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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/08/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 1794/2023
Il Tribunale, in persona del Giudice unico Massimiliano Segarizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da
- (c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione di data 04.05.2023, dall'Avv. Franz Friedrich Rainer e dall'Avv.
Manuela Hochrainer
Parte attrice nei confronti di
- (p.iva e c.f. ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti e soci (c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._2 Parte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di data C.F._3
18.07.2023, dall'Avv. Massimiliano Debiasi e dall'Avv. Adriano Secchi
Parte convenuta
e con la partecipazione di
- (c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore _3 P.IVA_2 CP_4
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di data 15.11.2023, dall'Avv.
[...]
Gernot Rössler e dall'Avv. Georg Romen
Parte terza chiamata con oggetto: Vendita di cose mobili;
aliud pro alio; mancanza di qualità promesse;
causa trattenuta in decisione all'udienza del 17.07.2025, rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
➢ da parte attrice , come da memoria ex art. 189 c.p.c. n. 1): Parte_1
“Il Giudice voglia -
1 contrariis reiectis,
a) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita de quo per grave inadempimento di parte convenuta, come esposto in narrativa;
b) in subordine: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita de quo per i vizi risp. le qualità mancanti ex artt. 1490 e 1497, c.c., come esposti in narrativa;
c) in ogni caso: condannare parte convenuta alla restituzione del prezzo pagato pari ad €
42.260,00.-, oltre ad interessi legali dalla data rispettiva di pagamento (€ 5.000,00.- in data
20.10.2021, € 35.260,00.- in data 22.10.2021 ed € 2.000,00.- in data 22.10.2021) al saldo, nonché all'asporto della macchina in custodia presso il domicilio dell'attore;
d) in ogni caso: accertare e dichiarare che parte convenuta è tenuta al risarcimento del danno subito dall'attore in dipendenza dell'inadempienza contrattuale di parte convenuta, compresa l'indennità di custodia del mezzo, e condannare parte convenuta al pagamento di €
8.000,00.-, più o meno secondo giustizia, oltre ad interessi e svalutazione dal 22.10.2021 al saldo, nonché alla rifusione delle spese del procedimento di ATP n. 1524/2022, RG Tribunale di
Bolzano, incluse le spese del c.t.u. Ing. e del c.t.p. Ing. nell'importo complessivo di Per_1 Per_2
€ 12.797,81.-;
e) in ogni caso: con vittoria di spese (anche delle spese sostenute nel procedimento di
ATP).
*** * ***
In via istruttoria subordinata ci si richiama alle proprie istanze istruttorie richieste e non ammesse (cfr. memoria ex art. 171-ter, c.1, n. 2, c.p.c.).”
➢ da parte convenuta come da foglio di precisazione Controparte_1 delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di BOLZANO:
In via principale: respingere e quindi rigettare ogni domanda attorea per inammissibilità, improcedibilità, decadenza, prescrizione e comunque infondatezza in fatto ed in diritto, ovvero ridurne le pretese per quanto di giustizia;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertata
l'esclusiva responsabilità della terza chiamata per i fatti di cui è causa (quale produttrice e/o comunque ex art. 2043 c.c.) condannare la terza chiamata con sede in Via de Zinis n. _3
2 6 – 38011 CAVARENO (TN) C.f./p.iva nr. prestare alla convenuta P.IVA_3 Per_3
(P.IVA e C.F. Controparte_5
), per ogni conseguenza dannosa quest'ultima dovesse patire (per capitale, P.IVA_1 interessi e spese tecniche e legali) per le conseguenze dell'azione avversaria;
In via istruttoria: ci si riporta a quanto argomentato nella memoria ex art. 171 ter cpc n. 2 dd.
08.01.2024 nonché nelle deduzioni in replica di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 3 dd.
17.01.2024;
In punto spese:
Con rifusione di tutte le spese legali e tecniche, quantificate secondo i parametri di legge vigenti al momento della decisione, sia per il presente grado di giudizio e pure per la fase di ATP come da documentazione dimessa in atti.”
➢ da parte terza chiamata come da memoria ex art. 189 c.p.c. n. 1): _3
“Nel merito: Rigettare ogni domanda ed istanza svolta nei confronti della dalle _3 controparti per inammissibilità, decadenza e prescrizione di ogni relativo diritto e comunque infondatezza in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nei precedenti atti, come saranno meglio dedotti nelle memorie conclusionali.
Per quanto riguarda le spese: Con rifusione di tutte le spese legali e tecniche, sia per il presente grado di giudizio sia per la fase dell'accertamento tecnico preventivo, come da fatture prodotte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Allegazioni delle parti ed iter processuale
1. L'attore ha convenuto in giudizio l'azienda agricola chiedendo la Parte_1 CP_1 risoluzione del contratto perfezionato nell'ottobre 2021, avente ad oggetto l'acquisto di un carro di raccolta semovente usato, con nastri e sottocarro IN, al prezzo di euro CP_6
40.260,00 e di una seconda piattaforma al prezzo di euro 2.000,00, con restituzione di quanto pagato e risarcimento del danno. A fondamento delle domande ha esposto:
− che la macchina era stata descritta dal venditore come una “revo cingolata” (…) “in perfette condizioni”, un “veicolo a norma” per il quale “sono stati fatti molti lavori con fattura alla casa madre” e che per WhatsApp aveva confermato che “il carro è stato omologato e iscritto a tutti gli enti di controllo e certificazione”;
− che in occasione dell'incontro a Cles in data 19.10.2021 l'odierno attore faceva presente di dover adibire la macchina all'imminente raccolta delle mele nei propri frutteti a
3 Castelrotto, siti su pendenze oscillanti tra il 30% ed il 45%, e che la venditrice garantiva la funzionalità della macchina per l'impiego su fondi con pendenza almeno fino al 45%;
− che la macchina è stata consegnata in data 22.10.2021, ma già il giorno successivo l'attore ha constatato che essa non funzionava e non era idonea all'impiego sui fondi in pendenza;
− che in data 25.10.2021 il sig. rispettivamente sua madre denunciavano Pt_1 Parte_3 telefonicamente alla venditrice il mancato funzionamento della macchina;
− che l'attore riscontrava vari vizi nella cosa e nella documentazione tecnica;
− che a causa del mancato funzionamento l'attore era costretto ad effettuare la raccolta 2021 con l'impiego di apposite scale, metodo più faticoso e lento, nonché a comprare un'altra macchina per il raccolto dell'anno 2022;
− che l'attore aveva instaurato dinanzi a questo Tribunale il procedimento per ATP sub RG
n. 1524/2022, conclusosi con relazione del ctu ing. , il quale evidenziava: Persona_4
i. che la macchina non è adatta ad essere impiegata con un veicolo cingolato di tipo diverso da quello approvato, sempre di marca e indicato nel manuale di _3 istruzioni, mentre la macchina in oggetto è collocata su un dumper manuale di marca HINOWA, modello dichiarato HP1500, ma identificato nella targa come
T1500;
ii. che la macchina risponde correttamente ai comandi di sterzatura e rotazione solo agendo su entrambi i joystick e che il manuale di istruzioni “relativamente ai comandi riporta una descrizione a parere del C.T.U. interpretabile in modo non univoco”;
iii. che il c.t.u. “ritiene che la macchina acquistata dal Sig. CP_6 Parte_1 sia in grado di operare su terreni che presentano le pendenze prescritte dal
[...] costruttore, nelle condizioni indicate dal costruttore”, e cioè massima pendenza terreno longitudinale 30% (=16,7°) e massima pendenza terreno trasversale 15%
(=8,5°) che nel caso di terreno scivoloso diventano 15% (=8,5°) e 7,5% (=4,28°); iv. che il c.t.u. raccomanda una revisione generale dell'impianto oleodinamico, la verifica dell'impianto di raffreddamento e la sostituzione dei cingoli in gomma per entrambi i sotto-carri, stimando il costo dei lavori in complessivi euro 7.100,00.
4 In diritto l'attore ha lamentato il grave inadempimento o comunque l'assenza delle qualità promesse, poiché la macchina sarebbe diversa da quella descritta dalla venditrice nell'offerta nonché in occasione dell'incontro e, comunque, affetta da vizi, fra cui in particolare:
a) l'oggetto della vendita sarebbe costituito un conglomerato di due macchinari per i quali il manuale di istruzioni, mai consegnato all'acquirente, esclude l'impiego congiunto, con conseguente non operatività della polizza antinfortuni in caso di sinistro;
b) difetterebbero l'omologa e l'iscrizione della macchina “a tutti gli enti di controllo e certificazione” poiché la dichiarazione di conformità dd. 13.06.2011 si riferisce ad una piattaforma elevabile, mentre il protocollo dd. 15.10.2021 si riferisce ad un carro CP_7 raccolta frutta nr. “0111570” con cingolo “PT1500”, e quindi non al bene in esame;
c) la macchina sarebbe quasi completamente inidonea all'uso nei frutteti del signor Pt_1 nella maggior parte molto più ripidi del 30%.
2. La convenuta ha resistito in giudizio, negando ogni vizio e difetto, nonché ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa produttore della macchina che ha eseguito la _3 manutenzione della stessa, già parte del procedimento per ATP, dal quale farsi manlevare.
In particolare, la convenuta ha contestato la risoluzione del contratto di acquisto della seconda piattaforma, venduta quale “rottame” al prezzo di ferro vecchio. Inoltre ha dedotto che
_3 aveva sconsigliato all'attore l'acquisto del modello oggetto di causa;
che l'attore aveva provato il macchinario prima dell'acquisto, testandone le inclinazioni possibili;
che mai la convenuta aveva garantito l'utilizzo della macchina per una pendenza specifica, rimandando ai documenti accompagnatori;
che la macchina è composta da un carro cingolato IN, formato da un sottocarro PT1500 e da un dumper denominato HP 1500, allestito da quale carro di
_3 raccolta;
che la consegna all'attore di un manuale di istruzioni riferito al modello Sky One 300 era un problema meramente formale, frutto di un errore di che la confusione tra matricole,
_3 denominazioni delle macchine e manuali era attribuibile a che nel 2011 non c'era una
_3 norma UNI specifica per i carri raccolta ed i costruttori li identificavano come piattaforme elevabili, poiché la norma UNI EN 16952:2022 macchine agricole - piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (wpo) era stata pubblicata solo a febbraio 2022; che la macchina era stata denunciata all' in data 23.8.2021 e che la verifica periodica effettuata da CP_7
VerTest Srl in data 15.10.2021 su mandato dell' riportava per “errore” il numero di matricola CP_7
5 0111570; che gli interventi consigliati dal CTU costituivano opere di manutenzione ordinaria per una macchina con oltre 5.000 ore di attività.
In diritto la convenuta ha eccepito la decadenza per mancata denuncia “nei termini di legge” e la prescrizione dell'azione per essere l'azione stata introdotta oltre l'anno successivo, ha contestato l'inadempimento e l'assenza di qualità, nonché dedotto l'assenza di una domanda estimatoria di riduzione del prezzo o di attivazione della garanzia per vizi, alternativa e non cumulabile con quella redibitoria azionata da parte attrice.
3. La terza chiamata ha esposto che la macchina era stata dapprima acquistata dal signor _3
, poi dall'azienda agricola e quindi dall'attore con 5.876 ore di lavoro;
che Persona_5 CP_1
l'ultima revisione era stata eseguita in occasione del tagliando del 2019; che la convenuta aveva consegnato all'attore il certificato di conformità CE rilasciato da in data 13.6.2011 al primo _3 acquirente ed il certificato di verifica periodica dell' , di competenza di rilasciato il CP_7 CP_1
15.10.2021, oltre ai manuali del sottocarro IN del motore Yanmar e della macchina raccoglitrice “Sky One 300”; che dopo l'acquisto il signor si era rivolta a per alcune Pt_1 _3 riparazioni, la quale, dopo un sopralluogo, con lettera del 27.10.2021 aveva indicato che le proprie macchine non erano adatte ai suoi terreni. CP_6
In diritto ha eccepito la genericità del titolo a fondamento della chiamata in causa,
l'inammissibilità di un'azione a titolo di responsabilità del produttore o extracontrattuale, la decadenza e la prescrizione, essendo decorsi due anni dall'ultima revisione, nonché l'assenza di una propria responsabilità, stante la correttezza della documentazione da lei emessa e della conformità della macchina prodotta.
4. Per quanto di interesse, nella prima memoria ex art. 171ter c.p.c. l'attore ha ribadito le proprie contestazioni anche alla targhetta della macchina, destinata ad una piattaforma elevabile ma non ad una macchina di raccolta, senza indicazione del carico utile, bensì solo del carico nominale di piattaforma;
ha negato di essersi mai rivolto a per chiedere informazioni sul modello prima _3 dell'acquisto e che la piattaforma oggetto del secondo contratto sia un rottame, trattandosi di accessorio utilizzabile solo con quella macchina;
ha infine ricondotto la consegna di aliud pro alio all'azione di risoluzione ordinaria, slegata dai termini ex art. 1495 cod. civ.
La convenuta ha invece descritto i tre interventi eseguiti sulla macchina dal precedente proprietario fra il dicembre 2019 ed il marzo 2020 e negato che essa fosse giunta a “fine vita”, affermando che la garanzia si fosse estesa e rinnovata dopo ogni intervento della ditta produttrice.
6 Nella seconda memoria la convenuta ha eccepito la tardività della domanda in termini di aliud pro alio dedotta da parte attrice.
La terza chiamata ha invece allegato di allestire i propri carri su veicoli cingolati prodotti da
IN dietro specifiche indicazioni e che per “veicolo cingolato di marca dovrebbe _3 intendersi quello IN usato per la macchina in esame, producendo a supporto documentazione tecnica afferente ad un altro modello del 2014, esponendo infine che i lavori da lei eseguiti negli anni non avevano riguardato l'impianto oleodinamico e di raffreddamento o i cingoli della machina come raccomandati dal CTU.
5. All'esito della prima udienza il giudice ha formulato proposta conciliativa, consistente nella restituzione del macchinario, rispettivamente del prezzo, a spese interamente compensate;
la proposta è stata respinta dalla convenuta ed accettata dalle altre parti.
La causa è stata quindi istruita mediante acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP e l'assunzione di prove orali. All'esito è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione per il giorno 16.1.2025, differita, a seguito di temporanea riassegnazione del procedimento ad altro giudice, al giorno 17.07.2025.
II. Sull'azione attorea
1. Preliminarmente occorre osservare che la compravendita si è perfezionata in data 19.10.2021 con lo scambio dei consensi a norma dell'art. 1376 cod. civ., mentre è documentale e pacifico che la macchina è stata consegnata al signor in data 22.10.2021 (doc. I, all. II attore). Pt_1
1.1. Risulta incontestato che l'attore ha denunciato i vizi di malfunzionamento oralmente in data
25.10.2021, oltre ad essere provato che in data 29.10.2021 inviò formale denuncia per iscritto a mezzo del proprio legale, sia tramite pec che per lettera raccomandata (doc. I, all. 6 attore).
È quindi del tutto infondata l'eccezione di decadenza genericamente sollevata da parte convenuta, fermo restando che l'art. 1495 cod. civ. prevede un termine di 8 giorni dalla scoperta per denunciare i vizi, termine che non è certamente decorso nel caso di specie, essendo decorsi solo 7 giorni dalla consegna, primo momento in cui l'attore poteva accorgersi del malfunzionamento sui propri fondi.
1.2. Dagli atti emerge che in data 12.5.2022 – dunque prima del maturare del termine prescrizionale di un anno di cui all'art. 1495 cod. civ. – l'attore abbia instaurato il procedimento per ATP al fine di far accertare la regolarità ed utilizzabilità del macchinario in oggetto, con relazione del CTU ing. di data 30.11.2022, depositata in data 1.12.2022. Persona_4
7 Il procedimento di istruzione preventiva, in quanto giudizio conservativo in parte qua, è atto idoneo ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. ad interrompere la prescrizione del diritto alla garanzia del bene compravenduto, specie in una fattispecie come quella oggetto di causa, ove è necessario verificare le caratteristiche ed il corretto funzionamento di un macchinario complesso (cfr. Cass.
n. 724/1989).
Il giudizio di merito è stato introdotto in data 22.5.2023, prima del decorso di un ulteriore anno dal deposito della relazione, sicché anche l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta
è destituita di fondamento.
1.3. Costituisce inoltre insegnamento consolidato che il rimedio ordinario di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. è svincolato dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. La qualificazione della domanda, peraltro, è attività riservata al giudice in base alla prospettazione dei fatti allegati dalle parti: “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di "aliud pro alio", la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c..” (Cass. n. 2806/2021).
1.4. Ciò posto, fin dall'introduzione del giudizio parte attrice ha proposto in via principale una domanda di risoluzione in forza dei generali principi in materia di inadempimento (art. 1453 ss. cod. civ.), allegando elementi di diversità della cosa consegnata e quindi offrendo una prospettazione potenzialmente sussumibile nell'aliud pro alio.
In via subordinata ha esperito azione di risoluzione per vizi ex art. 1490 cod.civ. rispettivamente per qualità mancanti ex art. 1497 cod.civ., oltre a richiedere in ogni caso la restituzione del prezzo, il risarcimento dell'ulteriore danno ed il pagamento dell'indennità di custodia.
Effettivamente l'attore non ha quindi proposto un'azione estimatoria di riduzione del prezzo.
2. Occorre quindi procedere all'esame dei singoli vizi lamentati da parte attrice, verificando se essi siano sussumibili nell'azione generale di risoluzione ovvero integrino vizi redibitori ovvero costituiscano assenza di qualità rilevanti ai sensi dell'art. 1497 cod. civ.
2.1. Preliminarmente si rileva che l'attore non contesta che la macchina consegnatagli corrisponda a quella da lui visionata in data 19.10.2021.
8 Ne consegue l'irrilevanza del numero di serie erroneo menzionato nel documento di trasporto e nella fattura (n. 0111570), rispetto a quello indicato nella targhetta apposta sul macchinario (n.
11050), raffigurata a pag. 8 della CTU dell'ing. . Per_1
Trattasi invero di errore meramente formale, che non integra un vizio né grave, né la consegna di un bene diverso da quello compravenduto, che è stato visionato dall'attore prima dell'acquisto.
2.2. Sempre con riguardo ai dati identificativi si osserva che la targhetta della macchina riporta la denominazione del produttore , la descrizione “piattaforma elevabile”, il tipo , _3 CP_6 il numero di serie “11050”, l'anno di costruzione “2011”, nonché il carico nominale di piattaforma, quantificato per il complessivo in 280 kg e per le attrezzature in 40 kg, senza specificazione del carico utile.
2.2.1. Non è in contestazione che la targhetta corrisponda a quella originale. Tantomeno parte attrice ha allegato l'esistenza di un obbligo contrattuale o normativo di indicazione del carico utile.
2.2.2. Riguardo alla descrizione “Piattaforma elevabile” nella targhetta, essa collima con quella riportata nella dichiarazione di conformità rilasciata da in data 13.06.2011 per la _3 macchina con numero di serie 11050.
Nel presente giudizio ha confermato che il bene oggetto di causa corrisponde alla _3 macchina “Raccoglifrutta modello PI” da lei costruita nell'anno 2011 e successivamente revisionata nel 2011 (comparsa pag. 3 e 4) e che alla stessa si riferisce la dichiarazione di conformità da essa rilasciata (comparsa, pag. 6).
Il CTU ha accertato che la conformità poteva essere attestata dal costruttore con autocertificazione (CTU, pag. 13). Risulta altresì che all'epoca di realizzazione del macchinario non fosse applicabile la norma EN 16952:2022 macchine agricole - piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (wpo), di oltre undici anni successiva alla costruzione della macchina, per cui non si può escludere che prima di allora i costruttori identificassero i carri raccolta come piattaforme elevabili.
Effettivamente il modello di targhetta raffigurato nel manuale di istruzioni riporta la descrizione
“Macchina raccoglifrutta” (allegato 3 alla CTU, pag. 3). Tuttavia, lo stesso manuale precisa che la raffigurazione integra “un facsimile indicativo della targhetta CE” per cui il contenuto non deve corrispondere alla lettera a quanto ivi previsto.
9 2.2.3. Il CTU, al punto 6.4.1. delle conclusioni, ha in ogni caso valutato “in termini oggettivi la bontà delle fasi di sviluppo e costruzione della macchina “ ” da parte della ditta CP_6 costruttrice”.
Ne deriva che l'assenza del dato sul carico utile o la denominazione imprecisa del mezzo quale
“piattaforma elevabile” anziché “macchina raccoglifrutta” non integrano un vizio o inadempimento grave, tenuto conto che la corrispondenza del bene compravenduto alla macchina
“Raccoglifrutta modello piuma” è confermata dallo stesso costruttore e che tali circostanze non risultano comportare né un pregiudizio concreto, né un elemento ostativo all'utilizzo della macchina, né tantomeno l'inidoneità della macchina all'uso per cui è stata costruita.
Maggiori dettagli sulla portata del macchinario sono peraltro forniti dal manuale di istruzioni della Macchina “Revo PI” (all. 3 alla CTU, pag. 8).
2.3. Riguardo all'omologazione della macchina è già stato appurato al punto precedente che la autodichiarazione di data 13.06.2011 sussiste validamente ed è riferita al bene oggetto di causa, contraddistinto dal numero di serie n. 11050 attribuito da ed apposto sulla targhetta (v. _3
CTU, pag. 13 e 14 nonché ivi allegato 8).
La convenuta ha poi dimostrato che l'azienda agricola denunciò all' la macchina CP_1 CP_7 modello PI, costruita da in data 13.06.2011 con il numero di serie corretto 11050 _3
(doc. A 001 convenuta).
2.3.1. Unitamente alla macchina, all'attore è stato consegnato il verbale di verifica periodica del 15.10.2021 (CTU all. 9). Non è controverso tra le parti che il compimento della CP_7 verifica ricadesse in capo alla convenuta quale proprietaria all'epoca. CP_1
Il verbale di verifica redatto dalla VerTest Srl, organismo abilitato presso riguarda il carro CP_7 raccoglifrutta semovente marca modello PI che riporta il numero di fabbrica _3
0111570, non corrispondente quindi a quello della targhetta apposta sulla macchina.
Tuttavia, il numero di fabbrica è correttamente indicato quale 11050 nella scheda tecnica redatta sempre da VerTest in data 15.10.2021. La scheda tecnica è univocamente riferita al bene in oggetto, poiché identifica la macchina esaminata come “carro raccolta frutta” modello “piuma”, anno di costruzione “2011” e riporta la dichiarazione CE di conformità del i di data _3
13.06.2011.
10 La scheda tecnica ed il verbale di verifica periodica concernono la stessa macchina, avente matricola n. 2121/2/00434/TN, numero di matricola che, in base alla nota sulla scheda CP_7 tecnica, viene assegnato da parte dell' all'atto della comunicazione della messa in servizio. CP_7
Pertanto, dall'esame complessivo della documentazione si evince che entrambi i documenti redatti da VerTest Srl si riferiscono alla macchina oggetto della compravendita fra le parti, i cui dati sono riportati correttamente nella scheda tecnica, mentre il diverso numero di fabbrica indicato nel verbale di verifica periodica risulta il frutto di un mero errore materiale.
Anche questa difformità risulta dunque priva di rilevanza concreta.
2.3.2. Quanto al manuale di istruzioni, non è contestato che al signor sia stato consegnato Pt_1 quello concernente la piattaforma “Sky One 300” sempre prodotta da _3
Il manuale corretto è stato acquisito nel corso delle operazioni peritali dal CTU ed allegato alla relazione sub n. 3, oltre che prodotto dalla convenuta sub doc. A 006.
La carenza risulta quindi superata nel corso del procedimento per ATP.
In ogni caso, essa non risulta di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1455 cod. civ., posto che l'acquirente avrebbe potuto sollecitare una richiesta del venditore al costruttore o rivolgersi direttamente a quest'ultimo, con il quale è documentale che avesse genericamente interloquito già prima dell'acquisto oggetto di causa, nel novembre 2019
(v. e-mail prodotte sub doc. C dalla convenuta).
Non risulta, sotto diverso profilo, che le parti avessero pattuito espressamente la consegna del manuale, sicché l'inoltro di un documento erroneo non integra nemmeno un vizio redibitorio.
2.4. In relazione al sottocarro, come correttamente rilevato dal CTU, il manuale predisposto da prevede che la macchina raccoglifrutta PI deve essere installata su apposito _3 cingolato della stessa - vedasi punto 2.1. (pag. 6), punto 2.2. (pag. 7) e punto 2.3. del _3 manuale (pag. 8).
2.4.1. Dalla CTU è emerso che la macchina oggetto di causa è montata su un cingolato di marca
IN, identificato attraverso apposita targa, collocata a lato dello stesso, secondo cui la denominazione corretta è “T1500”, di costruzione risalente all'anno 2010, numero di matricola
0891PO (CTU, pag. 12).
Sennonché nel procedimento per ATP ha sostenuto che il “Veicolo cingolato di marca _3
Revo” indicato nel manuale, nella fattispecie è stato realizzato da IN in base alle specifiche tecniche da essa fornite (osservazioni CTP, doc. 4 parte terza chiamata).
11 Nel caso di specie, dunque, è lo stesso costruttore ad esporre che il bene è stato realizzato grazie a quanto fornito dal suo subfornitore secondo le specifiche richieste per l'assemblaggio CP_8 della macchina finale, in relazione alla quale ha rilasciato la dichiarazione di conformità nel 2011 senza mai negarne la validità.
L'affermazione è stata ribadita in questo giudizio da la quale ha prodotto la conferma _3
d'ordine inviata a IN unitamente ai disegni tecnici per altro modello PI del 2014 (doc. 6 parte terza chiamata), esponendo di non aver più rinvenuto la documentazione afferente alla macchina oggetto di causa perché fuori produzione. Tenuto conto che già l'ATP è stato promosso ad oltre 10 anni dalla realizzazione della macchina, la tesi di di trovarsi _3 nell'impossibilità di produrre la documentazione relativa al bene de quo non risulta inverosimile.
Ad ogni modo, alla luce di quanto dimostrato per il macchinario successivo e della posizione assunta dalla terza chiamata nel senso di riconoscere conforme all'indicazione riportata _3 nel proprio manuale il sottocarro cingolato fornito da IN, non vi è nessun motivo per dubitare che quest'ultimo corrisponda a quello scelto dal costruttore al fine di realizzare la propria macchina raccoglifrutta.
D'altronde, all'imprenditore non è vietato di avvalersi di subfornitori terzi per la realizzazione di alcune componenti. Nel caso concreto, la conferma dell'ausilio del terzo si rinviene nel fatto che unitamente alla macchina è stato consegnato il manuale del sottocarro IN, allegato alla consulenza di parte attrice (doc. I, all. 8, attore, pag. 27 ss.).
2.4.2. Va poi osservato che il CTU non ha accertato l'incompatibilità fra il sottocarro IN e la macchina raccoglifrutta Revo PI, allegata da parte attrice per mezzo del suo consulente.
Quest'ultimo è partito dai dati tecnici di carico riportati nel manuale della macchina Revo Sky
One 300, la quale però non corrisponde alla macchina oggetto di causa, come si evince dal raffronto fra le foto agli atti del bene compravenduto e la rappresentazione della Sky One 300 sul frontespizio del manuale (all. I, doc. 8 attore, pag. 47). Peraltro, i dati sui quali si fonda l'analisi del consulente tecnico di parte attrice circa i limiti del sottocarro IN non sono in alcun modo documentati.
Non vi è dunque alcun elemento di prova del limite di carico sopportato dai cingoli IN, per cui non è in nessun modo dimostrato che questi non sopportino il peso della macchina ed il carico ivi tollerato. Parte_4
12 Anzi, nel corso delle operazioni peritali il CTU ha ricevuto dal costruttore il fascicolo tecnico completo relativo alla macchina “Revo PI”, Numero di Serie 11050, dal quale ha potuto accertare quanto segue:
“Dall'esame della documentazione ricevuta e attraverso l'ispezione visiva e diretta del veicolo in sede di sopralluoghi e di test, il C.T.U. ritiene di poter ragionevolmente giudicare la macchina robusta e strutturalmente ben concepita.
È stata condotta un'accurata analisi dei rischi, facendo rigoroso riferimento alle normative tecniche in vigore all'epoca della progettazione della macchina.
Le componenti adottate risultano adeguatamente dimensionate e il veicolo nel proprio insieme si presenta solido e affidabile.” (CTU, pag. 44).
In definitiva, il CTU ha accertato che la macchina è strutturalmente ben concepita e solida, per cui non risulta alcun vizio in fase progettuale e di costruzione. Co 2.5. Lamenta ancora parte attrice che al momento dell'acquisto il venditore azienda agricola avrebbe garantito la possibilità di utilizzare la macchina su terreni con una pendenza
[...] ricompresa fra il 30% ed il 45%.
2.5.1. In primo luogo, si rileva che sulla targhetta apposta sul macchinario è indicata una pendenza massima del terreno longitudinale nella misura del 30% e trasversale del 15% (CTU, pag. 8).
La possibilità di utilizzo del macchinario entro i limiti ivi indicati è stata confermata in sede di operazioni peritali (CTU, pag. 45, punto 6.3.).
2.5.2. Nel corso dell'istruttoria è stata quindi assunta la testimonianza del signor il Tes_1 quale accompagnò il signor presso l'azienda della convenuta in data 19.10.2021. Pt_1
Il teste escusso all'udienza del 30.05.2024, ha riconosciuto in aula il signor socio Tes_1 Pt_2 di azienda agricola che presenziò al momento della compravendita, nonostante nella CP_1 capitolazione delle prove orali questi sia erroneamente indicato quale “signor . Per_6
Il teste, con riguardo al capitolo di prova n. 5, ha confermato che l'attore signor Parte_1 prospettò al venditore la necessità di utilizzare la macchina presso i propri frutteti, aventi in gran parte una pendenza compresa fra il 30% ed il 45%. Ha inoltre descritto le circostanze di luogo relative al sopralluogo, ossia in Val di Non, ove ha effettivamente sede la convenuta, ed alla macchina, descritta come “tutta pulita” e sita “in piano su un piazzale vicino alla casetta”.
13 Con riguardo al capitolo di prova successivo (n. 6), il teste ha dichiarato che il signor Tes_1 nell'occasione ha garantito la funzionalità della macchina per l'uso prospettato su fondi Pt_2 con una pendenza sino al 45%-50%.
Il teste è risultato affidabile, sia perché ha riconosciuto in aula il soggetto cui si riferivano i capitoli di prova orale, al di là del diverso nominativo indicato, sia perché ha precisato di non aver misurato esattamente le pendenze dei terreni attorei, ma di conoscere questi ultimi, in quanto vi passa davanti ogni giorno, nonché di poter confermare l'inclinazione indicata nella domanda, poiché simile a quella dei propri terreni.
Il teste ha pertanto reso dichiarazioni coerenti e verosimili, senza che siano emersi elementi per dubitare della sua attendibilità ovvero da cui emerga un interesse in causa. Risulta infatti del tutto verosimile che il teste conosca all'incirca la pendenza dei propri terreni, trattandosi di dato rilevante ai fini della coltivazione degli stessi, e possa compararla con quella dell'attore, che visiona quotidianamente.
2.5.3. Sotto diverso aspetto, è documentale che l'attore già in data 29.10.2021 ha denunciato a mezzo del proprio difensore l'inidoneità della macchina all'uso prospettato durante le trattative nei suoi frutteti, siti in gran parte in pendenza, e garantito dalla parte venditrice.
2.5.4. Non risulta invece dimostrata la circostanza addotta dalla parte convenuta e dalla terza chiamata, secondo cui avrebbe eseguito un sopralluogo nel settembre 2019, all'esito del _3 quale avrebbe evidenziato l'impossibilità di utilizzo delle macchine nei fondi attorei. _3
Essa è riportata solamente in una lettera di datata 27.10.2021 (doc. 2 . _3 _3
L'allegazione è stata tempestivamente contestata da parte attrice senza che siano stati addotti ulteriori elementi a riprova della stessa.
La circostanza è peraltro difficilmente compatibile con quanto risulta dallo scambio di e-mail intercorso fra l'attore signor e la terza fra il novembre 2019 ed il luglio 2020 Pt_1 _3
(doc. 3 . Dalle comunicazioni si evince che a fine novembre 2019 il signor _3 Pt_1 contattava al fine di ottenere genericamente informazioni sulla macchina PI. _3
Seguivano risposte del produttore in lingua tedesca, l'ultima della quale, datata 13.7.2020, riferiva che per un eventuale ordine vi era tempo sino a fine anno.
Dallo scambio di corrispondenza, dunque, non emerge l'asserito sopralluogo, né vi è alcun cenno a pendenze e non risulta nemmeno che abbia sconsigliato l'acquisto dei propri prodotti. _3
14 Ne consegue che non è dimostrato che prima dell'acquisto l'attore fosse stato reso edotto dell'impossibilità di impiegare la macchina raccoglifrutta modello PI nei propri frutteti.
2.5.5. Tantomeno risulta provato che durante le trattative all'attore siano stati forniti i documenti da cui poter evincere le pendenze massime o che sia stata espressamente mostrata la targhetta apposta sul veicolo riportante tali dati.
Sul punto si rileva che la targhetta, raffigurata a pag. 8 della CTU, risulta collocata in una posizione non identificabile in base all'ampio materiale fotografico che correda sia la CTU, sia la consulenza stragiudiziale di parte attrice, per cui la stessa non risulta di immediata percezione.
Anche il carteggio VerTest Srl non è di immediata intelligibilità, per le ragioni sopra esposte.
Pertanto, non vi è prova che l'attore sia stato reso edotto dei limiti tecnici di utilizzo indicati dal costruttore.
Al contrario, dalla dichiarazione del teste emerge che la macchina si trovava in piano Tes_1 quando venne visionata prima dell'acquisto. Dalla foto inviata dalla parte venditrice al momento Co del caricamento della macchina su apposito camion risulta che i frutteti dell'azienda agricola non presentano particolari pendenze, il che corrobora ulteriormente la dichiarazione
[...] testimoniale (cfr. foto sub all. III attore, pag. 25).
Va in ogni caso ricordato che secondo insegnamento risalente, ma mai smentito, della Suprema
Corte, l'eventuale riconoscibilità del vizio rileva solo ai fini dell'esclusione della garanzia per l'azione redibitoria, mentre tale requisito non è richiamato dall'art. 1497 cod.civ. in relazione alla risoluzione per mancanza di qualità (cfr. Cass. n. 3695/1969).
2.6. L'impossibilità di funzionamento su terreni aventi una pendenza superiore al 30% è pacifica e risulta dalle indicazioni dello stesso costruttore.
Detta impossibilità non può essere ricondotta alla vendita di cosa diversa da quella oggetto del contratto (aliud pro alio), perché oggetto del negozio era la macchina raccoglifrutta che era stata presa in visione e la cosa è rimasta immutata sia nella sua materialità, sia nella sua idoneità ad essere utilizzata su terreni con i limiti dettati dal costruttore, non essendo perciò stata consegnata una cosa diversa nel genere o che presenta difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale (cfr. ex multis Cass. n. 6988/1986).
2.7. Da quanto precede risulta invece che la necessità di utilizzo della macchina sui fondi attorei contraddistinti da marcate pendenze era stata fatta presente alla convenuta quando venne presa visione del bene offerto in vendita.
15 La possibilità di un simile impiego caratterizzava la volontà negoziale del signor Pt_1 manifestata nel corso delle trattative come riportato dal teste, poiché l'attore non aveva alcun interesse all'acquisto di un mezzo per lui privo di utilità, dato confermato anche dall'impiego per sole 18 ore, rilevato dal CTU in occasione dell'inizio delle operazioni peritali.
La mancanza delle qualità promesse è imputabile alla convenuta, la quale in base alle risultanze testimoniali ha garantito la possibilità di impiegare la macchina su terreni con pendenza superiore al 30% e quindi oltre i limiti stabiliti dal costruttore, senza richiamare i dati tecnici indicati sulla targhetta né consegnare il manuale corretto, riferito al bene compravenduto che li riportava.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1497 cod. civ., poiché la possibilità di impiego sui fondi attorei è stata assunta dalle parti a contenuto del contratto in funzione di qualità promesse, in difetto delle quali sussiste inadempimento del venditore: “È noto che le qualità promesse, come categoria autonoma, comprendono tutti i requisiti, che non configurano di già qualità essenziali normali e che, ad un tempo, sono stati specificamente, anche se non espressamente, contemplati e pattuiti nel contratto. La determinazione contrattuale può avvenire in modo esplicito, con indicazione apposita delle qualità, che si richiedono nella cosa;
ma può avvenire anche implicitamente, precisando che la cosa deve servire ad un dato uso, diverso da quello consueto secondo il tipo, cui la cosa stessa appartiene. In questo caso, le ulteriori qualità si aggiungono a quelle essenziali. Nel solco di queste direttive, dalla giurisprudenza si afferma che a differenza delle qualità essenziali della cosa venduta che, essendo indispensabili per l'uso cui è destinata la cosa di un determinato tipo, obbligano il venditore ancorché non siano state dedotte in modo specifico in contratto, le qualità "promesse"
- che possono essere atipiche, se inerenti ad un uso diverso da quello che è proprio della cosa venduta, oppure particolari se inerenti ad un uso della cosa conforme alla sua destinazione - obbligano il venditore quando vengano dedotte nel contratto espressamente o anche per implicito (Cass., Sez. II, 15 novembre 1978, n. 5257).” (Cass. n. 6240/1993).
2.8 La domanda di risoluzione del contratto per assenza delle qualità promesse, proposta in via subordinata da parte attrice rispetto a quella per aliud pro alio con riguardo alle problematiche sopra esaminate, merita quindi accoglimento, con assorbimento delle questioni circa gli ulteriori vizi di funzionamento lamentati, anche in applicazione del principio della ragione più liquida.
2.8.1. Alla risoluzione del contratto di compravendita della macchina raccoglifrutta consegue altresì la risoluzione del contratto di acquisto dell'ulteriore pedana al prezzo di euro 2.000,00.
16 Diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, dal suo stesso annuncio si evince che essa veniva offerta in vendita unitamente al macchinario (cfr. all. I, doc. 8, pag. 18 dell'attore: “Vendo revo cingolata per passaggio a carro elettrico, macchina in perfette condizioni è stata iscritta ai vari enti (veicolo a norma) sono stati fatti molti lavori con fattura dalla casa madre.
Possibilità di avere pedana centrale per dirado potatura, 2 pedane indipendenti e gruppo nastri
(tot nastri 6) no perditempo e offerte assurde.”).
L'utilizzabilità della pedana in funzione della macchina raccoglifrutta oggetto del primo acquisto
è stata inoltre ribadita dal teste (cap. 9). Tes_1
Sotto diverso aspetto, risulta del tutto inverosimile che la convenuta abbia venduto la pedana quale ferro vecchio al prezzo non trascurabile di euro 2.000,00.
In base ad una valutazione complessiva del quadro probatorio e dell'id quod plerumque accidit si ritiene invece che l'acquisto della pedana fosse collegato a quello della macchina per la quale era destinata a funzionare, sicché la caducazione del primo contratto comporta lo scioglimento anche del connesso contratto di compravendita della pedana, il quale, avendo ad oggetto un accessorio, non ha un'autonoma rilevanza anche alla luce dell'interesse concreto delle parti.
2.8.2. Fondata risulta altresì la domanda di restituzione del prezzo corrisposto, senza alcuna decurtazione, non avendo l'attore potuto fare concretamente uso della cosa (cfr. Cass. n.
16077/2020).
Sulla somma complessiva sono dovuti interessi al saggio legale come richiesto dalla data dei singoli pagamenti provati documentalmente (€ 5.0000 in data 20.10.2021, € 35.260,00 in data
22.10.2021 ed € 2.000,00 in data 22.10.2021 – all. I, doc. 3, 4 e 5 dell'attore).
2.8.3. In conseguenza della risoluzione, la convenuta è proprietaria della macchina e la consegna va eseguita nel luogo ove si trova il bene al momento del sorgere dell'obbligazione (art. 1182 cod. civ.). Pertanto, merita accoglimento pure la domanda attorea di condanna della convenuta all'asporto della macchina dal domicilio attoreo.
2.9. Risulta invece infondata la domanda risarcitoria genericamente avanzata da parte attrice, la quale non ha dimostrato il patimento di un pregiudizio economico concreto, derivante dall'impossibilità di utilizzo della macchina raccoglifrutta, acquistata ad autunno inoltrato (fine ottobre 2021), quando la raccolta era già iniziata, come risulta dallo scambio di messaggi con la parte convenuta.
17 2.9.1. In particolare, l'attore si è limitato ad allegare la necessità di dover ricorrere a scale e di maggiore impiego di tempo e di aiuto, senza tuttavia fornire indicazioni specifiche sull'eventuale disagio e su eventuali maggiori costi che ne siano derivati, neanche nella capitolazione orale, afferente a mere valutazioni senza riferimenti temporali precisi.
Va escluso dal pregiudizio anche l'acquisto di un'ulteriore macchina ad un prezzo nemmeno quantificato.
2.9.2. Infondata risulta parimenti la domanda di pagamento di un'indennità di custodia, non essendo provato che essa fosse stata pattuita o che sia prevista dagli usi. Parte attrice non ha poi dimostrato di essere soggetto che svolge attività di custodia in forma professionale, né di aver dovuto sopportare costi per la conservazione del bene, per cui non spetta alcun importo a tale titolo.
III. La domanda proposta dalla convenuta verso _3
1. La domanda di manleva azionata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata _3
è infondata con riguardo alle ragioni di accoglimento della domanda di risoluzione svolta da
[...] parte attrice.
2. In primo luogo, si osserva che nel caso di specie non è invocabile la disciplina consumeristica, trattandosi di macchina acquistata da imprenditori agricoli, e che nessun rapporto negoziale è mai intercorso fra l'azienda agricola El Mat e Revo Srl, poiché quest'ultima ha venduto il macchinario ed eseguito le manutenzioni a favore del precedente proprietario signor
[...]
: “In ipotesi di vendita a catena, a prescindere dalla applicabilità o meno della disciplina Per_5 consumeristica, il primo venditore (ovvero un suo incaricato) è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore senza che tale denuncia possa provenire aliunde, come, ad esempio dal medesimo primo compratore, poiché i rapporti di compravendita sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, imponendo che la fonte della dichiarazione - così come il destinatario - si identifichino con il soggetto sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi.” (Cass. n. 13782/2024).
Da quanto precede deriva la fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione delle azioni contrattuali sollevate dalla terza chiamata, non essendo dimostrato che i vizi siano stati denunciati entro 8 giorni e l'azione nei suoi confronti promossa entro un anno dalla consegna.
18 3. In ogni caso, nessuna responsabilità extracontrattuale è ascrivibile a per l'assenza _3 delle qualità promesse dalla convenuta all'attore, sicché la domanda di manleva è certamente meritevole di reiezione.
IV. Spese di lite
1. Le spese di lite sono rette dal principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
2. In conseguenza del parziale accoglimento delle domande attoree, parte convenuta è tenuta a rifondere all'attore la metà delle spese di lite, sia con riguardo al procedimento di ATP ante causam, sia con riguardo al presente giudizio di merito.
2.1. Le spese per il primo procedimento sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei seguenti parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.: tabella 9, scaglione di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00, parametri medi per tutte le fasi. Le spese così liquidate ammontano, per l'intero
(2/2), ad euro 3.056,00 per compensi di avvocato, oltre euro 286,00 per anticipazioni, rimborso forfettario del 15% per spese generali, accessori per previdenza ed iva come per legge.
2.2. Le spese per il giudizio di merito sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei seguenti parametri del D.M. n. 55/2014 ss.mm.: tabella 2, scaglione di valore da € 26.000,00 ad €
52.000,00, parametri medi per tutte le fasi. Le spese così liquidate ammontano, per l'intero (2/2), ad euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, euro 792,00 per anticipazioni, accessori per previdenza ed iva come per legge.
2.3. La convenuta è altresì condannata a rifondere a parte attrice la metà delle spese per il consulente tecnico di parte nella misura corrisposta di euro 4.642,30 (doc. VII attore).
2.4. Infine, le spese del CTU come liquidate nel procedimento per ATP, in quanto spese di lite rilevanti nel successivo giudizio di merito, vengono poste per la metà a carico di parte attrice e per la restante metà a carico della convenuta, tenuto conto che parte delle doglianze sono risultate meramente documentali e infondate, senza condanna alla refusione parziale a favore del signor non avendo egli dimostrato di aver già corrisposto le somme liquidate all'ausiliario (cfr. Pt_1
Cass. n. n. 34540/2024, Cass. n. 10804/2020 e Cass. n. 15492/2019).
3. Nel rapporto processuale fra la convenuta e la terza chiamata sussistono i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, poiché buona parte delle doglianze attoree investivano i processi di costruzione ed omologazione della macchina, ascrivibili a _3
19 potendo le eccezionali e gravi ragioni concernere non solo in valutazioni giuridiche, ma anche la dimensione fattuale della causa (Cass. n. 13294/2025).
Nel caso di specie, la differente denominazione della macchina nella varia documentazione, frutto anche di scelte del costruttore, nonché la conferma dell'idoneità della omologazione originaria rilasciata da così come la conferma dell'idoneità del sottocarro su cui è stata _3 installata la macchina sono state acquisite solamente grazie alle prove offerte dalla Parte_4 terza chiamata nel processo di merito, il ché giustifica la compensazione integrale delle spese con la convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa eccezione e domanda assorbita o reietta,
1. dichiara risolti i contratti di acquisto della macchina raccoglifrutta PI e della pedana perfezionati nell'ottobre 2021 tra l'attore e la convenuta per le ragioni di cui in parte motiva;
2. condanna la convenuta a restituire all'attore Controparte_1
il prezzo corrisposto pari complessivamente ad euro 42.260,00 Parte_1 oltre interessi al saggio legale dalla data dei singoli pagamenti indicati in motivazione;
3. condanna la convenuta ad asportare la macchina dal Controparte_1 domicilio dell'attore;
4. condanna la convenuta a rifondere all'attore Controparte_1
la metà (1/2) delle spese corrisposte al proprio CTP nella misura Parte_1 complessiva (2/2) di euro 4.642,30;
5. pone le spese per la CTU assunta nell'ATP sub RG 1524/2022 a carico di parte attrice ed a carico di parte convenuta per la metà ciascuna;
6. rigetta le ulteriori domande;
7. condanna la convenuta a rifondere all'attore Controparte_1
la metà (1/2) delle spese di lite per il procedimento per ATP sub Parte_1
RG 1524/2022 e per il presente giudizio, che liquida per l'intero (2/2) come segue:
• per l'ATP: euro 3.056,00 per compensi di avvocato, oltre euro 286,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, oltre accessori per previdenza ed iva come per legge;
20 • per il giudizio di merito: euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, oltre euro 792,00 per anticipazioni, oltre accessori per previdenza ed iva come per legge;
8. compensa per intero le spese di lite fra le restanti parti.
Così deciso, lì 16.08.2025
Il Giudice
Massimiliano Segarizzi
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 1794/2023
Il Tribunale, in persona del Giudice unico Massimiliano Segarizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da
- (c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione di data 04.05.2023, dall'Avv. Franz Friedrich Rainer e dall'Avv.
Manuela Hochrainer
Parte attrice nei confronti di
- (p.iva e c.f. ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti e soci (c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._2 Parte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di data C.F._3
18.07.2023, dall'Avv. Massimiliano Debiasi e dall'Avv. Adriano Secchi
Parte convenuta
e con la partecipazione di
- (c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore _3 P.IVA_2 CP_4
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di data 15.11.2023, dall'Avv.
[...]
Gernot Rössler e dall'Avv. Georg Romen
Parte terza chiamata con oggetto: Vendita di cose mobili;
aliud pro alio; mancanza di qualità promesse;
causa trattenuta in decisione all'udienza del 17.07.2025, rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
➢ da parte attrice , come da memoria ex art. 189 c.p.c. n. 1): Parte_1
“Il Giudice voglia -
1 contrariis reiectis,
a) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita de quo per grave inadempimento di parte convenuta, come esposto in narrativa;
b) in subordine: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita de quo per i vizi risp. le qualità mancanti ex artt. 1490 e 1497, c.c., come esposti in narrativa;
c) in ogni caso: condannare parte convenuta alla restituzione del prezzo pagato pari ad €
42.260,00.-, oltre ad interessi legali dalla data rispettiva di pagamento (€ 5.000,00.- in data
20.10.2021, € 35.260,00.- in data 22.10.2021 ed € 2.000,00.- in data 22.10.2021) al saldo, nonché all'asporto della macchina in custodia presso il domicilio dell'attore;
d) in ogni caso: accertare e dichiarare che parte convenuta è tenuta al risarcimento del danno subito dall'attore in dipendenza dell'inadempienza contrattuale di parte convenuta, compresa l'indennità di custodia del mezzo, e condannare parte convenuta al pagamento di €
8.000,00.-, più o meno secondo giustizia, oltre ad interessi e svalutazione dal 22.10.2021 al saldo, nonché alla rifusione delle spese del procedimento di ATP n. 1524/2022, RG Tribunale di
Bolzano, incluse le spese del c.t.u. Ing. e del c.t.p. Ing. nell'importo complessivo di Per_1 Per_2
€ 12.797,81.-;
e) in ogni caso: con vittoria di spese (anche delle spese sostenute nel procedimento di
ATP).
*** * ***
In via istruttoria subordinata ci si richiama alle proprie istanze istruttorie richieste e non ammesse (cfr. memoria ex art. 171-ter, c.1, n. 2, c.p.c.).”
➢ da parte convenuta come da foglio di precisazione Controparte_1 delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di BOLZANO:
In via principale: respingere e quindi rigettare ogni domanda attorea per inammissibilità, improcedibilità, decadenza, prescrizione e comunque infondatezza in fatto ed in diritto, ovvero ridurne le pretese per quanto di giustizia;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertata
l'esclusiva responsabilità della terza chiamata per i fatti di cui è causa (quale produttrice e/o comunque ex art. 2043 c.c.) condannare la terza chiamata con sede in Via de Zinis n. _3
2 6 – 38011 CAVARENO (TN) C.f./p.iva nr. prestare alla convenuta P.IVA_3 Per_3
(P.IVA e C.F. Controparte_5
), per ogni conseguenza dannosa quest'ultima dovesse patire (per capitale, P.IVA_1 interessi e spese tecniche e legali) per le conseguenze dell'azione avversaria;
In via istruttoria: ci si riporta a quanto argomentato nella memoria ex art. 171 ter cpc n. 2 dd.
08.01.2024 nonché nelle deduzioni in replica di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 3 dd.
17.01.2024;
In punto spese:
Con rifusione di tutte le spese legali e tecniche, quantificate secondo i parametri di legge vigenti al momento della decisione, sia per il presente grado di giudizio e pure per la fase di ATP come da documentazione dimessa in atti.”
➢ da parte terza chiamata come da memoria ex art. 189 c.p.c. n. 1): _3
“Nel merito: Rigettare ogni domanda ed istanza svolta nei confronti della dalle _3 controparti per inammissibilità, decadenza e prescrizione di ogni relativo diritto e comunque infondatezza in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nei precedenti atti, come saranno meglio dedotti nelle memorie conclusionali.
Per quanto riguarda le spese: Con rifusione di tutte le spese legali e tecniche, sia per il presente grado di giudizio sia per la fase dell'accertamento tecnico preventivo, come da fatture prodotte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Allegazioni delle parti ed iter processuale
1. L'attore ha convenuto in giudizio l'azienda agricola chiedendo la Parte_1 CP_1 risoluzione del contratto perfezionato nell'ottobre 2021, avente ad oggetto l'acquisto di un carro di raccolta semovente usato, con nastri e sottocarro IN, al prezzo di euro CP_6
40.260,00 e di una seconda piattaforma al prezzo di euro 2.000,00, con restituzione di quanto pagato e risarcimento del danno. A fondamento delle domande ha esposto:
− che la macchina era stata descritta dal venditore come una “revo cingolata” (…) “in perfette condizioni”, un “veicolo a norma” per il quale “sono stati fatti molti lavori con fattura alla casa madre” e che per WhatsApp aveva confermato che “il carro è stato omologato e iscritto a tutti gli enti di controllo e certificazione”;
− che in occasione dell'incontro a Cles in data 19.10.2021 l'odierno attore faceva presente di dover adibire la macchina all'imminente raccolta delle mele nei propri frutteti a
3 Castelrotto, siti su pendenze oscillanti tra il 30% ed il 45%, e che la venditrice garantiva la funzionalità della macchina per l'impiego su fondi con pendenza almeno fino al 45%;
− che la macchina è stata consegnata in data 22.10.2021, ma già il giorno successivo l'attore ha constatato che essa non funzionava e non era idonea all'impiego sui fondi in pendenza;
− che in data 25.10.2021 il sig. rispettivamente sua madre denunciavano Pt_1 Parte_3 telefonicamente alla venditrice il mancato funzionamento della macchina;
− che l'attore riscontrava vari vizi nella cosa e nella documentazione tecnica;
− che a causa del mancato funzionamento l'attore era costretto ad effettuare la raccolta 2021 con l'impiego di apposite scale, metodo più faticoso e lento, nonché a comprare un'altra macchina per il raccolto dell'anno 2022;
− che l'attore aveva instaurato dinanzi a questo Tribunale il procedimento per ATP sub RG
n. 1524/2022, conclusosi con relazione del ctu ing. , il quale evidenziava: Persona_4
i. che la macchina non è adatta ad essere impiegata con un veicolo cingolato di tipo diverso da quello approvato, sempre di marca e indicato nel manuale di _3 istruzioni, mentre la macchina in oggetto è collocata su un dumper manuale di marca HINOWA, modello dichiarato HP1500, ma identificato nella targa come
T1500;
ii. che la macchina risponde correttamente ai comandi di sterzatura e rotazione solo agendo su entrambi i joystick e che il manuale di istruzioni “relativamente ai comandi riporta una descrizione a parere del C.T.U. interpretabile in modo non univoco”;
iii. che il c.t.u. “ritiene che la macchina acquistata dal Sig. CP_6 Parte_1 sia in grado di operare su terreni che presentano le pendenze prescritte dal
[...] costruttore, nelle condizioni indicate dal costruttore”, e cioè massima pendenza terreno longitudinale 30% (=16,7°) e massima pendenza terreno trasversale 15%
(=8,5°) che nel caso di terreno scivoloso diventano 15% (=8,5°) e 7,5% (=4,28°); iv. che il c.t.u. raccomanda una revisione generale dell'impianto oleodinamico, la verifica dell'impianto di raffreddamento e la sostituzione dei cingoli in gomma per entrambi i sotto-carri, stimando il costo dei lavori in complessivi euro 7.100,00.
4 In diritto l'attore ha lamentato il grave inadempimento o comunque l'assenza delle qualità promesse, poiché la macchina sarebbe diversa da quella descritta dalla venditrice nell'offerta nonché in occasione dell'incontro e, comunque, affetta da vizi, fra cui in particolare:
a) l'oggetto della vendita sarebbe costituito un conglomerato di due macchinari per i quali il manuale di istruzioni, mai consegnato all'acquirente, esclude l'impiego congiunto, con conseguente non operatività della polizza antinfortuni in caso di sinistro;
b) difetterebbero l'omologa e l'iscrizione della macchina “a tutti gli enti di controllo e certificazione” poiché la dichiarazione di conformità dd. 13.06.2011 si riferisce ad una piattaforma elevabile, mentre il protocollo dd. 15.10.2021 si riferisce ad un carro CP_7 raccolta frutta nr. “0111570” con cingolo “PT1500”, e quindi non al bene in esame;
c) la macchina sarebbe quasi completamente inidonea all'uso nei frutteti del signor Pt_1 nella maggior parte molto più ripidi del 30%.
2. La convenuta ha resistito in giudizio, negando ogni vizio e difetto, nonché ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa produttore della macchina che ha eseguito la _3 manutenzione della stessa, già parte del procedimento per ATP, dal quale farsi manlevare.
In particolare, la convenuta ha contestato la risoluzione del contratto di acquisto della seconda piattaforma, venduta quale “rottame” al prezzo di ferro vecchio. Inoltre ha dedotto che
_3 aveva sconsigliato all'attore l'acquisto del modello oggetto di causa;
che l'attore aveva provato il macchinario prima dell'acquisto, testandone le inclinazioni possibili;
che mai la convenuta aveva garantito l'utilizzo della macchina per una pendenza specifica, rimandando ai documenti accompagnatori;
che la macchina è composta da un carro cingolato IN, formato da un sottocarro PT1500 e da un dumper denominato HP 1500, allestito da quale carro di
_3 raccolta;
che la consegna all'attore di un manuale di istruzioni riferito al modello Sky One 300 era un problema meramente formale, frutto di un errore di che la confusione tra matricole,
_3 denominazioni delle macchine e manuali era attribuibile a che nel 2011 non c'era una
_3 norma UNI specifica per i carri raccolta ed i costruttori li identificavano come piattaforme elevabili, poiché la norma UNI EN 16952:2022 macchine agricole - piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (wpo) era stata pubblicata solo a febbraio 2022; che la macchina era stata denunciata all' in data 23.8.2021 e che la verifica periodica effettuata da CP_7
VerTest Srl in data 15.10.2021 su mandato dell' riportava per “errore” il numero di matricola CP_7
5 0111570; che gli interventi consigliati dal CTU costituivano opere di manutenzione ordinaria per una macchina con oltre 5.000 ore di attività.
In diritto la convenuta ha eccepito la decadenza per mancata denuncia “nei termini di legge” e la prescrizione dell'azione per essere l'azione stata introdotta oltre l'anno successivo, ha contestato l'inadempimento e l'assenza di qualità, nonché dedotto l'assenza di una domanda estimatoria di riduzione del prezzo o di attivazione della garanzia per vizi, alternativa e non cumulabile con quella redibitoria azionata da parte attrice.
3. La terza chiamata ha esposto che la macchina era stata dapprima acquistata dal signor _3
, poi dall'azienda agricola e quindi dall'attore con 5.876 ore di lavoro;
che Persona_5 CP_1
l'ultima revisione era stata eseguita in occasione del tagliando del 2019; che la convenuta aveva consegnato all'attore il certificato di conformità CE rilasciato da in data 13.6.2011 al primo _3 acquirente ed il certificato di verifica periodica dell' , di competenza di rilasciato il CP_7 CP_1
15.10.2021, oltre ai manuali del sottocarro IN del motore Yanmar e della macchina raccoglitrice “Sky One 300”; che dopo l'acquisto il signor si era rivolta a per alcune Pt_1 _3 riparazioni, la quale, dopo un sopralluogo, con lettera del 27.10.2021 aveva indicato che le proprie macchine non erano adatte ai suoi terreni. CP_6
In diritto ha eccepito la genericità del titolo a fondamento della chiamata in causa,
l'inammissibilità di un'azione a titolo di responsabilità del produttore o extracontrattuale, la decadenza e la prescrizione, essendo decorsi due anni dall'ultima revisione, nonché l'assenza di una propria responsabilità, stante la correttezza della documentazione da lei emessa e della conformità della macchina prodotta.
4. Per quanto di interesse, nella prima memoria ex art. 171ter c.p.c. l'attore ha ribadito le proprie contestazioni anche alla targhetta della macchina, destinata ad una piattaforma elevabile ma non ad una macchina di raccolta, senza indicazione del carico utile, bensì solo del carico nominale di piattaforma;
ha negato di essersi mai rivolto a per chiedere informazioni sul modello prima _3 dell'acquisto e che la piattaforma oggetto del secondo contratto sia un rottame, trattandosi di accessorio utilizzabile solo con quella macchina;
ha infine ricondotto la consegna di aliud pro alio all'azione di risoluzione ordinaria, slegata dai termini ex art. 1495 cod. civ.
La convenuta ha invece descritto i tre interventi eseguiti sulla macchina dal precedente proprietario fra il dicembre 2019 ed il marzo 2020 e negato che essa fosse giunta a “fine vita”, affermando che la garanzia si fosse estesa e rinnovata dopo ogni intervento della ditta produttrice.
6 Nella seconda memoria la convenuta ha eccepito la tardività della domanda in termini di aliud pro alio dedotta da parte attrice.
La terza chiamata ha invece allegato di allestire i propri carri su veicoli cingolati prodotti da
IN dietro specifiche indicazioni e che per “veicolo cingolato di marca dovrebbe _3 intendersi quello IN usato per la macchina in esame, producendo a supporto documentazione tecnica afferente ad un altro modello del 2014, esponendo infine che i lavori da lei eseguiti negli anni non avevano riguardato l'impianto oleodinamico e di raffreddamento o i cingoli della machina come raccomandati dal CTU.
5. All'esito della prima udienza il giudice ha formulato proposta conciliativa, consistente nella restituzione del macchinario, rispettivamente del prezzo, a spese interamente compensate;
la proposta è stata respinta dalla convenuta ed accettata dalle altre parti.
La causa è stata quindi istruita mediante acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP e l'assunzione di prove orali. All'esito è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione per il giorno 16.1.2025, differita, a seguito di temporanea riassegnazione del procedimento ad altro giudice, al giorno 17.07.2025.
II. Sull'azione attorea
1. Preliminarmente occorre osservare che la compravendita si è perfezionata in data 19.10.2021 con lo scambio dei consensi a norma dell'art. 1376 cod. civ., mentre è documentale e pacifico che la macchina è stata consegnata al signor in data 22.10.2021 (doc. I, all. II attore). Pt_1
1.1. Risulta incontestato che l'attore ha denunciato i vizi di malfunzionamento oralmente in data
25.10.2021, oltre ad essere provato che in data 29.10.2021 inviò formale denuncia per iscritto a mezzo del proprio legale, sia tramite pec che per lettera raccomandata (doc. I, all. 6 attore).
È quindi del tutto infondata l'eccezione di decadenza genericamente sollevata da parte convenuta, fermo restando che l'art. 1495 cod. civ. prevede un termine di 8 giorni dalla scoperta per denunciare i vizi, termine che non è certamente decorso nel caso di specie, essendo decorsi solo 7 giorni dalla consegna, primo momento in cui l'attore poteva accorgersi del malfunzionamento sui propri fondi.
1.2. Dagli atti emerge che in data 12.5.2022 – dunque prima del maturare del termine prescrizionale di un anno di cui all'art. 1495 cod. civ. – l'attore abbia instaurato il procedimento per ATP al fine di far accertare la regolarità ed utilizzabilità del macchinario in oggetto, con relazione del CTU ing. di data 30.11.2022, depositata in data 1.12.2022. Persona_4
7 Il procedimento di istruzione preventiva, in quanto giudizio conservativo in parte qua, è atto idoneo ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. ad interrompere la prescrizione del diritto alla garanzia del bene compravenduto, specie in una fattispecie come quella oggetto di causa, ove è necessario verificare le caratteristiche ed il corretto funzionamento di un macchinario complesso (cfr. Cass.
n. 724/1989).
Il giudizio di merito è stato introdotto in data 22.5.2023, prima del decorso di un ulteriore anno dal deposito della relazione, sicché anche l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta
è destituita di fondamento.
1.3. Costituisce inoltre insegnamento consolidato che il rimedio ordinario di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. è svincolato dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. La qualificazione della domanda, peraltro, è attività riservata al giudice in base alla prospettazione dei fatti allegati dalle parti: “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di "aliud pro alio", la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c..” (Cass. n. 2806/2021).
1.4. Ciò posto, fin dall'introduzione del giudizio parte attrice ha proposto in via principale una domanda di risoluzione in forza dei generali principi in materia di inadempimento (art. 1453 ss. cod. civ.), allegando elementi di diversità della cosa consegnata e quindi offrendo una prospettazione potenzialmente sussumibile nell'aliud pro alio.
In via subordinata ha esperito azione di risoluzione per vizi ex art. 1490 cod.civ. rispettivamente per qualità mancanti ex art. 1497 cod.civ., oltre a richiedere in ogni caso la restituzione del prezzo, il risarcimento dell'ulteriore danno ed il pagamento dell'indennità di custodia.
Effettivamente l'attore non ha quindi proposto un'azione estimatoria di riduzione del prezzo.
2. Occorre quindi procedere all'esame dei singoli vizi lamentati da parte attrice, verificando se essi siano sussumibili nell'azione generale di risoluzione ovvero integrino vizi redibitori ovvero costituiscano assenza di qualità rilevanti ai sensi dell'art. 1497 cod. civ.
2.1. Preliminarmente si rileva che l'attore non contesta che la macchina consegnatagli corrisponda a quella da lui visionata in data 19.10.2021.
8 Ne consegue l'irrilevanza del numero di serie erroneo menzionato nel documento di trasporto e nella fattura (n. 0111570), rispetto a quello indicato nella targhetta apposta sul macchinario (n.
11050), raffigurata a pag. 8 della CTU dell'ing. . Per_1
Trattasi invero di errore meramente formale, che non integra un vizio né grave, né la consegna di un bene diverso da quello compravenduto, che è stato visionato dall'attore prima dell'acquisto.
2.2. Sempre con riguardo ai dati identificativi si osserva che la targhetta della macchina riporta la denominazione del produttore , la descrizione “piattaforma elevabile”, il tipo , _3 CP_6 il numero di serie “11050”, l'anno di costruzione “2011”, nonché il carico nominale di piattaforma, quantificato per il complessivo in 280 kg e per le attrezzature in 40 kg, senza specificazione del carico utile.
2.2.1. Non è in contestazione che la targhetta corrisponda a quella originale. Tantomeno parte attrice ha allegato l'esistenza di un obbligo contrattuale o normativo di indicazione del carico utile.
2.2.2. Riguardo alla descrizione “Piattaforma elevabile” nella targhetta, essa collima con quella riportata nella dichiarazione di conformità rilasciata da in data 13.06.2011 per la _3 macchina con numero di serie 11050.
Nel presente giudizio ha confermato che il bene oggetto di causa corrisponde alla _3 macchina “Raccoglifrutta modello PI” da lei costruita nell'anno 2011 e successivamente revisionata nel 2011 (comparsa pag. 3 e 4) e che alla stessa si riferisce la dichiarazione di conformità da essa rilasciata (comparsa, pag. 6).
Il CTU ha accertato che la conformità poteva essere attestata dal costruttore con autocertificazione (CTU, pag. 13). Risulta altresì che all'epoca di realizzazione del macchinario non fosse applicabile la norma EN 16952:2022 macchine agricole - piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (wpo), di oltre undici anni successiva alla costruzione della macchina, per cui non si può escludere che prima di allora i costruttori identificassero i carri raccolta come piattaforme elevabili.
Effettivamente il modello di targhetta raffigurato nel manuale di istruzioni riporta la descrizione
“Macchina raccoglifrutta” (allegato 3 alla CTU, pag. 3). Tuttavia, lo stesso manuale precisa che la raffigurazione integra “un facsimile indicativo della targhetta CE” per cui il contenuto non deve corrispondere alla lettera a quanto ivi previsto.
9 2.2.3. Il CTU, al punto 6.4.1. delle conclusioni, ha in ogni caso valutato “in termini oggettivi la bontà delle fasi di sviluppo e costruzione della macchina “ ” da parte della ditta CP_6 costruttrice”.
Ne deriva che l'assenza del dato sul carico utile o la denominazione imprecisa del mezzo quale
“piattaforma elevabile” anziché “macchina raccoglifrutta” non integrano un vizio o inadempimento grave, tenuto conto che la corrispondenza del bene compravenduto alla macchina
“Raccoglifrutta modello piuma” è confermata dallo stesso costruttore e che tali circostanze non risultano comportare né un pregiudizio concreto, né un elemento ostativo all'utilizzo della macchina, né tantomeno l'inidoneità della macchina all'uso per cui è stata costruita.
Maggiori dettagli sulla portata del macchinario sono peraltro forniti dal manuale di istruzioni della Macchina “Revo PI” (all. 3 alla CTU, pag. 8).
2.3. Riguardo all'omologazione della macchina è già stato appurato al punto precedente che la autodichiarazione di data 13.06.2011 sussiste validamente ed è riferita al bene oggetto di causa, contraddistinto dal numero di serie n. 11050 attribuito da ed apposto sulla targhetta (v. _3
CTU, pag. 13 e 14 nonché ivi allegato 8).
La convenuta ha poi dimostrato che l'azienda agricola denunciò all' la macchina CP_1 CP_7 modello PI, costruita da in data 13.06.2011 con il numero di serie corretto 11050 _3
(doc. A 001 convenuta).
2.3.1. Unitamente alla macchina, all'attore è stato consegnato il verbale di verifica periodica del 15.10.2021 (CTU all. 9). Non è controverso tra le parti che il compimento della CP_7 verifica ricadesse in capo alla convenuta quale proprietaria all'epoca. CP_1
Il verbale di verifica redatto dalla VerTest Srl, organismo abilitato presso riguarda il carro CP_7 raccoglifrutta semovente marca modello PI che riporta il numero di fabbrica _3
0111570, non corrispondente quindi a quello della targhetta apposta sulla macchina.
Tuttavia, il numero di fabbrica è correttamente indicato quale 11050 nella scheda tecnica redatta sempre da VerTest in data 15.10.2021. La scheda tecnica è univocamente riferita al bene in oggetto, poiché identifica la macchina esaminata come “carro raccolta frutta” modello “piuma”, anno di costruzione “2011” e riporta la dichiarazione CE di conformità del i di data _3
13.06.2011.
10 La scheda tecnica ed il verbale di verifica periodica concernono la stessa macchina, avente matricola n. 2121/2/00434/TN, numero di matricola che, in base alla nota sulla scheda CP_7 tecnica, viene assegnato da parte dell' all'atto della comunicazione della messa in servizio. CP_7
Pertanto, dall'esame complessivo della documentazione si evince che entrambi i documenti redatti da VerTest Srl si riferiscono alla macchina oggetto della compravendita fra le parti, i cui dati sono riportati correttamente nella scheda tecnica, mentre il diverso numero di fabbrica indicato nel verbale di verifica periodica risulta il frutto di un mero errore materiale.
Anche questa difformità risulta dunque priva di rilevanza concreta.
2.3.2. Quanto al manuale di istruzioni, non è contestato che al signor sia stato consegnato Pt_1 quello concernente la piattaforma “Sky One 300” sempre prodotta da _3
Il manuale corretto è stato acquisito nel corso delle operazioni peritali dal CTU ed allegato alla relazione sub n. 3, oltre che prodotto dalla convenuta sub doc. A 006.
La carenza risulta quindi superata nel corso del procedimento per ATP.
In ogni caso, essa non risulta di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1455 cod. civ., posto che l'acquirente avrebbe potuto sollecitare una richiesta del venditore al costruttore o rivolgersi direttamente a quest'ultimo, con il quale è documentale che avesse genericamente interloquito già prima dell'acquisto oggetto di causa, nel novembre 2019
(v. e-mail prodotte sub doc. C dalla convenuta).
Non risulta, sotto diverso profilo, che le parti avessero pattuito espressamente la consegna del manuale, sicché l'inoltro di un documento erroneo non integra nemmeno un vizio redibitorio.
2.4. In relazione al sottocarro, come correttamente rilevato dal CTU, il manuale predisposto da prevede che la macchina raccoglifrutta PI deve essere installata su apposito _3 cingolato della stessa - vedasi punto 2.1. (pag. 6), punto 2.2. (pag. 7) e punto 2.3. del _3 manuale (pag. 8).
2.4.1. Dalla CTU è emerso che la macchina oggetto di causa è montata su un cingolato di marca
IN, identificato attraverso apposita targa, collocata a lato dello stesso, secondo cui la denominazione corretta è “T1500”, di costruzione risalente all'anno 2010, numero di matricola
0891PO (CTU, pag. 12).
Sennonché nel procedimento per ATP ha sostenuto che il “Veicolo cingolato di marca _3
Revo” indicato nel manuale, nella fattispecie è stato realizzato da IN in base alle specifiche tecniche da essa fornite (osservazioni CTP, doc. 4 parte terza chiamata).
11 Nel caso di specie, dunque, è lo stesso costruttore ad esporre che il bene è stato realizzato grazie a quanto fornito dal suo subfornitore secondo le specifiche richieste per l'assemblaggio CP_8 della macchina finale, in relazione alla quale ha rilasciato la dichiarazione di conformità nel 2011 senza mai negarne la validità.
L'affermazione è stata ribadita in questo giudizio da la quale ha prodotto la conferma _3
d'ordine inviata a IN unitamente ai disegni tecnici per altro modello PI del 2014 (doc. 6 parte terza chiamata), esponendo di non aver più rinvenuto la documentazione afferente alla macchina oggetto di causa perché fuori produzione. Tenuto conto che già l'ATP è stato promosso ad oltre 10 anni dalla realizzazione della macchina, la tesi di di trovarsi _3 nell'impossibilità di produrre la documentazione relativa al bene de quo non risulta inverosimile.
Ad ogni modo, alla luce di quanto dimostrato per il macchinario successivo e della posizione assunta dalla terza chiamata nel senso di riconoscere conforme all'indicazione riportata _3 nel proprio manuale il sottocarro cingolato fornito da IN, non vi è nessun motivo per dubitare che quest'ultimo corrisponda a quello scelto dal costruttore al fine di realizzare la propria macchina raccoglifrutta.
D'altronde, all'imprenditore non è vietato di avvalersi di subfornitori terzi per la realizzazione di alcune componenti. Nel caso concreto, la conferma dell'ausilio del terzo si rinviene nel fatto che unitamente alla macchina è stato consegnato il manuale del sottocarro IN, allegato alla consulenza di parte attrice (doc. I, all. 8, attore, pag. 27 ss.).
2.4.2. Va poi osservato che il CTU non ha accertato l'incompatibilità fra il sottocarro IN e la macchina raccoglifrutta Revo PI, allegata da parte attrice per mezzo del suo consulente.
Quest'ultimo è partito dai dati tecnici di carico riportati nel manuale della macchina Revo Sky
One 300, la quale però non corrisponde alla macchina oggetto di causa, come si evince dal raffronto fra le foto agli atti del bene compravenduto e la rappresentazione della Sky One 300 sul frontespizio del manuale (all. I, doc. 8 attore, pag. 47). Peraltro, i dati sui quali si fonda l'analisi del consulente tecnico di parte attrice circa i limiti del sottocarro IN non sono in alcun modo documentati.
Non vi è dunque alcun elemento di prova del limite di carico sopportato dai cingoli IN, per cui non è in nessun modo dimostrato che questi non sopportino il peso della macchina ed il carico ivi tollerato. Parte_4
12 Anzi, nel corso delle operazioni peritali il CTU ha ricevuto dal costruttore il fascicolo tecnico completo relativo alla macchina “Revo PI”, Numero di Serie 11050, dal quale ha potuto accertare quanto segue:
“Dall'esame della documentazione ricevuta e attraverso l'ispezione visiva e diretta del veicolo in sede di sopralluoghi e di test, il C.T.U. ritiene di poter ragionevolmente giudicare la macchina robusta e strutturalmente ben concepita.
È stata condotta un'accurata analisi dei rischi, facendo rigoroso riferimento alle normative tecniche in vigore all'epoca della progettazione della macchina.
Le componenti adottate risultano adeguatamente dimensionate e il veicolo nel proprio insieme si presenta solido e affidabile.” (CTU, pag. 44).
In definitiva, il CTU ha accertato che la macchina è strutturalmente ben concepita e solida, per cui non risulta alcun vizio in fase progettuale e di costruzione. Co 2.5. Lamenta ancora parte attrice che al momento dell'acquisto il venditore azienda agricola avrebbe garantito la possibilità di utilizzare la macchina su terreni con una pendenza
[...] ricompresa fra il 30% ed il 45%.
2.5.1. In primo luogo, si rileva che sulla targhetta apposta sul macchinario è indicata una pendenza massima del terreno longitudinale nella misura del 30% e trasversale del 15% (CTU, pag. 8).
La possibilità di utilizzo del macchinario entro i limiti ivi indicati è stata confermata in sede di operazioni peritali (CTU, pag. 45, punto 6.3.).
2.5.2. Nel corso dell'istruttoria è stata quindi assunta la testimonianza del signor il Tes_1 quale accompagnò il signor presso l'azienda della convenuta in data 19.10.2021. Pt_1
Il teste escusso all'udienza del 30.05.2024, ha riconosciuto in aula il signor socio Tes_1 Pt_2 di azienda agricola che presenziò al momento della compravendita, nonostante nella CP_1 capitolazione delle prove orali questi sia erroneamente indicato quale “signor . Per_6
Il teste, con riguardo al capitolo di prova n. 5, ha confermato che l'attore signor Parte_1 prospettò al venditore la necessità di utilizzare la macchina presso i propri frutteti, aventi in gran parte una pendenza compresa fra il 30% ed il 45%. Ha inoltre descritto le circostanze di luogo relative al sopralluogo, ossia in Val di Non, ove ha effettivamente sede la convenuta, ed alla macchina, descritta come “tutta pulita” e sita “in piano su un piazzale vicino alla casetta”.
13 Con riguardo al capitolo di prova successivo (n. 6), il teste ha dichiarato che il signor Tes_1 nell'occasione ha garantito la funzionalità della macchina per l'uso prospettato su fondi Pt_2 con una pendenza sino al 45%-50%.
Il teste è risultato affidabile, sia perché ha riconosciuto in aula il soggetto cui si riferivano i capitoli di prova orale, al di là del diverso nominativo indicato, sia perché ha precisato di non aver misurato esattamente le pendenze dei terreni attorei, ma di conoscere questi ultimi, in quanto vi passa davanti ogni giorno, nonché di poter confermare l'inclinazione indicata nella domanda, poiché simile a quella dei propri terreni.
Il teste ha pertanto reso dichiarazioni coerenti e verosimili, senza che siano emersi elementi per dubitare della sua attendibilità ovvero da cui emerga un interesse in causa. Risulta infatti del tutto verosimile che il teste conosca all'incirca la pendenza dei propri terreni, trattandosi di dato rilevante ai fini della coltivazione degli stessi, e possa compararla con quella dell'attore, che visiona quotidianamente.
2.5.3. Sotto diverso aspetto, è documentale che l'attore già in data 29.10.2021 ha denunciato a mezzo del proprio difensore l'inidoneità della macchina all'uso prospettato durante le trattative nei suoi frutteti, siti in gran parte in pendenza, e garantito dalla parte venditrice.
2.5.4. Non risulta invece dimostrata la circostanza addotta dalla parte convenuta e dalla terza chiamata, secondo cui avrebbe eseguito un sopralluogo nel settembre 2019, all'esito del _3 quale avrebbe evidenziato l'impossibilità di utilizzo delle macchine nei fondi attorei. _3
Essa è riportata solamente in una lettera di datata 27.10.2021 (doc. 2 . _3 _3
L'allegazione è stata tempestivamente contestata da parte attrice senza che siano stati addotti ulteriori elementi a riprova della stessa.
La circostanza è peraltro difficilmente compatibile con quanto risulta dallo scambio di e-mail intercorso fra l'attore signor e la terza fra il novembre 2019 ed il luglio 2020 Pt_1 _3
(doc. 3 . Dalle comunicazioni si evince che a fine novembre 2019 il signor _3 Pt_1 contattava al fine di ottenere genericamente informazioni sulla macchina PI. _3
Seguivano risposte del produttore in lingua tedesca, l'ultima della quale, datata 13.7.2020, riferiva che per un eventuale ordine vi era tempo sino a fine anno.
Dallo scambio di corrispondenza, dunque, non emerge l'asserito sopralluogo, né vi è alcun cenno a pendenze e non risulta nemmeno che abbia sconsigliato l'acquisto dei propri prodotti. _3
14 Ne consegue che non è dimostrato che prima dell'acquisto l'attore fosse stato reso edotto dell'impossibilità di impiegare la macchina raccoglifrutta modello PI nei propri frutteti.
2.5.5. Tantomeno risulta provato che durante le trattative all'attore siano stati forniti i documenti da cui poter evincere le pendenze massime o che sia stata espressamente mostrata la targhetta apposta sul veicolo riportante tali dati.
Sul punto si rileva che la targhetta, raffigurata a pag. 8 della CTU, risulta collocata in una posizione non identificabile in base all'ampio materiale fotografico che correda sia la CTU, sia la consulenza stragiudiziale di parte attrice, per cui la stessa non risulta di immediata percezione.
Anche il carteggio VerTest Srl non è di immediata intelligibilità, per le ragioni sopra esposte.
Pertanto, non vi è prova che l'attore sia stato reso edotto dei limiti tecnici di utilizzo indicati dal costruttore.
Al contrario, dalla dichiarazione del teste emerge che la macchina si trovava in piano Tes_1 quando venne visionata prima dell'acquisto. Dalla foto inviata dalla parte venditrice al momento Co del caricamento della macchina su apposito camion risulta che i frutteti dell'azienda agricola non presentano particolari pendenze, il che corrobora ulteriormente la dichiarazione
[...] testimoniale (cfr. foto sub all. III attore, pag. 25).
Va in ogni caso ricordato che secondo insegnamento risalente, ma mai smentito, della Suprema
Corte, l'eventuale riconoscibilità del vizio rileva solo ai fini dell'esclusione della garanzia per l'azione redibitoria, mentre tale requisito non è richiamato dall'art. 1497 cod.civ. in relazione alla risoluzione per mancanza di qualità (cfr. Cass. n. 3695/1969).
2.6. L'impossibilità di funzionamento su terreni aventi una pendenza superiore al 30% è pacifica e risulta dalle indicazioni dello stesso costruttore.
Detta impossibilità non può essere ricondotta alla vendita di cosa diversa da quella oggetto del contratto (aliud pro alio), perché oggetto del negozio era la macchina raccoglifrutta che era stata presa in visione e la cosa è rimasta immutata sia nella sua materialità, sia nella sua idoneità ad essere utilizzata su terreni con i limiti dettati dal costruttore, non essendo perciò stata consegnata una cosa diversa nel genere o che presenta difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale (cfr. ex multis Cass. n. 6988/1986).
2.7. Da quanto precede risulta invece che la necessità di utilizzo della macchina sui fondi attorei contraddistinti da marcate pendenze era stata fatta presente alla convenuta quando venne presa visione del bene offerto in vendita.
15 La possibilità di un simile impiego caratterizzava la volontà negoziale del signor Pt_1 manifestata nel corso delle trattative come riportato dal teste, poiché l'attore non aveva alcun interesse all'acquisto di un mezzo per lui privo di utilità, dato confermato anche dall'impiego per sole 18 ore, rilevato dal CTU in occasione dell'inizio delle operazioni peritali.
La mancanza delle qualità promesse è imputabile alla convenuta, la quale in base alle risultanze testimoniali ha garantito la possibilità di impiegare la macchina su terreni con pendenza superiore al 30% e quindi oltre i limiti stabiliti dal costruttore, senza richiamare i dati tecnici indicati sulla targhetta né consegnare il manuale corretto, riferito al bene compravenduto che li riportava.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1497 cod. civ., poiché la possibilità di impiego sui fondi attorei è stata assunta dalle parti a contenuto del contratto in funzione di qualità promesse, in difetto delle quali sussiste inadempimento del venditore: “È noto che le qualità promesse, come categoria autonoma, comprendono tutti i requisiti, che non configurano di già qualità essenziali normali e che, ad un tempo, sono stati specificamente, anche se non espressamente, contemplati e pattuiti nel contratto. La determinazione contrattuale può avvenire in modo esplicito, con indicazione apposita delle qualità, che si richiedono nella cosa;
ma può avvenire anche implicitamente, precisando che la cosa deve servire ad un dato uso, diverso da quello consueto secondo il tipo, cui la cosa stessa appartiene. In questo caso, le ulteriori qualità si aggiungono a quelle essenziali. Nel solco di queste direttive, dalla giurisprudenza si afferma che a differenza delle qualità essenziali della cosa venduta che, essendo indispensabili per l'uso cui è destinata la cosa di un determinato tipo, obbligano il venditore ancorché non siano state dedotte in modo specifico in contratto, le qualità "promesse"
- che possono essere atipiche, se inerenti ad un uso diverso da quello che è proprio della cosa venduta, oppure particolari se inerenti ad un uso della cosa conforme alla sua destinazione - obbligano il venditore quando vengano dedotte nel contratto espressamente o anche per implicito (Cass., Sez. II, 15 novembre 1978, n. 5257).” (Cass. n. 6240/1993).
2.8 La domanda di risoluzione del contratto per assenza delle qualità promesse, proposta in via subordinata da parte attrice rispetto a quella per aliud pro alio con riguardo alle problematiche sopra esaminate, merita quindi accoglimento, con assorbimento delle questioni circa gli ulteriori vizi di funzionamento lamentati, anche in applicazione del principio della ragione più liquida.
2.8.1. Alla risoluzione del contratto di compravendita della macchina raccoglifrutta consegue altresì la risoluzione del contratto di acquisto dell'ulteriore pedana al prezzo di euro 2.000,00.
16 Diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, dal suo stesso annuncio si evince che essa veniva offerta in vendita unitamente al macchinario (cfr. all. I, doc. 8, pag. 18 dell'attore: “Vendo revo cingolata per passaggio a carro elettrico, macchina in perfette condizioni è stata iscritta ai vari enti (veicolo a norma) sono stati fatti molti lavori con fattura dalla casa madre.
Possibilità di avere pedana centrale per dirado potatura, 2 pedane indipendenti e gruppo nastri
(tot nastri 6) no perditempo e offerte assurde.”).
L'utilizzabilità della pedana in funzione della macchina raccoglifrutta oggetto del primo acquisto
è stata inoltre ribadita dal teste (cap. 9). Tes_1
Sotto diverso aspetto, risulta del tutto inverosimile che la convenuta abbia venduto la pedana quale ferro vecchio al prezzo non trascurabile di euro 2.000,00.
In base ad una valutazione complessiva del quadro probatorio e dell'id quod plerumque accidit si ritiene invece che l'acquisto della pedana fosse collegato a quello della macchina per la quale era destinata a funzionare, sicché la caducazione del primo contratto comporta lo scioglimento anche del connesso contratto di compravendita della pedana, il quale, avendo ad oggetto un accessorio, non ha un'autonoma rilevanza anche alla luce dell'interesse concreto delle parti.
2.8.2. Fondata risulta altresì la domanda di restituzione del prezzo corrisposto, senza alcuna decurtazione, non avendo l'attore potuto fare concretamente uso della cosa (cfr. Cass. n.
16077/2020).
Sulla somma complessiva sono dovuti interessi al saggio legale come richiesto dalla data dei singoli pagamenti provati documentalmente (€ 5.0000 in data 20.10.2021, € 35.260,00 in data
22.10.2021 ed € 2.000,00 in data 22.10.2021 – all. I, doc. 3, 4 e 5 dell'attore).
2.8.3. In conseguenza della risoluzione, la convenuta è proprietaria della macchina e la consegna va eseguita nel luogo ove si trova il bene al momento del sorgere dell'obbligazione (art. 1182 cod. civ.). Pertanto, merita accoglimento pure la domanda attorea di condanna della convenuta all'asporto della macchina dal domicilio attoreo.
2.9. Risulta invece infondata la domanda risarcitoria genericamente avanzata da parte attrice, la quale non ha dimostrato il patimento di un pregiudizio economico concreto, derivante dall'impossibilità di utilizzo della macchina raccoglifrutta, acquistata ad autunno inoltrato (fine ottobre 2021), quando la raccolta era già iniziata, come risulta dallo scambio di messaggi con la parte convenuta.
17 2.9.1. In particolare, l'attore si è limitato ad allegare la necessità di dover ricorrere a scale e di maggiore impiego di tempo e di aiuto, senza tuttavia fornire indicazioni specifiche sull'eventuale disagio e su eventuali maggiori costi che ne siano derivati, neanche nella capitolazione orale, afferente a mere valutazioni senza riferimenti temporali precisi.
Va escluso dal pregiudizio anche l'acquisto di un'ulteriore macchina ad un prezzo nemmeno quantificato.
2.9.2. Infondata risulta parimenti la domanda di pagamento di un'indennità di custodia, non essendo provato che essa fosse stata pattuita o che sia prevista dagli usi. Parte attrice non ha poi dimostrato di essere soggetto che svolge attività di custodia in forma professionale, né di aver dovuto sopportare costi per la conservazione del bene, per cui non spetta alcun importo a tale titolo.
III. La domanda proposta dalla convenuta verso _3
1. La domanda di manleva azionata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata _3
è infondata con riguardo alle ragioni di accoglimento della domanda di risoluzione svolta da
[...] parte attrice.
2. In primo luogo, si osserva che nel caso di specie non è invocabile la disciplina consumeristica, trattandosi di macchina acquistata da imprenditori agricoli, e che nessun rapporto negoziale è mai intercorso fra l'azienda agricola El Mat e Revo Srl, poiché quest'ultima ha venduto il macchinario ed eseguito le manutenzioni a favore del precedente proprietario signor
[...]
: “In ipotesi di vendita a catena, a prescindere dalla applicabilità o meno della disciplina Per_5 consumeristica, il primo venditore (ovvero un suo incaricato) è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore senza che tale denuncia possa provenire aliunde, come, ad esempio dal medesimo primo compratore, poiché i rapporti di compravendita sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, imponendo che la fonte della dichiarazione - così come il destinatario - si identifichino con il soggetto sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi.” (Cass. n. 13782/2024).
Da quanto precede deriva la fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione delle azioni contrattuali sollevate dalla terza chiamata, non essendo dimostrato che i vizi siano stati denunciati entro 8 giorni e l'azione nei suoi confronti promossa entro un anno dalla consegna.
18 3. In ogni caso, nessuna responsabilità extracontrattuale è ascrivibile a per l'assenza _3 delle qualità promesse dalla convenuta all'attore, sicché la domanda di manleva è certamente meritevole di reiezione.
IV. Spese di lite
1. Le spese di lite sono rette dal principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
2. In conseguenza del parziale accoglimento delle domande attoree, parte convenuta è tenuta a rifondere all'attore la metà delle spese di lite, sia con riguardo al procedimento di ATP ante causam, sia con riguardo al presente giudizio di merito.
2.1. Le spese per il primo procedimento sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei seguenti parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.: tabella 9, scaglione di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00, parametri medi per tutte le fasi. Le spese così liquidate ammontano, per l'intero
(2/2), ad euro 3.056,00 per compensi di avvocato, oltre euro 286,00 per anticipazioni, rimborso forfettario del 15% per spese generali, accessori per previdenza ed iva come per legge.
2.2. Le spese per il giudizio di merito sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei seguenti parametri del D.M. n. 55/2014 ss.mm.: tabella 2, scaglione di valore da € 26.000,00 ad €
52.000,00, parametri medi per tutte le fasi. Le spese così liquidate ammontano, per l'intero (2/2), ad euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, euro 792,00 per anticipazioni, accessori per previdenza ed iva come per legge.
2.3. La convenuta è altresì condannata a rifondere a parte attrice la metà delle spese per il consulente tecnico di parte nella misura corrisposta di euro 4.642,30 (doc. VII attore).
2.4. Infine, le spese del CTU come liquidate nel procedimento per ATP, in quanto spese di lite rilevanti nel successivo giudizio di merito, vengono poste per la metà a carico di parte attrice e per la restante metà a carico della convenuta, tenuto conto che parte delle doglianze sono risultate meramente documentali e infondate, senza condanna alla refusione parziale a favore del signor non avendo egli dimostrato di aver già corrisposto le somme liquidate all'ausiliario (cfr. Pt_1
Cass. n. n. 34540/2024, Cass. n. 10804/2020 e Cass. n. 15492/2019).
3. Nel rapporto processuale fra la convenuta e la terza chiamata sussistono i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, poiché buona parte delle doglianze attoree investivano i processi di costruzione ed omologazione della macchina, ascrivibili a _3
19 potendo le eccezionali e gravi ragioni concernere non solo in valutazioni giuridiche, ma anche la dimensione fattuale della causa (Cass. n. 13294/2025).
Nel caso di specie, la differente denominazione della macchina nella varia documentazione, frutto anche di scelte del costruttore, nonché la conferma dell'idoneità della omologazione originaria rilasciata da così come la conferma dell'idoneità del sottocarro su cui è stata _3 installata la macchina sono state acquisite solamente grazie alle prove offerte dalla Parte_4 terza chiamata nel processo di merito, il ché giustifica la compensazione integrale delle spese con la convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa eccezione e domanda assorbita o reietta,
1. dichiara risolti i contratti di acquisto della macchina raccoglifrutta PI e della pedana perfezionati nell'ottobre 2021 tra l'attore e la convenuta per le ragioni di cui in parte motiva;
2. condanna la convenuta a restituire all'attore Controparte_1
il prezzo corrisposto pari complessivamente ad euro 42.260,00 Parte_1 oltre interessi al saggio legale dalla data dei singoli pagamenti indicati in motivazione;
3. condanna la convenuta ad asportare la macchina dal Controparte_1 domicilio dell'attore;
4. condanna la convenuta a rifondere all'attore Controparte_1
la metà (1/2) delle spese corrisposte al proprio CTP nella misura Parte_1 complessiva (2/2) di euro 4.642,30;
5. pone le spese per la CTU assunta nell'ATP sub RG 1524/2022 a carico di parte attrice ed a carico di parte convenuta per la metà ciascuna;
6. rigetta le ulteriori domande;
7. condanna la convenuta a rifondere all'attore Controparte_1
la metà (1/2) delle spese di lite per il procedimento per ATP sub Parte_1
RG 1524/2022 e per il presente giudizio, che liquida per l'intero (2/2) come segue:
• per l'ATP: euro 3.056,00 per compensi di avvocato, oltre euro 286,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, oltre accessori per previdenza ed iva come per legge;
20 • per il giudizio di merito: euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, oltre euro 792,00 per anticipazioni, oltre accessori per previdenza ed iva come per legge;
8. compensa per intero le spese di lite fra le restanti parti.
Così deciso, lì 16.08.2025
Il Giudice
Massimiliano Segarizzi
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