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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1421/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18051/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240128110144 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 537/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 24/07/2024 l'Avv. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 01281101 44/000, notificata il 30/05/2024, emessa per il recupero del pagamento del contributo unificato risalente all'anno 2017, per complessivi € 661,71.
Parte Ricorrente ha contestato l'omessa notifica degli atti presupposti, la carente motivazione, la tardiva iscrizione a ruolo del tributo e la conseguente decadenza dall'azione impositiva.
Il 02/01/2025 l'Agenzia delle Entrate – CO si è costituita in giudizio, rilevando in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso in quanto iscritto a ruolo ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, in violazione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, all'uopo rilevando che l'istituto della mediazione tributaria prevista dall'art. 17 bis del succitato decreto è stata abrogata per i ricorsi notificati successivamente al 04/01/2024.
In via principale, ha contestato l'omessa notifica del ricorso all'Ente Impositore, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 in quanto ente che ha emesso l'atto contenente il presupposto d'imposta, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla contestata omessa notifica dell'atto presupposto, alla tardiva iscrizione a ruolo, nonché per omessa motivazione dell'atto prodromico, in quanto di competenza dell'Ente Impositore.
Di contro, ha sottolineato l'esaustività della motivazione della cartella impugnata, che contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa.
Il 05/01/2026 Parte Ricorrente ha depositato memorie, a mezzo delle quali ha contestato la validità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate – CO, in quanto effettata senza valida procura.
Inoltre, ha contestato che l'abrogazione dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 operi per il contenzioso in oggetto, in quanto detta abrogazione decorrerebbe – a suo dire – a partire dai giudizi instaurati dopo il
01/09/2024. In ogni caso, stante l'incertezza della suesposta normativa, non sarebbero dovute le sanzioni irrogate e, infine, ha insistito sugli ulteriori motivi di ricorso, chiedendo di essere ammesso ad integrare il contraddittorio.
All'udienza del 12 gennaio 2026 il Giudice Monocratico ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, questo Giudice Monocratico rileva che l'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, che introduceva l'istituto del reclamo-mediazione, è stato abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. a) del D.Lgs.
220/2023 e non è più applicabile ai ricorsi notificati dal 04/01/2024.
Sul punto, questo Giudice Monocratico rigetta le argomentazioni sostenute da Parte Ricorrente in seno alle proprie memorie, secondo cui tale abrogazione decorrerebbe successivamente al 01 settembre 2024, in quanto il citato comma 3, lett. a) dell'art. 2 prevede chiaramente che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il comma 2-septies dell'articolo 15 e l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Pertanto, la suddetta abrogazione decorre dal 04/01/2024, data nella quale è entrato in vigore il citato decreto. Ne deriva che al ricorso in oggetto, notificato il 24/07/2024, non si applica più il citato art. 17 bis che prescriveva l'improcedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, ma trova applicazione l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, che prevede a pena di inammissibilità il deposito del ricorso entro trenta giorni dalla notifica dello stesso.
Di conseguenza, il ricorso depositato da Parte Ricorrente in data 05/12/2024 è inammissibile, in quanto depositato oltre il citato termine di 30 giorni, in violazione dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara il ricorso inammissibile e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad € 300,00, oltre accessori se dovuti. Così deciso in Roma, 12 gennaio 2026 Il Giudice
Monocratico ZI IG
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18051/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240128110144 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 537/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 24/07/2024 l'Avv. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 01281101 44/000, notificata il 30/05/2024, emessa per il recupero del pagamento del contributo unificato risalente all'anno 2017, per complessivi € 661,71.
Parte Ricorrente ha contestato l'omessa notifica degli atti presupposti, la carente motivazione, la tardiva iscrizione a ruolo del tributo e la conseguente decadenza dall'azione impositiva.
Il 02/01/2025 l'Agenzia delle Entrate – CO si è costituita in giudizio, rilevando in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso in quanto iscritto a ruolo ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, in violazione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, all'uopo rilevando che l'istituto della mediazione tributaria prevista dall'art. 17 bis del succitato decreto è stata abrogata per i ricorsi notificati successivamente al 04/01/2024.
In via principale, ha contestato l'omessa notifica del ricorso all'Ente Impositore, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 in quanto ente che ha emesso l'atto contenente il presupposto d'imposta, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla contestata omessa notifica dell'atto presupposto, alla tardiva iscrizione a ruolo, nonché per omessa motivazione dell'atto prodromico, in quanto di competenza dell'Ente Impositore.
Di contro, ha sottolineato l'esaustività della motivazione della cartella impugnata, che contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa.
Il 05/01/2026 Parte Ricorrente ha depositato memorie, a mezzo delle quali ha contestato la validità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate – CO, in quanto effettata senza valida procura.
Inoltre, ha contestato che l'abrogazione dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 operi per il contenzioso in oggetto, in quanto detta abrogazione decorrerebbe – a suo dire – a partire dai giudizi instaurati dopo il
01/09/2024. In ogni caso, stante l'incertezza della suesposta normativa, non sarebbero dovute le sanzioni irrogate e, infine, ha insistito sugli ulteriori motivi di ricorso, chiedendo di essere ammesso ad integrare il contraddittorio.
All'udienza del 12 gennaio 2026 il Giudice Monocratico ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, questo Giudice Monocratico rileva che l'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, che introduceva l'istituto del reclamo-mediazione, è stato abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. a) del D.Lgs.
220/2023 e non è più applicabile ai ricorsi notificati dal 04/01/2024.
Sul punto, questo Giudice Monocratico rigetta le argomentazioni sostenute da Parte Ricorrente in seno alle proprie memorie, secondo cui tale abrogazione decorrerebbe successivamente al 01 settembre 2024, in quanto il citato comma 3, lett. a) dell'art. 2 prevede chiaramente che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il comma 2-septies dell'articolo 15 e l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Pertanto, la suddetta abrogazione decorre dal 04/01/2024, data nella quale è entrato in vigore il citato decreto. Ne deriva che al ricorso in oggetto, notificato il 24/07/2024, non si applica più il citato art. 17 bis che prescriveva l'improcedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, ma trova applicazione l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, che prevede a pena di inammissibilità il deposito del ricorso entro trenta giorni dalla notifica dello stesso.
Di conseguenza, il ricorso depositato da Parte Ricorrente in data 05/12/2024 è inammissibile, in quanto depositato oltre il citato termine di 30 giorni, in violazione dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara il ricorso inammissibile e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad € 300,00, oltre accessori se dovuti. Così deciso in Roma, 12 gennaio 2026 Il Giudice
Monocratico ZI IG