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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15933/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Villardita Francesco e Russo Mariangela, in Controparte_1 virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Cultrone Enrico e Scrofani Daniele, in virtù di Controparte_2 procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 civile in SANTA CROCE CAMERINA il 12/09/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTA CROCE CAMERINA (atto n. 8 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18.06.2006 (deceduto il 29.11.2014) e il Persona_1 Per_2
16.12.2011.
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa in data 15.04.2021
Con ricorso depositato il 28/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Con provvedimento in data 14.5.2025 il Giudice Relatore ha assegnato alle parti termine per fornire i chiarimenti e le integrazioni richieste e ha fissato nuovo termine ex art. 127 ter cpc.
I ricorrenti hanno fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste con deposito effettuato il 13.6.2025 e hanno rassegnato le conclusioni nel nuovo termine ex art. 127 ter cpc concesso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato, essendo l'irrevocabilità della pronuncia incontestata.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA CROCE CAMERINA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO che, con decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Catania in data 15.7.2020,
è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti del Controparte_1 figlio minore e, per l'effetto, la responsabilità genitoriale è concentrata in capo al padre Persona_3
che ha l'affidamento esclusivo del figlio minore;
Controparte_2
DÀ ATTO che , stante la restrizione in carcere della sig.ra , Controparte_2 CP_1 dichiara di nulla voler richiedere in sede di divorzio alla stessa a titolo di mantenimento del figlio minore;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 26.9.2025 pagina 2 di 3 Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15933/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Villardita Francesco e Russo Mariangela, in Controparte_1 virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Cultrone Enrico e Scrofani Daniele, in virtù di Controparte_2 procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 civile in SANTA CROCE CAMERINA il 12/09/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTA CROCE CAMERINA (atto n. 8 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18.06.2006 (deceduto il 29.11.2014) e il Persona_1 Per_2
16.12.2011.
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa in data 15.04.2021
Con ricorso depositato il 28/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Con provvedimento in data 14.5.2025 il Giudice Relatore ha assegnato alle parti termine per fornire i chiarimenti e le integrazioni richieste e ha fissato nuovo termine ex art. 127 ter cpc.
I ricorrenti hanno fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste con deposito effettuato il 13.6.2025 e hanno rassegnato le conclusioni nel nuovo termine ex art. 127 ter cpc concesso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato, essendo l'irrevocabilità della pronuncia incontestata.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA CROCE CAMERINA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO che, con decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Catania in data 15.7.2020,
è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti del Controparte_1 figlio minore e, per l'effetto, la responsabilità genitoriale è concentrata in capo al padre Persona_3
che ha l'affidamento esclusivo del figlio minore;
Controparte_2
DÀ ATTO che , stante la restrizione in carcere della sig.ra , Controparte_2 CP_1 dichiara di nulla voler richiedere in sede di divorzio alla stessa a titolo di mantenimento del figlio minore;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 26.9.2025 pagina 2 di 3 Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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