CASS
Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2024, n. 17180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17180 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'PA SE PE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato ROSARIO SANSONE, quale difensore di fiducia di D'PA SE PE, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto D'RP TT SE ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, che ha confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativa nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in Penale Sent. Sez. 5 Num. 17180 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 28/02/2024 carcere per i delitti di cui all'art. 416 bis commi 1,3, 4 e 6 cod. pen., per aver fatto parte della famiglia mafiosa del Mandamento di Resuttana, facente capo a Cosa Nostra, in relazione allo scambio di informazioni in occasione di partecipazione a riunioni, alla programmazione di attività e alla esecuzione di incombenze ricevute. 1.Tramite difensore abilitato, sono stati articolati due motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.Con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge, perché il Tribunale non avrebbe considerato l'interpretazione alternativa dei fatti oggetto del procedimento penale, offerta dall'indagato ed avrebbe recepito acriticamente i contenuti dell'ordinanza genetica;
il ricorrente si sarebbe in realtà limitato a dare la propria disponibilità ad altre persone, non seguita da comportamenti concreti, tanto che nessun reato-fine gli è stato contestato dal pubblico ministero, come nel caso della vicenda estorsiva ai danni di DI AV nella quale è emerso che eventuali operazioni illecite siano state compiute da altri. Le intercettazioni telefoniche e ambientali sarebbero state male interpretate, le parole dell'interlocutore della conversazione del 4 maggio 2022, tale AL, sarebbero state erroneamente riferite al ricorrente (il AL ha chiesto a D'RP se si fosse "rimesso nel giro"), mentre dalle altre captazioni emergerebbero in sintesi l'incapacità di D'RP nello svolgimento di attività di recupero crediti o, comunque, semplici millanterie non avvalorate da sviluppi successivi. In sostanza, nessun elemento di prova è stato evidenziato dal Tribunale di riesame al fine di dimostrare efficacemente una partecipazione del ricorrente alla commissione di fatti estorsivi. 1.2.Con il secondo motivo, ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., a riguardo dell'affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen., configurata soltanto sulla scorta di presunzioni assolute asettiche e collegate all'operatività delle mafie cc.dd. storiche e senza debitamente giustificarne l'estensione al ricorrente ai sensi dell'art. 59 cod. pen., quand'anche compartecipe nell'associazione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.E' jus receptum , alla stregua della costante linea interpretativa di questo giudice di vertice, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 del 2 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 - dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251760); sicchè il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata;
Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840; cfr. per il principio espresso, Sez. U n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828). Ne consegue che al giudice di legittimità è precluso il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, così come la prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle risultanze poste a fondamento della decisione impugnata (ex multis Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ed in tal senso costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 2.Fatta tale premessa, il primo motivo di ricorso è per un verso aspecifico, perché non si confronta con le dettagliate argomentazioni esposte dal provvedimento impugnato a sostegno del compendio gravemente indiziario e, per altro verso, non è consentito in sede di legittimità, perché è volto - come del resto neppure taciuto negli enunciati dell'atto d'impugnazione - a proporne una integrale rilettura alternativa, peraltro complessivamente assertiva, in antitesi alla puntuale e logica ricostruzione operata dal Tribunale del riesame. Senza indulgere in inutili ripetizioni, le proposizioni dell'ordinanza del Tribunale, traendone gli elementi dai contenuti di natura finanche "confessoria" delle captazioni intercettive - hanno delineato la partecipazione attiva e radicata del prevenuto alle attività del sodalizio mafioso - la cui esistenza, nei contorni oggettivi, non è materia di contestazione - con particolare riferimento all'esplicitata messa a disposizione dei vertici dell'organizzazione capeggiata da Genova (pag.5), al contributo offerto e realizzato alle singole operazioni estorsive, tra le quali quelle compiute in una prima fase ai danni di DI (pag.5, pag.6), alla disponibilità manifestata, nei dialoghi con alcuni sodali, a concretizzare atti intimidatori in danno di commercianti del territorio controllato dal clan (pag. 7) o ad accertare che ciascuno di essi sia stato regolarmente "autorizzato" ad esercitare la propria attività imprenditoriale (pag. 9) o, ancora, ad attivarsi per il recupero di refurtiva asportata ad un'anziana signora (pag.9). Tale ruolo, duttile e fattivo, ostensivo di piena compenetrazione negli organici dell'associazione criminosa è poi desunto dalle interlocuzioni di terzi, a loro volta membri della congrega 3 criminale, che ne commentano la personalità e l'affidabilità (pag.8 e 9), e dalle esternazioni di AN AN nella telefonata i cui brani più significativi sono stati testualmente riportati nel provvedimento (pag. 9 e 10). Si tratta di un contesto indiziario univoco e solido, che non può essere scalfito dai rilievi di natura puramente labiale, contenuti nel ricorso, che riguardano presunte millanterie del ricorrente o la (genericamente lamentata) erroneità dell'identificazione degli interlocutori delle conversazioni intercettate. La compenetrazione del prevenuto nel tessuto dell'organizzazione criminale, così efficacemente descritta, integra appieno i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della prova del ruolo dinamico e funzionale che caratterizza la partecipazione ad un'associazione mafiosa (sez.5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. U n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670) e che può realizzarsi con la personale e stabile "messa a disposizione" a favore del sodalizio, che di per sé costituisce fatto concludente, sul piano logico, tale da rappresentarne elemento dimostrativo di intraneità (Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889), anche a prescindere dalla prova della partecipazione alle singole attività esecutive del programma criminoso (sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122). 3.Anche il secondo motivo non sfugge alle critiche di genericità e manifesta infondatezza. La ravvisabilità dell'aggravante della disponibilità delle armi da parte delle associazioni mafiose storiche - e di "Cosa nostra" in particolare - può ben fondarsi sugli elementi di conoscenza tratti dalla pluriennale esperienza storica e giudiziaria (Sez. 6, n. 5400 del 14/12/1999, dep. 2000, D'Ambrogio, Rv. 216149 - 01). Si ribadisce, infatti, che il ricorso sistematico alle massime di esperienza nella interpretazione delle condotte riconducibili alle mafie storiche e dei fatti di criminalità di stampo mafioso, è consentito al giudice, che deve tener conto delle acquisizioni storico-sociologiche, sia pure secondo prudente apprezzamento e nel rispetto del dovere di motivazione;
tali indicatori si rivelano utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori quando ne sia stata vagliata l'effettiva idoneità ad assurgere ad attendibili massime di esperienza (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 - dep. 2008, Addante, Rv. 238838, Sez. 1, n. 84 del 5\01\1999, Cabib, rv. 212579). Anche tale circostanza aggravante possiede natura oggettiva (sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, AM e altri, Rv. 268677; sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Sapienza, Rv. 258956) e si comunica a tutti i concorrenti qualora ad essi nota, ovvero ignorata per colpa, ai sensi dell'art. 59 comma 2 cod. pen.. Sul punto, il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato che, nel caso di specie, è stata del resto accertata la detenzione illegale di armi comuni da sparo da parte di Napoli Mario, affiliato alla Cosca di Resuttana, co-indagato del D'RP nel contesto dell'attività estorsiva (pag.11); di tal che, è innplausibile che quest'ultimo non ne fosse a conoscenza e, 4 quand'anche lo avesse ignorato, tale lacuna cognitiva gli andrebbe addebitata quantomeno a titolo di colpa, con la conseguente valutabilità, a suo carico, della circostanza aggravante. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 28/02/2024 Ilconsigliere estensore o , Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato ROSARIO SANSONE, quale difensore di fiducia di D'PA SE PE, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto D'RP TT SE ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, che ha confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativa nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in Penale Sent. Sez. 5 Num. 17180 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 28/02/2024 carcere per i delitti di cui all'art. 416 bis commi 1,3, 4 e 6 cod. pen., per aver fatto parte della famiglia mafiosa del Mandamento di Resuttana, facente capo a Cosa Nostra, in relazione allo scambio di informazioni in occasione di partecipazione a riunioni, alla programmazione di attività e alla esecuzione di incombenze ricevute. 1.Tramite difensore abilitato, sono stati articolati due motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.Con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge, perché il Tribunale non avrebbe considerato l'interpretazione alternativa dei fatti oggetto del procedimento penale, offerta dall'indagato ed avrebbe recepito acriticamente i contenuti dell'ordinanza genetica;
il ricorrente si sarebbe in realtà limitato a dare la propria disponibilità ad altre persone, non seguita da comportamenti concreti, tanto che nessun reato-fine gli è stato contestato dal pubblico ministero, come nel caso della vicenda estorsiva ai danni di DI AV nella quale è emerso che eventuali operazioni illecite siano state compiute da altri. Le intercettazioni telefoniche e ambientali sarebbero state male interpretate, le parole dell'interlocutore della conversazione del 4 maggio 2022, tale AL, sarebbero state erroneamente riferite al ricorrente (il AL ha chiesto a D'RP se si fosse "rimesso nel giro"), mentre dalle altre captazioni emergerebbero in sintesi l'incapacità di D'RP nello svolgimento di attività di recupero crediti o, comunque, semplici millanterie non avvalorate da sviluppi successivi. In sostanza, nessun elemento di prova è stato evidenziato dal Tribunale di riesame al fine di dimostrare efficacemente una partecipazione del ricorrente alla commissione di fatti estorsivi. 1.2.Con il secondo motivo, ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., a riguardo dell'affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen., configurata soltanto sulla scorta di presunzioni assolute asettiche e collegate all'operatività delle mafie cc.dd. storiche e senza debitamente giustificarne l'estensione al ricorrente ai sensi dell'art. 59 cod. pen., quand'anche compartecipe nell'associazione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.E' jus receptum , alla stregua della costante linea interpretativa di questo giudice di vertice, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 del 2 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 - dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251760); sicchè il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata;
Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840; cfr. per il principio espresso, Sez. U n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828). Ne consegue che al giudice di legittimità è precluso il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, così come la prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle risultanze poste a fondamento della decisione impugnata (ex multis Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ed in tal senso costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 2.Fatta tale premessa, il primo motivo di ricorso è per un verso aspecifico, perché non si confronta con le dettagliate argomentazioni esposte dal provvedimento impugnato a sostegno del compendio gravemente indiziario e, per altro verso, non è consentito in sede di legittimità, perché è volto - come del resto neppure taciuto negli enunciati dell'atto d'impugnazione - a proporne una integrale rilettura alternativa, peraltro complessivamente assertiva, in antitesi alla puntuale e logica ricostruzione operata dal Tribunale del riesame. Senza indulgere in inutili ripetizioni, le proposizioni dell'ordinanza del Tribunale, traendone gli elementi dai contenuti di natura finanche "confessoria" delle captazioni intercettive - hanno delineato la partecipazione attiva e radicata del prevenuto alle attività del sodalizio mafioso - la cui esistenza, nei contorni oggettivi, non è materia di contestazione - con particolare riferimento all'esplicitata messa a disposizione dei vertici dell'organizzazione capeggiata da Genova (pag.5), al contributo offerto e realizzato alle singole operazioni estorsive, tra le quali quelle compiute in una prima fase ai danni di DI (pag.5, pag.6), alla disponibilità manifestata, nei dialoghi con alcuni sodali, a concretizzare atti intimidatori in danno di commercianti del territorio controllato dal clan (pag. 7) o ad accertare che ciascuno di essi sia stato regolarmente "autorizzato" ad esercitare la propria attività imprenditoriale (pag. 9) o, ancora, ad attivarsi per il recupero di refurtiva asportata ad un'anziana signora (pag.9). Tale ruolo, duttile e fattivo, ostensivo di piena compenetrazione negli organici dell'associazione criminosa è poi desunto dalle interlocuzioni di terzi, a loro volta membri della congrega 3 criminale, che ne commentano la personalità e l'affidabilità (pag.8 e 9), e dalle esternazioni di AN AN nella telefonata i cui brani più significativi sono stati testualmente riportati nel provvedimento (pag. 9 e 10). Si tratta di un contesto indiziario univoco e solido, che non può essere scalfito dai rilievi di natura puramente labiale, contenuti nel ricorso, che riguardano presunte millanterie del ricorrente o la (genericamente lamentata) erroneità dell'identificazione degli interlocutori delle conversazioni intercettate. La compenetrazione del prevenuto nel tessuto dell'organizzazione criminale, così efficacemente descritta, integra appieno i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della prova del ruolo dinamico e funzionale che caratterizza la partecipazione ad un'associazione mafiosa (sez.5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. U n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670) e che può realizzarsi con la personale e stabile "messa a disposizione" a favore del sodalizio, che di per sé costituisce fatto concludente, sul piano logico, tale da rappresentarne elemento dimostrativo di intraneità (Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889), anche a prescindere dalla prova della partecipazione alle singole attività esecutive del programma criminoso (sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122). 3.Anche il secondo motivo non sfugge alle critiche di genericità e manifesta infondatezza. La ravvisabilità dell'aggravante della disponibilità delle armi da parte delle associazioni mafiose storiche - e di "Cosa nostra" in particolare - può ben fondarsi sugli elementi di conoscenza tratti dalla pluriennale esperienza storica e giudiziaria (Sez. 6, n. 5400 del 14/12/1999, dep. 2000, D'Ambrogio, Rv. 216149 - 01). Si ribadisce, infatti, che il ricorso sistematico alle massime di esperienza nella interpretazione delle condotte riconducibili alle mafie storiche e dei fatti di criminalità di stampo mafioso, è consentito al giudice, che deve tener conto delle acquisizioni storico-sociologiche, sia pure secondo prudente apprezzamento e nel rispetto del dovere di motivazione;
tali indicatori si rivelano utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori quando ne sia stata vagliata l'effettiva idoneità ad assurgere ad attendibili massime di esperienza (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 - dep. 2008, Addante, Rv. 238838, Sez. 1, n. 84 del 5\01\1999, Cabib, rv. 212579). Anche tale circostanza aggravante possiede natura oggettiva (sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, AM e altri, Rv. 268677; sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Sapienza, Rv. 258956) e si comunica a tutti i concorrenti qualora ad essi nota, ovvero ignorata per colpa, ai sensi dell'art. 59 comma 2 cod. pen.. Sul punto, il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato che, nel caso di specie, è stata del resto accertata la detenzione illegale di armi comuni da sparo da parte di Napoli Mario, affiliato alla Cosca di Resuttana, co-indagato del D'RP nel contesto dell'attività estorsiva (pag.11); di tal che, è innplausibile che quest'ultimo non ne fosse a conoscenza e, 4 quand'anche lo avesse ignorato, tale lacuna cognitiva gli andrebbe addebitata quantomeno a titolo di colpa, con la conseguente valutabilità, a suo carico, della circostanza aggravante. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 28/02/2024 Ilconsigliere estensore o , Il Presidente