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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1005 /2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Limbadi, via I Maggio, snc, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Maria Assunta Pagano (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: il procuratore della parte concludeva come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 07/07/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione di indebito, notificata il 18.05.2020, attraverso CP_ la quale l' previdenziale pretendeva di vedersi restituire l'importo pari a 2.003,26 euro, in quanto asseritamente erogati in eccesso, e non spettanti, sulla prestazione di disoccupazione agricolo cat.
Dsagr. n. 7000392600113, perché per il periodo intercorrente fra il 1.01.1999 e il 31.12.1999, non risultava esser iscritta negli elenchi agricoli. La ricorrente deduceva l'estinzione della pretesa, per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - Nel merito, si chiede di accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità delle comunicazioni di reiezione domanda di disoccupazione agricola n. 7000392600113 relativa all'anno 1999 e di indebito su medesima domanda di disoccupazione agricola, per l'intervenuta prescrizione del diritto al recupero di tale indebito;
per l'effetto, dichiarare l'annullamento degli atti impugnati e degli atti connessi e /o conseguenti. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.” Nonostante la ricorrente abbia ritualmente intimato l'Istituto di previdenza, quest'ultimo non ha presentato difese nel procedimento. Si dichiara la contumacia dell' . CP_1 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza dell'importo riportato dalla comunicazione di ripetizione di indebito impugnata, in ragione dell'estinzione della pretesa creditoria, per intervenuta prescrizione.
3. L'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
4. Dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, la prestazione stata erogata nel periodo intercorrente gennaio e dicembre del 1999.
5. Dalla data suddetta decorrerebbe il termine decennale di prescrizione.
6. Poiché in atti non risulta alcun atto diretto a interrompere la prescrizione, la comunicazione oggetto di odierna impugnazione deve ritenersi estinta per intervenuta prescrizione.
7. Per le ragioni sopra espresse, il ricorso va accolto e la ricorrente non è tenuta al pagamento di alcunché.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione dell'indebito preteso, riportato dalla comunicazione notificata alla ricorrente il 18.05.2020 (racc. n. 68958667626-6), per intervenuta prescrizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €500,00, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Vibo Valentia, 09/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Limbadi, via I Maggio, snc, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Maria Assunta Pagano (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: il procuratore della parte concludeva come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 07/07/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione di indebito, notificata il 18.05.2020, attraverso CP_ la quale l' previdenziale pretendeva di vedersi restituire l'importo pari a 2.003,26 euro, in quanto asseritamente erogati in eccesso, e non spettanti, sulla prestazione di disoccupazione agricolo cat.
Dsagr. n. 7000392600113, perché per il periodo intercorrente fra il 1.01.1999 e il 31.12.1999, non risultava esser iscritta negli elenchi agricoli. La ricorrente deduceva l'estinzione della pretesa, per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - Nel merito, si chiede di accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità delle comunicazioni di reiezione domanda di disoccupazione agricola n. 7000392600113 relativa all'anno 1999 e di indebito su medesima domanda di disoccupazione agricola, per l'intervenuta prescrizione del diritto al recupero di tale indebito;
per l'effetto, dichiarare l'annullamento degli atti impugnati e degli atti connessi e /o conseguenti. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.” Nonostante la ricorrente abbia ritualmente intimato l'Istituto di previdenza, quest'ultimo non ha presentato difese nel procedimento. Si dichiara la contumacia dell' . CP_1 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza dell'importo riportato dalla comunicazione di ripetizione di indebito impugnata, in ragione dell'estinzione della pretesa creditoria, per intervenuta prescrizione.
3. L'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
4. Dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, la prestazione stata erogata nel periodo intercorrente gennaio e dicembre del 1999.
5. Dalla data suddetta decorrerebbe il termine decennale di prescrizione.
6. Poiché in atti non risulta alcun atto diretto a interrompere la prescrizione, la comunicazione oggetto di odierna impugnazione deve ritenersi estinta per intervenuta prescrizione.
7. Per le ragioni sopra espresse, il ricorso va accolto e la ricorrente non è tenuta al pagamento di alcunché.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione dell'indebito preteso, riportato dalla comunicazione notificata alla ricorrente il 18.05.2020 (racc. n. 68958667626-6), per intervenuta prescrizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €500,00, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Vibo Valentia, 09/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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