TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/04/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 462/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Natale Alessandro Missineo Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31.1.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 aver prestato servizio, in qualità di docente precario, per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025 in forza di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, eccetto l'anno scolastico 2020/2021 dal 13/10/2020 al
12/6/2021, deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..]
1 accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025 e per tutti quelli successivi al deposito del ricorso e conseguentemente condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici [..]”.
Il si costituiva in giudizio concludendo “Si Controparte_1 chiede il rigetto della domanda di carta elettronica per l'a.s.. 2020/2021. - Si aderisce alla domanda di carta elettronica per gli a.a.s.s 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con compensazione delle spese di lite”.
Fissata l'udienza dell'8.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Premesso che, in punto di fatto, gli incarichi di docenza indicati in ricorso non sono contestati e sono documentalmente provati (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
2 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente – docente supplente - è stata destinataria di incarichi fino al 30 giugno, eccetto l'anno scolastico 2020/2021 dal 13/10/2020 al 12/6/2021, deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite
3 la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta
Carta elettronica della somma € 500,00.
Deve, tuttavia, precisarsi che il diritto qui azionato non può essere riconosciuto in relazione a tutti gli anni scolastici indicati in ricorso.
Il convenuto ha, invero, dedotto che per l'anno scolastico 2020/2021, CP_1 parte ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie ed ha chiesto, in relazione a tali annualità, il rigetto della domanda.
In senso favorevole alle allegazioni dell'Amministrazione resistente deve, invero, osservarsi che – come risulta dallo stato matricolare prodotto dal MIM – in detto anni scolastico la ricorrente non è stata destinataria di un incarico di docenza sino al termine delle attività scolastiche (sino al 30.6) ma di docenza breve (dal 13.10.2020 al 12.6.2021).
Si pone qui la questione, non affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia prima menzionata, del se possano ritenersi effettivamente comparabili ai docenti di ruolo, beneficiari della Carta docente, le posizioni dei docenti a termine che svolgono supplenze non annuali o almeno fino al termine delle attività didattiche, ma per periodi più brevi.
Ora, benchè in relazione a tale questione la citata sentenza della Cassazione non abbia enunciato uno specifico principio di diritto, trattandosi di questione estranea al giudizio a quo, dall'ampia motivazione possono essere raccolte utili sollecitazioni per giungere ad una soluzione interpretativa.
Ebbene, ritiene il giudice che il tenore della norma di cui all'art. 1 comma 121
L. n. 107/2015, nonché la ratio dell'istituto - che delimita il beneficio al sostegno alla didattica “annua” - precludono un'estensione dello stesso a qualsivoglia rapporto di lavoro a tempo determinato.
I giudici di legittimità hanno, invero, chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che è errato fare leva sulla
4 Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico.
Se è pur vero, infatti, che il diritto-dovere di formazione è posto in capo al personale senza distinzione alcuna (come si evince dall'art. 282, comma 1, D.
Lgs. n. 297/1994 nonché dagli artt. 63 e 64 CCNL di comparto) è altrettanto vero che la Carta docente è stata concepita dal legislatore come forma di sostegno alla formazione funzionale alla didattica “annua”.
Al riguardo si osserva che se la posizione dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze “annuali” (a favore dei quali il legislatore ha esteso la Carta docente ai sensi dell'art. 15 D.L. 69/2023) o per supplenze “fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L. n. 124/1999 può dirsi pienamente sovrapponibile alla posizione dei docenti di ruolo, lo stesso non può dirsi per le situazioni dei docenti assunti per supplenze brevi o temporanee.
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente una prospettiva di insegnamento che, per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo dato dalla carta del docente, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
di contro per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (cfr. Tribunale di
Verona, sentenze nn. 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023, nn. 596/2023 e
597/2023 del 13.11.2023).
Anche questo Tribunale (cfr., tra le altre, sentenza n. 272/2025), richiamando la menzionata Cass. n. 29961/2023 ha, in proposito, affermato che “[..] l'aver servizio per più di 180 giorni non è rilevante siccome il dato normativo dei 180 giorni per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica
(punto 7.5 motivazione). Invero, la citata sentenza della Cassazione, enunciando il principio del collegamento tra il beneficio della carta docenti e la
5 "didattica annua", al contempo esclude la rilevanza, nel caso di specie, del dato normativo dei 180 giorni (punto 7.5), prospettando varie possibili soluzioni interpretative alla questione delle supplenze brevi infra-annuali, senza, tuttavia, prendere posizione sull'esegesi preferibile in tale caso (punto 9).
Nondimeno, pare che quanto affermato dalla Suprema Corte, induca a escludere, nel caso di specie, la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato allorché, al punto 7.6, fa riferimento al disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124 del 1999, avente ad oggetto supplenze “destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto a discenti è certo”. In tali casi, infatti, la prevedibilità dell'impegno professionale (cui necessariamente si ricollega la programmabilità dell'insegnamento e, quindi, anche l'onere e il diritto di formazione) è chiara sin dal principio del rapporto contrattuale [..]”.
Quanto sin qui affermato porta ad escludere che il beneficio possa, nella specie, essere riconosciuto in relazione all'anno scolastico 2020/2021 non venendo qui in considerazione attività didattica annuale.
Il diritto fatto valere può, quindi, essere riconosciuto soltanto con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 in relazione ai quali è documentato l'affidamento di incarico di docenza sino al termine delle attività didattiche (sino al 30.6).
Le spese di lite devono essere compensate in misura di 1/3 stante il parziale accoglimento del ricorso e, per la parte residua, poste a carico del CP_1 convenuto liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal Controparte_1 senso;
condanna il al pagamento delle Controparte_1
6 spese di lite che, compensate in misura di 1/3, liquida in € 1.000,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 8 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 462/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Natale Alessandro Missineo Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31.1.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 aver prestato servizio, in qualità di docente precario, per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025 in forza di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, eccetto l'anno scolastico 2020/2021 dal 13/10/2020 al
12/6/2021, deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..]
1 accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025 e per tutti quelli successivi al deposito del ricorso e conseguentemente condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici [..]”.
Il si costituiva in giudizio concludendo “Si Controparte_1 chiede il rigetto della domanda di carta elettronica per l'a.s.. 2020/2021. - Si aderisce alla domanda di carta elettronica per gli a.a.s.s 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con compensazione delle spese di lite”.
Fissata l'udienza dell'8.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Premesso che, in punto di fatto, gli incarichi di docenza indicati in ricorso non sono contestati e sono documentalmente provati (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
2 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente – docente supplente - è stata destinataria di incarichi fino al 30 giugno, eccetto l'anno scolastico 2020/2021 dal 13/10/2020 al 12/6/2021, deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite
3 la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta
Carta elettronica della somma € 500,00.
Deve, tuttavia, precisarsi che il diritto qui azionato non può essere riconosciuto in relazione a tutti gli anni scolastici indicati in ricorso.
Il convenuto ha, invero, dedotto che per l'anno scolastico 2020/2021, CP_1 parte ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie ed ha chiesto, in relazione a tali annualità, il rigetto della domanda.
In senso favorevole alle allegazioni dell'Amministrazione resistente deve, invero, osservarsi che – come risulta dallo stato matricolare prodotto dal MIM – in detto anni scolastico la ricorrente non è stata destinataria di un incarico di docenza sino al termine delle attività scolastiche (sino al 30.6) ma di docenza breve (dal 13.10.2020 al 12.6.2021).
Si pone qui la questione, non affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia prima menzionata, del se possano ritenersi effettivamente comparabili ai docenti di ruolo, beneficiari della Carta docente, le posizioni dei docenti a termine che svolgono supplenze non annuali o almeno fino al termine delle attività didattiche, ma per periodi più brevi.
Ora, benchè in relazione a tale questione la citata sentenza della Cassazione non abbia enunciato uno specifico principio di diritto, trattandosi di questione estranea al giudizio a quo, dall'ampia motivazione possono essere raccolte utili sollecitazioni per giungere ad una soluzione interpretativa.
Ebbene, ritiene il giudice che il tenore della norma di cui all'art. 1 comma 121
L. n. 107/2015, nonché la ratio dell'istituto - che delimita il beneficio al sostegno alla didattica “annua” - precludono un'estensione dello stesso a qualsivoglia rapporto di lavoro a tempo determinato.
I giudici di legittimità hanno, invero, chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che è errato fare leva sulla
4 Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico.
Se è pur vero, infatti, che il diritto-dovere di formazione è posto in capo al personale senza distinzione alcuna (come si evince dall'art. 282, comma 1, D.
Lgs. n. 297/1994 nonché dagli artt. 63 e 64 CCNL di comparto) è altrettanto vero che la Carta docente è stata concepita dal legislatore come forma di sostegno alla formazione funzionale alla didattica “annua”.
Al riguardo si osserva che se la posizione dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze “annuali” (a favore dei quali il legislatore ha esteso la Carta docente ai sensi dell'art. 15 D.L. 69/2023) o per supplenze “fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L. n. 124/1999 può dirsi pienamente sovrapponibile alla posizione dei docenti di ruolo, lo stesso non può dirsi per le situazioni dei docenti assunti per supplenze brevi o temporanee.
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente una prospettiva di insegnamento che, per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo dato dalla carta del docente, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
di contro per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (cfr. Tribunale di
Verona, sentenze nn. 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023, nn. 596/2023 e
597/2023 del 13.11.2023).
Anche questo Tribunale (cfr., tra le altre, sentenza n. 272/2025), richiamando la menzionata Cass. n. 29961/2023 ha, in proposito, affermato che “[..] l'aver servizio per più di 180 giorni non è rilevante siccome il dato normativo dei 180 giorni per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica
(punto 7.5 motivazione). Invero, la citata sentenza della Cassazione, enunciando il principio del collegamento tra il beneficio della carta docenti e la
5 "didattica annua", al contempo esclude la rilevanza, nel caso di specie, del dato normativo dei 180 giorni (punto 7.5), prospettando varie possibili soluzioni interpretative alla questione delle supplenze brevi infra-annuali, senza, tuttavia, prendere posizione sull'esegesi preferibile in tale caso (punto 9).
Nondimeno, pare che quanto affermato dalla Suprema Corte, induca a escludere, nel caso di specie, la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato allorché, al punto 7.6, fa riferimento al disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124 del 1999, avente ad oggetto supplenze “destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto a discenti è certo”. In tali casi, infatti, la prevedibilità dell'impegno professionale (cui necessariamente si ricollega la programmabilità dell'insegnamento e, quindi, anche l'onere e il diritto di formazione) è chiara sin dal principio del rapporto contrattuale [..]”.
Quanto sin qui affermato porta ad escludere che il beneficio possa, nella specie, essere riconosciuto in relazione all'anno scolastico 2020/2021 non venendo qui in considerazione attività didattica annuale.
Il diritto fatto valere può, quindi, essere riconosciuto soltanto con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 in relazione ai quali è documentato l'affidamento di incarico di docenza sino al termine delle attività didattiche (sino al 30.6).
Le spese di lite devono essere compensate in misura di 1/3 stante il parziale accoglimento del ricorso e, per la parte residua, poste a carico del CP_1 convenuto liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal Controparte_1 senso;
condanna il al pagamento delle Controparte_1
6 spese di lite che, compensate in misura di 1/3, liquida in € 1.000,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 8 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7