Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4970/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4970/2024 V.G. posta in decisione il 31/01/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Ravenna, Via Quarto Dei Mille n. 38 (avv. Angela Vaccari)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_2 C.F._2
Via Quarto Dei Mille n. 38 (avv.ti Francesco Montanari e Francesca Riverso)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
19/11/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Ravenna il 25.07.2020, iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 98, p. I, anno 2020;
preso atto che l'udienza del 14/01/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che ne assumeranno di Per_1 comune accordo le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
2) Il Sig. rimarrà a vivere nell'abitazione coniugale di sua proprietà, mentre la Sig.ra Pt_2 Pt_1
si trasferirà, unitamente al figlio minore che ivi pertanto avrà la propria collocazione principale, in altra abitazione che sta al momento reperendo;
3) I mobili e le suppellettili ivi contenuti resteranno al Sig. con eccezione di quelli personali Pt_2
e non (biancheria e similari) che la Sig.ra ha già prelevato. Pt_1
4) Salvo diverso accordo tra i genitori, i quali dovranno sempre tenere conto delle esigenze e delle future richieste del minore, lo stesso starà col padre a week end alterni dal sabato mattina alla domenica sera, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, oltre a due giorni infrasettimanali quando il week end è di competenza della madre ed un giorno infrasettimanale quando il week end è di sua competenza, con orario dall'uscita della scuola per l'infanzia sino alla mattina successiva quando ivi lo riaccompagnerà. Il Sig. , nei periodi in cui il minore sarà con Pt_2
lui privilegerà di trascorrere tali momenti assieme ai propri genitori, nonni paterni, che abitano nel suo medesimo immobile.
- Quanto alle feste natalizie e pasquali il minore resterà 1 settimana per le prime e 3 giorni per le seconde, anche non consecutivi, con ciascun genitore (con alternanza di anno in anno delle singole giornate di Natale e di Pasqua); oltre a due settimane anche non consecutive per le vacanze estive.
Sempre ferma la presenza dei nonni paterni, almeno fino al compimento del terzo anno del minore, quando quest'ultimo resterà con il padre.
- Il minore trascorrerà poi il compleanno col genitore che in tal giorno compirà gli anni, indipendentemente dal calendario odierno, mentre trascorrerà unitamente ad entrambi i genitori il proprio.
- La succitata calendarizzazione è naturalmente orientativa ed i Sigg. e potranno Pt_1 Pt_2
modificarla di comune accordo e previo congruo preavviso, nonché in relazione ai personali impegni professionali, e sempre tenuto conto delle esigenze e delle future richieste del minore stesso.
5) Qualora nelle giornate concordate uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sè il piccolo, dovrà preventivamente interpellare l'altro coniuge e, previo congruo preavviso, chiederne la disponibilità ad occuparsene. In difetto potrà ricorrere all'ausilio di nonni e/o baby-sitter il cui costo resterà a carico del genitore che se ne servirà.
6) Nei periodi in cui sarà affidato ai nonni il genitore al momento non collocatario potrà, Per_1 sempre previo accordo e congruo preavviso, andarlo a prendere e tenerlo un'oretta con sé.
7) Ogni spostamento anche temporaneo del bimbo fuori dalla regione di residenza e che preveda il pernottamento fuori casa dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro genitore che potrà, previo preavviso e previo consenso, fargli visita ovunque esso si trovi;
8) Le parti si impegnano a sostenere l'uno la figura genitoriale dell'altra e viceversa e a non parlare mai delle questioni private e conflittuali dinnanzi al minore;
9) A titolo di contributo al mantenimento del figlio il Sig. , verserà il giorno 15 di ogni Parte_2 mese alla Sig.ra l'importo complessivo € 300,00 all'IBAN Parte_1
[...]. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna qui allegato saranno ripartite al 50% tra i genitori, comprese le rette scolastiche, e con eccezione della mensa scolastica di alla quale provvederà sempre in via esclusiva il padre. Da ultimo il Sig. si impegna Per_1 Pt_2
a partecipare a mezzo versamento di circa 800/1.000,00 euro, alla nuova cameretta per Per_1
che verrà acquistata per la nuova abitazione di Forlì.
SPESE STRAORDINARIE
Salva diversa ed ulteriore determinazione, da adottarsi in relazione al caso concreto o in presenza di diversa specifica previsione concordata dalle parti, sono da considerarsi "spese straordinarie":
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, IBU trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico).
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
-spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
-spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
*
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
10) Altresì, il sig. , da quando la sig.ra sosterrà il canone di locazione per la nuova Pt_2 Pt_1
abitazione che la stessa reperirà a Forlì e ove si trasferirà unitamente al minore, si obbliga a versarle, a fronte della sua rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, quale proprio contributo al canone locatizio che sosterrà. Resta inteso che detto obbligo cesserà automaticamente se e quando il contratto di locazione di cui supra dovesse venire meno per qualsiasi titolo o ragione (salvo naturalmente cambio di abitazione con relativo nuovo canone locatizio) ovvero nel caso in cui la sig.ra instauri una nuova Pt_1
convivenza more uxorio.
11) L'assegno unico, resterà, come da accordi e come già in uso, interamente devoluto alla madre collocataria.
12) Quanto alle spese legali i ricorrenti dichiarano che provvederanno ciascuno alle competenze del proprio legale con espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 L.P.
13) Da ultimo le parti rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
14) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.”
Così deciso il 31.01.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi