Ordinanza 1 aprile 2025
Massime • 1
In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l.fall., l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 01/04/2025, n. 8647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8647 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
non era stato prodotto il testo del contratto di mutuo originario, in ordine alle cui condizioni nessuna parte aveva allegato alcunchè; nessuna documentazione era stata offerta con riferimento alla rinegoziazione dei relativi tassi d’interesse, la quale, secondo l’allegazione della parte ricorrente, non contestata dalla convenuta, si era resa necessaria in ragione della progressiva riduzione del costo del denaro e della diminuzione dei tassi di interesse nel mercato finanziario;
la disciplina del TU delle disposizioni sull’edilizia economica e popolare n.1165/1938, alla cui stregua era stato erogato il mutuo in favore della cooperativa, non prevedeva l’ipotesi della rinegoziazione e neanche che ad essa accedesse l’indennizzo per la rinegoziazione dei tassi di interesse;
anche la l. n. 136/1999 non prevedeva tale tipo di indennizzo e neanche alcuna disposizione codicistica;
la determinazione assunta dall’allora Inpdap sulla base di protocollo d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3.8.2005; e quella successiva assunta dal CdA in data 31.8.2007 si erano imposte per effetto della sopravvenienza della l. n. 108/96 che aveva normativamente predeterminato la soglia dei tassi di interesse;
la 3 circolare dell’INPS era inidonea a costituire di per sé fonte di disciplina dei rapporti tra le parti rispetto al mutuo concesso dall’istituto previdenziale e che lo stato di liquidazione in cui versava la richiedente non poteva essere considerato come ostativo rispetto all’accredito richiesto;
quando il 3.8. 2005 l’Inpdap aveva riconosciuto la non debenza dell’indennizzo in questione la richiedente non versava ancora in stato di liquidazione, essendo la stessa stata deliberata in data 13.12. 2005 e pubblicizzata nel registro delle imprese in data 24. 1. 2006; anche a voler ricondurre al 3.8.2005 il sorgere del credito restitutorio, che comunque doveva ritenersi sorto nel 2001, a tale data non era ancora stata deliberata la liquidazione della ricorrente;
anche a voler accedere alla tesi prospettata dall’INPS circa il momento genetico del credito restitutorio ed al carattere vincolante della circolare del 2008, doveva ritenersi che lo stato di liquidazione non ostasse all’esercizio di un diritto di credito già facente parte del patrimonio della cooperativa richiedente prima della delibera del suo stato di liquidazione, costituendo un preciso obbligo dei liquidatori procedere alla realizzazione di tutte le attività sociali per estinguere le passività. 3.─ L’INPS proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Roma. La Corte adita, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello, respingendo la domanda di restituzione proposta dall’odierna appellata. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che: a) l’odierna appellata aveva chiesto di vedere accertato il suo diritto ad ottenere il BO delle somme indebitamente percepite da parte dell’allora Inpdap (oggi, Inps) a titolo di penale applicata in ragione della rinegoziazione del tasso di interesse del mutuo;
b) prima dell'introduzione della riforma introdotta con il d.lgs. n. 6/2003, sulla base della concorde giurisprudenza di legittimità, 4 costituiva ius receptum che l’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese avesse funzione di pubblicità e non ne determinasse l’estinzione, ove non fossero ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa, con la conseguenza che fino a tale momento permaneva la legittimazione processuale in capo alla società e doveva escludersi, anche con riferimento alle successive fasi d’impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato dovesse proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la norma di riferimento (già contenuta nell’articolo 2456 c.c.) è costituita dall’articolo 2495 c.c., che contiene la nuova disciplina in tema di cancellazione delle società (di capitali e cooperative) dal registro delle imprese. In particolare, il secondo comma dell’articolo citato, antepone al vecchio testo, che prevedeva le azioni dei creditori insoddisfatti nei confronti di soci e liquidatori, la locuzione “ferma restando l’estinzione della società”; c) la natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dal 1° gennaio 2004 degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità, la quale resta dichiarativa degli effetti da desumere dall’insieme delle norme pregresse e di quelle novellate che, per analogia juris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa della società di persone (Cass., Sez. U., n. 6070/2013); d) la Corte ritiene che sia assorbente il profilo evidenziato dall’appellante in relazione alla circostanza che non sussisteva alcun obbligo di restituzione dell’indennizzo di rinegoziazione alle 5 cooperative che avevano già rinegoziato in capo all’ente, in quanto la delibera n. 508 del 31.8.2007 non avrebbe annullato un precedente provvedimento amministrativo illegittimo ab origine, ma sarebbe stata un atto del tutto discrezionale adottato nell’interesse delle cooperative prevedendo il BO delle penalità addebitate alle cooperative che avevano già rinegoziato il residuo debito del mutuo, stabilendo i confini e le condizioni operative nell’ambito delle quali poteva esercitarsi tale facoltà, che rientrava sicuramente nell’ambito della discrezionalità dell’ente appellante e che si era concretizzata nella Circolare n. 43 del 25.1.2008, nella quale, tra le varie condizioni previste vi era quella di attestare di essere tuttora vigente e nel pieno esercizio dei propri diritti, cioè di essere una società sarebbe regolarmente attiva e non in stato di fallimento, liquidazione, etc.; e) nel caso di specie tale requisito non sussisteva, in quanto nella domanda di BO l’appellata aveva dichiarato di essere stata liquidata in data 29.12.2006, allegando documentazione dalla quale risultava la sua cancellazione dal registro delle imprese in data 19. 1. 2007; f) la valutazione operata dal Tribunale, che ha prospettato la duplice possibilità di ricondurre o alla data del 3.8.2005 il sorgere del credito restitutorio (o meglio nel 2001, nel momento stesso dell’addebito senza causa dell’indennizzo), affermando che al momento in cui era stata deliberata la liquidazione esso già facesse parte del patrimonio della cooperativa, deve ritenersi che né nel 2005, né nel 2001 può dirsi che fosse già sorto il diritto dell’appellata, in quanto la facoltà riconosciuta alla cooperativa era in realtà sorta solo quando l’INPS aveva reso nota la sua volontà discrezionale di procedere al BO dell’indennizzo precedentemente richiesto alle cooperative che avevano fruito della rinegoziazione, esternando la sua volontà con la pubblicazione della citata Circolare nella GU n. 30 del 5. 2.2008, 6 ed a tale data l’appellata risultava già essere stata cancellata dal registro delle imprese. 4. ─ Santa Caterina Soc. coop Edilizia in liquidazione, ha presentato ricorso per cassazione con due motivi, ed anche memoria. L’Inps ha presentato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente deduce: 5. ─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2191 c.c. in combinato disposto con la l.n..108/1996 (cd. Legge Antiusura) e con l’art. 10 l.n. 136/1999 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La corte avrebbe omesso di considerare che la Cooperativa - in data 11.02.2011 - aveva provveduto a ripristinare lo status quo ante mediante deposito di istanza presso il giudice camerale, il quale aveva emesso ordine di riattivazione della società avendo stabilito la continuazione dell’attività con effetti ex tunc, facendo presumere sino a prova contraria la continuazione dell’attività di impresa. E’ necessario sottolineare che tale cancellazione determinava il pretesto da parte dell’Inpdap per non provvedere alla restituzione della penale perché, in realtà, già prima di tale comunicazione la ricorrente provvedeva tempestivamente a ripristinare lo status quo ante della società, riattivandola mediante il deposito di una istanza presso il registro delle imprese. L’ordinanza impugnata non fa altro che rilevare la mancanza di una norma – a livello sia generale che speciale – che facoltizzi l’Amministrazione ad imporre la corresponsione di un indennizzo, nei casi di rinegoziazione del mutuo rilevato consistente nell’accertamento del proprio diritto ad ottenere il BO delle somme indebitamente percepite da parte dell’allora Inpdap (ora I.N.P.S), l’Ente risulta impossibilitato ad applicare la penale applicata in ragione della rinegoziazione del tasso di 7 interesse del mutuo. La circolare INPS non può costituire di per sé fonte di disciplina dei rapporti tra le parti del mutuo concesso dall’istituto previdenziale. Anche a voler ricondurre alla data del 3.08.2005, il sorgere del credito restitutorio risultava che al momento in cui è stata deliberata la liquidazione, esso già faceva parte del patrimonio della cooperativa, costituendo un preciso obbligo dei liquidatori procedere alla realizzazione di tutte le attività sociali per estinguere le passività. 5.1−La censura, benché non risulti indicato in rubrica l’art. 360, n. 5, c.p.c., può essere riqualificata anche nei termini di denuncia di vizio motivazionale, posto che si denuncia l’omesso esame del fatto che con provvedimento del giudice camerale è stata disposta la cancellazione della pregressa cancellazione dell’iscrizione nel registro delle imprese. L’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c. risulta assolto posto che la ricorrente ha indicato che la circostanza in questione è stata allegata fin dall’atto introduttivo del giudizio (cfr. pagine 3 e 4 del ricorso) ed il relativo atto risulta prodotto con l’odierno ricorso. Trattasi di fatto decisivo perché l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata (da ultimo Cass., n. 20907/23). La censura è quindi per questa parte fondata ed il giudice del rinvio dovrà esaminare la circostanza della cancellazione della pregressa cancellazione dell’iscrizione nel registro delle imprese. 8 L’ulteriore parte del motivo resta assorbita. 6.− Con il secondo motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. Soltanto in data 04.12.2012 l’INPDAP rigettava la richiesta avanzata dalla Società basandosi sul fatto che la stessa fosse stata cancellata del Registro delle Imprese (il 19.01.2007) e, dunque, in base a quanto stabilito dalla Circolare prot. n. 43 del 25 gennaio 2008, non potesse ottenere la restituzione della stessa penale. Pertanto, il giudice d’Appello ha totalmente omesso di considerare che alla data del 03.08.2005 (ossia, nel momento in cui la stessa Società ha avanzato la prima richiesta di restituzione della penale all’INPDAP) non era ancora stata deliberata la liquidazione della ricorrente né, tantomeno, la cancellazione dal Registro delle Imprese. 6.1− La censura è assorbita dall’accoglimento del primo motivo. 7.−Per quanto esposto, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 27 marzo 2025. Il Presidente IC CO 9