Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1095/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1095 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Barbieri, come da procura in atti ATTORI
E
(C.F. - P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra
Cappuccilli come da procura in atti CONVENUTA
NONCHE'
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
"pro tempore", non in proprio ma quale procuratrice di Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Cappuccilli come da procura in att
[...]
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
1
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2
davanti a questo Tribunale, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante "pro tempore" e - premesso di avere stipulato con l'istituto di credito convenuto, il 18 dicembre 2008, un contratto di mutuo fondiario a tasso fisso di euro 128.000,00 - lamentavano:
l'usurarietà degli interessi moratori, con conseguente invalidità della garanzia ipotecaria;
l'indeterminatezza e la mancata trasparenza contrattuale nonchè l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, inferiore rispetto a quello effettivo;
l'inadempimento contrattuale della CP_1
l'applicazione di interessi anatocistici con riferimento al piano di ammortamento alla francese;
il superamento del limite di finanziabilità dell'80% rispetto al valore del bene ipotecato.
Sulla base di tanto formulavano le conclusioni indicate in citazione, sia in via principale che subordinata, con condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Costituitasi in giudizio, la contestava puntualmente l'assunto Controparte_1
avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con comparsa ex art. 111 cpc del 30 dicembre 2021 interveniva in giudizio la CP_2
non in proprio ma quale procuratrice di Controparte_2 Controparte_3
la quale - premesso che in forza di un atto di scissione stipulato con la
[...] [...]
il 25.11.2020 era divenuta beneficiaria di un compendio di attività e Controparte_1
passività, tra cui il credito oggetto del presente giudizio - si riportava alle istanze, deduzioni e conclusioni già avanzate dalla convenuta, insistendo per il rigetto delle avverse pretese.
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e che, pertanto, debba essere rigettata.
Ed invero, con specifico riferimento alla dedotta usurarietà degli interessi moratori, occorre premettere che - secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale - il tasso soglia al di là del quale gli interessi sono considerati usurari riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori.
2 Sul punto, infatti, appare decisivo il riferimento operato dall'art. 1 D.L. 394/2000 agli interessi
"convenuti a qualunque titolo", ciò che consente di considerare ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori.
È questa, d'altro canto, la posizione della giurisprudenza di legittimità, ribadita con la sentenza n.
350/2013 nonché, più di recente, con la pronuncia delle SS.UU. n. 19597/20 che, sul punto, ha statuito che "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso".
Tanto chiarito, va poi precisato che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita relativamente a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro;
infatti, il riferimento operato dalla citata Cass. n. 350/2013 alla "determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora", intende semplicemente indicare la necessità di verificare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori (vedi, tra le tante, Tribunale Milano, 16 luglio 2015).
Accertata la possibilità di censurare come usurari anche gli interessi di mora, va tuttavia osservato che ne derivano conseguenze diverse rispetto all'ipotesi di superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi corrispettivi.
Ed invero, occorre ricordare il differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, che hanno autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano infatti il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.
Gli interessi corrispettivi disciplinano, in sostanza, la fase fisiologica del rapporto, in cui il debitore legittimamente trattiene ed utilizza il denaro oggetto del mutuo, mentre quelli moratori la fase eventuale e patologica, che ricorre nel caso in cui il debitore sia in ritardo nella restituzione delle singole rate nei termini previsti dal piano di ammortamento.
E' stato, in particolare, sostenuto che dal punto di vista causale e funzionale, mentre gli interessi corrispettivi hanno la sola funzione di remunerazione concordata del mutuante per l'impiego del denaro fornito dal mutuatario, i moratori hanno una funzione complessa, analoga a quella della clausola penale (l'art. 1224 cc configura gli interessi moratori come ipotesi speciale di clausola
3 penale), di predeterminazione del danno derivante dal ritardo, che si aggiunge alla funzione remuneratoria propria degli interessi corrispettivi nella fase fisiologica del rapporto.
In tali condivisibili termini si è espresso questo Tribunale (sentenza del 20 ottobre 2015), precisando che proprio a causa della suddetta doppia componente funzionale - remuneratoria e di predeterminazione del danno da ritardo ulteriore rispetto a quello rappresentato dalla perdita dell'interesse corrispettivo, già dovuto nella fase fisiologica del rapporto - la misura degli interessi di mora convenzionali è sempre superiore a quella degli interessi corrispettivi, come nella specie.
Ciò posto, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui, in caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolge anche quella che prevede gli interessi corrispettivi, che continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale (cfr., tra le tante, Tribunale Milano, ordinanza del 28.01.2004, e Tribunale
Reggio Emilia, sentenza del 24 febbraio 2015).
Detti principi sono stati ribaditi dalla citata pronuncia delle SS.UU. n. 19597/20 che, in proposito, ha espresso il seguente principio di diritto: "Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti".
Quanto all'accertamento del tasso soglia valido per gli interessi moratori, le SS.UU, con la ripetuta pronuncia, hanno fatto definitiva chiarezza (confermando l'orientamento maggioritario della giurisprudenza sia di legittimità che di merito) stabilendo che "La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula:
"T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
"Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista".
Per ogni contratto, dunque, deve essere preso a termine di riferimento il D.M. all'epoca vigente. Per quanto riguarda la vicenda in esame, il contratto di mutuo è stato concluso il 18 dicembre 2008 e,
4 dunque, occorre far riferimento al D.M. 24 settembre 2008 il quale prevede una maggiorazione per gli interessi di mora pari a 2,1 punti percentuali.
Pertanto, considerato che il tasso soglia all'epoca vigente per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso era pari a 6,30, gli interessi moratori, nella specie pattuiti nella misura dell'8,46% sono conformi alla disciplina antiusura, in applicazione della seguente formula: TEGM + 2,1, con aumento della metà ex art. 2, comma 4, L. n. 108/96.
Peraltro gli attori giungono a ritenere l'usurarietà degli interessi moratori includendo nel TEG anche le spese (eventuali) per invio di lettera di sollecito, nonostante queste non siano collegate all'erogazione del credito, come previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia del febbraio 2006, all'epoca vigenti (art. 6, lett. b).
In definitiva, la domanda sul punto è priva di pregio.
Pure infondato è l'assunto di parte attrice relativo alla asserita indeterminatezza del contratto.
Ed invero, il tasso fisso del mutuo è stato puntualmente indicato nella misura del 5,46%, così come il tasso di mora;
pure indicato è l'ISC né la banca è tenuta ad esplicitare la formula del relativo conteggio né il costo delle spese di assicurazione.
Quanto alla asserita discrasia tra il TAEG pattuito e quello applicato, il Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale per cui "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass. n.
39169/21; si veda anche, più recentemente, Cass. n. 4597/23).
La (eventuale) difforme indicazione dell' non determina, quindi, alcuna incertezza sul Pt_3
contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito;
pertanto l'eventuale violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla mediante l'omessa e/o errata CP_1
Par indicazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi).
5 Tanto chiarito, il problema che si pone è quale sia la sanzione in caso di omissione o di inesatta indicazione del TAEG/ISC.
Ebbene, mentre per i tassi e gli interessi propriamente intesi soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale "Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis TUB la quale sancisce, tra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.
Tale disciplina, tuttavia, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, con le eccezioni di cui all'art. 122, comma 1, TUB.
Ebbene, la disposizione in esame deve ritenersi nel concreto inapplicabile.
Difatti, il richiamato art. 122 T.U.B., lett. a) e f), espressamente esclude dal suo ambito di applicazione i casi in cui, pur essendo il contraente un consumatore, il contratto abbia ad oggetto
"finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro", nonchè i "finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a 5 anni".
Nel caso di specie, il finanziamento è di importo superiore a 75.000,00 e prevede una iscrizione ipotecaria.
Pertanto, come ritenuto dalla S.C., "Ne consegue che [...] l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto
Par l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca
(dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.” (cfr. Cass. 14/2/2023 n. 4597, cit.).
Par In definitiva, l'errata indicazione dell' , anche ove accertata, lungi dall'alterare il consenso negoziale del consumatore, sarebbe motivo idoneo per fondare esclusivamente la domanda risarcitoria della parte mutuataria, derivante da responsabilità precontrattuale o contrattuale
6 Par dell'istituto di credito che, a causa dell'errata informazione sull' , abbia indotto controparte a stipulare un mutuo che, diversamente, non avrebbe stipulato. Nel caso di specie, gli attori nulla hanno dimostrato (e per la verità nemmeno allegato) in tal senso, per cui - in assenza di prova del pregiudizio collegato alla lesione informativa - anche la censura in esame deve ritenersi priva di fondamento.
Ancora. Deve escludersi che nel piano di ammortamento alla francese l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata determini un fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 cc.
In materia, si richiamano i principi da ultimo affermati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15130/24.
In particolare, le Sezioni Unite hanno premesso che il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che "il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via".
Con il descritto meccanismo, la generazione di interessi su interessi e, quindi, l'anatocismo, è dunque preclusa, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
L'aumento della somma pagata a titolo di interessi corrispettivi, in sostanza, costituisce una conseguenza naturale del piano di ammortamento scelto e concordato con il cliente, giacchè vengono pagati prima soprattutto gli interessi in conformità alla regola di cui all'art. 1194 c.c., così che la quota di capitale rimane alta nel primo periodo e quindi gli interessi calcolati sulla parte via via residuale comunque tendono ad essere complessivamente più alti rispetto al metodo di
7 ammortamento c.d. all'italiana, senza però che ciò possa nascondere un fenomeno di capitalizzazione di interessi e quindi un costo occulto del credito.
Il maggior ammontare di interessi, invero, dipende unicamente dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito residuo, cui il cliente decide di accedere attraverso la stipulazione del contratto in vista di vantaggi diversi ed ulteriori come può essere ad esempio quello di aver mantenuto la rata costante durante tutto il periodo del mutuo.
Hanno quindi precisato le SS.UU. che "Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo... l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché
”quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi … il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN
e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente"
(Cass. Sez. Un. n. 15130/2024, cit.).
Pertanto, nessun costo occulto è stato applicato.
Infine, gli attori hanno eccepito la nullità del mutuo fondiario per il mancato rispetto del limite di finanziabilità, individuato ex art. 38 TUB (D.lgs. 385/1993) dalla Banca d'Italia in conformità della deliberazione del CICR del 1995 nell'ammontare massimo dell'80% del valore dei beni ipotecati, ovvero del costo delle opere da eseguire sugli stessi.
Trattasi di assunto non condivisibile ed in contrasto con l'attuale assetto giurisprudenziale in materia di superamento del limite di finanziabilità, sancito dalla pronuncia n. 33719/2022 delle
Sezioni Unite della Cassazione, condiviso da questo Tribunale.
8 Le Sezioni Unite, dirimendo la questione interpretativa, hanno cristallizzato il principio di diritto applicabile alla fattispecie nel seguente arresto: "In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere."
In definitiva, sulla base delle argomentazioni che precedono, assorbenti di ogni ulteriore questione, deve concludersi per l'integrale rigetto della domanda, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
Si precisa che viene liquidato un onorario unico, avendo la convenuta e l'intervenuta (difese dal medesimo avvocato) sostanzialmente la stessa posizione processuale (cfr. Cass. n.29651/18).
Restano definitivamente a carico degli attori, in solido, le spese di cui alla disposta CTU, così come liquidate con decreto in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante "pro tempore", con l'intervento ex art. 111 cpc della
[...]
non in proprio ma quale procuratrice di Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante "pro tempore", ogni Controparte_3
ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) per l'effetto, condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
c) restano definitivamente a carico degli attori, sempre in via solidale, le spese di cui alla disposta
CTU così come liquidate con decreto in data odierna.
9 Così deciso in Pescara, il 10 marzo 2025
10
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco