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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/10/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 611/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dal seguente collegio
Dott. Margherita Monte Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel.
Dott. Francesca Vullo Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. n. 611/2025 promossa
DA
(C.F.: ), sito in Lainate (MI), Via Parte_1 P.IVA_1 Mallero 64-66, in persona del proprio amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lombardo ( ) e con domicilio eletto presso il suo Studio in Rho C.F._1 (MI), Largo Don Rusconi n. 9 APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del liquidatore e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Caronno Varesino (VA), Via Papa Giovanni XXIII n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ammendola (C.F. e dall'avv. CodiceFiscale_2
RR EM (C.F. ), con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in C.F._3 Milano, Via Nino Bixio n. 2, APPELLATA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Fedeli (C.F. CP_2 C.F._4
, con domicilio eletto presso il suo Studio in Oggiona S. Stefano, via Alessandro C.F._5 Volta n. 25 APPELLATO
(P.IVA ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede in CP_3 P.IVA_3 Roma, Piazza Poli n.42, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele G. Discepolo (C.F.
e con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, Via Venti C.F._6 Settembre n. 12
pagina 1 di 12 APPELLATA
(C. F. e P. IVA ), con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_4 P.IVA_4 (TV), Via Marocchesa 14, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Formica (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._7 studio sito in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 30 APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del gravame in integrale riforma della sentenza n. 557/2025 pubblicata in data 22 gennaio 2025 e notificata da in data 23 Controparte_4 gennaio 2025, per i motivi sopra dedotti NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: 3) in accoglimento di tutti i motivi di gravame – primo e secondo - dichiarare nulla e comunque riformare la sentenza impugnata - sentenza n. 557/2025 pubblicata in data 22 gennaio 2025 e notificata da in data 23 gennaio 2025 - nella parte in cui si dice: “le domande Controparte_4 avanzate dal non possono trovare accoglimento, essendo fondata l'eccezione di Parte_1 prescrizione sollevata dalle parti convenute”, nella pagina n. 5 dove si afferma: “Ebbene parte attrice ha documentato di avere tempestivamente denunciato entro l'anno a e al geom. i vizi CP_5 CP_2 in questione in data 04.03.2020 (doc. n. 2), ma dopo tale comunicazione non vi è prova di ulteriori atti interruttivi della prescrizione annuale fino al ricorso per ATP depositato in data 25.03.2021, oltre l'anno dalla denunzia. Non possono essere considerati atti interruttivi la corrispondenza e comunicazioni intercorse con (v. doc. 12 fascicolo parte attrice), che è soggetto diverso dalla CP_3 convenuta ) conseguentemente il diritto vantato da parte attrice nei confronti dei CP_5 convenuti è da dichiararsi prescritto e la domanda deve essere rigettata”, nella parte e misura in cui il Giudice di prime cure non esamina correttamente i doc. n. 2-3-4-12 e stabilisce che il Condominio sia incorso in decadenza e/o prescrizione, rigettando le sue domande, con ogni conseguenza di Legge e per l'effetto, accogliere le domande dell'odierna appellante – come formulate nel giudizio di primo grado - ovvero:
“CONCLUSIONI:
- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta e del GE. Controparte_1
in solido tra loro per il danno patrimoniale arrecato al CP_2 Parte_1
di cui all'espositiva dell'atto di citazione ed accertato con la perizia depositata dal CT (Arch.
[...]
a seguito del ricorso per ATP (R.G. RG 14468/2021) e successivi interventi;
Per_1
- condannare pertanto gli stessi convenuti a corrispondere in solido all'attrice la somma di €40.788,00 (€ 37.080,00 più “oneri fiscali”, come indicato nella relazione peritale depositata in data 22 ottobre 2021 dal CT, Dott. quale danno patrimoniale, oltre ad € 4.000,00 quale Per_1 integrazione danni per l'aumento dei costi post perizia CT, la somma di € 2.436,70 quale danno patrimoniale relativo al successivo intervento necessario effettuato sul tetto dello stabilimento da
la somma di € 3.344,21 di spese peritali afferenti le attività professionali svolte dal Controparte_6 CT Arch. Dott. quali esborsi provvisori in previsione del giudizio di merito all'uopo radicato Per_1 con la presente citazione, la somma di € 4.368,00 di spese peritali afferenti le attività professionali svolte dal CTP Arch. Dott. quali esborsi provvisori in previsione del giudizio di merito Per_2 all'uopo radicato con la presente citazione, la somma di € 4.524,05 di spese legali afferenti pagina 2 di 12 l'intervento dello scrivente difensore nel procedimento per ATP su descritto, per l'importo complessivo di € 59.460,96. Con riserva di quantificare la richiesta di risarcimento danni per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari sul tetto del Parte_1
, ed oltre quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi
[...] dal fatto al saldo definitivo. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui non sarà ritenuto equo e dovuto l'importo di € 59.460,96, sopra debitamente motivato, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Controparte_1
e del GE. in solido tra loro per il danno patrimoniale arrecato al
[...] CP_2
di cui all'espositiva dell'atto di citazione ed accertato con la Parte_1 perizia depositata dal CT (Arch. a seguito del ricorso per ATP (R.G. RG 14468/2021) e Per_1 successivi interventi e conseguentemente condannare e del GE. Controparte_1 CP_2
in solido tra loro a corrispondere all'attore l'importo di € 55.460,96 individuato avuto riguardo
[...] dell'importo risarcitorio indicato nella perizia dall'Arch. Dott. delle spese peritali di CT e di Per_1 CTP e delle spese legali debitamente saldate come indicato in narrativa. Con riserva di quantificare la richiesta di risarcimento danni per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari sul tetto del Parte_1
, ed oltre quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi
[...] dal fatto al saldo definitivo. In ogni caso con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio, oltre C.P.A. ed I.V.A e ogni ulteriore voce dovuta per legge”. Con vittoria di compensi dei giudizi di primo e secondo grado, spese generali, non imponibili ed accessori come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: A) DOCUMENTI CHE SI OFFRONO IN PRODUZIONE:
1. sentenza impugnata;
2. fascicolo di primo grado;
3. procura speciale alle liti in grado d'appello B) Si chiede disporsi prova per interrogatorio formale del liquidatore pro tempore della
[...]
, sui capitoli di prova già dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.: Controparte_1
1) “Vero che la incaricava la al fine di edificare due Controparte_1 Controparte_7 edifici residenziali?”;
2) “Vero che per la corretta esecuzione dei lavori veniva nominato, quale direttore dei lavori, il GE. con studio in Solbiate Arno, Via Capriolo?”; CP_2
3) “Vero che dopo pochi anni dalla realizzazione degli edifici, il tetto del Parte_1
, sito in Lainate (MI), Via Mallero 64-66, palesava la presenza di vizi di carattere
[...] strutturale?”;
4) “Vero che i lavori sullo stabile venivano terminati in data 22 maggio 2014, come da verbale redatto dall'Arch. Dott. ”; Persona_3
5) “Vero che le problematiche di infiltrazione di acqua piovana si manifestavano a partire dall'anno 2019 e provocavano disagi ai condomini allorquando si verificavano i temporali e le intemperie?”; 6) “Vero che in data 9 dicembre 2019 il Lotto B incaricava il Dott. Arch. Parte_1 [...]
con studio in Cornaredo (MI), Via A. Ponti n. 16 affinché effettuasse un sopralluogo presso Per_4 l'unità immobiliare in questione?”;
7) “Vero che veniva effettuato il sopralluogo in data 5 settembre 2019?”;
8) “Vero che di seguito veniva redatta una relazione tecnica sullo stato del medesimo come da documentazione che si esibisce (si veda doc. n. 1) alla luce della quale venivano riscontrate criticità?”; pagina 3 di 12 9) “Vero che dette contestazioni venivano rivolte anche alla società costruttrice (Spring Costruzioni Moderne S.r.l.) ed al direttore dei lavori GE. come emerge dalla missiva che si esibisce CP_2 (si veda doc. n. 2)?”;
10) “Vero che i predetti vizi venivano certificati anche dal CT l'Arch. Dott.ssa , Persona_5 con studio in Milano, Via Augusto Anfossi n. 9, nel corso del procedimento per ATP?”;
11) “Vero che il procedimento per ATP si concludeva riportando le ragioni del Parte_1 Lotto B?”;
12) “Vero che si rendevano necessari una serie di interventi di manutenzione sul tetto al fine di stabilire e sistemare le perdite sulla copertura?”;
13) “Vero che gli stessi interventi venivano eseguiti dalla società come da Controparte_6 documentazione fiscale che si esibisce, per € 2.436,70 (si veda doc. n. 6)?”; C) Si chiede disporsi prova per interrogatorio formale nei confronti del GE. , sui CP_2 capitoli di prova già dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.:
14) “Vero che la incaricava la al fine di edificare due Controparte_1 Controparte_7 edifici residenziali?”;
15) “Vero che in relazione alle attività di cantiere di cui al capitolo che precede, Lei assumeva il ruolo di direttore dei lavori?”;
16) “Vero che dopo pochi anni dalla realizzazione degli edifici, il tetto del Parte_1
, sito in Lainate (MI), Via Mallero 64-66, palesava la presenza di vizi di carattere
[...] strutturale?”;
17) “Vero che i lavori sullo stabile venivano terminati in data 22 maggio 2014, come da verbale redatto dall'Arch. Dott. ”; Persona_3
18) “Vero che le problematiche di infiltrazione di acqua piovana si manifestavano a partire dall'anno
2019 e provocavano disagi ai condomini allorquando si verificavano i temporali e le intemperie?”;
19) “Vero che in data 9 dicembre 2019 il Condominio già incaricava il Dott. Arch. Persona_4 con studio in Cornaredo (MI), Via A. Ponti n. 16 affinché effettuasse un sopralluogo presso l'unità immobiliare in questione?”;
20) “Vero che veniva effettuato il sopralluogo in data 5 settembre 2019?”;
21) “Vero che di seguito veniva redatta una relazione tecnica sullo stato del medesimo come da documentazione che si esibisce (si veda doc. n. 1) alla luce della quale venivano riscontrate criticità?”;
22) “Vero che dette contestazioni venivano rivolte alla società costruttrice (Spring Costruzioni Moderne S.r.l.) e a Lei, in qualità di direttore dei lavori, come emerge dalla missiva che si esibisce (si veda doc. n. 2)?”;
23) “Vero che i predetti vizi venivano certificati anche dal CT l'Arch. Dott.ssa , Persona_5 con studio in Milano, Via Augusto Anfossi n. 9, nel corso del procedimento per ATP?”;
24) “Vero che il procedimento per ATP si concludeva riportando le ragioni del Parte_1 Lotto B?”;
25) “Vero che, nelle more del procedimento, allorquando ero altresì pendenti i termini per introdurre il rito sommario di cognizione, si rendevano necessari intervenire sul tetto al fine di stabilizzare le copiose perdite sulla copertura?”;
26) “Vero che gli interventi di manutenzione straordinaria venivano eseguiti dalla Controparte_6 come da fattura che si esibisce per € 2.436,70 (si veda doc. n. 6)?”; D) Si chiede disporsi prova per testi del Dott. Arch. con studio in Cornaredo (MI), Persona_4 Via A. Ponti n. 16 sui capitoli di prova già dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.:
27) “Vero che le problematiche di infiltrazione di acqua piovana presso il si Parte_1 manifestavano a partire dall'anno 2019 e provocavano disagi ai condomini allorquando si verificavano i temporali e le intemperie?”; pagina 4 di 12 28) “Vero che in data 9 dicembre 2019 il la incaricava affinché effettuasse un Parte_1 sopralluogo presso l'unità immobiliare in questione?”;
29) “Vero che veniva effettuato il sopralluogo in data 5 settembre 2019?”;
30) “Vero che di seguito veniva redatta una relazione tecnica sullo stato del medesimo come da documentazione che si esibisce (si veda doc. n. 1) alla luce della quale venivano riscontrate criticità?”; E) Si chiede disporsi prova per testi dell'Arch. , presso lo Studio DE. sito Testimone_1 CP_8 in via Carducci n. 11, Milano, sui capitoli di prova già dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.:
31) “Vero che La Compagnia Sace BT S.p.A. nel mese di aprile 2020 le conferiva regolare incarico affinché effettuasse regolare perizia sul di Lainate, come emerge dal Parte_1 contenuto della comunicazione che si esibisce (doc. n. 5 fascicolo per ATP e doc. n. 3 fascicolo attoreo)?”;
32) “Vero che seguiva un suo sopralluogo che veniva effettuato presso il Lotto B il Controparte_9 giorno 15 maggio 2020?”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria o incidentale, e previa ogni più opportuna declaratoria: In via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 557/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 22/01/2025; In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per GI SO:
“In via principale:
--- Per i motivi esposti in narrativa del presente atto, rigettare le domande tutte di parte appellante nei confronti del geom. in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, ribadita CP_2 l'intervenuta decadenza da parte del Condominio dall'azione e prescrizione del diritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1669 c.c., confermare la sentenza n. 557/2025 di primo grado resa dal Tribunale di Milano in data 22.01.2025. In via subordinata:
--- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertata e dichiarata l'operatività, per i vizi e difetti lamentati dall'appellante, della polizza postuma decennale obbligatoria per legge n. 5373003434022219 con effetto dal 22.07.2014 al 08.04.2024 stipulata da con la dichiarare quest'ultima tenuta e Controparte_1 CP_3 condannarla, in via esclusiva, al pagamento dell'eventuale importo che verrà riconosciuto in favore dell'appellante all'esito del presente giudizio. Con vittoria delle spese legali del secondo grado di giudizio”.
Per CP_3
“IN VIA PRELIMINARE:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per le motivazioni di cui in narrativa;
Dichiarare inammissibili per violazione dell'art. 345 c.p.c. le nuove domande ed eccezioni formulate dall'appellante per i motivi di cui in parte motiva.
pagina 5 di 12 Rigettare l'istanza di riserva di sospensione dell'esecutorietà della sentenza per le motivazioni di cui in narrativa. IN VIA PRINCIPALE: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata declaratoria di inammissibilità del presente gravame: rigettare tutte le domande avversarie perché infondate per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto. IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto dal (C.F. Parte_1
) in persona dell'amministratore pro tempore, riformare la sentenza n. 557/2025 emessa P.IVA_1 dal Tribunale di Milano in data 22 gennaio 2025, pubblicata in pari data (R.G. 33046/2022) per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, accogliere le seguenti domande:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, infondate in fatto e in diritto le domande di parte attrice e per gli effetti, rigettarle integralmente;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice anche solo in parte, accertare e dichiarare, per i fatti indicati in narrativa, l'inoperatività della polizza n. 5373003434022219; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO
- nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di al pagamento di qualsivoglia CP_3 importo in favore di parte attrice e/o di , in ogni caso determinare tale Controparte_1 importo nel rispetto dei limiti di scoperto e franchigia previsti dalle condizioni di polizza;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, IN VIA RICONVENZIONALE
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'operatività della polizza in parola, CP_3 insta sin da ora affinchè il Giudice accerti e dichiari la quota di responsabilità di ogni agente nel danno occorso come da C.T.U. o nella maggior o minor misura che riterrà il Giudice più equa, al fine di una corretta ripartizione interna della responsabilità. IN VIA ISTRUTTORIA Con riserva di modificare e integrare difese, deduzioni, istanze istruttorie, produzioni e conclusioni nei modi e nei termini ex all'art. 183 c.p.c. Con richiesta di essere ammessi a prova contraria sui medesimi soggetti e capitoli formulati da parte attrice.” IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del II grado di giudizio”.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, confermare la sentenza n. 557/25 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha accertato il difetto di operatività della polizza nei confronti del GE. . Controparte_4 CP_2 In ogni caso, rigettare qualsivoglia domanda nei confronti di perché infondata in Controparte_4 fatto e in diritto.Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali integrali anche del secondo grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 01.08.2022, il (d'ora in Parte_1 avanti anche solo il conveniva in giudizio la società e Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 12 , chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità solidale dei convenuti ex CP_2 artr.1669 c.c. per i danni occorsi al e accertati nel procedimento di ATP (n. 14468/21 Parte_1
R.G.), con condanna dei medesimi a corrispondere alla parte attrice la somma complessiva di euro 59.460,96, ivi compresi il costo per successivi aumenti dei prezzi e interventi di riparazione e le spese di c.t.u. e c.t.p. sostenute. A sostegno della domanda il Condominio deduceva che:
-il complesso condominiale era stato edificato dalla società Parte_1 [...] su incarico di e i lavori erano stati seguiti dal D.L. geom. Controparte_7 Controparte_1 CP_2
;
[...]
-dopo pochi anni dalla realizzazione degli edifici il tetto del Lotto B Parte_1 palesava la presenza di vizi e difformità di carattere strutturale, provocando gravi disagi ai condomini, in particolare nei casi di temporali ed intemperie;
-in data 09.12.2019, su incarico conferito dal Condominio, l'Arch. a seguito di Persona_4 apposito sopralluogo presso l'unità immobiliare in questione, redigeva una relazione tecnica sullo stato della medesima riscontrando la presenza di diverse difformità e problematiche sul tetto dello stabile condominiale, le cui cause erano da ricercarsi nella erronea messa in opere delle tegole;
- aveva promosso, in assenza di intervento risolutivo delle problematiche, un procedimento per A.T.P. all'esito del quale il c.t.u. nominato, arch. aveva confermato la presenza dei vizi denunciati;
Per_1
- tali gravi difetti potevano descriversi come carenze costruttive dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., “ne pregiudicavano o menomavano in modo grave il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità pur se incidenti su elementi secondari e accessori all'opera stessa.” Si costituivano entrambe le parti convenute, eccependo la decadenza e prescrizione della domanda ex art. 1669 c.c. e, nel merito, chiedevano di respingersi la stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
inoltre, chiedeva di chiamare in causa la compagnia , con la quale aveva Controparte_1 CP_3 stipulato polizza decennale in relazione ai lavori eseguiti, mentre chiedeva di chiamare in causa CP_2 la compagnia ( d'ora in poi solo , con la quale aveva stipulato Controparte_4 CP_4 polizza per la responsabilità professionale, al fine di essere manlevate nel caso di condanna al risarcimento dei danni. Autorizzate entrambe le chiamate, si costituivano le compagnie assicuratrici e che CP_3 CP_4 chiedevano rigettarsi le domande avanzate da parte attrice nei confronti dei rispettivi assicurati, in quanto infondate in fatto e in diritto, e rigettarsi, in ogni caso, le domande di indennizzo e/o manleva per difetto di operatività delle polizze. La causa veniva istruita mediante acquisizione del fascicolo di ATP n. n. 14468/2021, e venivano rigettate le istanze istruttorie delle parti. Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 557/2025, pubblicata in data 22.01.2025, così provvedeva:
1) RIGETTA le domande avanzate dal;
Parte_1
2) DA parte attrice alla refusione delle spese del giudizio, in favore dei convenuti e della terza chiamata che si liquidano, per ciascuna parte, in euro 7.000,00 per compensi CP_3 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) DA il convenuto alla refusione, in favore della terza chiamata CP_2 Controparte_4
delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 4.250,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
[...] c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
pagina 7 di 12 In particolare, il primo giudice ha rigettato la domanda del per non avere quest'ultimo Parte_1 provveduto, entro l'anno dalla denuncia dei vizi, ad interrompere il temine annuale di prescrizione previsto per l'azione. Il Tribunale ha osservato che la parte attrice, dopo aver documentato di avere tempestivamente denunciato entro l'anno a e al geom. i vizi in questione con raccomandata del CP_1 CP_2 4.03.2020, dopo tale comunicazione non aveva offerto prova di ulteriori atti interruttivi della prescrizione annuale fino al ricorso per ATP depositato in data 25.03.202 e, quindi, oltre l'anno dalla denunzia. Ha, al riguardo, evidenziato che non potevano essere considerati atti interruttivi la corrispondenza e le comunicazioni intercorse tra il e la , compagnia assicuratrice di Parte_1 CP_3 CP_1 trattandosi di un soggetto diverso dai convenuti e in assenza di prova riguardo al riconoscimento dei vizi da parte dei convenuti. Pertanto, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento vantato dal nei confronti dei Parte_1 convenuti, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta. Ha, poi, dichiarato assorbite le domande subordinate di garanzia avanzata dalle parti convenute nei confronti delle compagnie terze chiamate. Ai soli fini della regolamentazione del rimborso delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati in garanzia, il Tribunale ha precisato che la chiamata in causa della compagnia assicuratrice da parte della convenuta ai fini della domanda di garanzia non poteva ritenersi arbitraria o CP_1 manifestamente infondata, risultando in atti la polizza postuma decennale n. 5373003434022219 con effetto dal 22.07.2014 al 08.04.2024 in relazione ai lavori eseguiti nel Condominio e per l'ipotesi di gravi difetti costruttivi ex art. 1669 c.c., nella cui categoria apparivano rientrare i vizi oggetto di causa così come accertati all'esito della c.t.u., con estensione ai danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture riconducibili a difetti di costruzioni (v. art. 2 delle condizioni aggiuntive di polizza); sicché, a fronte della plausibile operatività della copertura assicurativa, ha condannato il a rifondere le spese anche nei confronti della terza chiamata . Parte_1 CP_3
Con riguardo alla chiamata in garanzia operata dal , il Tribunale ha invece ritenuto “prima facie” CP_2 fondata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla CP_4
Ha rilevato, invero, l'infondatezza della domanda di garanzia “alla luce della clausola “claims made” di cui all'art. 7 cga della polizza n. 410021620 allegata dal convenuto, secondo cui l'assicurazione per la responsabilità professionale “è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché originate da errori Parte_2 professionali commessi durante il medesimo periodo”. Sul punto ha evidenziato che, essendo pacifico che l'attività professionale da cui sarebbe derivata la responsabilità del si collocava tra il 2012 e il 2014 (epoca di inizio e fine lavori del CP_2 Condominio), mentre la polizza professionale in questione era efficace dal febbraio 2019, e che tale circostanza di inoperatività della polizza era nota all'assicurato, secondo quanto emergeva dalla corrispondenza intercorsa con la compagnia e allegata dallo stesso convenuto, il era tenuto alla CP_2 refusione delle spese di lite in favore della terza chiamata CP_4
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione di appello, il impugnava la predetta Parte_1 sentenza chiedendone l'integrale riforma sulla base di due motivi di appello. Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni di controparte e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Si costituiva, altresì, , che chiedeva, in via principale, la reiezione del gravame, con CP_2 conferma dell'impugnata sentenza;
e, in subordine, la declaratoria di esclusiva responsabilità in capo a pagina 8 di 12 e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima al pagamento dell'eventuale importo Controparte_10 dovuto al appellante. Parte_1 Si costituiva, altresì, che chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello, e, in via CP_3 incidentale condizionata, la declaratoria di inoperatività della polizza decennale postuma sottoscritta con CP_1 Si costituiva che insisteva per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza Controparte_4 impugnata.
All'udienza di prima comparizione del 3.7.2025, il consigliere istruttore- verificava la possibilità di un bonario componimento della lite, e l'appellante si dichiarava disponibile a chiudere la vertenza, mediante pagamento da parte degli appellati della metà dell'importo capitale richiesto e un concorso spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, mentre i procuratori delle parti appellate si riservano di valutare la proposta transattiva. Pertanto, visto l'art. 350, co. 3, n. 2, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni, ferma restando la possibilità per le parti di addivenire nelle more ad un accordo e queste precisavano come in atti. Visto l'art. 350 bis c.p.c. veniva disposta la discussione orale della causa, fissando l'udienza collegiale in data 9.10.2025; inoltre veniva dato termine fino al 20.09.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. La causa veniva poi decisa dalla Corte nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Motivi di gravame Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver il Tribunale erroneamente valutando le risultanze documentali del giudizio, ritenuto infondata la domanda del sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del termine annuale previsto per l'azione Parte_1 risarcitoria proposta.
Sostiene al riguardo che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, dalla documentazione versata in atti (in particolare, docc. 3 e 12 del fascicolo attoreo), l'azione non risultava prescritta, atteso che il avuto contezza dei vizi il 9.12.2019 (data della relazione peritale redatta su suo Parte_1 incarico) li aveva tempestivamente denunciati entro l'anno da tale scoperta, il 4.03.2020 (doc. 2) a mezzo pec inviata al geometra alla e aveva provveduto, poi, alla costituzione in mora CP_2 CP_1 di quest'ultima- con ciò interrompendo il decorso del termine annuale di prescrizione previsto- mediante una ulteriore comunicazione sempre via pec del 17 aprile 2020- inviata alla compagnia assicuratrice (e, per conoscenza, anche al difensore della in qualità di suo CP_3 Controparte_1 rappresentante) alla quale aveva fatto seguito, in riscontro, una comunicazione pec del 4 maggio 2020 ed un ulteriore scambio di corrispondenza tra le parti medesime (sino al settembre 2020, v.doc. 3 e 12).
Con il secondo motivo di gravame , l'appellante censura la pronuncia impugnata per non aver il Tribunale, in ogni caso, ritenuto interrotto o sospeso ( per un periodo di 85 gg) il decorso del termine di prescrizione in esame, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.l. n. 18/2020, c.d. ”Cura Italia”, introdotte al fine di limitare il contagio da Covid-19, e per non avere debitamente tenuto conto in considerazione, più in generale, dell'esistenza delle misure restrittive adottate durante l'emergenza epidemiologica che, secondo la prospettazione del avrebbero, nel corso dell'anno 2020, Parte_1
“ dapprima bloccato e poi rallentato le operazioni dei sopralluoghi finalizzate ad accertare i vizi e le difformità lamentate” (cfr. pag. 10 atto di appello).
A sua volta con l'appello incidentale proposto in via condizionata, censura la pronuncia CP_3 impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto operativa la polizza sottoscritta con CP_1
pagina 9 di 12 Sostiene , al riguardo, che contrariamente a quanto affermato dla primo giudice, il danno riscontrato- ossia l'errata posa delle tegole, causa delle infiltrazioni dal tetto dell'immobile- non rientri nell'ambito della copertura assicurativa azionata, la quale -all'art. 2 delle condizioni aggiuntive - fa riferimento “ ai sistemi di impermeabilizzazioni” dello stabile, all'interno dei quali non sarebbe ascrivibile il vizio dedotto dal in quanto afferente alla diversa ipotesi tecnica di “manto di copertura”. Parte_1
Evidenzia inoltre come, in ogni caso, essendosi il danno verificato a seguito di una rovinosa tempesta di eccezionale violenza, la polizza non sarebbe comunque operativa atteso che, a mente dell'art. 2 lett. m del contratto, “l'assicurazione non opera per i danni da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e altri simili eventi naturali” (pagg. 24 e 25 comparsa di costituzione in appello
). CP_3
Opinione della Corte.
Ritiene la Corte che l'appello del non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di Parte_1 seguito esposte.
In particolare, privo di pregio risulta il primo motivo di appello con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto prescritto il termine annuale previsto per azionare il diritto al risarcimento invocato dal Parte_1
Ed invero, come correttamente evidenziato dal primo giudice, alle cui persuasive considerazioni la Corte aderisce, deve evidenziarsi che a seguito della tempestiva denuncia di vizi riscontrati nell'immobile (avvenuta il 4 marzo 2020 doc.2 appellante), riguardanti il tetto dello stabile condominiale, nonché, la derivazione causale degli stessi dall'esecuzione dell'opera non a regola d'arte (in particolare, con riferimento all'erronea messa in posa delle tegole), come accertati dalla relazione peritale depositata il 9.12.2019 dal tecnico incaricato dall'odierno appellante, il , fino al Parte_1 ricorso per ATP depositato in data 25.03.2021- e, dunque, oltre l'anno dalla denuncia- nulla ha provato in ordine all'avvenuto compimento di atti interruttivi del termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 1669 c.c.
Al riguardo non appaiono dirimenti, in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione, i documenti (doc. 12 appellante) versati in atti dal attestanti comunicazioni intercorse (a decorrere Parte_1 dall'aprile 2020) tra lo stesso e la , compagnia assicuratrice atteso che queste- in CP_3 CP_1 difetto di prova di avvenuto riconoscimento dei vizi da parte di quest'ultima, non forniti dall'odierno appellante- non si palesano come atti idonei a costituire in mora l'appaltatrice, in quanto inviate a soggetto diverso da quello legittimato a riceverle, avuto riguardo all'inequivocabile tenore letterale dell'art. 1669 c.c. a mente del quale è l'appaltatore ad essere responsabile nei confronti del committente dei difetti contemplati dalla norma in esame, ed è nei confronti di quest'ultimo che deve essere interrotto il termine di prescrizione. Dalle medesime comunicazioni non risulta parimenti interrotto il termine nei confronti del geom. che non è stato destinatario del carteggio, né è stato CP_2 provato abbia riconosciuto una sua qualche responsabilità.
Né la circostanza che la medesima comunicazione pec del 17 aprile 2020 (vedi doc. 3 appellante) fosse stata inviata, per mera conoscenza, anche all'avv.to , può superare le anzidette CP_11 considerazioni, perché non è stata data prova che la stessa fosse dotata del potere di rappresentanza processuale o sostanziale della che era cliente dell'Avv. RR EM, il quale ha seguito CP_1
l'intera vicenda. D'altra parte, lo stesso appellante ha riconosciuto di non aver inviato alcuna pagina 10 di 12 comunicazione di messa in mora atteso il comportamento collaborativo, delle parti, tuttavia, non vi è prova alcuna di riconoscimento dei vizi in questione da parte dell'impresa e del Direttore dei Lavori.
Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di appello, con il quale si lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per non aver il Tribunale ritenuto sospeso il temine prescrizionale annuale previsto dall'art. 1669 c.c. in ragione delle disposizioni introdotte dalla normativa dettata dal d.l. 18/2020 per fronteggiare l'emergenza epidemiologia da Covid 19.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante non può trovare applicazione la sospensione emergenziale del periodo covid-19, anzitutto, in ragione del fatto che il termine di cui si discute ha natura sostanziale e non processuale e, altresì, avuto riguardo alla circostanza che l'art. 83, commi 1 e 2, DL 18/2020, prevedeva che non dovesse operare alcuna sospensione dell'attività giudiziaria per
“tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”. In tali casi la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso” – nel caso di specie ricorso per ATP- la cui notifica, insieme al pedissequo decreto giudiziale, avrebbe interrotto i termini di prescrizione, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (ex multis Cass. ord. n. 26225/2023) - per cui l'appellante ben avrebbe ben potuto farsi attestare dal capo di ufficio giudiziario, l'effettiva urgenza, atteso peraltro che, nel periodo considerato, l'iscrizione a ruolo di procedimenti civili presso il Tribunale di Milano non era stata inibita da provvedimenti organizzativi del capo dell'ufficio giudiziario.
Ciò posto, alla luce delle considerazioni espresse, l'appello deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto dell'appello principale assorbe l'appello incidentale di , relativo all'inoperatività della CP_3 polizza assicurativa stipulata con in quanto proposto in via subordinata e per il solo caso di CP_1 eventuale accoglimento, anche solo parziale, del gravame proposto.
Per quanto riguarda il regime delle spese di lite, si effettuano le seguenti considerazioni: La costituzione in giudizio di è risultata del tutto ultronea, in quanto Controparte_12 nessuna delle parti in causa ha proposto domande nei suoi confronti, e la notifica deil'att0 di appello è stata effettuata solo ai fini della litis denuntiatio, di talché non può esservi condanna di alcuna parte alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute per il presente grado di giudizio, che restano integralmente a suo carico. Nei rapporti con le altre parti appellate costituite- , e Controparte_1 CP_3 CP_2 il risulta integralmente soccombente nei confronti delle stesse e, deve, dunque,
[...] Parte_1 essere condannato alla rifusione in favore di ciascuna delle spese sostenute per il presente grado, secondo la liquidazione di cui in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi previsti dalle vigenti Tabelle, per le cause di valore compresa tra euro 52.001 ed euro 260.000 e dell'assenza della fase istruttoria, non svolta nel presente grado. Va, altresì, posto a carico dell'appellante soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
PQM
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n.557/2025 del Tribunale di Milano, ogni Parte_1 diversa eccezione e istanza disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'appello;
pagina 11 di 12 2) Condanna il appellante a rifondere le spese di lite del Parte_1 grado, a favore di , e , che si liquidano Controparte_1 CP_3 CP_2 per ciascuna parte in € 9.991,00 per ciascuna parte, oltre IVA (se dovuta), spese al 15% e CPA;
3) Nulla sulle spese di Controparte_12
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Brena Dott.ssa Margherita Monte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dal seguente collegio
Dott. Margherita Monte Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel.
Dott. Francesca Vullo Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. n. 611/2025 promossa
DA
(C.F.: ), sito in Lainate (MI), Via Parte_1 P.IVA_1 Mallero 64-66, in persona del proprio amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lombardo ( ) e con domicilio eletto presso il suo Studio in Rho C.F._1 (MI), Largo Don Rusconi n. 9 APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del liquidatore e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Caronno Varesino (VA), Via Papa Giovanni XXIII n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ammendola (C.F. e dall'avv. CodiceFiscale_2
RR EM (C.F. ), con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in C.F._3 Milano, Via Nino Bixio n. 2, APPELLATA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Fedeli (C.F. CP_2 C.F._4
, con domicilio eletto presso il suo Studio in Oggiona S. Stefano, via Alessandro C.F._5 Volta n. 25 APPELLATO
(P.IVA ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede in CP_3 P.IVA_3 Roma, Piazza Poli n.42, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele G. Discepolo (C.F.
e con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, Via Venti C.F._6 Settembre n. 12
pagina 1 di 12 APPELLATA
(C. F. e P. IVA ), con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_4 P.IVA_4 (TV), Via Marocchesa 14, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Formica (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._7 studio sito in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 30 APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del gravame in integrale riforma della sentenza n. 557/2025 pubblicata in data 22 gennaio 2025 e notificata da in data 23 Controparte_4 gennaio 2025, per i motivi sopra dedotti NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: 3) in accoglimento di tutti i motivi di gravame – primo e secondo - dichiarare nulla e comunque riformare la sentenza impugnata - sentenza n. 557/2025 pubblicata in data 22 gennaio 2025 e notificata da in data 23 gennaio 2025 - nella parte in cui si dice: “le domande Controparte_4 avanzate dal non possono trovare accoglimento, essendo fondata l'eccezione di Parte_1 prescrizione sollevata dalle parti convenute”, nella pagina n. 5 dove si afferma: “Ebbene parte attrice ha documentato di avere tempestivamente denunciato entro l'anno a e al geom. i vizi CP_5 CP_2 in questione in data 04.03.2020 (doc. n. 2), ma dopo tale comunicazione non vi è prova di ulteriori atti interruttivi della prescrizione annuale fino al ricorso per ATP depositato in data 25.03.2021, oltre l'anno dalla denunzia. Non possono essere considerati atti interruttivi la corrispondenza e comunicazioni intercorse con (v. doc. 12 fascicolo parte attrice), che è soggetto diverso dalla CP_3 convenuta ) conseguentemente il diritto vantato da parte attrice nei confronti dei CP_5 convenuti è da dichiararsi prescritto e la domanda deve essere rigettata”, nella parte e misura in cui il Giudice di prime cure non esamina correttamente i doc. n. 2-3-4-12 e stabilisce che il Condominio sia incorso in decadenza e/o prescrizione, rigettando le sue domande, con ogni conseguenza di Legge e per l'effetto, accogliere le domande dell'odierna appellante – come formulate nel giudizio di primo grado - ovvero:
“CONCLUSIONI:
- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta e del GE. Controparte_1
in solido tra loro per il danno patrimoniale arrecato al CP_2 Parte_1
di cui all'espositiva dell'atto di citazione ed accertato con la perizia depositata dal CT (Arch.
[...]
a seguito del ricorso per ATP (R.G. RG 14468/2021) e successivi interventi;
Per_1
- condannare pertanto gli stessi convenuti a corrispondere in solido all'attrice la somma di €40.788,00 (€ 37.080,00 più “oneri fiscali”, come indicato nella relazione peritale depositata in data 22 ottobre 2021 dal CT, Dott. quale danno patrimoniale, oltre ad € 4.000,00 quale Per_1 integrazione danni per l'aumento dei costi post perizia CT, la somma di € 2.436,70 quale danno patrimoniale relativo al successivo intervento necessario effettuato sul tetto dello stabilimento da
la somma di € 3.344,21 di spese peritali afferenti le attività professionali svolte dal Controparte_6 CT Arch. Dott. quali esborsi provvisori in previsione del giudizio di merito all'uopo radicato Per_1 con la presente citazione, la somma di € 4.368,00 di spese peritali afferenti le attività professionali svolte dal CTP Arch. Dott. quali esborsi provvisori in previsione del giudizio di merito Per_2 all'uopo radicato con la presente citazione, la somma di € 4.524,05 di spese legali afferenti pagina 2 di 12 l'intervento dello scrivente difensore nel procedimento per ATP su descritto, per l'importo complessivo di € 59.460,96. Con riserva di quantificare la richiesta di risarcimento danni per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari sul tetto del Parte_1
, ed oltre quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi
[...] dal fatto al saldo definitivo. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui non sarà ritenuto equo e dovuto l'importo di € 59.460,96, sopra debitamente motivato, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Controparte_1
e del GE. in solido tra loro per il danno patrimoniale arrecato al
[...] CP_2
di cui all'espositiva dell'atto di citazione ed accertato con la Parte_1 perizia depositata dal CT (Arch. a seguito del ricorso per ATP (R.G. RG 14468/2021) e Per_1 successivi interventi e conseguentemente condannare e del GE. Controparte_1 CP_2
in solido tra loro a corrispondere all'attore l'importo di € 55.460,96 individuato avuto riguardo
[...] dell'importo risarcitorio indicato nella perizia dall'Arch. Dott. delle spese peritali di CT e di Per_1 CTP e delle spese legali debitamente saldate come indicato in narrativa. Con riserva di quantificare la richiesta di risarcimento danni per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari sul tetto del Parte_1
, ed oltre quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi
[...] dal fatto al saldo definitivo. In ogni caso con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio, oltre C.P.A. ed I.V.A e ogni ulteriore voce dovuta per legge”. Con vittoria di compensi dei giudizi di primo e secondo grado, spese generali, non imponibili ed accessori come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: A) DOCUMENTI CHE SI OFFRONO IN PRODUZIONE:
1. sentenza impugnata;
2. fascicolo di primo grado;
3. procura speciale alle liti in grado d'appello B) Si chiede disporsi prova per interrogatorio formale del liquidatore pro tempore della
[...]
, sui capitoli di prova già dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.: Controparte_1
1) “Vero che la incaricava la al fine di edificare due Controparte_1 Controparte_7 edifici residenziali?”;
2) “Vero che per la corretta esecuzione dei lavori veniva nominato, quale direttore dei lavori, il GE. con studio in Solbiate Arno, Via Capriolo?”; CP_2
3) “Vero che dopo pochi anni dalla realizzazione degli edifici, il tetto del Parte_1
, sito in Lainate (MI), Via Mallero 64-66, palesava la presenza di vizi di carattere
[...] strutturale?”;
4) “Vero che i lavori sullo stabile venivano terminati in data 22 maggio 2014, come da verbale redatto dall'Arch. Dott. ”; Persona_3
5) “Vero che le problematiche di infiltrazione di acqua piovana si manifestavano a partire dall'anno 2019 e provocavano disagi ai condomini allorquando si verificavano i temporali e le intemperie?”; 6) “Vero che in data 9 dicembre 2019 il Lotto B incaricava il Dott. Arch. Parte_1 [...]
con studio in Cornaredo (MI), Via A. Ponti n. 16 affinché effettuasse un sopralluogo presso Per_4 l'unità immobiliare in questione?”;
7) “Vero che veniva effettuato il sopralluogo in data 5 settembre 2019?”;
8) “Vero che di seguito veniva redatta una relazione tecnica sullo stato del medesimo come da documentazione che si esibisce (si veda doc. n. 1) alla luce della quale venivano riscontrate criticità?”; pagina 3 di 12 9) “Vero che dette contestazioni venivano rivolte anche alla società costruttrice (Spring Costruzioni Moderne S.r.l.) ed al direttore dei lavori GE. come emerge dalla missiva che si esibisce CP_2 (si veda doc. n. 2)?”;
10) “Vero che i predetti vizi venivano certificati anche dal CT l'Arch. Dott.ssa , Persona_5 con studio in Milano, Via Augusto Anfossi n. 9, nel corso del procedimento per ATP?”;
11) “Vero che il procedimento per ATP si concludeva riportando le ragioni del Parte_1 Lotto B?”;
12) “Vero che si rendevano necessari una serie di interventi di manutenzione sul tetto al fine di stabilire e sistemare le perdite sulla copertura?”;
13) “Vero che gli stessi interventi venivano eseguiti dalla società come da Controparte_6 documentazione fiscale che si esibisce, per € 2.436,70 (si veda doc. n. 6)?”; C) Si chiede disporsi prova per interrogatorio formale nei confronti del GE. , sui CP_2 capitoli di prova già dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.:
14) “Vero che la incaricava la al fine di edificare due Controparte_1 Controparte_7 edifici residenziali?”;
15) “Vero che in relazione alle attività di cantiere di cui al capitolo che precede, Lei assumeva il ruolo di direttore dei lavori?”;
16) “Vero che dopo pochi anni dalla realizzazione degli edifici, il tetto del Parte_1
, sito in Lainate (MI), Via Mallero 64-66, palesava la presenza di vizi di carattere
[...] strutturale?”;
17) “Vero che i lavori sullo stabile venivano terminati in data 22 maggio 2014, come da verbale redatto dall'Arch. Dott. ”; Persona_3
18) “Vero che le problematiche di infiltrazione di acqua piovana si manifestavano a partire dall'anno
2019 e provocavano disagi ai condomini allorquando si verificavano i temporali e le intemperie?”;
19) “Vero che in data 9 dicembre 2019 il Condominio già incaricava il Dott. Arch. Persona_4 con studio in Cornaredo (MI), Via A. Ponti n. 16 affinché effettuasse un sopralluogo presso l'unità immobiliare in questione?”;
20) “Vero che veniva effettuato il sopralluogo in data 5 settembre 2019?”;
21) “Vero che di seguito veniva redatta una relazione tecnica sullo stato del medesimo come da documentazione che si esibisce (si veda doc. n. 1) alla luce della quale venivano riscontrate criticità?”;
22) “Vero che dette contestazioni venivano rivolte alla società costruttrice (Spring Costruzioni Moderne S.r.l.) e a Lei, in qualità di direttore dei lavori, come emerge dalla missiva che si esibisce (si veda doc. n. 2)?”;
23) “Vero che i predetti vizi venivano certificati anche dal CT l'Arch. Dott.ssa , Persona_5 con studio in Milano, Via Augusto Anfossi n. 9, nel corso del procedimento per ATP?”;
24) “Vero che il procedimento per ATP si concludeva riportando le ragioni del Parte_1 Lotto B?”;
25) “Vero che, nelle more del procedimento, allorquando ero altresì pendenti i termini per introdurre il rito sommario di cognizione, si rendevano necessari intervenire sul tetto al fine di stabilizzare le copiose perdite sulla copertura?”;
26) “Vero che gli interventi di manutenzione straordinaria venivano eseguiti dalla Controparte_6 come da fattura che si esibisce per € 2.436,70 (si veda doc. n. 6)?”; D) Si chiede disporsi prova per testi del Dott. Arch. con studio in Cornaredo (MI), Persona_4 Via A. Ponti n. 16 sui capitoli di prova già dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.:
27) “Vero che le problematiche di infiltrazione di acqua piovana presso il si Parte_1 manifestavano a partire dall'anno 2019 e provocavano disagi ai condomini allorquando si verificavano i temporali e le intemperie?”; pagina 4 di 12 28) “Vero che in data 9 dicembre 2019 il la incaricava affinché effettuasse un Parte_1 sopralluogo presso l'unità immobiliare in questione?”;
29) “Vero che veniva effettuato il sopralluogo in data 5 settembre 2019?”;
30) “Vero che di seguito veniva redatta una relazione tecnica sullo stato del medesimo come da documentazione che si esibisce (si veda doc. n. 1) alla luce della quale venivano riscontrate criticità?”; E) Si chiede disporsi prova per testi dell'Arch. , presso lo Studio DE. sito Testimone_1 CP_8 in via Carducci n. 11, Milano, sui capitoli di prova già dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.:
31) “Vero che La Compagnia Sace BT S.p.A. nel mese di aprile 2020 le conferiva regolare incarico affinché effettuasse regolare perizia sul di Lainate, come emerge dal Parte_1 contenuto della comunicazione che si esibisce (doc. n. 5 fascicolo per ATP e doc. n. 3 fascicolo attoreo)?”;
32) “Vero che seguiva un suo sopralluogo che veniva effettuato presso il Lotto B il Controparte_9 giorno 15 maggio 2020?”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria o incidentale, e previa ogni più opportuna declaratoria: In via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 557/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 22/01/2025; In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per GI SO:
“In via principale:
--- Per i motivi esposti in narrativa del presente atto, rigettare le domande tutte di parte appellante nei confronti del geom. in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, ribadita CP_2 l'intervenuta decadenza da parte del Condominio dall'azione e prescrizione del diritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1669 c.c., confermare la sentenza n. 557/2025 di primo grado resa dal Tribunale di Milano in data 22.01.2025. In via subordinata:
--- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertata e dichiarata l'operatività, per i vizi e difetti lamentati dall'appellante, della polizza postuma decennale obbligatoria per legge n. 5373003434022219 con effetto dal 22.07.2014 al 08.04.2024 stipulata da con la dichiarare quest'ultima tenuta e Controparte_1 CP_3 condannarla, in via esclusiva, al pagamento dell'eventuale importo che verrà riconosciuto in favore dell'appellante all'esito del presente giudizio. Con vittoria delle spese legali del secondo grado di giudizio”.
Per CP_3
“IN VIA PRELIMINARE:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per le motivazioni di cui in narrativa;
Dichiarare inammissibili per violazione dell'art. 345 c.p.c. le nuove domande ed eccezioni formulate dall'appellante per i motivi di cui in parte motiva.
pagina 5 di 12 Rigettare l'istanza di riserva di sospensione dell'esecutorietà della sentenza per le motivazioni di cui in narrativa. IN VIA PRINCIPALE: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata declaratoria di inammissibilità del presente gravame: rigettare tutte le domande avversarie perché infondate per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto. IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto dal (C.F. Parte_1
) in persona dell'amministratore pro tempore, riformare la sentenza n. 557/2025 emessa P.IVA_1 dal Tribunale di Milano in data 22 gennaio 2025, pubblicata in pari data (R.G. 33046/2022) per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, accogliere le seguenti domande:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, infondate in fatto e in diritto le domande di parte attrice e per gli effetti, rigettarle integralmente;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice anche solo in parte, accertare e dichiarare, per i fatti indicati in narrativa, l'inoperatività della polizza n. 5373003434022219; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO
- nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di al pagamento di qualsivoglia CP_3 importo in favore di parte attrice e/o di , in ogni caso determinare tale Controparte_1 importo nel rispetto dei limiti di scoperto e franchigia previsti dalle condizioni di polizza;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, IN VIA RICONVENZIONALE
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'operatività della polizza in parola, CP_3 insta sin da ora affinchè il Giudice accerti e dichiari la quota di responsabilità di ogni agente nel danno occorso come da C.T.U. o nella maggior o minor misura che riterrà il Giudice più equa, al fine di una corretta ripartizione interna della responsabilità. IN VIA ISTRUTTORIA Con riserva di modificare e integrare difese, deduzioni, istanze istruttorie, produzioni e conclusioni nei modi e nei termini ex all'art. 183 c.p.c. Con richiesta di essere ammessi a prova contraria sui medesimi soggetti e capitoli formulati da parte attrice.” IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del II grado di giudizio”.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, confermare la sentenza n. 557/25 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha accertato il difetto di operatività della polizza nei confronti del GE. . Controparte_4 CP_2 In ogni caso, rigettare qualsivoglia domanda nei confronti di perché infondata in Controparte_4 fatto e in diritto.Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali integrali anche del secondo grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 01.08.2022, il (d'ora in Parte_1 avanti anche solo il conveniva in giudizio la società e Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 12 , chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità solidale dei convenuti ex CP_2 artr.1669 c.c. per i danni occorsi al e accertati nel procedimento di ATP (n. 14468/21 Parte_1
R.G.), con condanna dei medesimi a corrispondere alla parte attrice la somma complessiva di euro 59.460,96, ivi compresi il costo per successivi aumenti dei prezzi e interventi di riparazione e le spese di c.t.u. e c.t.p. sostenute. A sostegno della domanda il Condominio deduceva che:
-il complesso condominiale era stato edificato dalla società Parte_1 [...] su incarico di e i lavori erano stati seguiti dal D.L. geom. Controparte_7 Controparte_1 CP_2
;
[...]
-dopo pochi anni dalla realizzazione degli edifici il tetto del Lotto B Parte_1 palesava la presenza di vizi e difformità di carattere strutturale, provocando gravi disagi ai condomini, in particolare nei casi di temporali ed intemperie;
-in data 09.12.2019, su incarico conferito dal Condominio, l'Arch. a seguito di Persona_4 apposito sopralluogo presso l'unità immobiliare in questione, redigeva una relazione tecnica sullo stato della medesima riscontrando la presenza di diverse difformità e problematiche sul tetto dello stabile condominiale, le cui cause erano da ricercarsi nella erronea messa in opere delle tegole;
- aveva promosso, in assenza di intervento risolutivo delle problematiche, un procedimento per A.T.P. all'esito del quale il c.t.u. nominato, arch. aveva confermato la presenza dei vizi denunciati;
Per_1
- tali gravi difetti potevano descriversi come carenze costruttive dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., “ne pregiudicavano o menomavano in modo grave il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità pur se incidenti su elementi secondari e accessori all'opera stessa.” Si costituivano entrambe le parti convenute, eccependo la decadenza e prescrizione della domanda ex art. 1669 c.c. e, nel merito, chiedevano di respingersi la stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
inoltre, chiedeva di chiamare in causa la compagnia , con la quale aveva Controparte_1 CP_3 stipulato polizza decennale in relazione ai lavori eseguiti, mentre chiedeva di chiamare in causa CP_2 la compagnia ( d'ora in poi solo , con la quale aveva stipulato Controparte_4 CP_4 polizza per la responsabilità professionale, al fine di essere manlevate nel caso di condanna al risarcimento dei danni. Autorizzate entrambe le chiamate, si costituivano le compagnie assicuratrici e che CP_3 CP_4 chiedevano rigettarsi le domande avanzate da parte attrice nei confronti dei rispettivi assicurati, in quanto infondate in fatto e in diritto, e rigettarsi, in ogni caso, le domande di indennizzo e/o manleva per difetto di operatività delle polizze. La causa veniva istruita mediante acquisizione del fascicolo di ATP n. n. 14468/2021, e venivano rigettate le istanze istruttorie delle parti. Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 557/2025, pubblicata in data 22.01.2025, così provvedeva:
1) RIGETTA le domande avanzate dal;
Parte_1
2) DA parte attrice alla refusione delle spese del giudizio, in favore dei convenuti e della terza chiamata che si liquidano, per ciascuna parte, in euro 7.000,00 per compensi CP_3 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) DA il convenuto alla refusione, in favore della terza chiamata CP_2 Controparte_4
delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 4.250,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
[...] c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
pagina 7 di 12 In particolare, il primo giudice ha rigettato la domanda del per non avere quest'ultimo Parte_1 provveduto, entro l'anno dalla denuncia dei vizi, ad interrompere il temine annuale di prescrizione previsto per l'azione. Il Tribunale ha osservato che la parte attrice, dopo aver documentato di avere tempestivamente denunciato entro l'anno a e al geom. i vizi in questione con raccomandata del CP_1 CP_2 4.03.2020, dopo tale comunicazione non aveva offerto prova di ulteriori atti interruttivi della prescrizione annuale fino al ricorso per ATP depositato in data 25.03.202 e, quindi, oltre l'anno dalla denunzia. Ha, al riguardo, evidenziato che non potevano essere considerati atti interruttivi la corrispondenza e le comunicazioni intercorse tra il e la , compagnia assicuratrice di Parte_1 CP_3 CP_1 trattandosi di un soggetto diverso dai convenuti e in assenza di prova riguardo al riconoscimento dei vizi da parte dei convenuti. Pertanto, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento vantato dal nei confronti dei Parte_1 convenuti, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta. Ha, poi, dichiarato assorbite le domande subordinate di garanzia avanzata dalle parti convenute nei confronti delle compagnie terze chiamate. Ai soli fini della regolamentazione del rimborso delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati in garanzia, il Tribunale ha precisato che la chiamata in causa della compagnia assicuratrice da parte della convenuta ai fini della domanda di garanzia non poteva ritenersi arbitraria o CP_1 manifestamente infondata, risultando in atti la polizza postuma decennale n. 5373003434022219 con effetto dal 22.07.2014 al 08.04.2024 in relazione ai lavori eseguiti nel Condominio e per l'ipotesi di gravi difetti costruttivi ex art. 1669 c.c., nella cui categoria apparivano rientrare i vizi oggetto di causa così come accertati all'esito della c.t.u., con estensione ai danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture riconducibili a difetti di costruzioni (v. art. 2 delle condizioni aggiuntive di polizza); sicché, a fronte della plausibile operatività della copertura assicurativa, ha condannato il a rifondere le spese anche nei confronti della terza chiamata . Parte_1 CP_3
Con riguardo alla chiamata in garanzia operata dal , il Tribunale ha invece ritenuto “prima facie” CP_2 fondata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla CP_4
Ha rilevato, invero, l'infondatezza della domanda di garanzia “alla luce della clausola “claims made” di cui all'art. 7 cga della polizza n. 410021620 allegata dal convenuto, secondo cui l'assicurazione per la responsabilità professionale “è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché originate da errori Parte_2 professionali commessi durante il medesimo periodo”. Sul punto ha evidenziato che, essendo pacifico che l'attività professionale da cui sarebbe derivata la responsabilità del si collocava tra il 2012 e il 2014 (epoca di inizio e fine lavori del CP_2 Condominio), mentre la polizza professionale in questione era efficace dal febbraio 2019, e che tale circostanza di inoperatività della polizza era nota all'assicurato, secondo quanto emergeva dalla corrispondenza intercorsa con la compagnia e allegata dallo stesso convenuto, il era tenuto alla CP_2 refusione delle spese di lite in favore della terza chiamata CP_4
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione di appello, il impugnava la predetta Parte_1 sentenza chiedendone l'integrale riforma sulla base di due motivi di appello. Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni di controparte e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Si costituiva, altresì, , che chiedeva, in via principale, la reiezione del gravame, con CP_2 conferma dell'impugnata sentenza;
e, in subordine, la declaratoria di esclusiva responsabilità in capo a pagina 8 di 12 e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima al pagamento dell'eventuale importo Controparte_10 dovuto al appellante. Parte_1 Si costituiva, altresì, che chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello, e, in via CP_3 incidentale condizionata, la declaratoria di inoperatività della polizza decennale postuma sottoscritta con CP_1 Si costituiva che insisteva per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza Controparte_4 impugnata.
All'udienza di prima comparizione del 3.7.2025, il consigliere istruttore- verificava la possibilità di un bonario componimento della lite, e l'appellante si dichiarava disponibile a chiudere la vertenza, mediante pagamento da parte degli appellati della metà dell'importo capitale richiesto e un concorso spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, mentre i procuratori delle parti appellate si riservano di valutare la proposta transattiva. Pertanto, visto l'art. 350, co. 3, n. 2, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni, ferma restando la possibilità per le parti di addivenire nelle more ad un accordo e queste precisavano come in atti. Visto l'art. 350 bis c.p.c. veniva disposta la discussione orale della causa, fissando l'udienza collegiale in data 9.10.2025; inoltre veniva dato termine fino al 20.09.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. La causa veniva poi decisa dalla Corte nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Motivi di gravame Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver il Tribunale erroneamente valutando le risultanze documentali del giudizio, ritenuto infondata la domanda del sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del termine annuale previsto per l'azione Parte_1 risarcitoria proposta.
Sostiene al riguardo che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, dalla documentazione versata in atti (in particolare, docc. 3 e 12 del fascicolo attoreo), l'azione non risultava prescritta, atteso che il avuto contezza dei vizi il 9.12.2019 (data della relazione peritale redatta su suo Parte_1 incarico) li aveva tempestivamente denunciati entro l'anno da tale scoperta, il 4.03.2020 (doc. 2) a mezzo pec inviata al geometra alla e aveva provveduto, poi, alla costituzione in mora CP_2 CP_1 di quest'ultima- con ciò interrompendo il decorso del termine annuale di prescrizione previsto- mediante una ulteriore comunicazione sempre via pec del 17 aprile 2020- inviata alla compagnia assicuratrice (e, per conoscenza, anche al difensore della in qualità di suo CP_3 Controparte_1 rappresentante) alla quale aveva fatto seguito, in riscontro, una comunicazione pec del 4 maggio 2020 ed un ulteriore scambio di corrispondenza tra le parti medesime (sino al settembre 2020, v.doc. 3 e 12).
Con il secondo motivo di gravame , l'appellante censura la pronuncia impugnata per non aver il Tribunale, in ogni caso, ritenuto interrotto o sospeso ( per un periodo di 85 gg) il decorso del termine di prescrizione in esame, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.l. n. 18/2020, c.d. ”Cura Italia”, introdotte al fine di limitare il contagio da Covid-19, e per non avere debitamente tenuto conto in considerazione, più in generale, dell'esistenza delle misure restrittive adottate durante l'emergenza epidemiologica che, secondo la prospettazione del avrebbero, nel corso dell'anno 2020, Parte_1
“ dapprima bloccato e poi rallentato le operazioni dei sopralluoghi finalizzate ad accertare i vizi e le difformità lamentate” (cfr. pag. 10 atto di appello).
A sua volta con l'appello incidentale proposto in via condizionata, censura la pronuncia CP_3 impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto operativa la polizza sottoscritta con CP_1
pagina 9 di 12 Sostiene , al riguardo, che contrariamente a quanto affermato dla primo giudice, il danno riscontrato- ossia l'errata posa delle tegole, causa delle infiltrazioni dal tetto dell'immobile- non rientri nell'ambito della copertura assicurativa azionata, la quale -all'art. 2 delle condizioni aggiuntive - fa riferimento “ ai sistemi di impermeabilizzazioni” dello stabile, all'interno dei quali non sarebbe ascrivibile il vizio dedotto dal in quanto afferente alla diversa ipotesi tecnica di “manto di copertura”. Parte_1
Evidenzia inoltre come, in ogni caso, essendosi il danno verificato a seguito di una rovinosa tempesta di eccezionale violenza, la polizza non sarebbe comunque operativa atteso che, a mente dell'art. 2 lett. m del contratto, “l'assicurazione non opera per i danni da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e altri simili eventi naturali” (pagg. 24 e 25 comparsa di costituzione in appello
). CP_3
Opinione della Corte.
Ritiene la Corte che l'appello del non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di Parte_1 seguito esposte.
In particolare, privo di pregio risulta il primo motivo di appello con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto prescritto il termine annuale previsto per azionare il diritto al risarcimento invocato dal Parte_1
Ed invero, come correttamente evidenziato dal primo giudice, alle cui persuasive considerazioni la Corte aderisce, deve evidenziarsi che a seguito della tempestiva denuncia di vizi riscontrati nell'immobile (avvenuta il 4 marzo 2020 doc.2 appellante), riguardanti il tetto dello stabile condominiale, nonché, la derivazione causale degli stessi dall'esecuzione dell'opera non a regola d'arte (in particolare, con riferimento all'erronea messa in posa delle tegole), come accertati dalla relazione peritale depositata il 9.12.2019 dal tecnico incaricato dall'odierno appellante, il , fino al Parte_1 ricorso per ATP depositato in data 25.03.2021- e, dunque, oltre l'anno dalla denuncia- nulla ha provato in ordine all'avvenuto compimento di atti interruttivi del termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 1669 c.c.
Al riguardo non appaiono dirimenti, in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione, i documenti (doc. 12 appellante) versati in atti dal attestanti comunicazioni intercorse (a decorrere Parte_1 dall'aprile 2020) tra lo stesso e la , compagnia assicuratrice atteso che queste- in CP_3 CP_1 difetto di prova di avvenuto riconoscimento dei vizi da parte di quest'ultima, non forniti dall'odierno appellante- non si palesano come atti idonei a costituire in mora l'appaltatrice, in quanto inviate a soggetto diverso da quello legittimato a riceverle, avuto riguardo all'inequivocabile tenore letterale dell'art. 1669 c.c. a mente del quale è l'appaltatore ad essere responsabile nei confronti del committente dei difetti contemplati dalla norma in esame, ed è nei confronti di quest'ultimo che deve essere interrotto il termine di prescrizione. Dalle medesime comunicazioni non risulta parimenti interrotto il termine nei confronti del geom. che non è stato destinatario del carteggio, né è stato CP_2 provato abbia riconosciuto una sua qualche responsabilità.
Né la circostanza che la medesima comunicazione pec del 17 aprile 2020 (vedi doc. 3 appellante) fosse stata inviata, per mera conoscenza, anche all'avv.to , può superare le anzidette CP_11 considerazioni, perché non è stata data prova che la stessa fosse dotata del potere di rappresentanza processuale o sostanziale della che era cliente dell'Avv. RR EM, il quale ha seguito CP_1
l'intera vicenda. D'altra parte, lo stesso appellante ha riconosciuto di non aver inviato alcuna pagina 10 di 12 comunicazione di messa in mora atteso il comportamento collaborativo, delle parti, tuttavia, non vi è prova alcuna di riconoscimento dei vizi in questione da parte dell'impresa e del Direttore dei Lavori.
Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di appello, con il quale si lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per non aver il Tribunale ritenuto sospeso il temine prescrizionale annuale previsto dall'art. 1669 c.c. in ragione delle disposizioni introdotte dalla normativa dettata dal d.l. 18/2020 per fronteggiare l'emergenza epidemiologia da Covid 19.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante non può trovare applicazione la sospensione emergenziale del periodo covid-19, anzitutto, in ragione del fatto che il termine di cui si discute ha natura sostanziale e non processuale e, altresì, avuto riguardo alla circostanza che l'art. 83, commi 1 e 2, DL 18/2020, prevedeva che non dovesse operare alcuna sospensione dell'attività giudiziaria per
“tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”. In tali casi la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso” – nel caso di specie ricorso per ATP- la cui notifica, insieme al pedissequo decreto giudiziale, avrebbe interrotto i termini di prescrizione, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (ex multis Cass. ord. n. 26225/2023) - per cui l'appellante ben avrebbe ben potuto farsi attestare dal capo di ufficio giudiziario, l'effettiva urgenza, atteso peraltro che, nel periodo considerato, l'iscrizione a ruolo di procedimenti civili presso il Tribunale di Milano non era stata inibita da provvedimenti organizzativi del capo dell'ufficio giudiziario.
Ciò posto, alla luce delle considerazioni espresse, l'appello deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto dell'appello principale assorbe l'appello incidentale di , relativo all'inoperatività della CP_3 polizza assicurativa stipulata con in quanto proposto in via subordinata e per il solo caso di CP_1 eventuale accoglimento, anche solo parziale, del gravame proposto.
Per quanto riguarda il regime delle spese di lite, si effettuano le seguenti considerazioni: La costituzione in giudizio di è risultata del tutto ultronea, in quanto Controparte_12 nessuna delle parti in causa ha proposto domande nei suoi confronti, e la notifica deil'att0 di appello è stata effettuata solo ai fini della litis denuntiatio, di talché non può esservi condanna di alcuna parte alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute per il presente grado di giudizio, che restano integralmente a suo carico. Nei rapporti con le altre parti appellate costituite- , e Controparte_1 CP_3 CP_2 il risulta integralmente soccombente nei confronti delle stesse e, deve, dunque,
[...] Parte_1 essere condannato alla rifusione in favore di ciascuna delle spese sostenute per il presente grado, secondo la liquidazione di cui in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi previsti dalle vigenti Tabelle, per le cause di valore compresa tra euro 52.001 ed euro 260.000 e dell'assenza della fase istruttoria, non svolta nel presente grado. Va, altresì, posto a carico dell'appellante soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
PQM
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n.557/2025 del Tribunale di Milano, ogni Parte_1 diversa eccezione e istanza disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'appello;
pagina 11 di 12 2) Condanna il appellante a rifondere le spese di lite del Parte_1 grado, a favore di , e , che si liquidano Controparte_1 CP_3 CP_2 per ciascuna parte in € 9.991,00 per ciascuna parte, oltre IVA (se dovuta), spese al 15% e CPA;
3) Nulla sulle spese di Controparte_12
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Brena Dott.ssa Margherita Monte
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