TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est.) Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 1337/2024 riservata in decisione il 25.3.2025 avente ad oggetto: divorzio TRA
- - con l'Avv. Elisabetta Solano, Parte_1 C.F._1 giu
E
- con l'Avv. Stefano Soriano – Controparte_1 CodiceFiscale_2 giust Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 17.9.2024, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio il 17.8.2017 con la resistente -unione dalla quale non sono nati figli;
di essere separati consensualmente giusta decreto di omologa dell'intestato Tribunale cron n. 6216/2021 del 4.11.2021 in RG n. 1122/2021- chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e nulla riconoscersi a titolo di assegno divorzile alla
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis n. 14. - comunicata al PM – si costituiva la resistente, aderendo alla domanda principale e instando per la conferma delle pattuizioni separative con consequenziale riconoscimento del contributo economico in proprio favore.
Alla fissata udienza non compariva la resistente senza addurre alcuna giustificazione, tantomeno il suo procuratore.; indi si procedeva all'interrogatorio libero del ricorrente;
autorizzata la difesa ad integrare la documentazione reddituale e a discutere oralmente la causa era riservata per la decisione collegiale.
Pag. 1 di 3 Nel merito
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento RGC 1122/2021, conclusosi con decreto di omologa cron n. 6216/2021 dep. il 4.11.2021, avente ad oggetto la separazione personale consensuale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta
Quanto agli aspetti accessori il ricorrente ha chiesto riconoscersi la non dovutezza dell'assegno divorzile;
in via gradata, fissarsi in misura non superiore ad € 100,00.
Ritiene il Collegio che la domanda avanzata dal ricorrente meriti accoglimento non ricorrendo, nel caso che occupa, le condizioni per riconoscere l'assegno divorzile in favore della . CP_1
Ed invero “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 co 6 della l. n. 898 del 1970 - richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018) .
In altri termini, a fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile deve sussistere l'incolpevole mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto, poiché non costituiscono elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, lo squilibrio economico tra le parti ed anche il superiore livello reddituale del coniuge destinatario della domanda. I parametri su cui fondare l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio sono l'incolpevole non autosufficienza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale (Ord. Cass. 24934 del 7.10.2019).
La totale assenza di prove, tantomeno richieste, sia in ordine a eventuali scelte rinunciatarie a favore della famiglia e/o del coniuge, sia in ordine alla sussistenza di ragioni oggettivamente impeditive del raggiungimento di un accettabile livello di indipendenza economica, depone per il rigetto della domanda avanzata dalla in CP_1 entrambe le sue componenti, posto che la breve durata del matrimonio, l'incontestata percezione di provvidenze assistenziali;
l'incontestato svolgimento di attività lavorativa seppur stagionale e la giovane età della resistente (1983) assurgono ad indici sufficientemente univoci di autosufficienza economica e di realistica possibilità di collocamento nel mercato del lavoro
La natura della controversia e l'adesione alla domanda principale depongono per
Pag. 2 di 3 l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Mileto il 17.8.2017 tra
[...]
e – smg - (R.A.M. Comune di Mileto, anno 2017 parte I, Pt_1 Controparte_1 atto n. 3);
b) Rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mileto
(VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.;
d) compensa le spese.
Così deciso nella C.C. da remoto del 7.4.2025
La Presidente dott.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 di 3