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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14878 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13899/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13899/25 del Ruolo Generale e promossa da
nato in [...], il [...], C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Milano, via S.Mamete n.18, presso lo studio dell'Avv. Imma Cirelli, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
( ), in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
CONSOLATO D A CASABLANCA; Pt_2
- resistente –
Fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento di diniego Parte_1 della domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare emesso dal Consolato di di Pt_2
Casablanca in data 10.03.25 nei confronti della madre del ricorrente, nata in [...] Persona_1
il 05.06.1961.
pagina 1 di 4 Si legge nel provvedimento impugnato che la domanda di visto è stata respinta poiché, “in quanto genitore con meno di sessantacinque anni, non fornisce documentazione idonea a dimostrare di essere a carico dell'invitante e di non avere altri figli residenti in [...]”.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente allega di essere l'unico figlio della madre divorziata, e che per tale ragione provvede regolarmente al suo sostentamento economico e chiede “nel merito, in via principale, accertare annullare e dichiarare illegittimo il decreto dal Consolato di Italia di Casablanca (Marocco) e per l'effetto disporre il rilascio del visto di ingresso in favore dei genitori, ordinandone l'emissione all'Autorità diplomatica”.
Questi deposita la seguente documentazione: provvedimento di rigetto, nulla osta, certificato stato di famiglia, documentazione anagrafica, sentenza di divorzio tradotta e apostillata della madre, ricevute trasferimenti in denaro. .
Si costituisce in giudizio il che chiede Controparte_1 il rigetto del ricorso perché “non è emerso anche a seguito di riesame la sussistenza dell'ulteriore requisito consistente nella vivenza a carico del ricorrente della sig.ra . Persona_1
Parte resistente precisa che il ha riesaminato i documenti a corredo dell'istanza e ha Parte_3 provveduto ad effettuare una parziale rettifica del provvedimento impugnato, riconoscendo che gli altri figli presenti in Marocco sono figli della seconda moglie del padre del ricorrente e non della richiedente.
Con note autorizzate, il ricorrente contesta quanto dedotto da parte resistente evidenziando il regolare invio di somme di denaro alla madre in Marocco per sostenerla economicamente. Deposita la seguente documentazione: ricevute trasferimenti in denaro, pec richiesta di riesame, elenco operazioni bancarie.
***
Deve anzi tutto premettersi, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio del visto di ingresso in favore dei genitori della ricorrente, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Ciò posto, il ricorso deve essere accolto.
Occorre anzi tutto rilevare, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286,
“lo straniero può chiedere il ricongiungimento per […] i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. pagina 2 di 4 L'art. 29 prosegue evidenziando che “…la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare […] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo
4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”.
La concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della prefettura, funzionale alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999, se ne innesta una seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica, alla quale spetta la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l' prevedano diversamente - oltre che la verifica, ai sensi dell'art. Pt_2
29 comma 7 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, della sussistenza dei presupposti di parentela, coniugio e minore età del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso.
A tal riguardo, trattandosi di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio, la dimostrazione dei presupposti per il ricongiungimento richiesto grava in capo all'istante.
Occorre rilevare che all'Autorità Consolare spetta senza dubbio la verifica dell'autenticità della documentazione presentata nonché della situazione soggettiva del richiedente, dovendo valutare anche l'autenticità del legame familiare.
Più nel dettaglio, l'art. 29 lettera d) d.lgs. 286/ 98 prevede in linea generale, ai fini del ricongiungimento, il requisito della vivenza a carico del genitore, che costituisce un limite di ordine generale alla tutela del diritto all'unità familiare, salvo poi distinguere il genitore con età inferiore o superiore a 65 anni , stabilendo per il primo l'inesistenza di altri figli nel paese di origine o di provenienza, per il secondo l'impossibilità di altri figli al loro sostentamento per problemi di salute.
Il diritto all'unità familiare, pertanto, è garantito nelle situazioni di grave bisogno in cui versano i genitori, quando non abbiano alcuna possibilità di provvedere al proprio mantenimento.
La “vivenza a carico” presuppone la dimostrazione di un reale sostegno materiale nel paese di origine, nel momento in cui il familiare intende ricongiungersi. Ai fini del ricongiungimento, la nozione di vivenza a carico va riferita al famigliare che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità pagina 3 di 4 essenziali nel Paese di origine, quando sia accertato che il sostegno materiale sia effettivamente fornito dal soggiornante quale persona che, in considerazione delle complessive circostanze del caso concreto, si rivela il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale necessario (Cass. civ. n.24488/21).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta evidente che il ricorrente provvede regolarmente e in modo continuativo nel tempo al sostentamento economico della madre infrasessantacinquenne, la quale vive in Marocco in assenza di ulteriori familiari. Tale sostegno economico risulta documentato a decorrere da gennaio 2022 e prosegue con cadenza mensile fino ad oggi (all. del 4.09.25 elenco operazioni bancarie, ricevute trasferimenti in denaro relativi al 2024 e al
2025, all. note del 15.10.25 ricevuta del 19.09.25).
Il ricorrente ha provato il requisito della vivenza a carico della madre e dunque a costei va rilasciato il visto di ingresso per ricongiungimento familaire.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto che l'accertamento del diritto è avvenuto nel corso del giudizio in conseguenza dell'integrazione documentale depositata dal ricorrente.
p.q.m.
- dichiara il diritto del ricorrente al rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore della madre, nata in [...] il [...]. Persona_1
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13899/25 del Ruolo Generale e promossa da
nato in [...], il [...], C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Milano, via S.Mamete n.18, presso lo studio dell'Avv. Imma Cirelli, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
( ), in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
CONSOLATO D A CASABLANCA; Pt_2
- resistente –
Fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento di diniego Parte_1 della domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare emesso dal Consolato di di Pt_2
Casablanca in data 10.03.25 nei confronti della madre del ricorrente, nata in [...] Persona_1
il 05.06.1961.
pagina 1 di 4 Si legge nel provvedimento impugnato che la domanda di visto è stata respinta poiché, “in quanto genitore con meno di sessantacinque anni, non fornisce documentazione idonea a dimostrare di essere a carico dell'invitante e di non avere altri figli residenti in [...]”.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente allega di essere l'unico figlio della madre divorziata, e che per tale ragione provvede regolarmente al suo sostentamento economico e chiede “nel merito, in via principale, accertare annullare e dichiarare illegittimo il decreto dal Consolato di Italia di Casablanca (Marocco) e per l'effetto disporre il rilascio del visto di ingresso in favore dei genitori, ordinandone l'emissione all'Autorità diplomatica”.
Questi deposita la seguente documentazione: provvedimento di rigetto, nulla osta, certificato stato di famiglia, documentazione anagrafica, sentenza di divorzio tradotta e apostillata della madre, ricevute trasferimenti in denaro. .
Si costituisce in giudizio il che chiede Controparte_1 il rigetto del ricorso perché “non è emerso anche a seguito di riesame la sussistenza dell'ulteriore requisito consistente nella vivenza a carico del ricorrente della sig.ra . Persona_1
Parte resistente precisa che il ha riesaminato i documenti a corredo dell'istanza e ha Parte_3 provveduto ad effettuare una parziale rettifica del provvedimento impugnato, riconoscendo che gli altri figli presenti in Marocco sono figli della seconda moglie del padre del ricorrente e non della richiedente.
Con note autorizzate, il ricorrente contesta quanto dedotto da parte resistente evidenziando il regolare invio di somme di denaro alla madre in Marocco per sostenerla economicamente. Deposita la seguente documentazione: ricevute trasferimenti in denaro, pec richiesta di riesame, elenco operazioni bancarie.
***
Deve anzi tutto premettersi, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio del visto di ingresso in favore dei genitori della ricorrente, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Ciò posto, il ricorso deve essere accolto.
Occorre anzi tutto rilevare, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286,
“lo straniero può chiedere il ricongiungimento per […] i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. pagina 2 di 4 L'art. 29 prosegue evidenziando che “…la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare […] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo
4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”.
La concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della prefettura, funzionale alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999, se ne innesta una seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica, alla quale spetta la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l' prevedano diversamente - oltre che la verifica, ai sensi dell'art. Pt_2
29 comma 7 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, della sussistenza dei presupposti di parentela, coniugio e minore età del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso.
A tal riguardo, trattandosi di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio, la dimostrazione dei presupposti per il ricongiungimento richiesto grava in capo all'istante.
Occorre rilevare che all'Autorità Consolare spetta senza dubbio la verifica dell'autenticità della documentazione presentata nonché della situazione soggettiva del richiedente, dovendo valutare anche l'autenticità del legame familiare.
Più nel dettaglio, l'art. 29 lettera d) d.lgs. 286/ 98 prevede in linea generale, ai fini del ricongiungimento, il requisito della vivenza a carico del genitore, che costituisce un limite di ordine generale alla tutela del diritto all'unità familiare, salvo poi distinguere il genitore con età inferiore o superiore a 65 anni , stabilendo per il primo l'inesistenza di altri figli nel paese di origine o di provenienza, per il secondo l'impossibilità di altri figli al loro sostentamento per problemi di salute.
Il diritto all'unità familiare, pertanto, è garantito nelle situazioni di grave bisogno in cui versano i genitori, quando non abbiano alcuna possibilità di provvedere al proprio mantenimento.
La “vivenza a carico” presuppone la dimostrazione di un reale sostegno materiale nel paese di origine, nel momento in cui il familiare intende ricongiungersi. Ai fini del ricongiungimento, la nozione di vivenza a carico va riferita al famigliare che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità pagina 3 di 4 essenziali nel Paese di origine, quando sia accertato che il sostegno materiale sia effettivamente fornito dal soggiornante quale persona che, in considerazione delle complessive circostanze del caso concreto, si rivela il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale necessario (Cass. civ. n.24488/21).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta evidente che il ricorrente provvede regolarmente e in modo continuativo nel tempo al sostentamento economico della madre infrasessantacinquenne, la quale vive in Marocco in assenza di ulteriori familiari. Tale sostegno economico risulta documentato a decorrere da gennaio 2022 e prosegue con cadenza mensile fino ad oggi (all. del 4.09.25 elenco operazioni bancarie, ricevute trasferimenti in denaro relativi al 2024 e al
2025, all. note del 15.10.25 ricevuta del 19.09.25).
Il ricorrente ha provato il requisito della vivenza a carico della madre e dunque a costei va rilasciato il visto di ingresso per ricongiungimento familaire.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto che l'accertamento del diritto è avvenuto nel corso del giudizio in conseguenza dell'integrazione documentale depositata dal ricorrente.
p.q.m.
- dichiara il diritto del ricorrente al rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore della madre, nata in [...] il [...]. Persona_1
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio
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