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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 18464/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente,
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 18464/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Leone, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Roma giusta procura in atti
-ricorrente-
contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Nebuloso, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma giusta procura in atti
-resistente –
OGGETTO: indennità di fine rapporto ai sensi dell'art.12 bis l.898/70
Conclusioni: come da note scritte per l'udienza del 30.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.4.2023, , premesso di essere coniuge divorziato Parte_1 da , con riconoscimento di assegno divorzile mensile di euro 400,00; Controparte_1 che era suo diritto percepire la quota parte del TFS dallo stesso percepito;
che con sentenza resa in data 30 marzo 2022, all'esito del procedimento R.G. 4550/2021, il
Tribunale Civile di Roma le aveva riconosciuto il diritto alla quota del 40% sull'indennità di fine rapporto ex art.12bis l. 898 del 1.12.1970, spettante all'ex marito, condannando il medesimo al pagamento del 40% sulla prima tranche del TFS, già corrisposta in data
1 novembre 2021, per l'importo di € 14.213,94, oltre interessi legali dalla sentenza al CP_ soddisfo e spese di giudizio;
che nell'ambito di detto giudizio l' aveva comunicato che il totale netto TFS era pari ad euro 143.893,16 erogabile in tre rate con scadenze annuali (la seconda rata a decorrere dal 01/11/2022; la terza rata a decorrere dal CP_ 01/11/2023); che richiesti chiarimenti all' l'Ente aveva comunicato la necessità di ordine giudiziale per il pagamento della quota parte della seconda e terza rata del TFS, tutto ciò premesso chiedeva l'attribuzione della quota percentuale attribuzione della quota percentuale del 40% dell'indennità di fine rapporto dovuta all'ex marito e per l'effetto, la condanna del medesimo al pagamento in suo favore della somma corrispondente alla quota del 40% sulla seconda rata del TFS, erogabile a decorrere dall'1 novembre 2022, se dal medesimo effettivamente percepita ed, in via subordinata, nel caso non fosse stato ancora eseguito il pagamento della seconda rata del TFS, ordinare al Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante, nella qualità di datore di lavoro di e per esso all' quale ente pagatore, la Controparte_1 CP_2 liquidazione ed il pagamento diretto in suo favore della somma corrispondente alla quota del 40% sulla seconda rata del TFS, erogabile al a decorrere dall'1 Controparte_1 novembre 2022.
Instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza del 19.9.23 compariva la sola parte ricorrente che rappresentava il versamento in data 4.8.23 da parte dell'ex marito la somma di euro 13.480,00 a titolo di quota parte del TFS, chiedendo di essere autorizzata CP_ a chiedere all' documentazione relativa all'importo della seconda rata del TFS percepito dal onde valutare l'esattezza della somma percepita ed il G.I. CP_1 disponeva in conformità, con rinvio dell'udienza al 7.11.23.
Concesso ulteriore rinvio dell'udienza al 10.1.24 per l'acquisizione della suddetta documentazione, in data 4.1.24 si costituiva che chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c., deducendo di aver sempre manifestato disponibilità al versamento alla ex moglie della quota del TFS sia della seconda che della terza rata non appena le stesse gli fossero state
2 corrisposte dall' ; che la ricorrente nell'aprile 2023 decorso il termine CP_2 dell'1.11.2022 aveva adito il Tribunale non credendo a quanto da lui riferito CP_ relativamente alla mancata corresponsione del contributo da parte dell' nel termine stabilito;
che la stessa all'udienza del 19.09.2023 depositava la ricevuta del bonifico da lui effettuato in data 3.08.2023 per la somma di € 13.481,00, relativa alla quota del 40% CP_ sulla seconda rata, nel medesimo giorno del bonifico da lui ricevuto dall' senza ritardo;
precisando, con riferimento alla terza rata, che la quota del 40% spettante alla pareva essere stata trattenuta dall' . Pt_1 CP_2
All'udienza a trattazione cartolare del 9.1.24, il G.D. autorizzava parte ricorrente a CP_ richiedere all' sede territorialmente competente, documentazione attestante l'erogazione del TFS spettante ad , relativamente alle rate a scadenza Controparte_1
1/11/22 e 1/11/23, con la specificazione della data di liquidazione e dell'importo liquidato, concedendo termine per il deposito sino al 28.2.24 e rinviando il procedimento per acquisire sul punto le determinazioni delle parti, al 13.3.24.
CP_ Disposto ordine di esibizione all' ottemperato in data 27.3.24, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 30.10.24.
A detta udienza, sulle note di trattazione scritta delle parti, insistendo la parte ricorrente nell'accoglimento della domanda ed il resistente riportandosi ai propri scritti difensivi, il G.D. riservava la decisione al Collegio con termini conclusionali di giorni
20+20.
Deve preliminarmente osservarsi che con pronuncia di questo Tribunale resa inter partes in data 30.3.22 avente efficacia di giudicato è stato accertato il diritto del resistente ad ottenere la somma di euro 143.893,16 a titolo di T.F.S., da suddividersi in tre tranches, la prima delle quali erogata per la somma pari ad euro 44.012,29, mentre la seconda tranche da corrispondersi a novembre 2022 e l'ultima a novembre 2023 ed il conseguente diritto della ricorrente al versamento del 40% della quota già percepita dall'ex marito _ giusto il disposto dell'art.12bis, L.D. –a titolo di prima rata dell'intera somma.
Ciò premesso, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della seconda quota del trattamento di fine servizio percepita dal resistente e, per essere maturata la terza in corso di causa, anche di quest'ultima tranche.
Relativamente alla seconda quota, deve ritenersi intervenuta la cessazione della materia del contendere, avendo all'udienza del 19.9.23 dichiarato di aver Parte_1 percepito in data 3.8.23, successivamente al deposito del ricorso (3.4.23), la somma di euro 13.480,00.
In punto di soccombenza virtuale, osserva il Tribunale che dalla documentazione CP_ prodotta dal resistente e da quella trasmessa dall' è dato evincersi che alla data del deposito del ricorso alcuna somma era stata percepita dal marito a titolo di seconda rata.
3 CP_ Il relativo mandato di pagamento è stato infatti emesso dall' in data 27.7.23 e la relativa quota bonificata dal marito in data 3.8.23.
La domanda della ricorrente non era pertanto meritevole di accoglimento, ciò in quanto, come espressamente chiarito dal Tribunale nel precedente giudizio, il diritto alla quota del TFR sorge soltanto al momento della percezione da parte del titolare del trattamento (cfr. sentenza del 30.3.22 (“Deve, a questo punto, aggiungersi, tuttavia, che il non risulta avere percepito l'intera somma spettante a titolo di T.F.S., CP_1 come detto, essendo la stessa stata suddivisa in tre tranches, secondo la legislazione vigente. Il conteggio della somma allo stato dovuta alla ricorrente, dunque, dovrà essere svolto secondo il calcolo che segue solo sulla somma effettivamente percepita, come il dettato della norma di cui all'art. 12bis L. 898/1970, d'altra parte, chiaramente dispone”).
La mancata erogazione del trattamento di fine rapporto nella quota parte della seconda rata fa ritenere inammissibili, sia pure in punto di soccombenza virtuale, le domande (di accertamento e di condanna) svolte dalla ricorrente, in quanto solo al momento della conseguente percezione del TFR sussistono i presupposti previsti dall'art. 12 bis l.n. 898/1970, introdotto dall'articolo 16, legge n. 74/1987.
Come è noto, tale norma dispone che il coniuge titolare di assegno di divorzio ha diritto ad una percentuale, nella misura indicata dal secondo comma, dell'indennità
"percepita" dall'altro coniuge "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro"; salvo che non sia passato a nuove nozze.
In base all'agevole lettura dell'articolo 12 bis, pertanto, il diritto ad ottenere la quota d'indennità diviene attuale ed è, quindi, agibile, soltanto nel momento in cui questi percepisca effettivamente il relativo trattamento, difettando in capo all'ex coniuge l'interesse ad agire (cfr., in termini, Cassazione civile sez. I, 23/03/2004, n.5719).
La declaratoria d'inammissibilità della domanda concerne, pertanto, in primo luogo la richiesta di accertamento con sentenza dichiarativa dell'esistenza e della titolarità del diritto alla quota d'indennità, difettando l'interesse ad agire che, nell'azione di mero accertamento, è identificabile nell'esigenza di rimuovere un'oggettiva e pregiudizievole situazione d'incertezza, dipendente da atti o fatti concreti, non da mere supposizioni (S.U. nn. 565/2000, 264/1996 e, fra le molte, Cass. nn. 3157/2001, 6859/1993, 3461/1990), incertezza che, peraltro, nel caso di specie, nemmeno sussiste, mancando la contestazione di esso nella sua astrattezza.
In secondo luogo, per quanto esposto, la richiesta di condanna del resistente al pagamento di un importo che non era ancora nella sua disponibilità.
Del pari inammissibile sarebbe la domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna del terzo (datore di lavoro o Ente datoriale) ad eseguire direttamente in proprio favore il versamento della quota (da determinare alla stregua dell'articolo 12bis cit., 2° co.), in quanto il terzo, diversamente dall'ex coniuge, non è parte necessaria del giudizio, né prevedendo la legge, per l'adempimento dell'obbligo di corrispondere la quota d'indennità in parola, le stesse opportunità concesse all'avente diritto, a determinate
4 condizioni, nei confronti dei terzi debitori dell'obbligato, ad esempio, per l'adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli (articolo 148, 2° co., c.c.), al mantenimento ed agli alimenti per il coniuge separato (articolo 156, 6° co., c.c.), all'assegno di divorzio ed al contributo per il mantenimento dei figli in regime di divorzio dei genitori (articolo
8, 3° co., legge n. 898/1970, come modificato dall'articolo 12, legge n. 74/1987)
Per ulteriore completezza, va osservato che la stessa espressione “percepita” usata dal legislatore all'interno dell'art. 12-bis, i luogo di “spettante” o “di competenza” o altra analoga, rimanda, etimologicamente, ad un concetto di apprensione materiale, ciò al fine di evitare che il diritto ex art. 12-bis possa esser fatto valere non solo nei confronti del coniuge assegnatario, ma anche verso il datore di lavoro, il quale rischierebbe di ritrovarsi a pagare due volte, qualora avesse già versato il dovuto al lavoratore (cfr., al riguardo, ord. Corte Cost. 6 luglio 2001, n. 237 secondo cui "il riconoscimento di un'azione diretta contro il datore di lavoro (o, viceversa, la necessità che il trattamento di fine rapporto venga prima acquisito nel patrimonio dell'avente diritto e poi trasferito, per la quota spettante, all'ex coniuge), si appalesa come frutto di una scelta affidata alla discrezionalità del legislatore").
Ciò chiarito, se per quanto esposto – e ai fini della soccombenza virtuale- inammissibili erano le domande attoree relativamente alla seconda rata, quanto alla terza CP_ tranche, è incontestato che il resistente abbia percepito dall' soltanto il limitato importo di euro 4.068,96, erogata il 7 novembre 2023, con conseguente diritto della ricorrente alla percezione del relativo 40% pari ad € 1.316,42, oltre interessi legali a far data dalla presente sentenza e fino al soddisfo.
Non si può ritenere tardiva la domanda della ricorrente come formulata in sede di precisazione delle conclusioni in quanto, oltre che maturata in corso di causa, avendone già in precedenza fatto richiesta di riconoscimento (cfr. conclusioni ricorso introduttivo).
Non può invece, per le considerazioni suesposte, trovare accoglimento la richiesta della ricorrente volta ad ottenere l'ordine all'Ente pensionistico del pagamento in proprio favore della rata residua della terza rata del TFS di spettanza dell'ex marito – di cui non
è chiara la mancata integrale corresponsione da parte dell'Ente pensionistico al resistente avente diritto, il quale, in tutta evidenza, dovrà versare il residuo alla ricorrente una volta ricevuto il pagamento dall' per carenza di legittimazione a contraddire nel presente CP_2 giudizio ove, differentemente che nell'ipotesi di cui all'art.9 L.D., uniche parti sono l'ex coniuge titolare del trattamento di fine rapporto ed obbligato al contributo divorzile e l'ex coniuge non passato a nuove nozze titolare di assegno divorzile. Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio e la peculiarità delle questioni di diritto trattate per compensare tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
5 1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla seconda rata del TFS percepito da;
Controparte_1
2) condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 1316,42, oltre interessi legali dalla sentenza al dì del soddisfo, CP_ quale quota parte di spettanza della somma percepita dall' a titolo di terza rata del TFS;
3) compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18 gennaio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente,
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 18464/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Leone, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Roma giusta procura in atti
-ricorrente-
contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Nebuloso, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma giusta procura in atti
-resistente –
OGGETTO: indennità di fine rapporto ai sensi dell'art.12 bis l.898/70
Conclusioni: come da note scritte per l'udienza del 30.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.4.2023, , premesso di essere coniuge divorziato Parte_1 da , con riconoscimento di assegno divorzile mensile di euro 400,00; Controparte_1 che era suo diritto percepire la quota parte del TFS dallo stesso percepito;
che con sentenza resa in data 30 marzo 2022, all'esito del procedimento R.G. 4550/2021, il
Tribunale Civile di Roma le aveva riconosciuto il diritto alla quota del 40% sull'indennità di fine rapporto ex art.12bis l. 898 del 1.12.1970, spettante all'ex marito, condannando il medesimo al pagamento del 40% sulla prima tranche del TFS, già corrisposta in data
1 novembre 2021, per l'importo di € 14.213,94, oltre interessi legali dalla sentenza al CP_ soddisfo e spese di giudizio;
che nell'ambito di detto giudizio l' aveva comunicato che il totale netto TFS era pari ad euro 143.893,16 erogabile in tre rate con scadenze annuali (la seconda rata a decorrere dal 01/11/2022; la terza rata a decorrere dal CP_ 01/11/2023); che richiesti chiarimenti all' l'Ente aveva comunicato la necessità di ordine giudiziale per il pagamento della quota parte della seconda e terza rata del TFS, tutto ciò premesso chiedeva l'attribuzione della quota percentuale attribuzione della quota percentuale del 40% dell'indennità di fine rapporto dovuta all'ex marito e per l'effetto, la condanna del medesimo al pagamento in suo favore della somma corrispondente alla quota del 40% sulla seconda rata del TFS, erogabile a decorrere dall'1 novembre 2022, se dal medesimo effettivamente percepita ed, in via subordinata, nel caso non fosse stato ancora eseguito il pagamento della seconda rata del TFS, ordinare al Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante, nella qualità di datore di lavoro di e per esso all' quale ente pagatore, la Controparte_1 CP_2 liquidazione ed il pagamento diretto in suo favore della somma corrispondente alla quota del 40% sulla seconda rata del TFS, erogabile al a decorrere dall'1 Controparte_1 novembre 2022.
Instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza del 19.9.23 compariva la sola parte ricorrente che rappresentava il versamento in data 4.8.23 da parte dell'ex marito la somma di euro 13.480,00 a titolo di quota parte del TFS, chiedendo di essere autorizzata CP_ a chiedere all' documentazione relativa all'importo della seconda rata del TFS percepito dal onde valutare l'esattezza della somma percepita ed il G.I. CP_1 disponeva in conformità, con rinvio dell'udienza al 7.11.23.
Concesso ulteriore rinvio dell'udienza al 10.1.24 per l'acquisizione della suddetta documentazione, in data 4.1.24 si costituiva che chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c., deducendo di aver sempre manifestato disponibilità al versamento alla ex moglie della quota del TFS sia della seconda che della terza rata non appena le stesse gli fossero state
2 corrisposte dall' ; che la ricorrente nell'aprile 2023 decorso il termine CP_2 dell'1.11.2022 aveva adito il Tribunale non credendo a quanto da lui riferito CP_ relativamente alla mancata corresponsione del contributo da parte dell' nel termine stabilito;
che la stessa all'udienza del 19.09.2023 depositava la ricevuta del bonifico da lui effettuato in data 3.08.2023 per la somma di € 13.481,00, relativa alla quota del 40% CP_ sulla seconda rata, nel medesimo giorno del bonifico da lui ricevuto dall' senza ritardo;
precisando, con riferimento alla terza rata, che la quota del 40% spettante alla pareva essere stata trattenuta dall' . Pt_1 CP_2
All'udienza a trattazione cartolare del 9.1.24, il G.D. autorizzava parte ricorrente a CP_ richiedere all' sede territorialmente competente, documentazione attestante l'erogazione del TFS spettante ad , relativamente alle rate a scadenza Controparte_1
1/11/22 e 1/11/23, con la specificazione della data di liquidazione e dell'importo liquidato, concedendo termine per il deposito sino al 28.2.24 e rinviando il procedimento per acquisire sul punto le determinazioni delle parti, al 13.3.24.
CP_ Disposto ordine di esibizione all' ottemperato in data 27.3.24, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 30.10.24.
A detta udienza, sulle note di trattazione scritta delle parti, insistendo la parte ricorrente nell'accoglimento della domanda ed il resistente riportandosi ai propri scritti difensivi, il G.D. riservava la decisione al Collegio con termini conclusionali di giorni
20+20.
Deve preliminarmente osservarsi che con pronuncia di questo Tribunale resa inter partes in data 30.3.22 avente efficacia di giudicato è stato accertato il diritto del resistente ad ottenere la somma di euro 143.893,16 a titolo di T.F.S., da suddividersi in tre tranches, la prima delle quali erogata per la somma pari ad euro 44.012,29, mentre la seconda tranche da corrispondersi a novembre 2022 e l'ultima a novembre 2023 ed il conseguente diritto della ricorrente al versamento del 40% della quota già percepita dall'ex marito _ giusto il disposto dell'art.12bis, L.D. –a titolo di prima rata dell'intera somma.
Ciò premesso, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della seconda quota del trattamento di fine servizio percepita dal resistente e, per essere maturata la terza in corso di causa, anche di quest'ultima tranche.
Relativamente alla seconda quota, deve ritenersi intervenuta la cessazione della materia del contendere, avendo all'udienza del 19.9.23 dichiarato di aver Parte_1 percepito in data 3.8.23, successivamente al deposito del ricorso (3.4.23), la somma di euro 13.480,00.
In punto di soccombenza virtuale, osserva il Tribunale che dalla documentazione CP_ prodotta dal resistente e da quella trasmessa dall' è dato evincersi che alla data del deposito del ricorso alcuna somma era stata percepita dal marito a titolo di seconda rata.
3 CP_ Il relativo mandato di pagamento è stato infatti emesso dall' in data 27.7.23 e la relativa quota bonificata dal marito in data 3.8.23.
La domanda della ricorrente non era pertanto meritevole di accoglimento, ciò in quanto, come espressamente chiarito dal Tribunale nel precedente giudizio, il diritto alla quota del TFR sorge soltanto al momento della percezione da parte del titolare del trattamento (cfr. sentenza del 30.3.22 (“Deve, a questo punto, aggiungersi, tuttavia, che il non risulta avere percepito l'intera somma spettante a titolo di T.F.S., CP_1 come detto, essendo la stessa stata suddivisa in tre tranches, secondo la legislazione vigente. Il conteggio della somma allo stato dovuta alla ricorrente, dunque, dovrà essere svolto secondo il calcolo che segue solo sulla somma effettivamente percepita, come il dettato della norma di cui all'art. 12bis L. 898/1970, d'altra parte, chiaramente dispone”).
La mancata erogazione del trattamento di fine rapporto nella quota parte della seconda rata fa ritenere inammissibili, sia pure in punto di soccombenza virtuale, le domande (di accertamento e di condanna) svolte dalla ricorrente, in quanto solo al momento della conseguente percezione del TFR sussistono i presupposti previsti dall'art. 12 bis l.n. 898/1970, introdotto dall'articolo 16, legge n. 74/1987.
Come è noto, tale norma dispone che il coniuge titolare di assegno di divorzio ha diritto ad una percentuale, nella misura indicata dal secondo comma, dell'indennità
"percepita" dall'altro coniuge "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro"; salvo che non sia passato a nuove nozze.
In base all'agevole lettura dell'articolo 12 bis, pertanto, il diritto ad ottenere la quota d'indennità diviene attuale ed è, quindi, agibile, soltanto nel momento in cui questi percepisca effettivamente il relativo trattamento, difettando in capo all'ex coniuge l'interesse ad agire (cfr., in termini, Cassazione civile sez. I, 23/03/2004, n.5719).
La declaratoria d'inammissibilità della domanda concerne, pertanto, in primo luogo la richiesta di accertamento con sentenza dichiarativa dell'esistenza e della titolarità del diritto alla quota d'indennità, difettando l'interesse ad agire che, nell'azione di mero accertamento, è identificabile nell'esigenza di rimuovere un'oggettiva e pregiudizievole situazione d'incertezza, dipendente da atti o fatti concreti, non da mere supposizioni (S.U. nn. 565/2000, 264/1996 e, fra le molte, Cass. nn. 3157/2001, 6859/1993, 3461/1990), incertezza che, peraltro, nel caso di specie, nemmeno sussiste, mancando la contestazione di esso nella sua astrattezza.
In secondo luogo, per quanto esposto, la richiesta di condanna del resistente al pagamento di un importo che non era ancora nella sua disponibilità.
Del pari inammissibile sarebbe la domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna del terzo (datore di lavoro o Ente datoriale) ad eseguire direttamente in proprio favore il versamento della quota (da determinare alla stregua dell'articolo 12bis cit., 2° co.), in quanto il terzo, diversamente dall'ex coniuge, non è parte necessaria del giudizio, né prevedendo la legge, per l'adempimento dell'obbligo di corrispondere la quota d'indennità in parola, le stesse opportunità concesse all'avente diritto, a determinate
4 condizioni, nei confronti dei terzi debitori dell'obbligato, ad esempio, per l'adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli (articolo 148, 2° co., c.c.), al mantenimento ed agli alimenti per il coniuge separato (articolo 156, 6° co., c.c.), all'assegno di divorzio ed al contributo per il mantenimento dei figli in regime di divorzio dei genitori (articolo
8, 3° co., legge n. 898/1970, come modificato dall'articolo 12, legge n. 74/1987)
Per ulteriore completezza, va osservato che la stessa espressione “percepita” usata dal legislatore all'interno dell'art. 12-bis, i luogo di “spettante” o “di competenza” o altra analoga, rimanda, etimologicamente, ad un concetto di apprensione materiale, ciò al fine di evitare che il diritto ex art. 12-bis possa esser fatto valere non solo nei confronti del coniuge assegnatario, ma anche verso il datore di lavoro, il quale rischierebbe di ritrovarsi a pagare due volte, qualora avesse già versato il dovuto al lavoratore (cfr., al riguardo, ord. Corte Cost. 6 luglio 2001, n. 237 secondo cui "il riconoscimento di un'azione diretta contro il datore di lavoro (o, viceversa, la necessità che il trattamento di fine rapporto venga prima acquisito nel patrimonio dell'avente diritto e poi trasferito, per la quota spettante, all'ex coniuge), si appalesa come frutto di una scelta affidata alla discrezionalità del legislatore").
Ciò chiarito, se per quanto esposto – e ai fini della soccombenza virtuale- inammissibili erano le domande attoree relativamente alla seconda rata, quanto alla terza CP_ tranche, è incontestato che il resistente abbia percepito dall' soltanto il limitato importo di euro 4.068,96, erogata il 7 novembre 2023, con conseguente diritto della ricorrente alla percezione del relativo 40% pari ad € 1.316,42, oltre interessi legali a far data dalla presente sentenza e fino al soddisfo.
Non si può ritenere tardiva la domanda della ricorrente come formulata in sede di precisazione delle conclusioni in quanto, oltre che maturata in corso di causa, avendone già in precedenza fatto richiesta di riconoscimento (cfr. conclusioni ricorso introduttivo).
Non può invece, per le considerazioni suesposte, trovare accoglimento la richiesta della ricorrente volta ad ottenere l'ordine all'Ente pensionistico del pagamento in proprio favore della rata residua della terza rata del TFS di spettanza dell'ex marito – di cui non
è chiara la mancata integrale corresponsione da parte dell'Ente pensionistico al resistente avente diritto, il quale, in tutta evidenza, dovrà versare il residuo alla ricorrente una volta ricevuto il pagamento dall' per carenza di legittimazione a contraddire nel presente CP_2 giudizio ove, differentemente che nell'ipotesi di cui all'art.9 L.D., uniche parti sono l'ex coniuge titolare del trattamento di fine rapporto ed obbligato al contributo divorzile e l'ex coniuge non passato a nuove nozze titolare di assegno divorzile. Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio e la peculiarità delle questioni di diritto trattate per compensare tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
5 1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla seconda rata del TFS percepito da;
Controparte_1
2) condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 1316,42, oltre interessi legali dalla sentenza al dì del soddisfo, CP_ quale quota parte di spettanza della somma percepita dall' a titolo di terza rata del TFS;
3) compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18 gennaio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi
6