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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 461/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 461/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv.ta CHIARA REBOLDI
OPPONENTE contro
Controparte_1
[...] con l'avv.ta MARIA GRAZIA BOMENUTO
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2024 conveniva in giudizio Parte_1 opponendosi al decreto ingiuntivo n. 675/2023 emesso dal Tribunale di Brescia, sez. CP_2
Lavoro, in data 15 dicembre 2023 recante una pretesa pari ad euro 84.087,44, oltre interessi e rivalutazione come da domanda, a titolo di mancato pagamento del contributo soggettivo, integrativo e di maternità, oltre interessi e sanzioni per le annualità dal 2004 al 2018, nonché le spese della procedura di ingiunzione pari ad € 2.135,00 oltre spese forfetarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché euro 21,50 per esborsi pagina 1 di 5 Precisava, tuttavia, che in ragione dei medesimi titoli, aveva già Controparte_3 posto in essere un'autonoma attività di riscossione, mediante emissione di uno svariato numero di cartelle esattoriali in relazione alle quali l'opponente, in data 20 luglio 2023 e 13 settembre 2023, aveva già ottenuto la rateizzazione del debito, provvedendo al pagamento nel rispetto della dilazione concessa (docc. 4 e 5 fasc. ricorso).
Contestava, pertanto, l'intervenuta duplicazione di titoli esecutivi, allegando come la , CP_2 avendo in precedenza affidato ad l'attività di recupero del Controparte_3 proprio credito, avesse già consumato il proprio potere di agire in giudizio per via monitoria in relazione al medesimo credito.
Pertanto, evidenziava un abuso del diritto da parte di e la sua carenza di interesse ad agire CP_2 in via monitoria ex art. 100 c.p.c..
Nel merito, eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito per le annualità dal 2004 al 2018, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione e, in subordine, la non debenza dei contributi richiesti per le annualità 2018 e 2019, avendo provveduto alla cancellazione dall'Albo del Collegio Geometri della provincia di Brescia con decorrenza dal 29 gennaio 2018.
In seguito alla rateizzazione concessa e sino al mese di febbraio 2024, allegava di aver provveduto al versamento della somma di euro 12.287,36 (docc. 4 e 5), in tal modo parzialmente soddisfacendo il credito contributivo portato dal decreto ingiuntivo opposto che, pertanto, doveva considerarsi errato.
Infine, eccepiva che la rivalutazione monetaria della somma ingiunta, sebbene non specificatamente richiesta nel ricorso, fosse stata indicata come dovuta.
Previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concludeva domandando al Tribunale di dichiararne la nullità, l'annullabilità o comunque l'invalidità ovvero, in subordine, di ridurre il credito nei limiti dell'eccepita prescrizione e della somma già oggetto di versamento.
Si costituiva in giudizio dando atto che il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto CP_2 era relativo al debito contributivo maturato dall'opponente, iscritto alla dal 26 CP_1 gennaio 2001, per la complessiva somma di euro 84.087,44 dovuta a titolo di contributo soggettivo e maternità, oltre interessi e sanzioni, per il periodo 2004-2019.
pagina 2 di 5 In ordine alle eccezioni svolte in ricorso, replicava: a) di non esser obbligata a riscuotere i propri contributi tramite ruoli ex artt. 17 e 24 d. lgs 46/99, attesa la propria natura di ente privato, con conseguente legittimità dello strumento monitorio utilizzato in questa sede;
b) che la più recente giurisprudenza di legittimità consentiva senz'altro la duplicazione di un titolo esecutivo, purché in presenza di un interesse concreto che, nel caso di specie, si determinava sia in relazione alla diversa natura dei titoli esecutivi (stragiudiziale, cartella di pagamento e giudiziale decreto ingiuntivo) sia alla circostanza che “l'eventuale decadenza dalla rateizzazione farebbe rivivere, comunque, il credito vantato dalla ma, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo, il creditore sarebbe pregiudicato non avendo CP_1 immediatamente a disposizione lo strumento necessario per il recupero di quanto allo stesso dovuto”; c) che alcuna prescrizione del credito poteva dirsi maturata, come dimostrato dai molteplici solleciti di pagamento inviati all'opponente e allegati alla comparsa di costituzione (all.ti 1-19 fasc. ; CP_2
d) che l'importo relativo all'annualità 2019 era stato richiesto in applicazione dell'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. dall'art. 39 del Regolamento sulla contribuzione, atteso che l'opponente non aveva mai provveduto a comunicare alla l'intervenuta cancellazione dall'albo mentre CP_1
l'annualità 2018 doveva considerarsi dovuta perché relativa al reddito percepito per l'annualità
2017.
Chiedeva, pertanto, di respingere in toto l'avversa opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi ritenere fondata la pretesa
Creditoria. In subordine, domandava di rideterminare il credito di C.I.P.A.G. e condannare l'opponente al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
All'udienza del 21 maggio 2024, chiedeva di esser autorizzata al deposito di nuova CP_2 attestazione aggiornata del credito, datata 11 aprile 2024, da cui si evince che il minor credito richiesto da è pari a euro 26.178,32 e che tale somma non era oggetto di recupero CP_1 da parte di . Controparte_3
Autorizzato il deposito della documentazione come sopra precisata, alla successiva udienza del 17 settembre 2024 parte opponente, pur contestandone integralmente la debenza stante l'intervenuta prescrizione del credito, dava atto che la somma indicata nell'ultima attestazione non era ricompresa tra quelle oggetto di riscossione e successivo versamento rateizzato, concordato con
. Controparte_3
*
pagina 3 di 5 Così ricostruite le posizioni delle parti, occorre in primo luogo prendere atto delle conclusioni da ultimo formulate da volte a ottenere la condanna di al CP_2 Parte_1 versamento in proprio favore della complessiva minor somma di euro 26.178,32, oltre interessi, così distinta:
- Anno 2004, per €218,45;
- Anno 2005, per €4.530,31;
- Anno 2006, per €6.771,22;
- Anno 2007, per €4.577,69;
- Anno 2008 (per la restante parte), per €5.325,80;
- Anno 2018, per €4.718,94;
- Anno 2019, per €35,91;
e che tale minor credito, come confermato anche da parte opponete, non è oggetto di riscossione da parte di CP_4
Conseguentemente, le censure pure articolate da parte opponente e relative a un'illegittima duplicazione del titolo ovvero a un abuso del diritto da parte di unito a una sua carenza di CP_2 interesse ad agire in via monitoria ex art. 100 c.p.c. devono ritenersi, allo stato, prive di pregio.
Essendosi quindi necessariamente circoscritto il thema decidendum alla pretesa creditoria come sopra individuata, nel merito occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito pure sollevata dall'opponente.
Invero, in disparte gli indubbi profili di genericità della censura attorea, l'eccezione non può in ogni caso trovare accoglimento nel merito dal momento che ha correttamente prodotto in CP_2 giudizio molteplici solleciti di pagamento, inviati all'opponente nel corso degli anni dal 2004 al
2022 (all.ti 1-19 fasc. , così da impedire il decorso del termine di prescrizione. CP_2
Quanto poi alle censure relative all'illegittimità della pretesa per l'annualità 2019, preme rilevare che all'opponente non è stata richiesta alcuna somma a titolo contributivo. Tuttavia, non avendo mai provveduto a comunicare alla convenuta l'intervenuta cancellazione dall'albo a decorrere da CP_1 gennaio 2018, correttamente gli è stato ingiunto il pagamento della somma di 35,91 euro (doc. dep.
16 giugno 2024), in applicazione dell'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 39 del Regolamento sulla contribuzione. Quanto ai contributi richiesti per l'annualità 2018, gli stessi sono stati calcolati con riferimento al reddito percepito nell'anno di imposta 2017 e unicamente per il mese di gennaio
2018, dal momento che il ricorrente è stato cancellato dall'albo con decorrenza fine gennaio 2018.
pagina 4 di 5 Tale circostanza emerge per tabulas dall'esame dell'estratto contributivo dell'opponente del 25 ottobre 2023 (all. d fasc. ) laddove, con riferimento all'anno 2018, è specificato “Iscritto CP_2 obbligatorio con pagamenti mancanti [1 mesi],Non contribuente [11 mesi]”.
Pertanto, in ragione di tutto quanto esposto e argomentato, il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 675/2023 emesso in data 15 dicembre 2023 e condanna al Parte_1 pagamento della minor somma di euro 26.178,32, oltre interessi di legge dalla mora al saldo.
Stante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto e la sensibile riduzione della somma oggetto di condanna rispetto a quella originariamente ingiunta, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 675/2023 emesso in data 15 dicembre 2023;
- Condanna al pagamento della somma di euro 26.178,32, oltre interessi Parte_1
di legge dalla mora al saldo;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Brescia, 4/3/2025
LA GIUDICE NATALIA PALA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 461/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv.ta CHIARA REBOLDI
OPPONENTE contro
Controparte_1
[...] con l'avv.ta MARIA GRAZIA BOMENUTO
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2024 conveniva in giudizio Parte_1 opponendosi al decreto ingiuntivo n. 675/2023 emesso dal Tribunale di Brescia, sez. CP_2
Lavoro, in data 15 dicembre 2023 recante una pretesa pari ad euro 84.087,44, oltre interessi e rivalutazione come da domanda, a titolo di mancato pagamento del contributo soggettivo, integrativo e di maternità, oltre interessi e sanzioni per le annualità dal 2004 al 2018, nonché le spese della procedura di ingiunzione pari ad € 2.135,00 oltre spese forfetarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché euro 21,50 per esborsi pagina 1 di 5 Precisava, tuttavia, che in ragione dei medesimi titoli, aveva già Controparte_3 posto in essere un'autonoma attività di riscossione, mediante emissione di uno svariato numero di cartelle esattoriali in relazione alle quali l'opponente, in data 20 luglio 2023 e 13 settembre 2023, aveva già ottenuto la rateizzazione del debito, provvedendo al pagamento nel rispetto della dilazione concessa (docc. 4 e 5 fasc. ricorso).
Contestava, pertanto, l'intervenuta duplicazione di titoli esecutivi, allegando come la , CP_2 avendo in precedenza affidato ad l'attività di recupero del Controparte_3 proprio credito, avesse già consumato il proprio potere di agire in giudizio per via monitoria in relazione al medesimo credito.
Pertanto, evidenziava un abuso del diritto da parte di e la sua carenza di interesse ad agire CP_2 in via monitoria ex art. 100 c.p.c..
Nel merito, eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito per le annualità dal 2004 al 2018, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione e, in subordine, la non debenza dei contributi richiesti per le annualità 2018 e 2019, avendo provveduto alla cancellazione dall'Albo del Collegio Geometri della provincia di Brescia con decorrenza dal 29 gennaio 2018.
In seguito alla rateizzazione concessa e sino al mese di febbraio 2024, allegava di aver provveduto al versamento della somma di euro 12.287,36 (docc. 4 e 5), in tal modo parzialmente soddisfacendo il credito contributivo portato dal decreto ingiuntivo opposto che, pertanto, doveva considerarsi errato.
Infine, eccepiva che la rivalutazione monetaria della somma ingiunta, sebbene non specificatamente richiesta nel ricorso, fosse stata indicata come dovuta.
Previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concludeva domandando al Tribunale di dichiararne la nullità, l'annullabilità o comunque l'invalidità ovvero, in subordine, di ridurre il credito nei limiti dell'eccepita prescrizione e della somma già oggetto di versamento.
Si costituiva in giudizio dando atto che il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto CP_2 era relativo al debito contributivo maturato dall'opponente, iscritto alla dal 26 CP_1 gennaio 2001, per la complessiva somma di euro 84.087,44 dovuta a titolo di contributo soggettivo e maternità, oltre interessi e sanzioni, per il periodo 2004-2019.
pagina 2 di 5 In ordine alle eccezioni svolte in ricorso, replicava: a) di non esser obbligata a riscuotere i propri contributi tramite ruoli ex artt. 17 e 24 d. lgs 46/99, attesa la propria natura di ente privato, con conseguente legittimità dello strumento monitorio utilizzato in questa sede;
b) che la più recente giurisprudenza di legittimità consentiva senz'altro la duplicazione di un titolo esecutivo, purché in presenza di un interesse concreto che, nel caso di specie, si determinava sia in relazione alla diversa natura dei titoli esecutivi (stragiudiziale, cartella di pagamento e giudiziale decreto ingiuntivo) sia alla circostanza che “l'eventuale decadenza dalla rateizzazione farebbe rivivere, comunque, il credito vantato dalla ma, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo, il creditore sarebbe pregiudicato non avendo CP_1 immediatamente a disposizione lo strumento necessario per il recupero di quanto allo stesso dovuto”; c) che alcuna prescrizione del credito poteva dirsi maturata, come dimostrato dai molteplici solleciti di pagamento inviati all'opponente e allegati alla comparsa di costituzione (all.ti 1-19 fasc. ; CP_2
d) che l'importo relativo all'annualità 2019 era stato richiesto in applicazione dell'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. dall'art. 39 del Regolamento sulla contribuzione, atteso che l'opponente non aveva mai provveduto a comunicare alla l'intervenuta cancellazione dall'albo mentre CP_1
l'annualità 2018 doveva considerarsi dovuta perché relativa al reddito percepito per l'annualità
2017.
Chiedeva, pertanto, di respingere in toto l'avversa opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi ritenere fondata la pretesa
Creditoria. In subordine, domandava di rideterminare il credito di C.I.P.A.G. e condannare l'opponente al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
All'udienza del 21 maggio 2024, chiedeva di esser autorizzata al deposito di nuova CP_2 attestazione aggiornata del credito, datata 11 aprile 2024, da cui si evince che il minor credito richiesto da è pari a euro 26.178,32 e che tale somma non era oggetto di recupero CP_1 da parte di . Controparte_3
Autorizzato il deposito della documentazione come sopra precisata, alla successiva udienza del 17 settembre 2024 parte opponente, pur contestandone integralmente la debenza stante l'intervenuta prescrizione del credito, dava atto che la somma indicata nell'ultima attestazione non era ricompresa tra quelle oggetto di riscossione e successivo versamento rateizzato, concordato con
. Controparte_3
*
pagina 3 di 5 Così ricostruite le posizioni delle parti, occorre in primo luogo prendere atto delle conclusioni da ultimo formulate da volte a ottenere la condanna di al CP_2 Parte_1 versamento in proprio favore della complessiva minor somma di euro 26.178,32, oltre interessi, così distinta:
- Anno 2004, per €218,45;
- Anno 2005, per €4.530,31;
- Anno 2006, per €6.771,22;
- Anno 2007, per €4.577,69;
- Anno 2008 (per la restante parte), per €5.325,80;
- Anno 2018, per €4.718,94;
- Anno 2019, per €35,91;
e che tale minor credito, come confermato anche da parte opponete, non è oggetto di riscossione da parte di CP_4
Conseguentemente, le censure pure articolate da parte opponente e relative a un'illegittima duplicazione del titolo ovvero a un abuso del diritto da parte di unito a una sua carenza di CP_2 interesse ad agire in via monitoria ex art. 100 c.p.c. devono ritenersi, allo stato, prive di pregio.
Essendosi quindi necessariamente circoscritto il thema decidendum alla pretesa creditoria come sopra individuata, nel merito occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito pure sollevata dall'opponente.
Invero, in disparte gli indubbi profili di genericità della censura attorea, l'eccezione non può in ogni caso trovare accoglimento nel merito dal momento che ha correttamente prodotto in CP_2 giudizio molteplici solleciti di pagamento, inviati all'opponente nel corso degli anni dal 2004 al
2022 (all.ti 1-19 fasc. , così da impedire il decorso del termine di prescrizione. CP_2
Quanto poi alle censure relative all'illegittimità della pretesa per l'annualità 2019, preme rilevare che all'opponente non è stata richiesta alcuna somma a titolo contributivo. Tuttavia, non avendo mai provveduto a comunicare alla convenuta l'intervenuta cancellazione dall'albo a decorrere da CP_1 gennaio 2018, correttamente gli è stato ingiunto il pagamento della somma di 35,91 euro (doc. dep.
16 giugno 2024), in applicazione dell'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 39 del Regolamento sulla contribuzione. Quanto ai contributi richiesti per l'annualità 2018, gli stessi sono stati calcolati con riferimento al reddito percepito nell'anno di imposta 2017 e unicamente per il mese di gennaio
2018, dal momento che il ricorrente è stato cancellato dall'albo con decorrenza fine gennaio 2018.
pagina 4 di 5 Tale circostanza emerge per tabulas dall'esame dell'estratto contributivo dell'opponente del 25 ottobre 2023 (all. d fasc. ) laddove, con riferimento all'anno 2018, è specificato “Iscritto CP_2 obbligatorio con pagamenti mancanti [1 mesi],Non contribuente [11 mesi]”.
Pertanto, in ragione di tutto quanto esposto e argomentato, il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 675/2023 emesso in data 15 dicembre 2023 e condanna al Parte_1 pagamento della minor somma di euro 26.178,32, oltre interessi di legge dalla mora al saldo.
Stante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto e la sensibile riduzione della somma oggetto di condanna rispetto a quella originariamente ingiunta, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 675/2023 emesso in data 15 dicembre 2023;
- Condanna al pagamento della somma di euro 26.178,32, oltre interessi Parte_1
di legge dalla mora al saldo;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Brescia, 4/3/2025
LA GIUDICE NATALIA PALA
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