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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MESSINI D'AGOSTINI PIERO, Presidente
DI BE, RE
SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1000/2021 depositato il 27/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 64/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 3 e pubblicata il 12/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CF02962 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CF02962 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CF02962 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della parte si riporta agli atti depositati e insiste nell'accoglimento
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti e insiste nel rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nell'anno 2014 deteneva una quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale, nella società “Società_1 Srl” – c.f. P.IVA_1, di cui rivestiva anche la carica di rappresentante legale. Nei confronti della società era stato emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bologna avviso di accertamento n. THB03CF00619/2019 per il periodo d'imposta 2014, con il quale era stato accertato in capo alla stessa un maggior reddito di € 228.702,00.
Il recupero a tassazione scaturiva dall'utilizzo, da parte della società, di fatture relative ad operazioni che si assumevano inesistenti.
Con l'avviso di accertamento l'Ufficio, ritenuta operante nel caso in esame la presunzione di distribuzione ai soci di società a ristretta base azionaria degli utili extracontabili tassati in capo alla società, imponibili come redditi di capitale ex art. 44 comma 1 lett. e) Tuir (limitatamente quindi al 49,72% dell'utile percepito ex art. 47 comma 1 Tuir), accertava la quota di reddito di capitale da imputare alla contribuente in € 113.711,00
(49,72% di € 228.702) ai fini IRPEF e addizionali locali.
Contro l'avviso di accertamento la Ricorrente_1 presentava ricorso contestando che l'argomento della ristrettezza della base societaria assumesse da solo valenza probatoria nell'ambito dell'inferenza presuntiva, rappresentando un mero indizio da valutare in relazione ad altri elementi che l'Ufficio deve acquisire.
Osservava, inoltre, che per avere ricadute sui soci l'avviso di accertamento nei confronti della società (che accerta maggiori utili) sarebbe dovuto essere divenuto definitivo e riteneva che l'accertamento violasse gli artt. 35 e 53 della Cost. dando luogo ad una capacità contributiva presunta.
Si costituiva con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimità del proprio operato.
Con sentenza 64/3/2021 depositata il 13/2/2021, la CTP di Bologna rigettava il ricorso.
In particolare, osservava che l'accertamento aveva indicato indizi chiari ed inequivocabili sulla natura fittizia delle operazioni effettuate dall'Società_2 s.r.l. е, conseguentemente, l'inesistenza dei costi contabilizzati dalla Società_1.
A fronte di ciò, l'Ufficio aveva correttamente fatto applicazione del principio ampiamente consolidato secondo cui la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado, vale a dire il divieto di praesumptio de praesumpto in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente, caratterizza la gestione sociale, il che accadeva puntualmente nel caso di specie.
La Ricorrente_1 presentava appello di cui si riporta la parte motiva: “fermo restando quanto esposto nel ricorso introduttivo…da intendersi qui integralmente trascritti e parte integrante del presente atto di appello”, la sentenza de qua sarebbe “errata perché carente di motivazione o da altra angolazione con motivazione illogica e contraddittoria. In ogni caso è emessa in contrasto con il disposto dell'art. 112 c.p.c. e viola l'art. 115 c.p.c.”; quindi l'appellante afferma che “risulta evidente la correlazione tra questo appello e quello proposto dalla società…Pertanto la presente difesa insta la riunione del presente appello con quello proposto dalla società”. Si è costituita con atto di controricorso l'Agenzia eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per carente specificazione dei motivi. Nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna, esaurita la discussione, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
E' noto che "In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni." (Cass. Sez. V, Ordinanza 24.8.2017 n.
20379, Cass. Sez. V 6.5.2002 n. 6473, Cass. Sez. T 17.12.2019 n. 15519).
Nel caso di specie, il gravame non presenta, né consente di evincere alcuna critica alla sentenza impugnata,
e di perimetrare l'effetto devolutivo proprio del giudizio di appello, non essendo sufficiente in tal senso il mero richiamo a quanto esposto nel ricorso di primo grado affatto generico.
Peraltro, non risulta nemmeno possibile ricavare i motivi di gravame dal tenore complessivo dell'atto, affatto laconico, che non consente di inferire la critica ad alcuno dei passaggi argomentativi che fondano la pronuncia, ossia il presupposto impositivo riguardante la società, l'applicazione concreta della presunzione di distribuzione degli utili, la effettiva non percezione degli stessi.
Da ciò discenderebbe che questa Corte verrebbe investita di una nuova integrale cognizione della causa e non chiamata a pronunciarsi sulle questioni che ad avviso dell'appellante giustificherebbero una diversa definizione della causa fondata su diverse rationes decidendi, il che giustifica la declaratoria di inammissibilità dell'appello per carente specificazione dei motivi.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile l'appello.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate di Bologna delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.000.
Bologna, 15.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
AL LD ER ME D'ST
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MESSINI D'AGOSTINI PIERO, Presidente
DI BE, RE
SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1000/2021 depositato il 27/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 64/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 3 e pubblicata il 12/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CF02962 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CF02962 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CF02962 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della parte si riporta agli atti depositati e insiste nell'accoglimento
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti e insiste nel rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nell'anno 2014 deteneva una quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale, nella società “Società_1 Srl” – c.f. P.IVA_1, di cui rivestiva anche la carica di rappresentante legale. Nei confronti della società era stato emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bologna avviso di accertamento n. THB03CF00619/2019 per il periodo d'imposta 2014, con il quale era stato accertato in capo alla stessa un maggior reddito di € 228.702,00.
Il recupero a tassazione scaturiva dall'utilizzo, da parte della società, di fatture relative ad operazioni che si assumevano inesistenti.
Con l'avviso di accertamento l'Ufficio, ritenuta operante nel caso in esame la presunzione di distribuzione ai soci di società a ristretta base azionaria degli utili extracontabili tassati in capo alla società, imponibili come redditi di capitale ex art. 44 comma 1 lett. e) Tuir (limitatamente quindi al 49,72% dell'utile percepito ex art. 47 comma 1 Tuir), accertava la quota di reddito di capitale da imputare alla contribuente in € 113.711,00
(49,72% di € 228.702) ai fini IRPEF e addizionali locali.
Contro l'avviso di accertamento la Ricorrente_1 presentava ricorso contestando che l'argomento della ristrettezza della base societaria assumesse da solo valenza probatoria nell'ambito dell'inferenza presuntiva, rappresentando un mero indizio da valutare in relazione ad altri elementi che l'Ufficio deve acquisire.
Osservava, inoltre, che per avere ricadute sui soci l'avviso di accertamento nei confronti della società (che accerta maggiori utili) sarebbe dovuto essere divenuto definitivo e riteneva che l'accertamento violasse gli artt. 35 e 53 della Cost. dando luogo ad una capacità contributiva presunta.
Si costituiva con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimità del proprio operato.
Con sentenza 64/3/2021 depositata il 13/2/2021, la CTP di Bologna rigettava il ricorso.
In particolare, osservava che l'accertamento aveva indicato indizi chiari ed inequivocabili sulla natura fittizia delle operazioni effettuate dall'Società_2 s.r.l. е, conseguentemente, l'inesistenza dei costi contabilizzati dalla Società_1.
A fronte di ciò, l'Ufficio aveva correttamente fatto applicazione del principio ampiamente consolidato secondo cui la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado, vale a dire il divieto di praesumptio de praesumpto in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente, caratterizza la gestione sociale, il che accadeva puntualmente nel caso di specie.
La Ricorrente_1 presentava appello di cui si riporta la parte motiva: “fermo restando quanto esposto nel ricorso introduttivo…da intendersi qui integralmente trascritti e parte integrante del presente atto di appello”, la sentenza de qua sarebbe “errata perché carente di motivazione o da altra angolazione con motivazione illogica e contraddittoria. In ogni caso è emessa in contrasto con il disposto dell'art. 112 c.p.c. e viola l'art. 115 c.p.c.”; quindi l'appellante afferma che “risulta evidente la correlazione tra questo appello e quello proposto dalla società…Pertanto la presente difesa insta la riunione del presente appello con quello proposto dalla società”. Si è costituita con atto di controricorso l'Agenzia eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per carente specificazione dei motivi. Nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna, esaurita la discussione, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
E' noto che "In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni." (Cass. Sez. V, Ordinanza 24.8.2017 n.
20379, Cass. Sez. V 6.5.2002 n. 6473, Cass. Sez. T 17.12.2019 n. 15519).
Nel caso di specie, il gravame non presenta, né consente di evincere alcuna critica alla sentenza impugnata,
e di perimetrare l'effetto devolutivo proprio del giudizio di appello, non essendo sufficiente in tal senso il mero richiamo a quanto esposto nel ricorso di primo grado affatto generico.
Peraltro, non risulta nemmeno possibile ricavare i motivi di gravame dal tenore complessivo dell'atto, affatto laconico, che non consente di inferire la critica ad alcuno dei passaggi argomentativi che fondano la pronuncia, ossia il presupposto impositivo riguardante la società, l'applicazione concreta della presunzione di distribuzione degli utili, la effettiva non percezione degli stessi.
Da ciò discenderebbe che questa Corte verrebbe investita di una nuova integrale cognizione della causa e non chiamata a pronunciarsi sulle questioni che ad avviso dell'appellante giustificherebbero una diversa definizione della causa fondata su diverse rationes decidendi, il che giustifica la declaratoria di inammissibilità dell'appello per carente specificazione dei motivi.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile l'appello.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate di Bologna delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.000.
Bologna, 15.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
AL LD ER ME D'ST