Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 369
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione

    Il giudice rigetta il difetto di giurisdizione poiché il ricorrente non ha provato la sua residenza in altro comune all'epoca dei fatti, avendo prodotto un certificato di residenza aggiornato e non storico. Inoltre, l'agente della riscossione di Agrigento è l'emittente degli atti impugnati.

  • Accolto
    Nullità derivata dell'intimazione per prescrizione del credito

    Il giudice accoglie il ricorso per questo motivo assorbente, ritenendo che l'agente della riscossione non abbia provato la rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, né della richiesta di compensazione, né dell'intimazione di pagamento, con conseguente nullità dell'intimazione e intervenuta prescrizione del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 369
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 369
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo