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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 369/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
LI AL SP, RE
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1198/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249012479028 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120010030289765 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1852/2025 depositato il
23/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29120249012479028 notificata il 03/02/2025 limitatamente ai crediti di natura Tributaria e contenuta nella cartella di pagamento n. 29120010030289765, afferente ad Irpef e relative Sanzioni e interessi per l'anno 1993 per l'importo di
€ 28.848,74.
Assume, preliminarmente il difetto di giurisdizione, atteso che l'odierno ricorrente è residente in [...]e nel merito insiste con diversi motivi deducendo, concludenti per la illegittimità dell'atto impugnato, cosi come spiegati nel ricorso introduttivo.
L'agente della riscossione si è costituita e insiste invece, per dichiararsi la legittimità dell'atto impugnato con vittoria e spese.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 17 Dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente viene disatteso il difetto di giurisdizione, dedotto da parte ricorrente, atteso che le imposte afferiscono ad anni pregressi rilevanti (1993) e in giudizio non viene provato che l'odierno ricorrente all'epoca dei fatti risulta non essere residente nel luogo di destinazione dell'atto impugnato, avendo prodotto un certificato di residenza aggiornato ove viene attestato che risiede in Modena e non un certificato storico che giustifica quanto dedotto..
Se ne deduce che competente per territorio è l'agente della riscossione di Agrigento, che tra l'altro risulta essere emittente degli atti opposti.
Nel merito
Il ricorso è accolto, per quanto di ragione per il motivo assorbente con il quale parte ricorrente sostiene la nullità derivata della intimazione e dei sottesi atti, con conseguente prescrizione del credito preteso, per le ragioni e doglianze ivi riportate,
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità. L'agente della riscossione, non ha provato che le cartelle di pagamento che costituiscono atto presupposto dell'intimazione impugnata, sono state ritualmente notificate, infatti la Richiesta di Compensazione ai sensi dell'art. 28 ter n. 2912820120000234000, notificata il 30/8/2012 è da considerarsi giuridicamente inesistente, poiché notificata a persona diversa del destinatario (familiare convivente) ma senza la raccomandata informativa.
Mentre la Intimazione di pagamento n.29120149003920883000, notificata in data 18/09/2014, tramite il messo notificatore, ai sensi dell'art.140 cpc. ma senza il rispetto dei tre requisiti previsti da tale articolo ovvero:
1) Prova dell'affissione dietro la porta del domicilio fiscale di residenza (assolutamente inesistente nel caso di specie);
2) Prova della doppia raccomandata;
3) Prova della Certificazione Comunale dell'avvenuto deposito dell'atto.
Ne consegue, che tutte le cartelle impugnate, che richiedono tributi dovuti per anni di imposta remoti e le necessarie notifiche, non risultano agli atti del processo interessati da nessun atto interruttivo tale da determinare la decorrenza del nuovo termine, determina la nullità della intimazione oggi avversata, anche per intervenuta prescrizione.
Seguono la condanna alle spese di lite per la parte soccombente che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 2.500,00, oltre spese generali di legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Cosi deciso in Agrigento lì 17 Dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
TO CR PP RE TT
Firmato digitalmente Firmato digitalmente.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
LI AL SP, RE
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1198/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249012479028 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120010030289765 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1852/2025 depositato il
23/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29120249012479028 notificata il 03/02/2025 limitatamente ai crediti di natura Tributaria e contenuta nella cartella di pagamento n. 29120010030289765, afferente ad Irpef e relative Sanzioni e interessi per l'anno 1993 per l'importo di
€ 28.848,74.
Assume, preliminarmente il difetto di giurisdizione, atteso che l'odierno ricorrente è residente in [...]e nel merito insiste con diversi motivi deducendo, concludenti per la illegittimità dell'atto impugnato, cosi come spiegati nel ricorso introduttivo.
L'agente della riscossione si è costituita e insiste invece, per dichiararsi la legittimità dell'atto impugnato con vittoria e spese.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 17 Dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente viene disatteso il difetto di giurisdizione, dedotto da parte ricorrente, atteso che le imposte afferiscono ad anni pregressi rilevanti (1993) e in giudizio non viene provato che l'odierno ricorrente all'epoca dei fatti risulta non essere residente nel luogo di destinazione dell'atto impugnato, avendo prodotto un certificato di residenza aggiornato ove viene attestato che risiede in Modena e non un certificato storico che giustifica quanto dedotto..
Se ne deduce che competente per territorio è l'agente della riscossione di Agrigento, che tra l'altro risulta essere emittente degli atti opposti.
Nel merito
Il ricorso è accolto, per quanto di ragione per il motivo assorbente con il quale parte ricorrente sostiene la nullità derivata della intimazione e dei sottesi atti, con conseguente prescrizione del credito preteso, per le ragioni e doglianze ivi riportate,
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità. L'agente della riscossione, non ha provato che le cartelle di pagamento che costituiscono atto presupposto dell'intimazione impugnata, sono state ritualmente notificate, infatti la Richiesta di Compensazione ai sensi dell'art. 28 ter n. 2912820120000234000, notificata il 30/8/2012 è da considerarsi giuridicamente inesistente, poiché notificata a persona diversa del destinatario (familiare convivente) ma senza la raccomandata informativa.
Mentre la Intimazione di pagamento n.29120149003920883000, notificata in data 18/09/2014, tramite il messo notificatore, ai sensi dell'art.140 cpc. ma senza il rispetto dei tre requisiti previsti da tale articolo ovvero:
1) Prova dell'affissione dietro la porta del domicilio fiscale di residenza (assolutamente inesistente nel caso di specie);
2) Prova della doppia raccomandata;
3) Prova della Certificazione Comunale dell'avvenuto deposito dell'atto.
Ne consegue, che tutte le cartelle impugnate, che richiedono tributi dovuti per anni di imposta remoti e le necessarie notifiche, non risultano agli atti del processo interessati da nessun atto interruttivo tale da determinare la decorrenza del nuovo termine, determina la nullità della intimazione oggi avversata, anche per intervenuta prescrizione.
Seguono la condanna alle spese di lite per la parte soccombente che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 2.500,00, oltre spese generali di legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Cosi deciso in Agrigento lì 17 Dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
TO CR PP RE TT
Firmato digitalmente Firmato digitalmente.