Accoglimento
Sentenza 1 agosto 2025
Parere definitivo 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/08/2025, n. 6845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6845 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06845/2025REG.PROV.COLL.
N. 00358/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 358 del 2024, proposto da
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SC TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Maria Pietrosanti e Francesca Coppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12597/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di SC TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota in data 4 luglio 2025 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il Cons. Marco Valentini;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originario ricorrente, odierno appellato, ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 875 del 9 giugno 2016 mediante la quale Roma Capitale ha respinto l'istanza D.I.A. prot. co/7909 del 28 gennaio 2016, intesa alla richiesta di titolo abilitativo in sanatoria relativo alla realizzazione di un manufatto pertinenziale ad uso deposito/ripostiglio presso l'immobile sito in Roma, via Lisippo n.39.
Il primo giudice ha accolto il ricorso.
L’originario ricorrente, in particolare, impugnava il provvedimento di rigetto della predetta istanza, presentata ex art. 36 del d.P.R. n. 380/01 e volta ad ottenere la sanatoria di “ un manufatto ad uso deposito/ripostiglio di pertinenza dell’unità immobiliare destinata a residenziale ”, deducendo che l’opera oggetto di sanatoria sarebbe costituita da un locale deposito/ripostiglio di mq 63,41, destinato a pertinenza delle consistenze a destinazione abitativa, aventi estensione complessiva di mq 464,31, tutte debitamente assentite da titoli edilizi.
Evidenziava altresì, con riferimento alle consistenze principali, di cui quella da sanare costituiva pertinenza accessoria, che “ l’immobile risulta legittimamente realizzato o legittimato ”, elencando i titoli urbanistici rilasciati nel tempo. Detti titoli venivano, altresì, allegati all’istanza nonché descritti nelle perizie depositate unitamente all’istanza.
Ha dedotto poi in primo grado il ricorrente che il provvedimento impugnato risulterebbe viziato da un evidente difetto di istruttoria e di motivazione in quanto dalla sua motivazione non era dato in alcun modo comprendere sotto quali aspetti fosse carente la documentazione allegata all’istanza e quali fossero le preesistenze di cui non è stata dimostrata la legittimità.
Il ricorrente ha lamentato, inoltre, il proprio mancato coinvolgimento nel procedimento, che avrebbe consentito l’eventuale integrazione della documentazione a supporto dell’istanza.
Il TAR, nell’evidenziare che Roma Capitale, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita,
ha ritenuto il ricorso fondato per i profili di difetto di istruttoria e di motivazione.
Secondo il primo giudice, Roma Capitale avrebbe dovuto motivare le ragioni sulle quali si fondava la riscontrata inadeguatezza della dimostrazione circa la legittimità delle preesistenze e svolgere un approfondimento istruttorio in contraddittorio con il ricorrente.
Di conseguenza il primo giudice, in accoglimento delle censure relative al difetto di istruttoria e motivazione, ha annullato il provvedimento di diniego impugnato, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza del ricorrente nel rispetto dei vincoli conformativi discendenti dalla decisione e delle garanzie partecipative del ricorrente medesimo.
Avverso la sentenza impugnata in data 16 gennaio 2024 veniva depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio SC TI.
In data 30 maggio 2025 ha depositato memoria la parte appellata.
In data 6 giugno 2025 ha depositato memoria la parte appellante.
All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
- Errore della sentenza in ordine al punto in cui è stata dichiarata la contumacia di Roma Capitale
Secondo l’appellante, la sentenza impugnata sarebbe ingiusta e lesiva degli interessi di Roma capitale, che per questo la censura nella parte in cui il TAR per il Lazio avrebbe erroneamente dichiarato la contumacia dell’Amministrazione, ritenendo che “ Roma Capitale, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ”.
L’appellante deduce infatti di essersi ritualmente costituita nel giudizio con atto di costituzione del 16 settembre 2016, il quale contiene il timbro del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis del 28 settembre 2016.
L’amministrazione, in particolare, ha contestato quanto dedotto nella memoria di controparte circa l’onere di procedere alla costituzione in via telematica in virtù dell’entrata in vigore del “Processo Amministrativo Telematico”.
Tale modalità, infatti, sarebbe entrata in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2017 per tutti i nuovi ricorsi e dal 1° gennaio 2018 per quelli precedenti.
Tale obbligo non discenderebbe neanche in virtù dell’attuazione della fase sperimentale, giacché con decreto del 12 settembre 2016 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (pubblicato in GU 217 del 16 settembre 2016) è stato stabilito che tutti i depositi delle parti avrebbero dovuto essere obbligatoriamente effettuati anche in via telematica per i soli “ giudizi introdotti con i ricorsi depositati … a far data dal 10 ottobre 2016” .
Poiché il ricorso definito con la sentenza impugnata è stato notificato l’8 settembre 2016 e depositato al TAR il 26 settembre 2016, esso non rientrerebbe, secondo l’appellante, fra quelli nei quali il deposito telematico (oltre a quello cartaceo) era obbligatorio.
Roma Capitale, pertanto, nel costituirsi in giudizio, avrebbe eseguito correttamente il proprio adempimento senza che su di essa incombessero ulteriori obblighi.
Rileva poi l’appellante che ai punti 8, 9 e 10 della sentenza impugnata il TAR motiva l’accoglimento del ricorso proprio “ sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione ” affermando che Roma Capitale “ avrebbe dovuto motivare le ragioni sulle quali si fondava la riscontrata inadeguatezza della dimostrazione circa la legittimità delle preesistenze ”, inadeguatezza che è alla base del provvedimento di reiezione.
Sul punto, l’appellante ribadisce che non sarebbe stato possibile illustrare tali ragioni, non essendo stato consentito all’ente di partecipare alla discussione del ricorso né alla produzione di atti e documenti.
Si produce quindi la relazione del Municipio, dalla quale si ricava che alla luce della relazione redatta dall’arch. Maurizio de Marchis in data 12 settembre 2016, in qualità di ausiliario di P.G., il titolo edilizio presentato dal sig. TI non sarebbe stato idoneo in relazione alle opere realizzate; di conseguenza, il contrasto dell’intervento che si proponeva di realizzare con la normativa urbanistico-edilizia vigente all’epoca era comunque insuperabile.
L’appellante chiede conclusivamente:
-di accogliere l’appello nel merito con integrale riforma della sentenza pronunciata tra le parti dal TAR del Lazio n. 12597 del 25 luglio 2023 e, per l’effetto, respingere il ricorso proposto dal sig. TI;
- ai sensi dell’art. 105, primo comma, cpa., accertata la rituale e tempestiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, rimettere le parti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio onde consentire il pieno esercizio del diritto di difesa dell’Ente capitolino.
Osserva il Collegio che l’appello è fondato, relativamente alla dedotta omissione del Giudice di primo grado di comunicare l’avviso di fissazione dell’udienza del 9 giugno 2023 a Roma Capitale, nonostante l’ente fosse ritualmente costituito in giudizio.
Rileva infatti l’amministrazione, e risulta in atti, di essersi regolarmente costituita con atto del 16 settembre 2016, il quale contiene il timbro del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis del 28 settembre 2016.
La richiamata omissione ha infatti impedito all’amministrazione di spiegare le proprie prerogative difensive, non essendo stata destinataria di alcun avviso di fissazione dell’udienza, cui per conseguenza non ha potuto partecipare.
Merita richiamare al riguardo le principali disposizioni che hanno disciplinato il passaggio al processo amministrativo telematico, per quanto di specifico interesse ai fini della decisione del presente contenzioso.
La legge delega sulla base della quale è stato adottato il codice del processo amministrativo ha considerato il processo amministrativo telematico uno dei principi ispiratori del nuovo processo, essendo le “ procedure informatiche e telematiche ” strumento per assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo (art. 44, c. 2, lett. a), l. n. 69/2009.
L’art. 13, disp. att. c.p.a. aveva sin dal 2010 prescritto che con d.P.C.M. (fino alla novella recata dall’art. 4 d.l. n. 28/2020, che ha sostituito il d.P.C.M. con un d.P.C.S.), sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e DigitPA, fossero stabiliti, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.
E’ stato anche previsto un periodo di sperimentazione del PAT dopo l’adozione del d.P.C.M., dapprima fino al 30 giugno 2016, e poi dalla data di entrata in vigore della legge n. 197/2016 e fino al 30 novembre 2016 (art. 13, c. 1-bis, disp. att. c.p.a., introdotto dall’art. 2, d.l. n. 210/2015 conv. in l. n. 21/2016 e poi novellato dalla l. n. 197/2016).
Il d.P.C.M. contenente le regole tecniche, previsto dall’art. 13 disp. att. c.p.a., avrebbe dovuto essere adottato entro il 18 ottobre 2014 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 114/2014, in vigore dal 19.8.2014).
Esso è stato invece adottato nel 2016 e pubblicato in GURI del 21 marzo 2016, con entrata in vigore al 5 aprile 2016.
In attuazione della dell’art. 13 dell’Allegato 2 al c.p.a. in vigore dal 30 giugno 2016 al 29 ottobre 2016, è stato emanato il d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, successivamente abrogato.
Importante rilevare che il d.l. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, entrato in vigore il 31 agosto 2016, ha previsto, all’art. 2, rubricato “ Avvio del processo amministrativo telematico ” quanto segue:
“1. Al processo amministrativo telematico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, è dato avvio alla data del 1° gennaio 2017.
1-bis. Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
La data di avvio del PAT è dunque quella indicata nella sopra indicata disposizione: 1° gennaio 2017.
L’art. 13 dell’all. 2 al c.p.a. ha subito, poi, varie modificazioni, sino all’ultima, in vigore dall’8 agosto 2021.
Rilevano poi le previsioni del sopra richiamato d.P.C.M. n. 40 del 2016, entrato in vigore il 5 aprile 2016, che all’art. 21 ha stabilito quanto segue:
“1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del CPA, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2016 si procede all'applicazione in via sperimentale delle disposizioni in esso contenute presso i Tribunali Amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, secondo modalità dettate dagli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4. In tale fase il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa cura la predisposizione dei mezzi e la formazione del personale per l'applicazione del processo telematico.
3. La sperimentazione può valersi di modalità di simulazione e della redazione di protocolli funzionali alla graduale verifica del Sistema. Ove la sperimentazione interessi la generalità dei ricorsi da presentarsi in specifiche sedi, delle modalità e della data di avvio di essa nel singolo Ufficio Giudiziario e' dato avviso con provvedimento del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali ”.
Si soggiunge che con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 106/2016, pubblicato in GU n. 217 del 16 settembre 2016, nel comunicare la data di avvio (10 ottobre 2016) e conclusione (30 novembre 2016) della sperimentazione “ con riguardo ai soli giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016 ”, è stato espressamente richiamato l’art. 21, comma 4 del d.P.C.M. n. 40 del 2016, nei seguenti termini: “ Richiamato l'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, recante il regolamento sulle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, ai sensi del quale nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le vigenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali, con la conseguenza che ai fini della tempestività del deposito si dovrà fare esclusivo riferimento alla data del protocollo del deposito cartaceo”.
In conclusione, l’art. 7, comma 3 del d.l. n. 168/2016 ha previsto che le disposizioni dettate sul PAT abbiano efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data hanno continuato ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore (31 agosto 2016) dello stesso decreto, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale erano pendenti al 1° gennaio 2017, e comunque non oltre il 1° gennaio 2018.
La data di avvio del PAT, conclusivamente, è il 1° gennaio 2017.
Tali considerazioni preliminari esimono il Collegio dal valutare gli ulteriori profili di merito rappresentati nel motivo di appello, determinando l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 c.p.a.
Sussistono peculiari motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l 'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO