Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13272/2024
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 13272/2024 promossa da:
C.F. 1 con il Parte 1 nata a [...] il [...] (CF: patrocinio dell'avv. Raffaella Richini
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Ivan Giovanni Facchini C.F. 2
RESISTENTE
con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
***
Oggetto: separazione personale dei coniugi≫>
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo come da verbale d'udienza del 20.05.2025 da intendersi qui richiamato, che fa parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Saviore dell'Adamello in data 04.09.1999 (atto-
n. 1 parte I dell'anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del predetto comune) e sono genitori
La ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione con obbligo per il marito di versarle mensilmente € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento del coniuge nonché affido condiviso del figlio minorenne Persona_3 con collocamento presso la madre nella casa familiare e obbligo per il padre di versarle la somma mensile di € 400,00 quale contributo al mantenimento del figlio oltre al
50% delle spese straordinarie.
Il resistente, costituendosi il 18.03.2025, aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e di affido condiviso del figlio Persona 3 con collocazione dello stesso presso la madre nell'abitazione familiare, ma si opponeva alla richiesta di qualsivoglia contributo al mantenimento della moglie e chiedeva disporsi a proprio carico l'obbligo di versare mensilmente alla moglie quale contributo al mantenimento del figlio minorenne la somma di € 100,00.
All'udienza del 20.05.2025, dopo ampia discussione parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di assegno di mantenimento in proprio favore e si raggiungeva un accordo nei seguenti termini: il resistente verserà la somma di € 270,00 al mese per il contributo al mantenimento del figlio entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre spese straordinarie al
50% (secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia); l'assegno unico verrà versato interamente alla ricorrente.
Il Collegio ritiene non vi sia motivo per non fare proprio l'accordo delle parti.
Le spese legali sono compensate stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la separazione personale tra Parte 1 e Controparte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Saviore dell'Adamello di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 1, Parte I, dell'anno 1999);
- dispone l'affido condiviso del figlio Persona 4 ad entrambi i genitori;
- dispone in conformità all'accordo delle parti così come riportato in parte motiva;
- spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 29.5.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti