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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/07/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Emanuela Cugusi CONSIGLIERA
Grazia Bagella CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 87 di RACL dell'anno 2021, proposta da
AR IV , con sede legale in Elmas (CA), Parte_1 P.IVA_1
Via delle Miniere 2, in persona dell'institore pro tempore , Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale resa nel procedimento di primo grado che si trasmette telematicamente, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe
Macciotta (C.F. , pec: C.F._1
telefax: 0706404701) e dall'Avv. Paolo Email_1
Carta (C.F. , pec: , domiciliata C.F._2 Email_2 presso lo studio dei predetti procuratori in Cagliari, Viale Armando Diaz 29, nonché presso il domicilio digitale che si elegge sugli indirizzi di PEC
e Email_1 Email_3
APPELLANTE
CONTRO
1 nata a [...] S. Elena il 29 luglio 1976, Controparte_1 residente in [...] C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Dante 69 presso l'Avv. Anna Maria Pellegrini
(C.F. , che la rappresenta e C.F._4 Email_4 difende in forza di procura speciale alle liti in calce al ricorso per ingiunzione del 24 aprile 2020
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Su ricorso presentato da il Tribunale di Cagliari, in Controparte_1 funzione di Giudice del Lavoro, con decreto n. 323/2020, in data 29 aprile 2020, ha ingiunto a il pagamento della somma di euro Controparte_2
12.475,97, oltre accessori, quale credito vantato dalla ricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto, al netto dell'acconto ricevuto nell'anno 2012.
Avverso il decreto ingiuntivo notificato ha proposto opposizione l'ingiunta, la quale ha eccepito unicamente la mancanza di idonea prova scritta del credito.
L'opposta si è regolarmente costituita in giudizio, insistendo nella propria pretesa creditoria. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 315 del 17-3-2021, ha rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, emanando il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 323/2020, emesso in data
29 aprile 2020, che per l'effetto dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente e , in solido tra loro, alla rifusione in Parte_2 favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in euro 2.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore somma equitativamente determinata di euro 1.100,00.”
Propone appello la società, cui resiste l'opposta. La controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
2 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Tutto ciò premesso ed esposto, la nella persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.ma
Corte Voglia fissare l'udienza di discussione;
in quella sede si concluderà, cosiccome fin d'ora si conclude, affinché Voglia, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che nel corso del primo grado di giudizio la non ha tenuto alcuna condotta corrispondente alla fattispecie di cui Parte_1 all'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, revocare la condanna dell'appellante al pagamento, ex art. 96 c.p.c. comma III, in favore dell'appellata, della somma equitativamente determinata di euro 1.100,00. Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per l'appellato: la Corte Ecc.ma voglia:
- Rigettare integralmente l'appello;
- confermare la sentenza di primo grado;
- porre ad integrale carico dell'appellante le spese e competenze del presente grado del giudizio oltre oneri accessori e con condanna della ex art. 96 c.p.c.. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello iniziano sostanzialmente con il par. III a pag. 8 dell'atto, poiché le parti precedenti, anche se incluse nella parte “motivazione”, sono espressamente indicate come “Sulla vicenda fattuale sottesa al presente gravame” e non contengono, per carenza di specificità, alcun motivo sostanziale di appello.
Unico oggetto dell'appello, una volta individuato, è la condanna al pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c., disposta d'ufficio dal Tribunale. Il nucleo della motivazione al riguardo è contenuto nell'affermazione: “La condotta processuale dell'opponente, caratterizzata da colpa grave (tale dovendosi qualificare lo stato di chi propone opposizione a decreto ingiuntivo sulla base di motivazioni generiche, totalmente sprovviste di idoneo supporto assertivo e probatorio), giustifica l'applicazione, ex officio, dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (come introdotto dall'art. 45 l. 18 giugno 2009,
n. 69), che così recita…omissis).
3 I motivo di appello:
Il motivo di appello critica la sentenza sul punto riprendendo pedissequamente i motivi dell'opposizione, ovvero sia l'inidoneità, ai fini di documentare l'ammontare del credito, dei documenti utilizzati al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero sia le certificazioni CU relative agli anni in questione. Afferma specificamente che le finalità del modello CU non sarebbero quelle di certificare l'ammontare del TFR.
In questo modo, però, l'appellante non individua correttamente il nucleo della motivazione di cui ci si lamenta, pur espresso più che chiaramente nella sentenza appellata. Tale nucleo, infatti, consiste nell'affermare che il formulare l'opposizione per motivi puramente formali, in un giudizio destinato per sua natura a modificarsi in domanda giudiziale vera e propria, estesa al merito della pretesa
(l'esistenza del diritto ed il suo ammontare), senza formulare alcuna contestazione né sull'esistenza, né sull'ammontare del credito, dà luogo ad un comportamento esclusivamente dilatorio, tendente solo a ritardare il conseguimento del diritto da parte della controparte.
In nessun caso, infatti, anche se il motivo dedotto fosse stato fondato, cosa che non è, per i motivi esaustivamente esposti nella sentenza appellata, ciò avrebbe influito sulla possibilità di riconoscere esistenza ed ammontare del credito, che sarebbe inevitabilmente avvenuta nel giudizio in corso, con l'unica ipotizzabile conseguenza di influire sulla regolazione delle spese del giudizio monitorio.
L'affermazione contenuta nell'appello non è pertinente a questo contenuto della sentenza, si limita a ripercorrere le tesi dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e semmai conferma il carattere esclusivamente dilatorio dell'opposizione proposta. Il fatto che nessuna contestazione specifica, o conteggio dell'ammontare del TFR sia mai stata fatta dalla società opponente, conferma infine l'atteggiamento oltranzistico delle difese della società, ribadito anche nell'appello.
II motivo di appello:
Col secondo motivo ci si lamenta che sia stata pronunciata condanna ex art. 96
c.p.c. anche se non era presente l'elemento soggettivo in capo alla società appellante, poiché non sarebbero presenti i caratteri dell'intenzionalità o colpa grave, poiché sarebbe mancata la “coscienza o consapevolezza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute”.
4 L'affermazione dell'appellante apre, a questo punto, il campo a due alternative:
o si è di fronte ad un caso di scollamento tra la volontà della parte sostanziale e del rappresentante processuale, sotto il profilo dell'informazione e consapevolezza, oppure la parte sostanziale, come doveroso, era stata correttamente informata ed aveva piena coscienza e consapevolezza delle iniziative processuali che avrebbe intrapreso, ovvero sia del contenuto esclusivamente dilatorio delle stesse.
Questa Corte ritiene più plausibile questa seconda ipotesi, per cui il secondo motivo è manifestamente infondato.
III motivo di appello:
Col terzo motivo di appello si riprendono tutti i motivi già enunciati, al fine di affermare che non esisterebbero i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., ovvero sia la fondatezza dei motivi dell'opposizione e l'esistenza di una colpa grave, per concludere affermando che non sarebbe esistita allegazione o prova del danno subito.
Il motivo contiene comunque una contraddizione, poiché inizia affermando che la finalità dell'art. 96 c.p.c. sarebbe quella di costituire una sanzione per le condotte processuali caratterizzate da colpa grave, ma poi finisce per qualificarlo come un ordinario risarcimento danni, ancorato ai presupposti ordinari.
A prescindere dalla constatazione che l'esistenza di danni è stata puntualmente allegata dall'appellata sin dalla fase di opposizione e che la liquidazione è stata effettuata dal Tribunale con criterio equitativo, debitamente motivato, questa Corte intende dare applicazione al principio riassunto in:
Sez. U - , Sentenza n. 22405 del 13/09/2018
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o
5 della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.”
Il motivo di appello è, pertanto, palesemente infondato e va anch'esso rigettato.
La sentenza appellata deve essere confermata e le spese seguono la soccombenza, liquidata sui valori medi di tariffa in relazione al limitato valore della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.923,00 in favore dell'Appellata, oltre al rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 14-9-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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