Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5365/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 22/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ELENA QUILICI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Di
Poggio n. 34, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato NICOLA GORI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Puccini, Trav. XI, n.
134/E, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) il signor cede e trasferisce, senza alcun corrispettivo, alla signora Parte_2 Parte_1
, la quale accetta ed acquista con ogni garanzia di legge, per tutti motivi sopra esposti, la
[...] quota di ½ del diritto di proprietà avente ad oggetto l'immobile a suo tempo adibito ad abitazione familiare - già assegnato alla signora nell'ambito del procedimento di separazione legale Parte_1 dei coniugi come da decreto di omologa del Tribunale di Lucca del 10/11/2016 (R.G. 4233/16) - sito in Porcari (LU), Via Pacchioni, 28, identificato al catasto Fabbricati del Comune di Porcari (LU) al foglio 9, particella 567, sub. 4 categoria A/3, classe 3, vani 5, con rendita catastale di Euro 427,37, per l'appartamento per civile abitazione, nonché la quota pari ad ½ del diritto di proprietà avente ad oggetto il posto auto scoperto, posto al piano terreno, nelle immediate vicinanze del corpo di fabbrica
1
Comune di Porcari (LU) al foglio 9, particella 567, sub. 8, categoria C/6, classe 1, mq. 22, con rendita catastale di Euro 28,41, per il posto auto di pertinenza;
il tutto correttamente intestato al giusto conto.
L'appartamento per civile abitazione confina a Nord con aria su beni , ad Est con beni Persona_1
e , a Sud ed Ovest con aria su beni , salvo se altri. Persona_2 Persona_3 Persona_1
Il Posto auto scoperto, confina a Nord con area comune condominiale, ad Est con beni , Persona_1
a Sud con area comune condominiale, ad Ovest con beni salvo se altri;
Controparte_1
2) gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza;
3) il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1°comma bis, legge 27 febbraio 1985, n. 52, come introdotto dall'art. 19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dichiara che: a) i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il prot. n. 80251 in data 19/03/03; b) che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
4) le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa in sicurezza;
5) la parte cessionaria, in conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione energetica (A.P.E.) redatto in data 26/07/2024 dal Geometra che si deposita, in originale, all'udienza Controparte_2 con il presente atto, formandone parte integrante, ed allegato in copia al presente ricorso sub doc. n.
10;
6) la parte cessionaria dichiara, altresì, di essere stata edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e dovrà essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto;
7) la parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza del contratto di compravendita del 24/02/2009 (Rep. N. 30.693 -
Racc. 11.103), registrato a Lucca in data 3/03/2009 al n° 1.908 serie 1T, trascritto presso la
2 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucca in data 4/03/2009 al n° 2544 di R.P. e n° 4081 di
R.G.;
8) la parte alienante e più in generale entrambe le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del
Conservatore dei Registri immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
9) la parte cedente, ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, dichiara che la costruzione del fabbricato residenziale e la relativa pertinenza è avvenuta in ordine alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Porcari (LU) in data 9 ottobre 2001 con il n. 183 e successiva
Denuncia di inizio attività in variante, presentata in data 19/03/2003 al n. 115, con attestazione di abitabilità presentata in data 6/05/2003, prot. n. 6719 e che successivamente non è stato oggetto di interventi edilizi né di mutamenti di destinazione tali da richiedere licenze, concessioni o autorizzazioni;
10) le parti, al fine della piena attuazione degli impegni assunti, dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 atteso che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
11) le parti, preso atto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 21761 del
29/02/2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del
Tribunale. Le parti, nel richiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo;
Il sig. , a modifica delle condizioni di frequentazione del figlio stabilite nell'ambito Pt_2 Per_4 del procedimento di divorzio, come da sentenza del Tribunale di Lucca del 6 febbraio 2019 (n. Sent.
249/19), potrà tenere con sé il figlio nei seguenti termini: ogni fine settimana dal sabato al termine dell'orario scolastico, sino al lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola e, durante la settimana, avrà inoltre la facoltà di tenere con sé il figlio dall'uscita della scuola sino alla mattina seguente, contribuendo al suo mantenimento limitatamente al periodo della permanenza presso di lui».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 249/2019 del 6/2/2019, pubblicata il 20/2/2019 - alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei ricorrenti è stato comunicato al Pubblico
Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
All'udienza del 22/1/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle medesime sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
3 La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del
22/1/2025;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 22/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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