Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1421
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Altro
    Omessa notifica atti presupposti

    Il giudice non si pronuncia direttamente su questo motivo in quanto dichiara il ricorso inammissibile per tardività del deposito.

  • Altro
    Carente motivazione

    Il giudice non si pronuncia direttamente su questo motivo in quanto dichiara il ricorso inammissibile per tardività del deposito.

  • Altro
    Tardiva iscrizione a ruolo e decadenza

    Il giudice non si pronuncia direttamente su questo motivo in quanto dichiara il ricorso inammissibile per tardività del deposito.

  • Accolto
    Inammissibilità per tardivo deposito del ricorso

    Il giudice accoglie l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando il ricorso inammissibile poiché depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica, in violazione dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. Viene chiarito che l'abrogazione dell'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992 decorre dal 04/01/2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1421
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1421
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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