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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1392/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 9.5.2025, depositata in data 19.5.2025, emessa all'esito dell'udienza del 24.4.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del 13.3.2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1371/2024, pubblicata in data 3.7.2024, notificata in data 2 settembre 2024 vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dal Parte_1 C.F._1
Prof. Avv. Dino Buoncristiani e dall'Avv. Andrea Doveri giusta procura depositata in allegato al ricorso in appello;
-appellante -
e
(c.f.: , rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._2 giusta procura rilasciata su foglio separato depositata in allegato al ricorso in appello, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Romano Gentile e Carlotta
Gentile, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Catanzaro, alla
Galleria Mancuso, scala D;
-appellato –
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di
Catanzaro
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
24.4.2025:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro riformare la sentenza del
Tribunale di Catanzaro n. 1371/2024, depositata il 03.07.2024 e, per l'effetto, ripristinare l'assegno divorzile a favore della sig.ra e a carico Parte_1 del sig. , e condannare il sig. a pagare gli Parte_2 Parte_2 arretrati medio tempore maturati oltre accessori di legge;
con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione alla quale la parte si
è riportata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 24.4.2025:
“voglia l'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
- rigettare, per tutte le ragioni esposte, il ricorso in appello proposto in quanto inammissibile e/o irricevibile e/o improcedibile e, comunque, infondato in fatto e diritto e confermare in toto la decisione assunta in primo grado,
- in via meramente eventuale ed estremamente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del proposto gravame ridurre l'assegno divorzio nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese e competenze del presente grado e, comunque, dell'intero giudizio.”.
Pagina 2 di 14 Del Procuratore Generale: “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto, sui punti censurati, la sentenza impugnata è congruamente motivata”.
Premessa in fatto
1. Con ricorso depositato in data 26.10.2023, ha agito Parte_2 dinanzi al Tribunale di Catanzaro al fine di ottenere la revoca o, in via subordinata, la riduzione, nella misura ritenuta di giustizia, dell'assegno divorzile pari ad euro
300,00, posto a suo carico con la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1981/2014 del 30 luglio 2014, con la quale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente ha premesso che, con la suddetta sentenza, il Tribunale aveva riconosciuto alla resistente il diritto a percepire l'assegno divorzile “nonostante l'autonoma capacità reddituale di
, sul presupposto che questo fosse “sufficiente a preservare il Parte_1 tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, specie in considerazione dell'esborso economico sostenuto per l'acquisto della casa in Catanzaro, alla Via
Carbonari, e delle contribuzioni per il mantenimento di entrambi i figli”.
Il ricorrente ha quindi dedotto l'intervenuto mutamento della situazione di fatto e delle condizioni economiche e reddituali degli ex coniugi e dei figli, rispetto a quelle esistenti e valutate dal Tribunale al momento dell'adozione delle predette statuizioni, chiedendo pertanto una revisione dell'assegno divorzile alla luce della nuova situazione rappresentata.
In particolare, ha allegato: il peggioramento della propria condizione reddituale, derivante dalla percezione, al momento del ricorso, di un trattamento di accompagnamento alla pensione (isopensione) di importo inferiore rispetto alla retribuzione percepita all'epoca della sentenza di divorzio;
il venire meno dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, divenuti nel frattempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
l'estinzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa in Catanzaro del quale la sig.ra è usufruttuaria, Pt_1 con conseguente risparmio di spesa in favore di quest'ultima e, infine, il
Pagina 3 di 14 miglioramento delle condizioni economiche dell'ex-coniuge, che avrebbe registrato un incremento della propria retribuzione rispetto a quella percepita all'epoca del divorzio.
In data 22.01.2024 si è costituita chiedendo il rigetto del Parte_1 ricorso.
In particolare, ha dedotto di aver iniziato a svolgere attività lavorativa soltanto a partire dal 30 dicembre 1997, all'età di 40 anni, presso la Prefettura di Pisa e di essere destinata ad andare in pensione il 1° giugno 2024, con circa 27 anni di contributi versati.
Ha inoltre dichiarato di vivere in un appartamento sito in Pisa, per il quale corrisponde un canone di locazione mensile pari ad euro 540,00; di aver estinto il mutuo relativo all'acquisto dell'immobile sito in Catanzaro, con denaro prestato dalla figlia, alla quale provvede a restituire l'importo ricevuto mediante versamenti mensili di euro 500,00.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1371/2024 depositata in data
03/7/2024, in accoglimento del ricorso, ha così statuito: “
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'obbligo posto a carico di con la sentenza Parte_2
n. 1981/2014 del 30 luglio 2014 di corrispondere a a titolo di Parte_1 assegno divorzile l'importo mensile complessivo di € 300,00, con decorrenza dalla data della domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 3.809,00 per compensi ed € 98,00 per Parte_2 esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute”.
A fondamento della menzionata decisione il Tribunale ha ritenuto provato il mutamento della situazione reddituale del ricorrente, conseguente all'adesione al programma di pensionamento anticipato, nonché l'aggravamento delle sue condizioni economiche, come risultante dagli estratti conto bancari relativi agli ultimi tre anni. Il Tribunale ha inoltre rilevato un miglioramento della situazione economico-reddituale della resistente, derivante dall'estinzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa sita in Catanzaro, alla Via Carbonari, e dall'incremento
Pagina 4 di 14 dello stipendio percepito rispetto all'epoca del divorzio, come emerso dalle buste paga riversate in atti.
Infine, il Tribunale ha ritenuto ampiamente dimostrato il raggiungimento dell'autonomia economica da parte dei figli, con conseguente venir meno dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 articolando diverse censure. In primo luogo, ha contestato l'errore del Tribunale nel comparare l'importo netto dell'isopensione con il reddito lordo percepito dall'ex coniuge nel 2008. Inoltre, ha criticato la decisione per aver considerato la sopravvenuta autosufficienza dei figli esclusivamente in relazione alla propria posizione, senza tenere conto della situazione del sig. il quale era onerato Pt_2 del sostentamento dei figli nella maggiore misura del 63%. Ha altresì evidenziato che il sig. , avendo raggiunto l'età pensionabile, percepisce ora un Pt_2 trattamento pensionistico ordinario di importo superiore rispetto all'isopensione.
L'odierna appellante ha poi lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la propria situazione economica, omettendo di considerare che la stessa corrisponde mensilmente alla figlia la somma di euro 500,00 a titolo di Per_1 restituzione del prestito da quest'ultima erogato per l'estinzione del mutuo, nonché la circostanza che la sig.ra sarebbe prossima (al momento del ricorso) al Pt_1 pensionamento per raggiungimento del limite di età (a partire dal 1° giugno 2024)
- fatto indicato al momento della costituzione, pacifico, non contestato, e, soprattutto, previsto per legge-, con appena 26 anni di contributi.
Infine, ha precisato che l'importo netto percepito per il canone di locazione della casa di Catanzaro, Via Carbonari, di cui è usufruttuaria, è di euro 284,40, e non di euro 360,00, come indicato dal Tribunale e che, in ogni caso, la stessa sostiene mensilmente un canone di locazione di euro 540,00, per l'appartamento in cui vive a Pisa.
Si è costituito con comparsa depositata in data 12.03.2025 Parte_2 argomentando in ordine all'infondatezza dell'avverso appello, del quale ha chiesto la reiezione.
Pagina 5 di 14 In particolare, ha dedotto che correttamente il giudice di prime cure ha accertato il venir meno dei presupposti che avevano giustificato la concessione dell'assegno in sede di divorzio: il contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile sito in Catanzaro, alla Via Carbonari, e l'obbligo di mantenimento dei figli nella misura pari al 37%. Pertanto, rilevato di avere ampiamente dimostrato in primo grado come vi sia stato un peggioramento delle proprie complessive condizioni economiche, ha concluso come in epigrafe riportato.
Il p.m. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto, sui punti censurati, la sentenza impugnata è congruamente motivata.
All'esito dell'udienza del 24.4.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'appello è fondato per quanto di ragione.
In primo luogo, giova premettere che l'istanza di revisione delle condizioni economiche previste con la sentenza di divorzio impone l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, che abbia mutato l'assetto patrimoniale delineato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni patrimoniali delle parti.
Ed invero, ai sensi dell'articolo 473-bis.29 c.p.c., le parti possono in ogni tempo richiedere la revisione dei provvedimenti relativi alla tutela dei minori e ai contributi economici, qualora sopravvengano giustificati motivi.
Nell'ordinamento giuridico è generalmente riconosciuto il principio secondo cui i provvedimenti, anche se definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e tra queste e la prole, sono sempre emanati rebus sic stantibus. Ciò significa che se si fondano su un preciso quadro fattuale e istruttorio definito nel corso del processo, è cristallizzato al momento della decisione.
Il successivo, fisiologico mutamento di tale quadro di riferimento - ovvero la sopravvenienza di nuove circostanze - può modificare in modo anche rilevante le condizioni in base alle quali i provvedimenti erano stati originariamente adottati.
Pagina 6 di 14 Di conseguenza, può rendersi necessaria la loro revisione per adeguarli alla nuova situazione venutasi a creare.
In altri termini, come già previsto in base al combinato disposto degli ormai abrogati articoli 710 c.p.c. e 9, comma 1, della L. n. 898/1970, anche l'art. 473- bis.29 c.p.c. prevede che, ogni qualvolta sopravvengano nuove diverse circostanze che alterano in modo significativo la situazione di fatto posta a fondamento dei provvedimenti assunti con la sentenza di divorzio, la parte interessata può chiedere la modifica delle statuizioni assunte in detta sede. È quindi indispensabile che sussistano giustificati motivi ossia che si verifichi una modifica significativa e sostanziale dell'assetto precedentemente stabilito.
Restano escluse, ai fini della revisione, le circostanze preesistenti che non siano state valutate al momento dell'adozione
Come evidenziato dalla Suprema Corte di cassazione, per ottenere la modifica del provvedimento con cui il Giudice ha disposto l'assegno divorzile, è necessario:
“l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale- reddituale accertata” (Cass. Civ. n. 1119/2020).
Nel caso in esame l'appellante, nel contestare gli elementi posti a fondamento della sentenza impugnata, ha altresì dedotto, a sostegno della propria domanda, la riduzione del proprio reddito conseguente al sopraggiunto pensionamento.
Pagina 7 di 14 Al riguardo ha prodotto la dichiarazione dei redditi degli anni 2021, 2022 e
2023 ed estratti conto bancari dal 30.9.2021 al 30.9.2024. Ha inoltre prodotto decreto di pensionamento e cedolini di pensione da giugno 2024 a ottobre 2024.
Ha altresì contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui il primo
Giudice non ha tenuto in considerazione che: il mutuo è stato estinto solo grazie ad un prestito effettuato dalla figlia alla quale provvede a versare ogni mese la Per_1 somma di euro 500,00; a fronte di un'entrata di euro 284,40 per l'affitto della casa di Catanzaro di cui la stessa è usufruttuaria, la sig.ra sopporta mensilmente Pt_1 un canone di locazione di euro 540,00, oltre oneri condominiali, tutti fatti sopravvenuti alla sentenza di divorzio che, se sommati, comportano un peggioramento della propria situazione economica.
Inoltre, il primo giudice, quanto all'allora imminente collocamento in pensione dell'odierna appellante, ha affermato la genericità della circostanza, ritenendola meramente eventuale e non suffragata da alcun riscontro probatorio.
Tanto rilevato, al fine di accertare se nel caso di specie siano effettivamente sopravvenute modifiche significative della situazione patrimoniale, tali da giustificare la revisione dell'assegno divorzile richiesta, occorre innanzitutto individuare l'ultimo provvedimento che ha disposto in merito all'assegno di cui si tratta e la posizione economica delle parti con lo stesso delineata.
A tal proposito, si ricorda che con la sentenza n. 1981/2014 del 30 luglio 2014, il Tribunale di Catanzaro ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ponendo a carico di l'obbligo di Parte_2 corrispondere a favore dell'ex coniuge un assegno divorzile dell'importo di euro
300,00.
In particolare, nel determinare tale obbligo, il Tribunale ha considerato: la differenza reddituale tra gli ex coniugi, rilevando che , impiegato Parte_2 bancario, nell'anno 2008 ha percepito redditi per un ammontare di euro 39.107,61, per un totale di imposta lorda di euro 10.180,61, mentre Parte_1 dipendente pubblico, percepiva all'epoca una retribuzione mensile di circa euro
1.250; l'onere, per entrambi, del pagamento di una rata mensile di mutuo, contratta
Pagina 8 di 14 per l'acquisto delle rispettive abitazioni, pari a circa euro 500,00; la contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni, nella misura del 63% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
Alla luce di tali elementi il Tribunale ha ritenuto che l'importo dell'assegno fosse idoneo a garantire a il mantenimento del tenore di vita Parte_1 goduto durante il matrimonio, tenuto conto, in particolare, degli esborsi sostenuti per l'acquisto dell'abitazione e per il mantenimento dei figli.
Successivamente, investito della domanda di revisione dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., il Tribunale ha valutato le sopravvenute circostanze allegate dalle parti, ritenendole idonee a modificare l'assetto economico patrimoniale precedentemente stabilito.
In particolare, con riguardo alla situazione economica del è stata Pt_2 evidenziata una riduzione del reddito percepito, conseguente all'adesione al programma di pensionamento anticipato, che ha comportato la percezione di un assegno c.d. di “isospensione” d'importo pari ad euro 2.227,44 mensili. Inoltre, è stato rilevato un peggioramento delle condizioni economiche, come risultante dagli estratti conto bancari relativi agli ultimi tre anni.
Il Tribunale ha altresì fondato la propria decisione sulla circostanza, non contestata, dell'intervenuta estinzione del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile menzionato nella sentenza di divorzio.
Costituisce, inoltre, una sopravvenienza rilevante, idonea a modificare i termini della situazione di fatto e quindi ad alterare l'equilibrio economico esistente tra gli ex coniugi, quella relativa all'aumento di stipendio percepito dalla resistente fino al maggio 2024, compiutamente documentata con la produzione da parte del ricorrente delle buste paga.
Alla luce degli elementi emersi, nonché dell'ulteriore circostanza relativa alla percezione, da parte dell'appellante, di un canone mensile derivante dalla locazione dell'immobile sito in Catanzaro – del quale la medesima è usufruttuaria - pari ad euro 4.320,00, corrisposto in rate mensili di euro 360,00, il tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca dell'assegno divorzile.
Pagina 9 di 14 Orbene, in via preliminare questa Corte condivide integralmente le valutazioni espresse dal giudice di primo grado in ordine alla genericità delle allegazioni della resistente circa l'estinzione del mutuo. In particolare, appare corretto rilevare che la resistente si è limitata ad affermare, in modo del tutto generico, che il mutuo sarebbe stato estinto grazie ad un prestito ricevuto dalla figlia
, che la stessa starebbe ancora rimborsando. Come correttamente rilevato dal Per_1
Giudice di primo grado, tuttavia, tali affermazioni risultano prive di specificità, in quanto l'odierna appellante non ha fornito alcuna indicazione circa l'ammontare della somma ricevuta in prestito, né sono state dettagliate le modalità e il numero delle rate previste per la restituzione.
Premesso quanto sopra, la Corte non può tuttavia ignorare che nel corso del presente giudizio le condizioni economiche e reddituali delle parti sono ulteriormente mutate, di fatto modificando la situazione dedotta dal sig. e Pt_2 posta a fondamento della domanda di revisione dell'assegno divorzile.
Anzitutto, deve essere rilevato che la circostanza documentata e non specificamente contestata, relativa al raggiungimento dell'autonomia economica da parte dei figli maggiorenni, precedentemente a carico di entrambi gli ex coniugi e, quindi, comune ad ambedue le parti, risulta neutra e priva di rilievo ai fini della presente decisione.
Ciò posto, parte appellante ha allegato e documentato la sopravvenuta riduzione del proprio reddito, determinata dal pensionamento, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° giugno 2024 (cfr. decreto di pensionamento doc. n. 22 fascicolo di parte appellante), e dunque successivamente all'udienza del 15 maggio
2024 in cui il Tribunale ha riservato la decisione. Ne consegue che la situazione dell'aumento stipendiale della posta a fondamento del ricorso di revisione Pt_1 proposto dal , è venuta meno. Pt_2
Per altro verso, risulta che anche il ha cessato l'attività lavorativa ed Pt_2
è attualmente titolare di un trattamento pensionistico mensile di euro 2.365,51 (cfr. cedolino Inps mese di marzo 2025, doc. n. 2 fascicolo di parte appellata), analoga a quanto percepito al momento dell'emissione della sentenza di divorzio.
Pagina 10 di 14 Infine, deve osservarsi che l'odierna appellante percepisce un canone di locazione mensile, al netto della cedolare secca, pari a euro 284,40 per l'immobile di cui è usufruttuaria, sito in Catanzaro, via Carbonari (v. doc. n. 15 fascicolo di parte appellante), a fronte di una spesa mensile di euro 540,00 per il canone di locazione dell'abitazione in cui risiede a Pisa (v. doc. n. 13 fascicolo di parte appellante). Le suddette circostanze evidenziano un ulteriore mutamento del quadro economico complessivo dei coniugi rispetto a quello considerato nella sentenza appellata.
Alla luce dei nuovi elementi emersi nel corso del presente giudizio, deve ritenersi che la situazione reddituale del non abbia subito modifiche Pt_2 sostanziali rispetto a quella esistente al momento della pronuncia sull'assegno divorzile. Tanto più se si considera che gli estratti conto bancari prodotti nel corso del giudizio di primo grado, relativi agli ultimi tre anni, non sono idonei a dimostrare un effettivo peggioramento delle condizioni economiche del medesimo, trattandosi di documentazione priva di una chiara riconducibilità causale e suscettibile di essere influenzata da molteplici fattori, tra cui anche eventuali operazioni di investimento o spostamenti volontari di somme di denaro.
In conclusione, l'attuale quadro complessivo evidenzia un lieve peggioramento delle condizioni patrimoniali della sig.ra a fronte di una Pt_1 sostanziale invarianza della situazione economico-reddituale del sig. Pt_2 rispetto a quella accertata al momento della pronuncia della sentenza di divorzio.
Tali elementi, nel loro complesso, non appaiono idonei a giustificare la revoca dell'assegno divorzile precedentemente riconosciuto. Piuttosto, tenuto conto delle sopravvenienze documentate da entrambe le parti, si ritiene opportuno procedere - con criterio equitativo e complessivo - a una eventuale rimodulazione dell'importo, al fine di garantire un bilanciamento proporzionato tra le attuali condizioni economiche dei coniugi, in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza in materia
In proposito, va ribadito che, ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile debbano essere tenute in considerazione tutte le circostanze sopravvenute
Pagina 11 di 14 che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico tra le parti, avuto riguardo alla natura e alla funzione dell'assegno stesso, che è volto a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale (cfr. Cass. civ. n. 3925/2012 secondo cui le circostanze sopravvenute prima del passaggio in giudicato della sentenza devono essere esaurite nei gradi di impugnazione relativi al merito, nella quale è affermata l'ammissibilità di una nuova domanda anche in corso di causa).
Ciò posto si richiama quanto affermato di recente dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza n.1645/2023, secondo cui “In tema di revisione dell'assegno divorzile, ex art. 9, Legge n. 898/1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei giustificati motivi che ne consentono la revisione sulla base del diritto vivente, tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione”.
In tale contesto, è opportuno richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018, che, superando il precedente indirizzo giurisprudenziale, ha stabilito che l'assegno di divorzio, previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, ha una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
In particolare, la funzione compensativa e perequativa dell'assegno mira a riconoscere e valorizzare il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata dunque alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma è volta al riconoscimento del ruolo del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente
Pagina 12 di 14 più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Sotto questo profilo non v'è dubbio che il matrimonio fra le parti abbia avuto una lunga durata (circa 21 anni fino all'omologazione della sentenza di separazione). In secondo luogo, non è contestato, sotto il profilo perequativo- compensativo, che l'odierna appellante si è dedicata alla cura e alla crescita dei figli per buona parte del rapporto matrimoniale (cfr. pag. 2 memoria ex art. 473-bis.32 depositata in data 3.4.2025), consentendo all'ex marito di fare carriera nel settore bancario, iniziando a lavorare solo all'età di quarant'anni. Tale circostanza deve darsi per quesita per effetto del principio di non contestazione.
Ne consegue che non appare congrua la totale elisione dell'assegno divorzile.
Per le ragioni esposte, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi precedentemente illustrati, si ritiene che siano ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'odierna appellante, in misura pari ad euro 200,00 mensili, tale da assicurare tutela in chiave esclusivamente perequativa.
Tale importo risulta compatibile con la complessiva situazione economica dell'appellato, così come emergente dagli atti di causa e dallo stesso rappresentata.
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere modificato, disponendosi a carico dell'odierno appellato il pagamento di un assegno divorzile in favore dell'appellante, nella minore misura di euro 200,00 mensili, con decorrenza dalla presente pronuncia e soggetto agli aggiornamenti secondo gli indici Istat del costo della vita.
3. Considerato l'esito complessivo della lite e tenuto conto delle circostanze sopravvenute, si ritiene sussistano i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1371/2024, depositata in
[...]
Pagina 13 di 14 data 3.7.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di a far data Parte_2 Parte_1 dalla presente pronuncia, la somma di euro 200,00 mensili, a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro del 9.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà
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