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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/12/2024, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2440/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Dresano Parte_1 C.F._1 rese .ti Valerio Valensin e Ivan Giudice, entrambi del Foro di Milano;
e da
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2 Dresano (MI) Via del Pino n. 11, rappresentata e difesa dalle Avv.te Roberta Mangiarotti e Stefania Moretti, entrambe del Foro di Lodi.
Dall'unione è nato il figlio Milano il 15.08.2019. Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/09/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
SEZIONE I. REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1) Il figlio minore avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei Per_1 Genitori, di ricev educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo Genitoriale.
2) sarà affidato a entrambi i Genitori. Per_1
3) I Genitori si impegnano a mettere in vendita l'immobile di comproprietà sito in Via del Pino n. 11 a Dresano (MI), alle condizioni di cui alla Sezione II del presente ricorso, affidando il relativo incarico di vendita all'Agenzia immobiliare individuata di comune accordo, impegnandosi altresì a non ostacolare in nessun modo la vendita.
4) I Genitori abiteranno insieme al figlio nel suddetto immobile fintantoché non sarà stato venduto. In Per_1 ogni caso, qualora entro il 31.12.2024 l'immobile non sia stato ancora venduto, il Sig. si impegna Parte_1 a lasciare l'immobile entro la medesima data. 5) Fino a quando i Genitori coabiteranno presso l'immobile di comproprietà in base a quanto previsto al precedente punto 4), essi manterranno le reciproche divisioni dei costi come fatto fino ad ora, concordando le seguenti condizioni:
a) Il Sig. contribuirà direttamente al mantenimento del figlio , per cui non sarà dovuto un Parte_1 Per_1 contri ntenimento del minore finché perdurerà la convive famiglia;
b) Il Sig. si farà carico delle bollette di luce e gas e di ogni altra utenza dell'immobile; Parte_1
c) La Sig.ra si farà carico della spesa, Parte_2
d) Ogni altra spesa relativa all'immobile e non prevista nel presente ricorso sarà a carico di entrambi nella misura del 50%;
e) Il Sig. concederà in comodato gratuito alla Sig.ra l'utilizzo del veicolo di sua proprietà Parte_1 Parte_2 (Ford ata: FT209NR), le cui spese per carburant nzione ordinaria resteranno a carico dell'utilizzatrice. Resta inteso che saranno inoltre a carico dell'utilizzatrice eventuali multe elevate nel periodo di utilizzo e fino al termine del comodato, nonché ogni danno materiale al veicolo.
6) I Genitori concordano che, una volta che vivranno separati, sarà adottato il seguente regime di collocamento e visita del minore, in virtù delle esigenze del minore e compatibilmente alle disponibilità dei Genitori:
a) Settimana 1:
a.i. Lunedì e martedì con la mamma, con pernottamento;
a.ii. Mercoledì e giovedì con il papà, con pernottamento;
a.iii. Venerdì, sabato e domenica con la mamma, con pernottamento.
b) Settimana 2:
b.i. Lunedì con la mamma, con pernottamento;
b.ii. Martedì col papà, col pernotto;
b.iii. Mercoledì e giovedì con la mamma, con pernottamento;
b.iv. Venerdì, sabato e domenica col papà, con pernottamento. Il lunedì seguente il Sig. Parte_1 accompagnerà dalla mamma o all'istituto di istruzione, dando inizio allo schema della “Settimana Per_1 1”.
c) Durante le festività sarà adottato il regime alternato: trascorrerà la festività con un genitore, e Per_1 l'anno seguente trascorrerà la medesima festività con l'altro genitore, sempre salvo diverso accordo tra i Genitori.
d) Per festività si intendono quelle nazionali stabilite per legge: Capodanno 1° gennaio;
Epifania il 6 gennaio, Pasqua e Lunedì di Pasqua, Festa della Liberazione 25 aprile, Festa del Lavoro 1° maggio, Festa della Repubblica 2 giugno, Ferragosto 15 agosto, Festa di Ognissanti 1° novembre, Immacolata 8 dicembre, Natale 25 dicembre e Santo Stefano 26 dicembre.
e) Durante le vacanze estive dal 1° giugno al 31 agosto di ogni anno, trascorrerà un periodo di Per_1 almeno due settimane consecutive con ciascun genitore, in deroga al calendario ordinario di cui sopra ai punti a) e b). Detto periodo dovrà essere comunicato entro il 15 maggio precedente, in modo da agevolare l'organizzazione di ciascun genitore.
f) Durante l'anno o durante le ferie estive e/o invernali, oltre a quelle che trascorrerà con il padre Per_1 e la madre, i Genitori concordano che potrà trascorrere un periodo di vacanza con i nonni, Per_1 previo accordo tra i Genitori.
7) I Genitori concordano in ogni caso una modalità flessibile di gestione del collocamento, pertanto, previo accordo tra i Genitori, essi potranno derogare ai punti elencati al numero 6) che precede.
8) In caso di necessità o urgenza e sempre previa comunicazione all'altro genitore, il genitore collocatario potrà affidare il minore ai nonni materni o paterni e agli zii.
9) Dal momento in cui i Genitori vivranno separati, in base a quanto disposto al precedente numero 4), il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per le spese Parte_1 Parte_2 ordinarie di mantenimento del minore . Per_1 10) Dal momento in cui Genitori vivranno separati, essi provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il minore, previa comunicazione scritta da trasmettere all'altro genitore con qualunque mezzo, anche tramite WhatsApp, sms o e-mail.
11) Le spese ordinarie e straordinarie, per quanto non diversamente specificato nel presente ricorso, sono regolate dal Protocollo di Milano sulle spese straordinarie, che si riporta nella Sezione III del presente ricorso.
12) Dal momento in cui i Genitori vivranno separati, inoltre, l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla Sig.ra rinunciando il sig. a richiedere la quota del 50% ed autorizzando espressamente la Parte_2 Parte_1 mamma di a richiedere l'intero 100%. Per_1
13) avrà il diritto di vedere e frequentare regolarmente i nonni materni e paterni, nonché gli zii, ed essere Per_1 affi loro cure qualora fosse necessario.
14) dispone di un conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo di San Giuliano Milanese, Via Emilia, Per_1 dove entrambi i Genitori hanno diritto di firma e prelievo. I Genitori si impegnano a non prelevare somme dal suddetto conto se non per necessità e comunque sempre previo consenso dell'altro genitore.
15) Al solo scopo di garantire la serenità del minore, i Genitori concordano che eventuali nuovi partner saranno presentati ad solo in caso di relazione stabile e duratura, previo avviso all'altro genitore. Fino ad allora i Per_1 Genitori si impegnano a evitare al nuovo partner di accedere alla loro abitazione in presenza di e nei Per_1 periodi in cui sarà collocato presso di loro. Per_1
16) La residenza del minore, a seguito della vendita della casa, sarà spostata nella nuova residenza della Sig.ra Parte_2
17) I Genitori esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali (C.I, Passaporto) validi per l'espatrio.
SEZIONE II. REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
18) Le Parti si impegnano a mettere in vendita l'immobile entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, tramite l'Agenzia MAKE CASA di Vizzolo Predabissi o altra che sarà individuata e con accordo delle Parti, al prezzo di mercato determinato dall'Agenzia stessa.
19) Le Parti concordano le seguenti modalità per la vendita dell'immobile di comproprietà:
a) Le parti convengono di vincolarsi ad accettare tutte le proposte di acquisto che siano non inferiori ad almeno il 3% rispetto al valore di vendita di mercato determinato dall'Agenzia;
b) Le Parti prevedono che il termine massimo per lasciare libero l'immobile è di 6 mesi dalla controfirma della proposta d'acquisto. Le parti concordano che tale previsione venga espressamente inserita nella proposta di vendita o nel preliminare di vendita predisposta dall'Agenzia incaricata della vendita. In caso di mancata accettazione di una proposta di acquisto inferiore fino al 3% del valore dell'immobile, senza giustificazione e in violazione di quanto previsto nel periodo precedente, la parte che non ha accettato la proposta dovrà corrispondere all'altra la somma di € 5.000 euro a titolo di penale.
c) All'esito della vendita dell'immobile, il mutuo ipotecario in essere sarà estinto e il ricavato della vendita sarà così ripartito:
c.i. La somma di euro 10.000,00 sarà versata sul conto corrente intestato a presso Intesa Persona_1 Sanpaolo Filiale di Via Roma, 3, 20098, San Giuliano ente IBAN: [...];
c.ii. La somma di euro 20.000,00 dovrà essere versata sul conto corrente intestato a Controparte_1 presso Intesa Sanpaolo Filiale di Via Roma, 3, 20098, San Giuliano Milanese al seguente IBAN: [...] come restituzione del prestito a sua volta corrisposto per l'acquisto della casa;
c.iii. Le spese per l'intermediazione dell'agenzia saranno a carico delle parti in misura del 50%;
c.iv. Il residuo del prezzo conseguito sarà imputato per il 60% a in ragione degli anticipi Parte_1 e degli acconti versati per l'acquisto, e il restante 40% a Parte_2 c.v. Le parti convengono che tutti i mobili, gli arredamenti e gli accessori presenti nell'immobile, eccetto gli effetti personali della Sig.ra sono di proprietà esclusiva di , il quale si Parte_2 Parte_1 occuperà di liberare e sgomberare l'immobile, o di vendere tali beni.
20) In merito alle spese per la ristrutturazione dell'immobile di comproprietà, che prevedono la detrazione fiscale del 50% in dieci anni, il Sig. riconosce che la Sig.ra ha contributo a dette spese nella misura di Parte_1 Parte_2 euro 8.000,00 (ottomila). Pe ig. corrispo ig.ra la somma di euro 4.000,00 Parte_1 Parte_2 (quattromila) a titolo di detrazione del 50%, versandole annualmente, per 10 anni, la somma di euro 400,00 (quattrocento). Detto versamento sarà effettuato entro 30 giorni dal momento in cui matura la detrazione fiscale a favore del Sig. e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. Parte_1
SEZIONE III. RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO DI MILANO SULLE SPESE STRAORDINARIE
Si riportano di seguito le linee guida del Tribunale di Milano sulla regolamentazione delle spese di mantenimento straordinarie, che i Genitori si impegnano ad osservare.
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I genitori dichiarano di considerare compensata ciascuna spesa straordinaria sostenuta.
21) Spese legali interamente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 15.11.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 04/12/2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2440/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Dresano Parte_1 C.F._1 rese .ti Valerio Valensin e Ivan Giudice, entrambi del Foro di Milano;
e da
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2 Dresano (MI) Via del Pino n. 11, rappresentata e difesa dalle Avv.te Roberta Mangiarotti e Stefania Moretti, entrambe del Foro di Lodi.
Dall'unione è nato il figlio Milano il 15.08.2019. Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/09/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
SEZIONE I. REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1) Il figlio minore avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei Per_1 Genitori, di ricev educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo Genitoriale.
2) sarà affidato a entrambi i Genitori. Per_1
3) I Genitori si impegnano a mettere in vendita l'immobile di comproprietà sito in Via del Pino n. 11 a Dresano (MI), alle condizioni di cui alla Sezione II del presente ricorso, affidando il relativo incarico di vendita all'Agenzia immobiliare individuata di comune accordo, impegnandosi altresì a non ostacolare in nessun modo la vendita.
4) I Genitori abiteranno insieme al figlio nel suddetto immobile fintantoché non sarà stato venduto. In Per_1 ogni caso, qualora entro il 31.12.2024 l'immobile non sia stato ancora venduto, il Sig. si impegna Parte_1 a lasciare l'immobile entro la medesima data. 5) Fino a quando i Genitori coabiteranno presso l'immobile di comproprietà in base a quanto previsto al precedente punto 4), essi manterranno le reciproche divisioni dei costi come fatto fino ad ora, concordando le seguenti condizioni:
a) Il Sig. contribuirà direttamente al mantenimento del figlio , per cui non sarà dovuto un Parte_1 Per_1 contri ntenimento del minore finché perdurerà la convive famiglia;
b) Il Sig. si farà carico delle bollette di luce e gas e di ogni altra utenza dell'immobile; Parte_1
c) La Sig.ra si farà carico della spesa, Parte_2
d) Ogni altra spesa relativa all'immobile e non prevista nel presente ricorso sarà a carico di entrambi nella misura del 50%;
e) Il Sig. concederà in comodato gratuito alla Sig.ra l'utilizzo del veicolo di sua proprietà Parte_1 Parte_2 (Ford ata: FT209NR), le cui spese per carburant nzione ordinaria resteranno a carico dell'utilizzatrice. Resta inteso che saranno inoltre a carico dell'utilizzatrice eventuali multe elevate nel periodo di utilizzo e fino al termine del comodato, nonché ogni danno materiale al veicolo.
6) I Genitori concordano che, una volta che vivranno separati, sarà adottato il seguente regime di collocamento e visita del minore, in virtù delle esigenze del minore e compatibilmente alle disponibilità dei Genitori:
a) Settimana 1:
a.i. Lunedì e martedì con la mamma, con pernottamento;
a.ii. Mercoledì e giovedì con il papà, con pernottamento;
a.iii. Venerdì, sabato e domenica con la mamma, con pernottamento.
b) Settimana 2:
b.i. Lunedì con la mamma, con pernottamento;
b.ii. Martedì col papà, col pernotto;
b.iii. Mercoledì e giovedì con la mamma, con pernottamento;
b.iv. Venerdì, sabato e domenica col papà, con pernottamento. Il lunedì seguente il Sig. Parte_1 accompagnerà dalla mamma o all'istituto di istruzione, dando inizio allo schema della “Settimana Per_1 1”.
c) Durante le festività sarà adottato il regime alternato: trascorrerà la festività con un genitore, e Per_1 l'anno seguente trascorrerà la medesima festività con l'altro genitore, sempre salvo diverso accordo tra i Genitori.
d) Per festività si intendono quelle nazionali stabilite per legge: Capodanno 1° gennaio;
Epifania il 6 gennaio, Pasqua e Lunedì di Pasqua, Festa della Liberazione 25 aprile, Festa del Lavoro 1° maggio, Festa della Repubblica 2 giugno, Ferragosto 15 agosto, Festa di Ognissanti 1° novembre, Immacolata 8 dicembre, Natale 25 dicembre e Santo Stefano 26 dicembre.
e) Durante le vacanze estive dal 1° giugno al 31 agosto di ogni anno, trascorrerà un periodo di Per_1 almeno due settimane consecutive con ciascun genitore, in deroga al calendario ordinario di cui sopra ai punti a) e b). Detto periodo dovrà essere comunicato entro il 15 maggio precedente, in modo da agevolare l'organizzazione di ciascun genitore.
f) Durante l'anno o durante le ferie estive e/o invernali, oltre a quelle che trascorrerà con il padre Per_1 e la madre, i Genitori concordano che potrà trascorrere un periodo di vacanza con i nonni, Per_1 previo accordo tra i Genitori.
7) I Genitori concordano in ogni caso una modalità flessibile di gestione del collocamento, pertanto, previo accordo tra i Genitori, essi potranno derogare ai punti elencati al numero 6) che precede.
8) In caso di necessità o urgenza e sempre previa comunicazione all'altro genitore, il genitore collocatario potrà affidare il minore ai nonni materni o paterni e agli zii.
9) Dal momento in cui i Genitori vivranno separati, in base a quanto disposto al precedente numero 4), il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per le spese Parte_1 Parte_2 ordinarie di mantenimento del minore . Per_1 10) Dal momento in cui Genitori vivranno separati, essi provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il minore, previa comunicazione scritta da trasmettere all'altro genitore con qualunque mezzo, anche tramite WhatsApp, sms o e-mail.
11) Le spese ordinarie e straordinarie, per quanto non diversamente specificato nel presente ricorso, sono regolate dal Protocollo di Milano sulle spese straordinarie, che si riporta nella Sezione III del presente ricorso.
12) Dal momento in cui i Genitori vivranno separati, inoltre, l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla Sig.ra rinunciando il sig. a richiedere la quota del 50% ed autorizzando espressamente la Parte_2 Parte_1 mamma di a richiedere l'intero 100%. Per_1
13) avrà il diritto di vedere e frequentare regolarmente i nonni materni e paterni, nonché gli zii, ed essere Per_1 affi loro cure qualora fosse necessario.
14) dispone di un conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo di San Giuliano Milanese, Via Emilia, Per_1 dove entrambi i Genitori hanno diritto di firma e prelievo. I Genitori si impegnano a non prelevare somme dal suddetto conto se non per necessità e comunque sempre previo consenso dell'altro genitore.
15) Al solo scopo di garantire la serenità del minore, i Genitori concordano che eventuali nuovi partner saranno presentati ad solo in caso di relazione stabile e duratura, previo avviso all'altro genitore. Fino ad allora i Per_1 Genitori si impegnano a evitare al nuovo partner di accedere alla loro abitazione in presenza di e nei Per_1 periodi in cui sarà collocato presso di loro. Per_1
16) La residenza del minore, a seguito della vendita della casa, sarà spostata nella nuova residenza della Sig.ra Parte_2
17) I Genitori esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali (C.I, Passaporto) validi per l'espatrio.
SEZIONE II. REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
18) Le Parti si impegnano a mettere in vendita l'immobile entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, tramite l'Agenzia MAKE CASA di Vizzolo Predabissi o altra che sarà individuata e con accordo delle Parti, al prezzo di mercato determinato dall'Agenzia stessa.
19) Le Parti concordano le seguenti modalità per la vendita dell'immobile di comproprietà:
a) Le parti convengono di vincolarsi ad accettare tutte le proposte di acquisto che siano non inferiori ad almeno il 3% rispetto al valore di vendita di mercato determinato dall'Agenzia;
b) Le Parti prevedono che il termine massimo per lasciare libero l'immobile è di 6 mesi dalla controfirma della proposta d'acquisto. Le parti concordano che tale previsione venga espressamente inserita nella proposta di vendita o nel preliminare di vendita predisposta dall'Agenzia incaricata della vendita. In caso di mancata accettazione di una proposta di acquisto inferiore fino al 3% del valore dell'immobile, senza giustificazione e in violazione di quanto previsto nel periodo precedente, la parte che non ha accettato la proposta dovrà corrispondere all'altra la somma di € 5.000 euro a titolo di penale.
c) All'esito della vendita dell'immobile, il mutuo ipotecario in essere sarà estinto e il ricavato della vendita sarà così ripartito:
c.i. La somma di euro 10.000,00 sarà versata sul conto corrente intestato a presso Intesa Persona_1 Sanpaolo Filiale di Via Roma, 3, 20098, San Giuliano ente IBAN: [...];
c.ii. La somma di euro 20.000,00 dovrà essere versata sul conto corrente intestato a Controparte_1 presso Intesa Sanpaolo Filiale di Via Roma, 3, 20098, San Giuliano Milanese al seguente IBAN: [...] come restituzione del prestito a sua volta corrisposto per l'acquisto della casa;
c.iii. Le spese per l'intermediazione dell'agenzia saranno a carico delle parti in misura del 50%;
c.iv. Il residuo del prezzo conseguito sarà imputato per il 60% a in ragione degli anticipi Parte_1 e degli acconti versati per l'acquisto, e il restante 40% a Parte_2 c.v. Le parti convengono che tutti i mobili, gli arredamenti e gli accessori presenti nell'immobile, eccetto gli effetti personali della Sig.ra sono di proprietà esclusiva di , il quale si Parte_2 Parte_1 occuperà di liberare e sgomberare l'immobile, o di vendere tali beni.
20) In merito alle spese per la ristrutturazione dell'immobile di comproprietà, che prevedono la detrazione fiscale del 50% in dieci anni, il Sig. riconosce che la Sig.ra ha contributo a dette spese nella misura di Parte_1 Parte_2 euro 8.000,00 (ottomila). Pe ig. corrispo ig.ra la somma di euro 4.000,00 Parte_1 Parte_2 (quattromila) a titolo di detrazione del 50%, versandole annualmente, per 10 anni, la somma di euro 400,00 (quattrocento). Detto versamento sarà effettuato entro 30 giorni dal momento in cui matura la detrazione fiscale a favore del Sig. e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. Parte_1
SEZIONE III. RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO DI MILANO SULLE SPESE STRAORDINARIE
Si riportano di seguito le linee guida del Tribunale di Milano sulla regolamentazione delle spese di mantenimento straordinarie, che i Genitori si impegnano ad osservare.
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I genitori dichiarano di considerare compensata ciascuna spesa straordinaria sostenuta.
21) Spese legali interamente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 15.11.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 04/12/2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello