di tale procedura, la Parte_1 quale peraltro gode di una forma di impugnazione specifica prevista dall'art. 61 del codice antimafia;
- che, trattandosi di attività amministrativa, non era ammissibile la domanda attorea in quanto richiedente la sostituzione del giudice ordinario;
- che , avendo già ottenuto l'ammissione al passivo, non poteva chiedere un nuovo titolo Parte_1 al giudice civile, trattandosi di un credito di cui è già titolare, altrimenti finirebbe per ricavare un indebito vantaggio dall'intervenuta confisca;
- che, con riferimento al quantum, l'importo di € 182.079,36 ricomprendeva il calcolo di interessi e spese al 19.03.2021.
All'esito dell'udienza di trattazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed è stata trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 di tale articolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice ha agito per ottenere la soddisfazione del proprio credito ipotecario, a seguito della confisca dei beni ipotecati.
A tal fine, è necessario sia l'accertamento dell'originale diritto soggettivo di credito del terzo nei confronti del debitore che ha subito la confisca, sia l'accertamento della buona fede del terzo medesimo, cioè l'accertamento di una radicale sua qualità di extraneus nei confronti della illiceità che alla confisca ha condotto. L'accertamento di tale duplice presupposto compete al giudice delle misure di prevenzione (Cass. Sezioni Unite n. 10532/2013 e
Cass. Sezioni Unite n. 12871/2022).
pagina 2 di 5 Nel caso di specie risulta che il Tribunale di Milano con sentenza n. 90/2021 nel corso del procedimento di prevenzione n. 93/2020 M.P, ha per l'appunto accertato l'esistenza del credito e la buona fede di Parte_1 ammettendo al pagamento il credito di cui la stessa è titolare nella misura pari a complessivi € 182.079,00.
Trova quindi applicazione alla fattispecie la disposizione, ai sensi del comma 198 dell'arr. 1 l. 228/2012, secondo cui per i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione il soddisfacimento si ottiene “nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a
206”.
In particolare, per quanto qui interessa, il successivo comma 203 stabilisce: “terminate le operazioni di cui al comma 202, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma 202. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo".
A sua volta l'art. 61 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 sotto la rubrica "Progetto e piano di pagamento dei crediti" dispone: "1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l redige il progetto di CP_1 pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore… 4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione
a tutti i creditori.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati.
6. L' , decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, CP_1 determina il piano di pagamento.
7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione.
8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l' procede ai pagamenti dovuti entro i CP_1 limiti di cui all'articolo 53. 9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione. 10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento pagina 3 di 5 effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per
i beni mobili dal codice di procedura civile".
Nel caso di specie, sulla base delle statuizioni contenute nella citata sentenza del Tribunale di Milano ha redatto il progetto di pagamento che è stato approvato in data 15.10.2024 ed inviato alla coadiutrice CP_1 che ha provveduto alla comunicazione ad con protocollo n. 71622 del 16.10.2024 (doc. 1 e 2 Parte_1 fascicolo attoreo.).
Non essendo stata proposta opposizione da parte della società creditrice ex art. 61, c. 7, d.lgs. 159/11 nei termini previsti dalla legge, il progetto di pagamento è divenuto definitivo.
Risulta poi dai documenti prodotti che al fine di procedere al pagamento dell'unico creditore CP_1 ammesso, ha redatto il decreto di vendita prot. n. 81081 del 19.11.2024 (all. 3 e 4 conv.) e ciò ai sensi dell'art. 61 del Dlgs 159/2011 secondo cui “Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l' può CP_1 ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca.
2. Le vendite sono effettuate dall' con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle CP_1 relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti”
Da ultimo, con nota autorizzata del 12.06.2025 la convenuta ha depositato ulteriori documenti CP_1 contenenti la valutazione di stima sul valore degli immobili effettuata dall'Agenzia delle Entrate (all. 9 e 10 conv.), da cui ne conseguirà la vendita all'asta dei beni in oggetto.
Dalla copiosa documentazione depositata dalla parte convenuta, che ha consentito di ricostruire la fattispecie sin qui descritta, si evince che la procedura amministrativa è in corso.
Orbene, alla luce del quadro normativo e della ricostruzione in fatto sopra effettuata, la domanda attorea
è infondata.
La citata normativa esclude che l' sia tenuta a soddisfare i creditori con il proprio patrimonio, non CP_1 essendo previsto né configurabile un subentro di tale soggetto nella posizione dell'originario creditore. Al contrario per effetto della confisca, si realizza il trasferimento dei beni oggetto del provvedimento nel patrimonio dello Stato e viene previsto, ai fini del pagamento dei creditori dei soggetti destinatari della confisca, il ricorso ad una procedura di liquidazione dei beni confiscati, con destinazione ai creditori delle eventuali somme confiscate o del ricavato dalla vendita degli immobili oggetto di confisca.
L'accertamento di una situazione creditoria di nei confronti della convenuta presuppone, quindi, Parte_1
l'accertamento di una autonoma responsabilità di tale ente nello svolgimento di tale funzione gestoria e la prova di un danno conseguente alla condotta illecita riscontrata.
Nel caso in esame, pur avendo dimostrato di avere dato corso alla procedura, ha tuttavia proceduto agli CP_1 adempimenti previsti dalla normativa con ritardo, posto che, come si evince dal citato art. 61, la vendita non può essere ritardata oltre un anno dalla definitività del provvedimento di confisca e che dai documenti prodotti pagina 4 di 5 risulta che, a fronte della pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione nel marzo 2022, ha dato avvio alle operazioni di vendita soltanto nel mese di dicembre 2024.
Tuttavia, non è possibile ritenere che il danno conseguente a tale ritardo si sia costituito dalla somma corrispondente al credito ammesso al passivo, in quanto, a tal fine, la attrice avrebbe dovuto dimostrare che il ritardo nella vendita abbia precluso il conseguimento del ricavato e la conseguente distribuzione del ricavato ai creditori, circostanze, queste, in radice sfornite di supporto probatorio, essendo ancora in corso l'iter della liquidazione.
Parimenti non è accoglibile la domanda subordinata, avendo la convenuta proceduto all'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 60 e 61 procedendo alla redazione del progetto di pagamento ed all'emissione del decreto disponente la vendita dei beni confiscati.
Va disposta la compensazione delle spese del giudizio, considerato l'accertamento del ritardo della convenuta e il fatto che la stessa ha proceduto ad emettere il decreto di vendita dopo la instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande formulate da nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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