Articolo 81 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 80Articolo 106
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18 dicembre 1942
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31 dicembre 1994
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29 aprile 2003
Art. 81. ((Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.))

Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.

Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1° dell'art. 54.
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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