Sentenza 12 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione di Giudice del
Lavoro, a seguito dell'udienza del 3.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1306/2019 R.G. cui è riunita la causa n.
1459/19 RG, promossa da
21.3.1991 ivi residente a[...] ed elettivamente Codice Fiscale 1 ), nato a Lamezia Terme il Parte 1 (
n. 47 presso lo studio domiciliato alla Via Cristoforo Colombo dell'Avv. Antonio Perri, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
RICORRENTE
contro in persona Controparte_1
e difesodel legale rappresentante pro tempore, rappresentato congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'Avv. Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede
CP 1 di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n.5, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto:
Disconoscimento rapporto di lavoro subordinato Verbale
Ispettivo N.2018005533/DDL del 22.6.2018
opposizione avverso avviso di addebito n. 33020190001692208000
pari ad € 3.348,22, notificato in data 4.10.2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.10.2019, Parte 1 premetteva
[...]di aver svolto attività di lavoro subordinato per la società
al venerdì e, in alcuni casi, anche il sabato e di aver lavorato
presso cantieri aperti presso il supermercato Lidl di Catanzaro e di Lamezia Terme e presso la abitazione di Persona 1 in Lamezia
Terme.
2. Con ulteriore ricorso iscritto a ruolo il 15.11.2019, il ricorrente proponeva opposizione avversO dil'avviso addebito n.
33020190001692208000 con il quale gli era stata intimata la
restituzione della somma di € 3.348,22 a titolo di indebita percezione della NASPI riferita all'anno 2016, eccependo l'illegittimità ed infondatezza della richiesta restitutoria
sull'erroneo presuppostodell'Istituto in quanto fondata dell'inesistenza del predetto rapporto di lavoro dipendente.
Si instauravano, pertanto, due distinti giudizi (R.G. n. 1306/19
successivamente riuniti con provvedimento deln. 1459/19), e
18.12.2020.
3. Instaurato il contraddittorio, si costituiva 1' CP 1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto, all'esito di una verifica ispettiva, erano stati annullati tutti i rapporti di lavoro della e che il disconoscimento del rapporto di Parte 2
lavoro comportava per il ricorrente anche la decadenza ab origine dalla indennità NASPI irrogata.
4. Il Tribunale con ordinanza del 18.12.2021 dichiarava inammissibile la prova testimoniale dedotta dalla parte ricorrente ammetteva la sola prova testimoniale richiesta dall' CP 1e
Escusso l'Isp. Corapi all'udienza del 15.10.2021, dopo alcuni rinvii, a seguito della successiva udienza del 3.12.2024, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Al riguardo, si rileva che le risultanze istruttorie non hanno rapporto di consentito di ritenere provata la sussistenza di un lavoro subordinato in capo al ricorrente Parte 1 Ed infatti, dal verbale ispettivo in atti emerge che i funzionari di vigilanza dell' CP 1, a seguito di accertamenti ispettivi conclusi in data 22.06.2018, procedevano all'annullamento di n. 32 rapporti di lavoro denunciati dalla predetta società Parte 2
[...] esercente attività di costruzioni edili (cfr. pag. n. 11 e
//
n. 12 comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p., in atti) con conseguente decadenza, dalle indennità economiche erogate dall'Istituto in forza dei rapporti di lavoro annullati.
In sede di primo accesso ispettivo, effettuato in data 22.05.2018 non veniva presso la sede legale della Parte 2
trovato alcun dipendente;
poco dopo sopraggiungeva la consulente del lavoro della società, dott.ssa Persona 2 coniuge
Pt 2 dal 16.03.2018, sig. dell'amministratore e socio unico della che rilasciava agliPersona 1 ispettori specifiche dichiarazioni.
Nella stessa giornata del primo accesso e nel giorno successivo, la dott.ssa Per 2 comunicava di aver apportato variazioni ad alcuni modelli UNIEMENS, precedentemente trasmessi all' CP 1 dalla medesima, annullando, di fatto, alcuni rapporti di lavoro in precedenza denunciati (cfr. pag. n. 11 e 12 comunicazione notizia di reato in atti).
In data 29.05.2018, gli ispettori procedevano all'audizione del sig. amministratore unico e socio unico dellaPersona 3
Parte 2 per il periodo dal 27.05.2014 al
16.03.2018, alla presenza e con l'ausilio della dott.ssa Per 2
che scriveva, di suo pugno e per conto del Per_3[...] la dichiarazione. del sig. Per 3Gli ispettori, nel Corso dell'audizione
constatavano che egli non era a conoscenza delle attività svolte
Pt 2 che, sostanzialmente, gli venivano suggerite dalla dalla consulente come gran parte dei nominativi dei presunti lavoratori. In data 22.06.2018 il consulente del lavoro comunicava agli
Pt 2 aveva sospeso l'attività lavorativa a farispettori che la data dal 30.04.2018. Gli ispettori precisavano, quindi, che tra i rapporti di
Pt 1lavoro annullati vi era quello dell'odierno ricorrente,
[...] Tale annullamento discendeva dalla modifica da parte della medesima riferiti al suoPersona_2 degli ' Pt 3consulente, dott.ssa
Per_3 rapporto di lavoro, nonché dalle dichiarazioni del sig.
[...] testualmente riprodotte nella comunicazione di notizia di
' reato (v. all. fascicolo telematico CP 1 che non lo citava tra i dipendenti della società.
Il disconoscimento di detto rapporto ha comportato, anche, la decadenza "ab origine" dalla indennità NASPI erogata al ricorrente,
per venir meno dei requisiti contributivi, assicurativi e lavorativi minimi per il titolo alla prestazione.
6. Le suddette circostanze venivano poi ampiamente confermate dal
Testi teste dell' CP 1, Controparte_2 durante l'espletata hasentito all'udienza del 15.10.2021 istruttoria, il quale,
confermato di aver sentito al primo accesso ispettivo la consulente
Parte 2 dott.ssa Persona_2 del lavoro della soc.
(moglie di ' attuale amministratore della società). Persona 1
Aggiungeva poi che "già nel pomeriggio della stessa giornata del primo accesso sono state inviate modifiche e variazioni dei flussi
Uniemens, relativi al personale dipendente”.
Precisava, infine, che l'amministratore dell'epoca, Persona 3
"non aveva riconosciuto come lavoratori effettivi alcuni soggetti, anzi la maggior parte" e comunque il non veniva Parte 1
menzionato né dal Per 3 né dalla consulente del lavoro dott.ssa nell'elenco dei lavoratori della società.Per 2
7. Così ricostruite le risultanze istruttorie, deve rilevarsi che,
a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro operato dall' CP 1 per le ragioni sopra evidenziate, i documenti depositati dal ricorrente (comunicazione obbligatoria di assunzione/buste paga/CUD) dimostrano soltanto l'avvenuta assunzione alle dipendenze dell'azienda Parte_2 ma nulla offrono in termini di in ordine all'effettivo svolgimento della prestazione prova lavorativa con rapporto di lavoro subordinato. Sul punto la Corte di Cassazione in materia di onere della prova della subordinazione ha affermato che "a fronte della specifica eccezione di insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, parte ricorrente è gravata il relativo onere e deve, pertanto, fornire la prova della sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione ovvero eterodirezione, controllo e potestà disciplinare, che si sostanziano in una vera e propria limitazione della libertà del lavoratore, laddove ad ulteriori elementi quali la collaborazione,
l'assenza del rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione può
essere attribuito carattere meramente indiziario ma non certo determinante" (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Lav. n. 21028/2006 e
3858/2006).
Sul punto, solo per completezza, si rileva che anche le copie degli estratti conto prodotti dal ricorrente e che attestano il pagamento di acconti di retribuzione, nulla provano in relazione alla riguardandosussistenza di un vero e proprio lavoro subordinato,
solo sporadici periodi (gennaio 2016- febbraio 2016 maggio 2016 ottobre 2015 novembre 2015; inoltre le copie dei buoni di consegna in atti (peraltro parzialmente illeggibili) non costituiscono prova rigorosa degli eventuali pagamenti eseguiti.
8. Tenuto conto di quanto precede, la domanda deve essere respinta.
9. Attesa la controvertibilità della questione trattata e la natura giuridica delle parti, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
pronunciando, nel definitivamenteIl Giudice del Lavoro, contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 12.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara