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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 23/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1520/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Lorena Mussoni PRESIDENTE
Dott. Davide Storti GIUDICE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1520/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Agostini;
AR
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia Pizza;
CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza del 22.1.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio depositato il 17.1.2025 dalla parte ricorrente, sottoscritto anche dal difensore della parte convenuta (“Le parti, ribadite le proprie ragioni ed eccezioni, al solo fine di addivenire ad una pronta definizione della vertenza, anche ai fini di contenimento dei costi, congiuntamente, precisano le conclusioni come segue:
pagina 1 di 3 a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig.
e la Sig.ra ordinando all'Ufficiale dello AR CP_1
stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) porre a carico del Sig. un contributo al AR
mantenimento pari ad euro 203,82 da versarsi in favore della Sig.ra CP_1
entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria.
[...]
Spese ed onorari legali integralmente compensati”).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.9.2024 ha promosso il AR
presente giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con il CP_1
25.7.1987 in Francia.
Si è costituita . CP_1
Nel corso del processo le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e all'udienza del 22.1.2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1960) e AR
(nata nel 1960) hanno contratto matrimonio il 25.7.1987 in Francia CP_1
(doc.1 del ricorrente). La coppia ha avuto due figli, nato nel Persona_1
1990 e nata nel 1995, entrambi maggiorenni ed Persona_2
economicamente autonomi. Con sentenza emessa il 10.1.2023 il Tribunale di
Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, la pronuncia è divenuta definitiva (doc.4 del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 2 del ricorrente).
Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico e vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1520/2024
R.G. promossa pagina 2 di 3 da
; AR
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da AR
e il 25.7.1987 a Saint Etienne in Francia, trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Buccinasco al n.3, P.II, serie C, anno 1988;
B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
C) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti: viene posto a carico del Sig. un contributo al AR
mantenimento pari ad euro 203,82 da versarsi in favore della Sig.ra CP_1
entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria.
[...]
Spese ed onorari legali integralmente compensati.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro il 22 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Lorena Mussoni atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Lorena Mussoni PRESIDENTE
Dott. Davide Storti GIUDICE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1520/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Agostini;
AR
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia Pizza;
CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza del 22.1.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio depositato il 17.1.2025 dalla parte ricorrente, sottoscritto anche dal difensore della parte convenuta (“Le parti, ribadite le proprie ragioni ed eccezioni, al solo fine di addivenire ad una pronta definizione della vertenza, anche ai fini di contenimento dei costi, congiuntamente, precisano le conclusioni come segue:
pagina 1 di 3 a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig.
e la Sig.ra ordinando all'Ufficiale dello AR CP_1
stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) porre a carico del Sig. un contributo al AR
mantenimento pari ad euro 203,82 da versarsi in favore della Sig.ra CP_1
entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria.
[...]
Spese ed onorari legali integralmente compensati”).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.9.2024 ha promosso il AR
presente giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con il CP_1
25.7.1987 in Francia.
Si è costituita . CP_1
Nel corso del processo le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e all'udienza del 22.1.2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1960) e AR
(nata nel 1960) hanno contratto matrimonio il 25.7.1987 in Francia CP_1
(doc.1 del ricorrente). La coppia ha avuto due figli, nato nel Persona_1
1990 e nata nel 1995, entrambi maggiorenni ed Persona_2
economicamente autonomi. Con sentenza emessa il 10.1.2023 il Tribunale di
Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, la pronuncia è divenuta definitiva (doc.4 del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 2 del ricorrente).
Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico e vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1520/2024
R.G. promossa pagina 2 di 3 da
; AR
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da AR
e il 25.7.1987 a Saint Etienne in Francia, trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Buccinasco al n.3, P.II, serie C, anno 1988;
B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
C) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti: viene posto a carico del Sig. un contributo al AR
mantenimento pari ad euro 203,82 da versarsi in favore della Sig.ra CP_1
entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria.
[...]
Spese ed onorari legali integralmente compensati.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro il 22 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Lorena Mussoni atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3