Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 7
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Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Carente specificazione dei motivi di appello

    La Corte dichiara inammissibile l'appello in quanto non presenta critiche specifiche alla sentenza impugnata, né consente di evincere tali critiche dall'intero atto di impugnazione. Il mero richiamo agli atti di primo grado è considerato generico e insufficiente a definire l'oggetto del giudizio di appello. La Corte non può essere investita di una nuova integrale cognizione della causa senza che siano state chiaramente individuate le ragioni di doglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 7
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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