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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 31/07/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 125/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile-
La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 125/2022 R.G. vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(ME) via Trento n. 48, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto C.F._1
Sanfilippo ( ) presso il cui studio professionale sito in Acquedolci (ME) via C.F._2
Montello n. 8, è elettivamente domiciliata.
-Appellante-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società Controparte_1 incorporante giusto atto di fusione per Notaio di Torino del Controparte_2 Per_1
28.12.2006 Rep. n. 109.563 e Racc. 17.118, con sede sociale in Torino (TO) Piazza San Carlo n. 156, P. Iva n. , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Staiti P.IVA_1
( ) presso il cui studio professionale sito in Messina (ME) Via Peculio C.F._3
Frumentario n. 31, è elettivamente domiciliata.
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 644/2021, emessa dal Tribunale di Patti il 26.08.2021 e pubblicata in data 27.08.2021, nel relativo fascicolo telematico, a definizione del procedimento di primo grado iscritto al R.G. n. 100445/2006.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'appellante:
“1). Ritenere e dichiarare nulla, erronea e/o illegittima la Sentenza n. 644/2021 pronunciata dal Tribunale di Patti, G.I. Dott.ssa Maria Letizia Calì, in data 26-27.08.2021, non notificata, a definizione del giudizio di primo grado, iscritto al n. 100445/2006 R.G., per tutti i motivi sopra esposti;
2). Per l'effetto riformare la sentenza appellata, nella parte in cui, sull'erroneo assunto della nullità dell'atto di citazione ha dichiarato inammissibili le domande formulate dall'attrice, e condannato la stessa al pagamento delle spese processuali e di lite e delle spese di CTU;
3). Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, ed in forza dell'effetto devolutivo dell'appello, in accoglimento delle domande, eccezioni e conclusioni formulate dall'attrice-appellante, ritenere e dichiarare quanto segue:
4) Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, riconoscere e dichiarare, anche ex officio, la nullità di tutte le clausole contrattuali e/o negoziali, in qualsiasi documento contrattuale e/o negoziale siano contenute, che consentono alla la determinazione unilaterale degli interessi passivi ultralegali e/o illegittimi per contrarietà CP_3 alle norme di cui alla L. 108/96, per violazione della norma di cui all'art. 1284 c.c. e della L. N. 154/92 e del Dlg. N. 385/93 e delle norme di cui all'art. 2) L. 108/'96 ovvero con qualunque statuizione, nonché di tutte le clausole vessatorie contenute nel contratto di conto corrente bancario n. 10/109265 e/o in qualsiasi documento contrattuale e/o negoziale ad esso collegato in siano contenute, acceso presso la Filiale di Acquedolci della Banca San Paolo IMI S.p.A. oggi Intesa San Paolo, in quanto rilevabili anche ex officio;
5) Riconoscere e dichiarare la nullità di tutte le clausole contrattuali e/o negoziali del conto corrente in oggetto e/o in qualsiasi documento contrattuale e/o negoziale ad esso collegato siano contenute, che prevedono che gli interessi passivi dovuti dal correntista producano a loro volta, con capitalizzazione trimestrale, ulteriori interessi alle stesse condizioni, per violazione della norma di cui all'art. 1283) c.c. ovvero con qualunque statuizione;
6) Per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuti gli interessi ultralegali illegittimi ed anatocistici e la commissione di massimo scoperto applicati ed indebitamente trattenuti dall'istituto di Credito convenuto, in forza del rapporto di conto corrente bancario, per violazione di legge e dei principi di ordine pubblico che regolano la materia, anche per contrarietà alla L. 108/'96 se accertata, ovvero con qualunque statuizione;
7) Conseguentemente, ritenere e dichiarare, con qualunque statuizione, il diritto dell'istante a ripetere nei confronti della tutte le somme indebitamente trattenute sul conto corrente di cui sopra sotto Controparte_4 forma di interessi ultralegali ed anatocistici e commissioni massimo scoperto, riducendo l'ammontare degli interessi alla misura legale e portando in decurtazione gli interessi composti capitalizzati trimestralmente e la commissione massimo scoperto;
8) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t.. alla restituzione in Controparte_5 favore dell'attrice, delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione dalla data di versamento ovvero dalla data della richiesta stragiudiziale all'effettivo rimborso, nella misura che sarà accertata e quantificata a seguito di eventuale rimessione in istruttoria per rinnovo e/o completamento della CTU contabile ovvero che sarà ritenuta accertata a seguito dell'esperita CTU del giudizio di primo grado;
9) Condannare la Banca San Paolo S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori e spese a forfait 15% come per legge in favore dell'istante attrice, di entrambi i gradi di giudizio;
10) In via del tutto subordinata, compensare integralmente le spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio, ponendo comunque a carico della convenuta per ragioni di diritto sostanziale, le spese di CTU CP_3 del primo grado di giudizio, essendo state riconosciute in sede peritale le doglianze di parte attrice e l'esistenza di un suo credito nei confronti della convenuta.”
2 Per l'appellata:
“
1. Ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario e confermare quindi la sentenza impugnata;
2. In via subordinata, ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e confermare quindi la sentenza impugnata;
3. In via gradata, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione di primo grado;
4. In via subordinata, ritenere e dichiarare la decadenza di Controparte dalla facoltà di contestare el risultanze degli estratti conto;
5. In via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare che le domande di Parte avversa e ogni eventuale diritto dell'Appellante è ormai prescritto;
6. In via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare che le domande articolate ex adverso sono infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, sono sfornite di prova;
7. Condannare Controparte al pagamento di spese e compensi di causa non solo per il primo grado (con conferma, anche sul punto, della sentenza impugnata), ma, per quanto sopra, anche per il secondo.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17.10.2006 l'odierna appellante conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Patti, l'odierna appellata premettendo di aver stipulato in data 19.09.1989 il contratto di conto corrente n. 10/109265 con l'istituto bancario Controparte_2 presso l'agenzia di Acquedolci, regolarmente movimentato con operazioni di versamento e prelievo fino alla data di chiusura avvenuta nel dicembre 2002. L'originaria attrice lamentava, nella vigenza del rapporto, l'applicazione di prassi bancarie illegittime quali l'addebito di interessi passivi in misura ultralegale determinati unilateralmente dall'istituto bancario, nonché la capitalizzazione trimestrale degli stessi, e chiedeva la restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla convenuta nel corso del rapporto contrattuale per dette causali e per ogni altra indebita “voce” compresa la commissione di massimo scoperto. Rivolgeva, quindi, all'adito Tribunale le seguenti domande, come successivamente precisate ed emendate con memoria di trattazione depositata in data 03.04.2007:
“1) riconoscere e dichiarare, anche ex officio, la nullità di tutte le clausole contrattuali e/o negoziali, in qualsiasi documento contrattuale e/o negoziale siano contenute, che consentivano alla la determinazione unilaterale CP_3 degli interessi passivi ultralegali e/o illegittimi, per contrarietà alle norme di cui alla L. 108/96, per violazione della norma di cui all'art. 1284 c.c. e della L. N. 154/92 e del Dlg. N. 385/93 e delle norme di cui all'art. 2) L. 108/96 ovvero con qualunque statuizione, nonché di tutte le clausole vessatorie contenute nel contratto di conto corrente bancario n. 10/109265 e/o in qualsiasi documento contrattuale e/o negoziale ad esso collegato siano contenute, acceso presso la Filiale di Acquedolci della Banca San Paolo IMI S.p.a. oggi Intesa San Paolo, in quanto rilevabili anche ex officio;
2) Riconoscere e dichiarare la nullità di tutte le clausole contrattuali e/o negoziali del conto corrente in oggetto e/o in qualsiasi documento contrattuale e/o negoziale ad esso collegato siano contenute, che prevedono che gli interessi passivi dovuti dal correntista producano a loro volta, con capitalizzazione trimestrale, ulteriori interessi alle stesse condizioni, per violazione della norma di cui all'art. 1283 c.c. ovvero con qualunque statuizione;
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuti gli interessi ultralegali illegittimi ed anatocistici e la commissione di massimo scoperto applicati ed indebitamente trattenuti dall'istituto di Credito convenuto, in forza del rapporto
3 di conto corrente bancario, per violazione di legge e dei principi di ordine pubblico che regolano la materia, anche per contrarietà alla L. 108/96 se accertata, ovvero con qualunque statuizione;
4) Conseguentemente, ritenere e dichiarare, con qualunque statuizione, il diritto dell'istante a ripetere nei confronti della tutte le somme indebitamente trattenute sul conto corrente di cui sopra sotto Controparte_4 forma di interessi ultralegali ed anatocistici e commissioni massimo scoperto, riducendo l'ammontare degli interessi alla misura legale e portando in decurtazione gli interessi composti capitalizzati trimestralmente e la commissione massimo scoperto;
5) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t.. alla restituzione in favore Controparte_4 dell'attrice, delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione dalla data di versamento ovvero dalla data della richiesta stragiudiziale all'effettivo rimborso, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa anche a mezzo idonea C.T.U. contabile di cui si chiede sia d'ora la nomina;
6) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, Controparte_4 competenze ed onorari di giudizio oltre accessori e spese a forfait come per legge in favore dell'istante attrice.”
In via istruttoria depositava, oltre alla corrispondenza epistolare intercorsa con l'istituto bancario prima dell'avvio dell'azione giudiziaria, sia la copia del contratto di conto corrente sia la maggior parte degli estratti conto trimestrali, sulla cui scorta aveva anche elaborato un prospetto riepilogativo delle somme illegittimamente addebitate limitatamente agli estratti conto prodotti in allegato. Chiedeva, altresì, l'ammissione di apposita CTU contabile per la ricostruzione analitica dello svolgimento del rapporto di conto corrente anche al fine di accertare con precisione l'ammontare delle somme indebitamente trattenute dalla proponeva, inoltre, istanza di CP_3 emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. affinché venisse ordinato alla banca convenuta di produrre in giudizio la documentazione in suo possesso afferente il conto in oggetto, con particolare riguardo agli estratti conto mancanti – relativi alle chiusure trimestrali del
30.06.1989, 31.03.1990, 30.06.1991, 31.03.1992, 30.06.1992, 30.09.1992, 31.12.1992, 31.12.1994,
31.03.1995, 30.06.1995, 30.09.1996, 31.12.1996, 31.03.1997, 30.06.1997, 31.12.1997, 31.03.1998, 30.09.1998, 30.09.2001 e del 31.03.2002.
Con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 17.02.2007 si costituiva in giudizio la convenuta la quale si dichiarava disposta a produrre gli estratti conto e la Controparte_1 documentazione richiesta afferente al rapporto in esame previo pagamento dei costi di duplicazione degli estratti di conto corrente (v. pag. 31 comparsa di costituzione e risposta). In via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per estrema genericità delle contestazioni ai sensi dell'art. 164 c.p.c. nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto a ripetere gli interessi;
nel merito, deduceva l'inammissibilità e/o infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande avversarie e, per l'effetto, chiedeva il rigetto delle stesse con condanna dell' attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96 c.p.c in quanto, secondo la banca, la aveva agito in giudizio contestando condizioni contrattuali Pt_1 negoziate in modo legittimo.
Nel corso del giudizio, dopo lo scambio delle memorie di rito delle parti costituite, il Tribunale di Patti disponeva la nomina di un CTU contabile affidando al perito l'incarico di rispondere ai quesiti indicati nell'ordinanza istruttoria riservata del 13.12.2008.
4 A conclusione delle operazioni peritali l'incaricato consulente tecnico depositava la relazione del 15.09.2009 elaborata sulla scorta degli estratti conto versati in atti dall'attrice, evidenziando la sussistenza di un credito in favore di quest'ultima. Conclusasi la fase istruttoria, dopo svariati rinvii, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la sentenza n. 644/2021, emessa il 26.08.2021 e pubblicata in data 27.08.2021, il Tribunale di Patti, così statuiva:
“…-Dichiara inammissibili le domande attoree;
-Condanna l'attrice a pagare, a titolo di rimborso delle spese processuali, in favore della convenuta, la somma CP_3 di euro 3.627,00, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cassa come per legge;
- Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di consulenza tecnica, come liquidate in atti e indicate in motivazione;
-Rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c., volta alla condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria;
-Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito…”
Avverso la succitata pronuncia l'originaria attrice, rimasta integralmente soccombente all'esito del giudizio di prime cure, interponeva gravame con atto di appello notificato a mezzo pec in data 14.02.2022, deducendone l'erroneità, la contraddittoria, l'ingiustizia e l'illegittimità. In particolare, censurava l'iter motivazionale dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione, per carenza di specificità delle allegazioni di parte attorea e, dunque, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Instava, quindi, per la riforma della pronuncia di prime cure con condanna dell'istituto bancario a restituire tutte le somme illegittimamente appostate sul c/c in forza delle clausole contrattuali nulle, oltre interessi e rivalutazione su detta somma;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 28.07.2022 si costituiva in giudizio l'appellata
[...] eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per carenza di Controparte_4 specificità e chiarezza dei motivi di appello, nonché anche ai sensi dell'art. 348 bis, comma 1, c.p.c. per assenza di ragionevole probabilità di essere accolto. Nel merito deduceva l'infondatezza delle domande avversarie, riproponendo l'eccezione di decadenza e prescrizione di cui al primo grado di giudizio, e chiedeva la conferma in ogni parte della sentenza n. 644/2021 emessa dal Tribunale di Patti con conseguente vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio di secondo grado.
Alla prima udienza di trattazione del 07.10.2022, la Corte rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Il fascicolo in oggetto, previa surroga disposta dal Presidente della I sez. Dott.ssa Lazzara, transitava, prima sul ruolo del dott. , salvo poi essere rimesso sul ruolo Controparte_6 dell'odierno relatore giusto decreto del n. 6/25 del 09.01.2025.
5 Alla successiva udienza del 03.02.2025, svoltasi secondo le modalità previste per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, le parti depositavano note scritte di trattazione contenenti la precisazione delle conclusioni, e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la motivazione del provvedimento di prime cure nella parte in cui afferma “Nel caso di specie, invece l'atto di Citazione è risultato estremamente generico nella sua interezza tanto che sia il petitum che la causa petendi non risultano ricostruibili Ed invero: - Nel caso di specie, quanto alla domanda relativa alla nullità delle clausole contrattuali, all' illegittima applicazione delle stesse, l' attrice si è limitata a dedurre genericamente la predetta nullità e i comportamenti illegittimi della banca, richiamando in modo generale le norme e gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia di contenzioso bancario, senza indicare analiticamente le singole rimesse indebitamente eseguite, la natura solutoria o ripristinatoria delle suddette rimesse, il calcolo delle diverse rimesse che consente di individuare la correttezza della somma finale richiesta a titolo di ripetizione di indebito, la data dei pagamenti effettuati;
la suddetta somma, peraltro, non è stata esattamente indicata, essendo stato riportato soltanto il prospetto degli addebiti contestati ( vedi comparsa conclusionale del 15 Giugno 2017 punto 2 e in parte atto di citazione)”. Osserva in proposito l'appellante che, già nell'atto di citazione ha allegato Parte_1 esaustivamente le ragioni giuridiche dell'affermata nullità delle clausole contrattuali contenute nel contratto di conto corrente oggetto di causa (prodotto in giudizio), nonché le ragioni giuridiche della dedotta illegittima applicazione delle stesse da parte della Banca evidenziando espressamente l'avvenuta violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. oltreché della L. 154/92 come modificata dalla L. 385/93. Proseguendo sottolinea di aver rilevato, in primo luogo, la nullità della clausola contrattuale, unilateralmente imposta dalla (contraente forte), che consentiva all'Istituto di Credito di CP_3 determinare gli interessi unilateralmente e senza una determinazione chiara e precisa, nonché l'illegittimità della clausola che consentiva la ricapitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in contrasto con l'art. 1283 c.c.. Rappresenta di aver indicato con sufficiente determinatezza, sin dall'atto di citazione, anche il contratto di conto corrente (identificato con il n. 10/109265) alle cui clausole ci si riferiva, ed il quale è stato depositato in atti unitamente alla maggior parte degli estratti conto. Di talché, afferma la parte, non si ravviserebbe alcuna carenza di specificità che abbia precluso alla di predisporre in modo immediato le proprie difese, come invece sostenuto dal CP_3 giudicante di prime cure.
Prosegue la asserendo che, citare in giudizio una contestandogli l'applicazione Pt_1 CP_3 al conto corrente (di cui si è indicato e prodotto il contratto) di interessi illegittimi in quanto contrattualmente indeterminati in violazione delle norme di legge, lamentando la nullità della relativa clausola, nonché denunciare l'illegittima applicazione della pratica anatocistica dell'addebito trimestrale degli interessi passivi e quindi la nullità della relativa clausola
6 contrattuale, non potrebbe mai integrare l'ipotesi di “assoluta incertezza del petitum” richiesta dalla Corte di Cassazione per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione. Aggiunge la parte appellante che il petitutm e le ragioni della domanda sono state ulteriormente chiarite, precisate, spiegate, con puntuali riferimenti agli articoli del contratto che contengono le clausole denunciate di illegittimità per violazione di legge, attraverso il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Difatti, nella propria 2° memoria ex art. 183 c.p.c. del 02.05.2007, per maggior specificità, rammenta di aver inserito una tabella contenente il prospetto delle somme addebitate nei vari trimestri di riferimento, con l'indicazione del tasso nominale applicato nel trimestre, del tasso trimestrale di riferimento ex L.108/96, dei tassi soglia trimestrali, tasso di C.M.S. trimestrale applicato, del tasso di C.M.S. trimestrale di riferimento ex L. 108/96, della misura degli interessi liquidati nel trimestre, delle commissioni varie liquidate nel trimestre, e per finire delle somme complessivamente addebitate per singolo trimestre. L'originaria attrice denuncia di aver contestato specificamente le clausole contrattuali illegittimamente applicate al rapporto, ad esempio quando nel testo della memoria istruttoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. ha contestato espressamente il contenuto dell'art. 7) e 8) del contratto di conto corrente e che, al contrario, il primo giudice abbia articolato un'esaustiva motivazione – ancorché errata - per l'affermazione di nullità del petitum, mentre invece, nessuna motivazione giuridica avrebbe addotto per arrivare a sostenere la nullità anche della causa petendi, salvo però affermare che in presenza di entrambe le nullità sono inapplicabili al giudizio i rimedi sananti previsti dall'art. 164, comma 5 c.p.c..
§ 2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza di Parte_1 prime cure nella parte in cui ha affermato che l'attrice sia venuta meno all'onere probatorio su di ella gravante ex art. 2697 c.c., poiché tale onere risulterebbe assolto solo attraverso la produzione dei contratti e degli estratti conto, completi dall'inizio del rapporto sino alla fine, in quanto indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del conto corrente. Deduce al riguardo che, stanti le specifiche contestazioni sulle clausole contrattuali tacciate di nullità, il giudice di primo grado non ha tenuto in debito conto di quanto accaduto in corso di causa, cioè: a) l'avvenuta produzione del contratto e della maggior parte degli estratti conto;
b) il riconoscimento della Banca di quanto statuito nell'art. 7) del contratto di c/c; c) il riconoscimento da parte dell'istituto bancario dell'esistenza della clausola dell'art. 16) dello jus variandi unilaterale; d) la richiesta di esibizione degli estratti conto ex art. 210 c.p.c. e della disponibilità dichiarata da in tutti i suoi atti processuali a fornire gli estratti conto richiesti dietro Controparte_1 ordine del giudice. Asserisce parte appellante che, alla luce della giurisprudenza della Cassazione ormai consolidatasi negli anni sul punto, sia la richiesta di CTU, regolarmente ammessa ed espletata, sia l'istanza ex art. 210 c.p.c. invece disattesa, erano pienamente legittime ed ammissibili dal momento che sono stati prodotti il contratto e la maggior parte degli estratti conto, e che la ha dichiarato la CP_3 disponibilità a produrre gli altri estratti conto richiesti ed indicati analiticamente dall'attrice, con ciò dimostrando l'esistenza del rapporto di conto corrente e la fondatezza delle allegazioni di parte attrice circa l'esistenza del rapporto contrattuale e dei documenti richiesti (estratti conto).
7 § 3. Infine, con il terzo motivo di gravame, la sostiene che, alla luce delle risultanze Pt_1 della CTU espletata in primo grado, è profondamente ingiusto l'aver addossato alla parte attrice le spese del giudizio di primo grado ed addirittura anche le spese della CTU, tenuto conto che le doglianze formulate dalla stessa attrice in corso di causa hanno trovato riscontro nelle risultanze perizia contabile;
pertanto, insiste per la condanna di al pagamento delle Controparte_1 spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in suo favore, ponendo comunque a carico dell' istituto bancario le spese di CTU di primo grado, essendo stata riconosciuta, in sede peritale, l'esistenza di un suo credito nei confronti della Banca.
§ 4. Di converso, l'appellata eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione per carenza di specificità e chiarezza dei motivi di appello, nonché anche ai sensi dell'art. 348 bis, comma 1, c.p.c. per carenza di ragionevole probabilità di essere accolto. Nel merito, sottolinea l'infondatezza dei motivi d'appello, ed insiste nella conferma della statuizione di nullità dell'atto di citazione pronunciata dal giudicante di prime cure. Afferma l'appellata che la controparte, con la tabella di dettaglio richiamata nel suo atto di appello, tenti di sanare il vizio dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma che sia stata prodotta per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., sede che non è destinata alla precisazione delle domande dal momento che tale fase resta preclusa dal decorso del termine di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.. A ogni modo, asserisce l'appellata, tale prospetto non conferisce alcuna concretezza alle domande articolate, posto che non è precisato da dove vengano tratti i numeri riportati e stante la mancanza di numerosi e ampi periodi. Proseguendo, ribadisce le eccezioni, formulate sin dal giudizio di primo Controparte_1 grado, di decadenza dalla facoltà di contestare gli estratti conto e di prescrizione delle domande ex adverso articolate. Nel merito della controversia, l'istituto bancario rammenta che la ha Parte_1 riconosciuto l'esattezza del saldo debitorio del rapporto di conto corrente con lettera del 25.09.2000, con la quale si è anche riconosciuta debitrice del saldo debitore ivi risultante, sicché le deduzioni e le domande avversarie che tendono a rimettere in discussione poste relative al periodo anteriore a detta data non sarebbero più ammissibili, oltre che infondate. Per le superiori argomentazioni, insiste per la conferma delle statuizioni di prime cure con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
§
§ 5. Preliminarmente, ritiene il Collegio che evidenti ragioni di ordine logico processuale impongono di esaminare, in via preliminare, le eccezioni d'inammissibilità dell'appello formulate da Controparte_7
Al riguardo va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che
8 l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dell'ordinanza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale dell'ordinanza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. n. 40560/2021; Cass. Civ. n. 7675/2019; Cass. Civ. n. 20836/2018).
Nel caso in esame, le doglianze articolate dall'appellante nell'atto introduttivo Parte_1 del presente giudizio, risultano esposte con sufficiente puntualità e chiarezza, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame ex art. 342, comma 1, c.p.c..
In merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., valgono le seguenti considerazioni. L'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., applicabile ratione temporis, dispone che: “All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”. Tale previsione secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere "una ragionevole probabilità di essere accolta", debba essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrisponde alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste. Di talché, ne consegue che l'ordinanza invocata dall' appellata non può mai essere emessa ad esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, ad esito del confronto tra i difensori delle parti e cioè nel pieno contraddittorio processuale.
Dunque, il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è già di per sé del tutto incompatibile con la pronunzia sommaria invocata dalla difesa delle parti appellate. Pertanto, questo Collegio non può che ritenere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sotto il profilo della violazione della disposizione dell'art. 348 bis c.p.c., posto che, come esposto in narrativa, si è già pronunciato in esito all'udienza del 07.10.2022 e, pertanto, non può che riportarsi ad essa.
§ 6. Venendo all'esame del merito, anzitutto, occorre rilevare che i primi due motivi d'appello devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro logica connessione: entrambi, infatti, muovono dall'assunto che la pronuncia d'inammissibilità della domanda di cui alla
9 citazione di prime cure è illegittima in quanto fondata sull'erronea valutazione ed interpretazione in ordine alle deduzioni e difese articolate dall'odierna appellante, nonché sulla preterizione del materiale probatorio prodotto ed acquisito in giudizio.
Al riguardo, occorre partire dalla lettura dell'art. 164 comma 4 c.p.c. ai sensi del quale “La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”.
I numeri 3) e 4) richiamati dalla succitata disposizione si riferiscono a:
- “la determinazione della cosa oggetto della domanda” (numero 3), ossia il cd. petitum;
- “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni” (numero 4), id est la cd. causa petendi.
Ora, allorquando l'attore, nell'atto di citazione, abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre, ed in particolare abbia specificato senza incertezze – se non marginali o, comunque, superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo – sia il petitum sia la causa petendi della formulata domanda non potrà essere dichiarata la nullità dell'atto. Difatti, la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c.., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda (vedasi Cass. SS.UU. 22.05.2012, n. 8077). E, come da insegnamento della Suprema Corte, occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (cfr. già, in tal senso, Cass. Civ. n. 17023 del 2003; Cass. Civ. n. 27670 del 2008).
Invero, secondo il granitico insegnamento, più volte condiviso dal Supremo Consesso (cfr. Cass. Civ. n. 1681/2015):
“La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa».
10 Donde, in materia di contenzioso bancario, si è tratta la conseguenza che l'atto di citazione per la revoca di rimesse in conto corrente non è affetto da nullità per vizio del petitum se l'attore ha identificato una somma minima o un importo complessivo ed ha chiesto la revoca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria per l'individuazione della domanda l'indicazione di ciascuna singola rimessa revocabile (Cass. Civ. n. 17023 del 2003; Cass. Civ. n. 14676 del 2007). In tema, inoltre, è stato evidenziato (Cass. Civ. n. 22371/2017) che:
“l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese”. Occorre, altresì, precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate e chiare nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza.
Applicando i suddetti principi di portata generale alle controversie in materia bancaria, si può affermare con meditata conclusione che, nella vicenda processuale che oggi ne occupa, la domanda di ripetizione dell'indebito o di rideterminazione del saldo del c/corrente non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c., anche se priva dell'indicazione dei singoli addebiti illegittimi, qualora, come nella specie, siano stati specificamente indicati i rapporti in essere e la domanda si riferisca a tutti gli addebiti conseguenti all'applicazione di clausole censurate come nulle, in tutto il periodo della sua durata, risultando sufficientemente specificati gli elementi idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte e ad esercitare su di esse le proprie difese. L'indicazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati gli addebiti e della natura illegittima di questi è dunque idonea a rendere la Banca edotta della pretesa azionata e ad escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, soprattutto in considerazione della circostanza che la banca, operatore qualificato, è in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate sul c/corrente, gli addebiti da essa effettuati, in applicazione delle clausole di cui viene domandata la nullità. Il correntista, ai fini della corretta delimitazione del petitum e della causa petendi ha solo l'onere di allegare la mancanza totale della pattuizione scritta o la nullità della singola condizione contrattuale, cioè il titolo in forza del quale è stato eseguito l'addebito illegittimo, ma non anche quello d'indicare, come erroneamente sostenuto da il singolo addebito Controparte_1 illegittimo e men che meno la natura non solutoria della rimessa, né la data del pagamento, né la somma finale che dovrebbe discendere dall'esatto ricalcolo del conto.
Ciò per l'intuitiva considerazione che, come la banca non è tenuta ad indicare le rimesse solutorie, nel caso in cui sollevi l'eccezione di prescrizione, analogamente il correntista non è tenuto ad indicare i singoli addebiti asseritamente illegittimi in caso di domanda di accertamento o
11 ripetizione sulla base delle illegittime condizioni applicate, perché entrambi, banca e correntista, non sono nella condizione di poter compiere questa individuazione.
Difatti l'individuazione delle rimesse come solutorie, così come degli addebiti illegittimi, può essere “specifica” solo all'esito del giudizio di accertamento e declaratoria di nullità delle clausole di cui si controverte. Solo allora la ricostruzione del rapporto di c/corrente potrà essere effettuata epurando gli addebiti illegittimi, perché frutto dell'applicazione delle clausole dichiarate nulle e solo allora sarà chiaro che quel determinato addebito è illegittimo o quella determinata rimessa è solutoria. Sino a quando il rapporto di conto corrente non venga ricostruito con l'epurazione delle operazioni frutto dell'applicazione di clausole illegittime, i dati contabili risultano “alterati” proprio in ragione dell'applicazione di quelle clausole di cui il correntista chiede la declaratoria di invalidità e su cui fonda la successiva domanda di ripetizione, di talché quelle che potevano sembrare rimesse di natura solutoria, soprattutto nel protrarsi del rapporto, a seguito del ricalcolo, è presumibile avranno “diversa natura” ed analogamente quelli che possono sembrare addebiti legittimi, all'esito della declaratoria di nullità della clausola, si potranno manifestare invece come illegittimi. Dunque, anche il diritto di difesa del convenuto istituto bancario non può dirsi leso poiché esso poteva e doveva difendersi sulla liceità delle clausole applicate e non già sui singoli addebiti che ha effettuato in ragione delle dette clausole.
Orbene, nella fattispecie de qua, come è possibile verificare già da una semplice, ma attenta, lettura dell'atto di citazione la Pt_1
- ha individuato il rapporto (principale) intrattenuto personalmente con la convenuta, CP_3 affermando di aver intrattenuto con la Banca Sanpaolo IMI S.p.a., agenzia di Acquedolci, il rapporto di conto corrente n. 10/109265;
- ha ben delineato l'oggetto del giudizio e la causa petendi deducendo che la convenuta nel corso rapporto aveva posto in essere un comportamento palesemente illegittimo in danno del cliente, applicando interessi passivi ultralegali determinati unilateralmente dall'istituto bancario, in assenza di idonea clausola contrattuale, nonché capitalizzando trimestralmente gli interessi debitori, e pretendendo ed incassando trimestralmente somme a titolo di C.M.S. ed altre “voci” e spese in carenza di valida pattuizione tra le parti.
- ha dedotto di non poter procedere all'esatta quantificazione delle somme richieste a titolo di indebito a causa del mancato possesso dell'intera sequenza degli estratti conto relativi al rapporto oggetto della domanda, ma ha comunque indicato, almeno inizialmente, un prospetto riepilogativo elaborato sulla base dei documenti in suo possesso, salvo poi precisare la domanda all'esito della CTU. A ciò si aggiunga che la stessa parte attrice ha prodotto, in via istruttoria, la copia del contratto di conto corrente e la maggior parte degli estratti conto trimestrali, precisamente quelli specificamente elencati nell'atto di citazione di primo grado.
Stanti le superiori argomentazioni, contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante di prime cure, osserva la Corte che la domanda di ripetizione dell'indebito non poteva ritenersi affetta da nullità per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi.
12 § 7. Ora, in tema di onere probatorio, va rammentato che, nei giudizi promossi dal “cliente – correntista” per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste e addebitate dalla banca in applicazione di clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la prova delle relative doglianze.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito, come sopra chiarito, incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa.
E a tal riguardo occorre rilevare, in punto di onere della prova, come anche il più risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 11294/2020; così nello stesso senso Cass. Civ. 30822 del 28.11.2018; Cass. 24948 del 23.10.2017) sia attestato nel senso che, pena altrimenti l'adozione di criteri surrogatori giocoforza penalizzanti per l'interessato:
“Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione”
Dai suddetti consolidati principi di matrice giurisprudenziale ne deriva che, come detto, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di poter quantificare l'indebito versato.
Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio dello ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre 'voci' non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto e questo anche quando il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (in tal senso Cass. Civ. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. Civ. 3 dicembre 2018, n. 31187; conforme: Cass. Civ. 9201/2015; Cass. Civ. n. 20693/2016).
In tale ipotesi, l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonderà, si diceva, in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda.
La rigidità applicativa di siffatto approccio ermeneutico è stata poi temperata, nell'assetto ricostruttivo complessivamente prospettato dalla Suprema Corte, dall'ulteriore interpretazione
13 fornita (così, da ultimo, Cass. Civ. n. 3875 dell'08.02.2019) in ordine alle modalità di adempimento all'onere della prova predetto.
Invero, è stato precisato che ove gli estratti conto bancari prodotti fossero comunque idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatesi da un certo periodo in poi e fino all'estinzione del rapporto (rimanendo per es. sprovvisto di documentazione solo il periodo iniziale o quello finale), la domanda di ripetizione dell'indebito sarebbe stata parimenti accoglibile, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che prendesse come punto di partenza, nell'elaborazione dei conteggi, il saldo debitore del primo – o dell'ultimo – estratto conto disponibile (cfr. Cass. Civ. n. 11543/2019).
In tempi più recenti, vi è stata, sul tema, un'ulteriore evoluzione della giurisprudenza di legittimità, essendo stato enunciato il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, ovviamente forniti dalla parte attrice, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (vedasi Cass. Civ. 02.05.2019, n. 11543; Cass. Civ. 04.04.2019, n. 9526; Cass. Civ. n. 37776/2021; Cass. Civ. n. 4718/2022; Cass. Civ. n. 22290/2023; Cass. Civ. n. 10293/2023).
Ed infatti, per principio ormai pacifico sul punto (fin dalla citata sentenza del n. 11543/2019), a fronte della presenza della documentazione contrattuale – da cui desumere le condizioni del rapporto, al fine da vagliarne l'eventuale illegittimità – non osta alla ricostruzione del rapporto l'assenza degli estratti conto nella loro interezza, allorquando ne sia possibile una ricostruzione con strumenti e metodi alternativi.
Donde, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche aliunde (Cass. Civ. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati).
Sotto altro profilo, del resto, ed è questo il punto focale dell'odierna controversia, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, l'azione di ripetizione di indebito intentata dal correntista non è preclusa dalla produzione di estratti conti incompleti, ripercuotendosi tale incompletezza al più sul correntista che si vede privato (per non avere adeguatamente dimostrato la propria pretesa in giudizio) della possibilità di ricalcolo delle competenze in suo favore per i periodi mancanti (Cfr. Cassazione civile, sezione 1, Ordinanza n. 37800 del 27.12.2022 “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla , CP_3 ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato
14 dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”. Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
In materia, appare esplicativa altra recentissima pronuncia della S.C. che si riporta per esteso, le cui conclusioni vanno qui condivise: “In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito
o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del
o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo” (Cfr. Cassazione civile, sezione 1, sentenza n. 1763 del 17.01.2024).
Questo Collegio, in adesione al superiore indirizzo, ritiene – trattandosi di principi ormai consolidati in giurisprudenza – che pur essendo onere del correntista che agisca per l'accertamento d'illegittimità di poste passive (per effetto dell'applicazione di interessi usurari, anatocismo bancario o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito d'illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute) fornire la prova sia degli avvenuti addebiti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, e quindi documentare l'andamento del rapporto con la produzione in giudizio degli estratti conto periodici, dalla data di inizio del rapporto, che evidenzino le rimesse riferite a
15 somme non dovute, tuttavia, la mancata integrale produzione documentale non conduce al rigetto della domanda. Ed infatti, qualora il correntista limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni segmenti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando una documentazione incompleta, il giudice può integrare la prova carente anche con mezzi di cognizione disposti d'ufficio (come la consulenza contabile), utilizzando il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti.
Premesso quanto sopra, ritiene la Corte che alla consulenza tecnica disposta ed eseguita sulla base della documentazione prodotta dall'attrice, non poteva né può essere attribuito carattere esplorativo, né si potrebbe seriamente sostenere, come pur avvenuto da parte dell'appellata, che non sussistessero i presupposti per ammettere la relativa richiesta istruttoria.
Ne deriva l'assoluta inconsistenza delle doglianze articolate in tema dall'odierna appellata
[...]
Controparte_1
Dalle superiori argomentazioni discende, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di prima istanza, l'infondatezza dell'eccezione di nullità della domanda introduttiva formulata in primo grado dall'odierna appellata, originaria convenuta, con conseguente accoglimento dei primi due motivi di appello.
In virtù della necessaria riforma dell'impugnata statuizione di nullità dell'atto di citazione adottata dal giudice di prime cure, questo Collegio ritiene di dover procedere con l'esame di merito delle domande di parte appellante, precedentemente articolate in primo grado e qui riproposte.
§ 8. A tal riguardo giova, anzitutto partire dall'esame delle eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione formulate da le quali si appalesano infondate. Controparte_1
Ed invero riguardo alla prima, l'art. 1832 c.c. stabilisce che: “L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata”. E sempre in tale ambito, l'art. 119 TUB comma 2 e 3 dispone, inoltre, che: “
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.”
Ciò posto, ai fini della decisione è tuttavia necessario rilevare che - secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale vigente in materia - l'approvazione tacita degli estratti conto non ha riguardo alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivino gli addebiti, e quindi non preclude le contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.
16 La mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate, cioè, riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale.
La tacita approvazione da parte della correntista, pur se ripetuta, degli estratti conto non potrebbe sanare una situazione ove radicalmente viziata e quindi, nel caso di interessi passivi eventualmente addebitati sulla scorta di una clausola contrattuale nulla, per mancanza della forma scritta e/o per illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi e/o di interessi usurari ovvero nell'ipotesi di modifica unilaterale di condizioni contrattuali precedentemente pattuite in violazione delle previsioni dell'art. 118 TUB, gli addebiti non potrebbero trasformarsi in crediti incontestabili ex art. 1832 c.c. perché non impugnata per tempo la loro annotazione meramente contabile (Cass. Civ. n. 9792/1994; Cass. Civ. n. 4846/1998; Cass. Civ. n. 10129/2001; Cass. Civ. n. 2871/2007), atteso che, ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'approvazione tacita degli estratti di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto (Cfr. Cass. Civ. n. 3574/2011).
Da quanto sopra consegue l'infondatezza dell'eccezione preliminare di decadenza per mancata contestazione degli estratti conto mossa dalla banca, posto che con atto introduttivo l'attrice ha contestato la validità delle pattuizioni contrattuali e la conseguente illegittimità ed inefficacia degli addebiti operati sul conto dal convenuto istituto bancario.
§ 9. Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di prescrizione dell'azione, ribadita da
[...] nel presente giudizio di secondo grado. Controparte_1
L'appellata, nelle sue difese, si è limitata ad eccepire genericamente la prescrizione di tutte le rimesse, senza indicarne la natura e la peculiare decorrenza del termine.
Ebbene, costituisce ormai jus receptum il principio secondo il quale per individuare il dies ad quem di decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca – il quale lamenti l'illegittimità delle appostazioni operate sul conto corrente dall'istituto di credito – occorre indagare la natura dei versamenti da costui effettuati, al fine di verificarne la funzione (se, cioè, solutoria ovvero ripristinatoria della provvista).
Segnatamente, la distinzione, nel quadro della disciplina della ripetizione dell'indebito in materia di contratti bancari, tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista si deve alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno affrontato il problema della decorrenza della prescrizione del diritto di ripetizione d'indebito affermando (sentenza n. 24418/2010) che detta azione: “è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del 'solvens' con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell''accipiens'”
17 In tema, è possibile affermare che costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le cd. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato;
a fronte, invece, di rimesse cd. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non "scoperto" ma solo "passivo" – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
Dunque, come ancora precisato di seguito (cfr. Cass. civ., n. 20455/2023):
“Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 C.C.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento in abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, - come precisato dalle Sezioni Unite - non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti”
L'esistenza o meno di un'apertura di credito, che acceda al rapporto di conto corrente, spiega, pertanto, incidenza dirimente sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie.
Ora, stanti i già richiamati principi in tema di onere probatorio, il correntista che abbia agito in ripetizione, di contro, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, ha l'onere di provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi – a suo vantaggio – le rimesse operate sul conto corrente come meramente ripristinatorie della disponibilità accordata (cfr. Cass. civ., n. 1388/2022 Cass. Civ. n. 31927/2019; Cass. Civ. n. 2660/2019; Cass. Civ. n. 27704/2018). E, per verificare se la parte gravata abbia assolto al proprio onere probatorio, come arguito ulteriormente in sede di legittimità (Cass. Civ. n. 31927/2019; in senso conforme Cass. Civ. n. 20455/2023; Cass. Civ. 18230/2024): “il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo
o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti”.
Nell'odierna vicenda processuale, già dall'analisi dell'atto introduttivo di primo grado è agevole notare che l'attrice ha affermato “ ha intrattenuto per oltre dieci anni il rapporto di conto corrente identificato
18 con il n. 10/109265, avendo necessità di accedere al credito bancario per motivi di lavoro”; inoltre il contratto di apertura di conto corrente del 19.09.1989 redatto in forma scritta, depositato nel presente giudizio dall'odierna appellante, prevedeva la possibilità di concedere aperture di credito. Ed ancora risulta inequivocabilmente dalla produzione di parte convenuta, odierna appellata la concessione di un fido in favore della correntista (avvenuta in data 28.05.1995) e la successiva revoca (notificata con missiva del 28.12.2001). Dunque, sulla base della valutazione delle emergenze istruttorie, si può concludere che il conto in questione era "affidato".
Ciò premesso, per quanto è dato desumere dal compendio probatorio in atti, solo a partire dal 25.09.2000 emerge una esposizione debitoria “oltre fido” così come si ricava dalla missiva in pari data a firma della stessa Parte_1
Da tale documento, infatti, si deduce come la stessa avesse accumulato un'esposizione debitoria oltre fido, che si impegnava a ripianare con versamenti rateali mensili a partire dal 30.01.2001 e fino al 30.05.2001.
Ne deriva che tutti i pagamenti effettuati successivamente a tale periodo, tenendo fede all'impegno assunto, hanno assunto certamente la veste di rimesse di natura solutoria;
pur tuttavia essi si collocano nel periodo infradecennale rispetto all'instaurazione del presente giudizio, avvenuta nel mese di ottobre 2006, per cui in nessun caso potrà ritenersi maturato il termine di prescrizione decennale.
Appare utile, infine, precisare, al fine di fugare le ulteriori difese articolate dall'appellante, che “in caso di non contestazione dell'esistenza dell'apertura di credito” opera la presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse, le quali - come sopra chiarito dal giudice di legittimità - sfuggono alla scure della prescrizione dell'actio indebiti eccepita (vedasi Cass. Civ. Sez. I, 30.10.2018, n. 27680).
Stanti le superiori argomentazioni, anche l'eccezione di prescrizione articolata dall'appellante deve ritenersi infondata, e pertanto va rigettata. Controparte_1
§ 10. Venendo all'esame delle domande articolate dall'originaria attrice, Parte_1 valgono le seguenti considerazioni.
Ebbene, il Consulente d'ufficio ha accertato, anzitutto, che in relazione al conto corrente esaminato l'istituto di credito ha fatto applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Siffatta pratica è illegittima.
Sul punto relativo all'applicazione della capitalizzazione trimestrale, deve anzitutto precisarsi che, secondo l'orientamento fornito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D. Lgs. n. 342 del 1999, l' art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della Delibera CICR di cui al medesimo art. 25, comma 2, delle clausole anatocistiche stipulate in
19 precedenza, siffatte clausole sono disciplinate - secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo - dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. (Cass. Civ. SS. UU. 4 novembre 2004, n. 21095)
Dunque, la capitalizzazione degli interessi passivi - nei contratti stipulati prima dell'emanazione della Delibera CICR del 09.02.2000 - deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla. (Cfr. Cass. Civ. n. 6480/2021)
Per quanto qui rileva, posta l'assoluta invalidità dell'anatocismo applicato dalla banca ai rapporti di conto corrente in oggetto, va detto che all'accertamento della nullità della capitalizzazione (trimestrale) degli interessi a debito deve seguire l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori (sia trimestrale, che semestrale, che annuale), in linea con l'interpretazione giurisprudenziale di cui al noto arresto delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo il quale: “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in un'apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art.1283 osterebbe anche a un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (in senso conforme da ultimo, tra le altre, Cass. Civ. nn. 24293/2017; 17150/2016; 6550/2013).
E del resto ciò ha fatto il CTU, a seguito di apposito mandato, nella sua relazione di consulenza.
§ 11. Analoghe considerazioni valgono per la commissione di massimo scoperto – che deve essere parimenti esclusa nella rielaborazione del saldo – essendo stata illegittimamente addebitata dalla banca. Siffatta applicazione, come si accennava sopra, è illegittima essendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che poiché possa ritenersi validamente addebitabile una somma a titolo di commissione di massimo scoperto – costo che viene posto a carico del cliente della banca per la messa a disposizione di una somma oppure quale remunerazione al cliente per il rischio di utilizzo di una certa somma di denaro, che il legislatore del 2011 ha espressamente dichiarato nullo – è necessario che essa sia preveduta in maniera determinata o determinabile in apposita clausola, senza tacere che, a lungo, nella maggioritaria giurisprudenza di merito, detta commissione è stata ritenuta illegittima per mancanza di causa propria, in quanto si aggiungerebbe al pagamento della somma dovuta a titolo di interessi passivi sullo scoperto.
Poiché nella specie, come si è visto, detta voce è stata appostata dalla banca senza che sia stata fornita la prova – in questo caso, come si è visto sopra, spettante ad essa – di una sua pattuizione tra le parti secondo i dovuti requisiti di determinatezza (ossia: la percentuale;
la periodicità e la base di calcolo su cui la commissione sia calcolata ed applicata al rapporto), non può che dichiararsene la nullità.
20 § 12. Quanto alla dedotta applicazione di interessi al saggio ultra-legale, è sufficiente rilevare quanto segue.
Il contratto di conto corrente oggetto di causa risulta stipulato nel lontano 1989, epoca in cui non era in vigore né la legge sulla c.d. “trasparenza bancaria” (ovverosia, la legge n. 154/1992), né, tantomeno il D.lgs. n. 385/1993 (c.d. TUB) che, rispettivamente agli artt. 3 e 117, hanno introdotto nell'ordinamento la forma scritta ad substantiam per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari.
All'epoca della stipulazione del contratto era dunque vigente, il solo art. 1284 comma 3 c.c. per cui “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”, regola già allora pacificamente interpretata nel senso che per la pattuizione di interessi superiori alla misura legale la forma scritta è richiesta ad substantiam e che la sua mancanza è causa di nullità assoluta del patto, rilevabile dal giudice anche ex officio.
Constatato, quindi, che la pattuizione di interessi ultralegali non può ritenersi ex se illegittima, ai fini dell'accertamento della debenza e della misura del tasso debitore, risulta nodale l'esame delle condizioni contrattuali originariamente pattuite tra la banca e la correntista appellata, onde comprendere se le doglianze dell'attrice, oggi appellante, fossero fondate oppure no.
Ebbene, la lamenta l'illegittima applicazione di interessi passivi secondo la misura Pt_1 determinata unilateralmente dall'istituto bancario, ma non si premura di indicare o allegare nello specifico quali fossero le condizioni contrattuali pattuite fra le parti ed applicate all'odierno rapporto di c/c che assume siano affette da nullità; ella, in sostanza, si è limitata a produrre il documento intitolato “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi” (che normalmente rappresenta solo un'appendice contenente le norme generali applicabili a tutti i contratti di conto corrente sottoscritti dai correntisti con l'istituto bancario redigente), senza confrontarsi e contestate specificatamente, magari richiamandola, la clausola relativa alla determinazione del tasso debitore.
Da parte sua l'appellato istituto di credito ha invece obiettato, sin dalla comparsa di costituzione di primo grado, che, come si è già riportato testualmente sopra per esteso, “le condizioni e le clausole applicate ai rapporti intrattenuti dalla società attrice sono state espressamente convenute”.
Stante quanto sopra, differentemente, la avrebbe dovuto depositare il documento Pt_1 contenente le condizioni applicate a quel rapporto specifico, nel quale è indicato il tasso di interesse debitorio entro fido ed extra fido addebitato.
In assenza di tale documentazione, della cui produzione era certamente onerata l'attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., questa Corte non può che ritenere sfornita di adeguato supporto probatorio la doglianza articolata dall'appellante, e di conseguenza, rilevarne l'infondatezza.
A ciò si aggiunga che le parti, con la lettera di apertura della linea di credito del 25.08.1995 sottoscritta dalla hanno espressamente pattuito in maniera determinata il tasso di Pt_1 interesse ultralegale applicabile al rapporto in oggetto concordando le seguenti condizioni: “Tasso
21 scoperto di conto 14,25€ +0,50 comm. MST entro il limite del fido;
17,50% +0,50 comm. MST oltre il limite del fido”.
Ne discende che sicuramente a partire da tale data, e presumibilmente sin dall'apertura del conto corrente, il tasso di interesse ultra-legale applicato al rapporto è stato validamente pattuito dai contraenti, e pertanto, correttamente addebitato da nella vigenza Controparte_7 del contratto.
§ 12. Accertata come sopra l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e della Commissione di Massimo Scoperto, la domanda dell'attrice in primo grado, oggi appellante, di rideterminazione del saldo del conto corrente deve essere accolta.
Circa il quantum della pretesa, ci si può avvalere in questa sede degli esiti della CTU svolta dal dott. nel corso del giudizio di prime cure, in quanto assolutamente Persona_2 conforme alla tecnica del settore e contenente, tra i vari conteggi, anche quello con il quale il conto corrente è stato epurato delle somme illegittimamente addebitate a titolo di capitalizzazione degli interessi e di CMS.
In particolare, deve ritenersi conforme agli esiti della presente disamina, l'ipotesi di ricalcolo di cui al n. 1 di pag. 3, ove l'incaricato consulente tecnico d'ufficio ha accertato un saldo a credito della correntista pari ad € 12.126,53, escludendo l'applicazione di ogni forma di capitalizzazione e della commissione di massimo scoperto, per le motivazioni di cui sopra.
Stante, quindi, l'accoglimento dei motivi di gravame formulati dall'appellante Parte_1 nei limiti e nei termini sopra esposti, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado l'odierna appellata va condannata alla restituzione della somma Controparte_1 indebitamente percepita di € 12.126,53 in favore dell'appellante cui vanno Parte_1 aggiunti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§ 13. Regolamentazione delle spese del giudizio.
L' accoglimento dell'appello impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c.p.c. - ad un nuovo regolamento delle spese processuali da stabilire tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. Civ. n. 9064/2018; Cass. Civ. n. 11423/2016).
La Suprema Corte si è occupata più volte del concetto di soccombenza (Cfr. Cass. Civ. nn. 2262 del 20.08.1966, 3309 del 03.06.1985, 15705 del 27.07.2005) ed è principio pacifico e risalente, che, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base all'esito complessivo del giudizio, ossia al risultato finale conseguito dall'attore. Va, invero, precisato che “È principio consolidato quello per cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi
22 definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cfr. Cass, Civ. Sezione III, sentenza n. 1120 del 2014).
Ebbene, l'esito complessivo del giudizio, che vede soccombente la Controparte_7 rispetto alle domande formulate dall'attrice in primo grado, impone di rivedere la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, in accoglimento del terzo motivo d'appello, con condanna di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore l'originaria attrice Parte_1
Analoga regolamentazione va affermata per il giudizio di appello.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Tali spese sono, quindi, liquidate come da dispositivo - tenuto conto del valore della controversia accertato in corso di causa, secondo parametri prossimi ai medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Esse sono liquidate in complessivi € 5.077,00 per il giudizio di primo grado (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione;
€ 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
e € 4.888,00 per il presente giudizio d'appello (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per la fase introduttiva;
€ 922,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Parimenti, anche le spese della c.t.u. di primo grado, così come liquidate con separato decreto, devono essere interamente poste a carico della soccombente Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da , nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
23 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 644/2021, emessa dal Tribunale di Patti il 26.08.2021 e pubblicata in data 27.08.2021, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 100445/2006, così provvede:
1. Accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara ammissibili l'atto introduttivo del giudizio e le relative domande di parte attrice articolate nel giudizio di primo grado nei limiti e nei termini esposti in parte motiva;
2. Dichiara l'illegittimità delle appostazioni, nel rapporto di conto corrente meglio indicato in parte motiva, di somme a titolo di interessi anatocistici e di commissione di massimo scoperto;
3. Per l'effetto, in accoglimento dell'appello, condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a restituire la somma indebitamente percepita di € 12.126,53 in favore dell'appellante oltre interessi legali dalla domanda Parte_1 al soddisfo;
4. Condanna l'appellata al pagamento delle spese di primo grado in favore dell'appellante, liquidate in € 5.077,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5. Condanna l'appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in € 4.888,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6. Pone le spese della c.t.u. di primo grado in carico all'appellata Controparte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Gullino Massimo
24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile-
La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 125/2022 R.G. vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(ME) via Trento n. 48, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto C.F._1
Sanfilippo ( ) presso il cui studio professionale sito in Acquedolci (ME) via C.F._2
Montello n. 8, è elettivamente domiciliata.
-Appellante-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società Controparte_1 incorporante giusto atto di fusione per Notaio di Torino del Controparte_2 Per_1
28.12.2006 Rep. n. 109.563 e Racc. 17.118, con sede sociale in Torino (TO) Piazza San Carlo n. 156, P. Iva n. , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Staiti P.IVA_1
( ) presso il cui studio professionale sito in Messina (ME) Via Peculio C.F._3
Frumentario n. 31, è elettivamente domiciliata.
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 644/2021, emessa dal Tribunale di Patti il 26.08.2021 e pubblicata in data 27.08.2021, nel relativo fascicolo telematico, a definizione del procedimento di primo grado iscritto al R.G. n. 100445/2006.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'appellante:
“1). Ritenere e dichiarare nulla, erronea e/o illegittima la Sentenza n. 644/2021 pronunciata dal Tribunale di Patti, G.I. Dott.ssa Maria Letizia Calì, in data 26-27.08.2021, non notificata, a definizione del giudizio di primo grado, iscritto al n. 100445/2006 R.G., per tutti i motivi sopra esposti;
2). Per l'effetto riformare la sentenza appellata, nella parte in cui, sull'erroneo assunto della nullità dell'atto di citazione ha dichiarato inammissibili le domande formulate dall'attrice, e condannato la stessa al pagamento delle spese processuali e di lite e delle spese di CTU;
3). Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, ed in forza dell'effetto devolutivo dell'appello, in accoglimento delle domande, eccezioni e conclusioni formulate dall'attrice-appellante, ritenere e dichiarare quanto segue:
4) Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, riconoscere e dichiarare, anche ex officio, la nullità di tutte le clausole contrattuali e/o negoziali, in qualsiasi documento contrattuale e/o negoziale siano contenute, che consentono alla la determinazione unilaterale degli interessi passivi ultralegali e/o illegittimi per contrarietà CP_3 alle norme di cui alla L. 108/96, per violazione della norma di cui all'art. 1284 c.c. e della L. N. 154/92 e del Dlg. N. 385/93 e delle norme di cui all'art. 2) L. 108/'96 ovvero con qualunque statuizione, nonché di tutte le clausole vessatorie contenute nel contratto di conto corrente bancario n. 10/109265 e/o in qualsiasi documento contrattuale e/o negoziale ad esso collegato in siano contenute, acceso presso la Filiale di Acquedolci della Banca San Paolo IMI S.p.A. oggi Intesa San Paolo, in quanto rilevabili anche ex officio;
5) Riconoscere e dichiarare la nullità di tutte le clausole contrattuali e/o negoziali del conto corrente in oggetto e/o in qualsiasi documento contrattuale e/o negoziale ad esso collegato siano contenute, che prevedono che gli interessi passivi dovuti dal correntista producano a loro volta, con capitalizzazione trimestrale, ulteriori interessi alle stesse condizioni, per violazione della norma di cui all'art. 1283) c.c. ovvero con qualunque statuizione;
6) Per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuti gli interessi ultralegali illegittimi ed anatocistici e la commissione di massimo scoperto applicati ed indebitamente trattenuti dall'istituto di Credito convenuto, in forza del rapporto di conto corrente bancario, per violazione di legge e dei principi di ordine pubblico che regolano la materia, anche per contrarietà alla L. 108/'96 se accertata, ovvero con qualunque statuizione;
7) Conseguentemente, ritenere e dichiarare, con qualunque statuizione, il diritto dell'istante a ripetere nei confronti della tutte le somme indebitamente trattenute sul conto corrente di cui sopra sotto Controparte_4 forma di interessi ultralegali ed anatocistici e commissioni massimo scoperto, riducendo l'ammontare degli interessi alla misura legale e portando in decurtazione gli interessi composti capitalizzati trimestralmente e la commissione massimo scoperto;
8) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t.. alla restituzione in Controparte_5 favore dell'attrice, delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione dalla data di versamento ovvero dalla data della richiesta stragiudiziale all'effettivo rimborso, nella misura che sarà accertata e quantificata a seguito di eventuale rimessione in istruttoria per rinnovo e/o completamento della CTU contabile ovvero che sarà ritenuta accertata a seguito dell'esperita CTU del giudizio di primo grado;
9) Condannare la Banca San Paolo S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori e spese a forfait 15% come per legge in favore dell'istante attrice, di entrambi i gradi di giudizio;
10) In via del tutto subordinata, compensare integralmente le spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio, ponendo comunque a carico della convenuta per ragioni di diritto sostanziale, le spese di CTU CP_3 del primo grado di giudizio, essendo state riconosciute in sede peritale le doglianze di parte attrice e l'esistenza di un suo credito nei confronti della convenuta.”
2 Per l'appellata:
“
1. Ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario e confermare quindi la sentenza impugnata;
2. In via subordinata, ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e confermare quindi la sentenza impugnata;
3. In via gradata, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione di primo grado;
4. In via subordinata, ritenere e dichiarare la decadenza di Controparte dalla facoltà di contestare el risultanze degli estratti conto;
5. In via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare che le domande di Parte avversa e ogni eventuale diritto dell'Appellante è ormai prescritto;
6. In via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare che le domande articolate ex adverso sono infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, sono sfornite di prova;
7. Condannare Controparte al pagamento di spese e compensi di causa non solo per il primo grado (con conferma, anche sul punto, della sentenza impugnata), ma, per quanto sopra, anche per il secondo.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17.10.2006 l'odierna appellante conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Patti, l'odierna appellata premettendo di aver stipulato in data 19.09.1989 il contratto di conto corrente n. 10/109265 con l'istituto bancario Controparte_2 presso l'agenzia di Acquedolci, regolarmente movimentato con operazioni di versamento e prelievo fino alla data di chiusura avvenuta nel dicembre 2002. L'originaria attrice lamentava, nella vigenza del rapporto, l'applicazione di prassi bancarie illegittime quali l'addebito di interessi passivi in misura ultralegale determinati unilateralmente dall'istituto bancario, nonché la capitalizzazione trimestrale degli stessi, e chiedeva la restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla convenuta nel corso del rapporto contrattuale per dette causali e per ogni altra indebita “voce” compresa la commissione di massimo scoperto. Rivolgeva, quindi, all'adito Tribunale le seguenti domande, come successivamente precisate ed emendate con memoria di trattazione depositata in data 03.04.2007:
“1) riconoscere e dichiarare, anche ex officio, la nullità di tutte le clausole contrattuali e/o negoziali, in qualsiasi documento contrattuale e/o negoziale siano contenute, che consentivano alla la determinazione unilaterale CP_3 degli interessi passivi ultralegali e/o illegittimi, per contrarietà alle norme di cui alla L. 108/96, per violazione della norma di cui all'art. 1284 c.c. e della L. N. 154/92 e del Dlg. N. 385/93 e delle norme di cui all'art. 2) L. 108/96 ovvero con qualunque statuizione, nonché di tutte le clausole vessatorie contenute nel contratto di conto corrente bancario n. 10/109265 e/o in qualsiasi documento contrattuale e/o negoziale ad esso collegato siano contenute, acceso presso la Filiale di Acquedolci della Banca San Paolo IMI S.p.a. oggi Intesa San Paolo, in quanto rilevabili anche ex officio;
2) Riconoscere e dichiarare la nullità di tutte le clausole contrattuali e/o negoziali del conto corrente in oggetto e/o in qualsiasi documento contrattuale e/o negoziale ad esso collegato siano contenute, che prevedono che gli interessi passivi dovuti dal correntista producano a loro volta, con capitalizzazione trimestrale, ulteriori interessi alle stesse condizioni, per violazione della norma di cui all'art. 1283 c.c. ovvero con qualunque statuizione;
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuti gli interessi ultralegali illegittimi ed anatocistici e la commissione di massimo scoperto applicati ed indebitamente trattenuti dall'istituto di Credito convenuto, in forza del rapporto
3 di conto corrente bancario, per violazione di legge e dei principi di ordine pubblico che regolano la materia, anche per contrarietà alla L. 108/96 se accertata, ovvero con qualunque statuizione;
4) Conseguentemente, ritenere e dichiarare, con qualunque statuizione, il diritto dell'istante a ripetere nei confronti della tutte le somme indebitamente trattenute sul conto corrente di cui sopra sotto Controparte_4 forma di interessi ultralegali ed anatocistici e commissioni massimo scoperto, riducendo l'ammontare degli interessi alla misura legale e portando in decurtazione gli interessi composti capitalizzati trimestralmente e la commissione massimo scoperto;
5) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t.. alla restituzione in favore Controparte_4 dell'attrice, delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione dalla data di versamento ovvero dalla data della richiesta stragiudiziale all'effettivo rimborso, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa anche a mezzo idonea C.T.U. contabile di cui si chiede sia d'ora la nomina;
6) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, Controparte_4 competenze ed onorari di giudizio oltre accessori e spese a forfait come per legge in favore dell'istante attrice.”
In via istruttoria depositava, oltre alla corrispondenza epistolare intercorsa con l'istituto bancario prima dell'avvio dell'azione giudiziaria, sia la copia del contratto di conto corrente sia la maggior parte degli estratti conto trimestrali, sulla cui scorta aveva anche elaborato un prospetto riepilogativo delle somme illegittimamente addebitate limitatamente agli estratti conto prodotti in allegato. Chiedeva, altresì, l'ammissione di apposita CTU contabile per la ricostruzione analitica dello svolgimento del rapporto di conto corrente anche al fine di accertare con precisione l'ammontare delle somme indebitamente trattenute dalla proponeva, inoltre, istanza di CP_3 emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. affinché venisse ordinato alla banca convenuta di produrre in giudizio la documentazione in suo possesso afferente il conto in oggetto, con particolare riguardo agli estratti conto mancanti – relativi alle chiusure trimestrali del
30.06.1989, 31.03.1990, 30.06.1991, 31.03.1992, 30.06.1992, 30.09.1992, 31.12.1992, 31.12.1994,
31.03.1995, 30.06.1995, 30.09.1996, 31.12.1996, 31.03.1997, 30.06.1997, 31.12.1997, 31.03.1998, 30.09.1998, 30.09.2001 e del 31.03.2002.
Con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 17.02.2007 si costituiva in giudizio la convenuta la quale si dichiarava disposta a produrre gli estratti conto e la Controparte_1 documentazione richiesta afferente al rapporto in esame previo pagamento dei costi di duplicazione degli estratti di conto corrente (v. pag. 31 comparsa di costituzione e risposta). In via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per estrema genericità delle contestazioni ai sensi dell'art. 164 c.p.c. nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto a ripetere gli interessi;
nel merito, deduceva l'inammissibilità e/o infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande avversarie e, per l'effetto, chiedeva il rigetto delle stesse con condanna dell' attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96 c.p.c in quanto, secondo la banca, la aveva agito in giudizio contestando condizioni contrattuali Pt_1 negoziate in modo legittimo.
Nel corso del giudizio, dopo lo scambio delle memorie di rito delle parti costituite, il Tribunale di Patti disponeva la nomina di un CTU contabile affidando al perito l'incarico di rispondere ai quesiti indicati nell'ordinanza istruttoria riservata del 13.12.2008.
4 A conclusione delle operazioni peritali l'incaricato consulente tecnico depositava la relazione del 15.09.2009 elaborata sulla scorta degli estratti conto versati in atti dall'attrice, evidenziando la sussistenza di un credito in favore di quest'ultima. Conclusasi la fase istruttoria, dopo svariati rinvii, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la sentenza n. 644/2021, emessa il 26.08.2021 e pubblicata in data 27.08.2021, il Tribunale di Patti, così statuiva:
“…-Dichiara inammissibili le domande attoree;
-Condanna l'attrice a pagare, a titolo di rimborso delle spese processuali, in favore della convenuta, la somma CP_3 di euro 3.627,00, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cassa come per legge;
- Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di consulenza tecnica, come liquidate in atti e indicate in motivazione;
-Rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c., volta alla condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria;
-Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito…”
Avverso la succitata pronuncia l'originaria attrice, rimasta integralmente soccombente all'esito del giudizio di prime cure, interponeva gravame con atto di appello notificato a mezzo pec in data 14.02.2022, deducendone l'erroneità, la contraddittoria, l'ingiustizia e l'illegittimità. In particolare, censurava l'iter motivazionale dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione, per carenza di specificità delle allegazioni di parte attorea e, dunque, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Instava, quindi, per la riforma della pronuncia di prime cure con condanna dell'istituto bancario a restituire tutte le somme illegittimamente appostate sul c/c in forza delle clausole contrattuali nulle, oltre interessi e rivalutazione su detta somma;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 28.07.2022 si costituiva in giudizio l'appellata
[...] eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per carenza di Controparte_4 specificità e chiarezza dei motivi di appello, nonché anche ai sensi dell'art. 348 bis, comma 1, c.p.c. per assenza di ragionevole probabilità di essere accolto. Nel merito deduceva l'infondatezza delle domande avversarie, riproponendo l'eccezione di decadenza e prescrizione di cui al primo grado di giudizio, e chiedeva la conferma in ogni parte della sentenza n. 644/2021 emessa dal Tribunale di Patti con conseguente vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio di secondo grado.
Alla prima udienza di trattazione del 07.10.2022, la Corte rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Il fascicolo in oggetto, previa surroga disposta dal Presidente della I sez. Dott.ssa Lazzara, transitava, prima sul ruolo del dott. , salvo poi essere rimesso sul ruolo Controparte_6 dell'odierno relatore giusto decreto del n. 6/25 del 09.01.2025.
5 Alla successiva udienza del 03.02.2025, svoltasi secondo le modalità previste per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, le parti depositavano note scritte di trattazione contenenti la precisazione delle conclusioni, e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la motivazione del provvedimento di prime cure nella parte in cui afferma “Nel caso di specie, invece l'atto di Citazione è risultato estremamente generico nella sua interezza tanto che sia il petitum che la causa petendi non risultano ricostruibili Ed invero: - Nel caso di specie, quanto alla domanda relativa alla nullità delle clausole contrattuali, all' illegittima applicazione delle stesse, l' attrice si è limitata a dedurre genericamente la predetta nullità e i comportamenti illegittimi della banca, richiamando in modo generale le norme e gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia di contenzioso bancario, senza indicare analiticamente le singole rimesse indebitamente eseguite, la natura solutoria o ripristinatoria delle suddette rimesse, il calcolo delle diverse rimesse che consente di individuare la correttezza della somma finale richiesta a titolo di ripetizione di indebito, la data dei pagamenti effettuati;
la suddetta somma, peraltro, non è stata esattamente indicata, essendo stato riportato soltanto il prospetto degli addebiti contestati ( vedi comparsa conclusionale del 15 Giugno 2017 punto 2 e in parte atto di citazione)”. Osserva in proposito l'appellante che, già nell'atto di citazione ha allegato Parte_1 esaustivamente le ragioni giuridiche dell'affermata nullità delle clausole contrattuali contenute nel contratto di conto corrente oggetto di causa (prodotto in giudizio), nonché le ragioni giuridiche della dedotta illegittima applicazione delle stesse da parte della Banca evidenziando espressamente l'avvenuta violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. oltreché della L. 154/92 come modificata dalla L. 385/93. Proseguendo sottolinea di aver rilevato, in primo luogo, la nullità della clausola contrattuale, unilateralmente imposta dalla (contraente forte), che consentiva all'Istituto di Credito di CP_3 determinare gli interessi unilateralmente e senza una determinazione chiara e precisa, nonché l'illegittimità della clausola che consentiva la ricapitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in contrasto con l'art. 1283 c.c.. Rappresenta di aver indicato con sufficiente determinatezza, sin dall'atto di citazione, anche il contratto di conto corrente (identificato con il n. 10/109265) alle cui clausole ci si riferiva, ed il quale è stato depositato in atti unitamente alla maggior parte degli estratti conto. Di talché, afferma la parte, non si ravviserebbe alcuna carenza di specificità che abbia precluso alla di predisporre in modo immediato le proprie difese, come invece sostenuto dal CP_3 giudicante di prime cure.
Prosegue la asserendo che, citare in giudizio una contestandogli l'applicazione Pt_1 CP_3 al conto corrente (di cui si è indicato e prodotto il contratto) di interessi illegittimi in quanto contrattualmente indeterminati in violazione delle norme di legge, lamentando la nullità della relativa clausola, nonché denunciare l'illegittima applicazione della pratica anatocistica dell'addebito trimestrale degli interessi passivi e quindi la nullità della relativa clausola
6 contrattuale, non potrebbe mai integrare l'ipotesi di “assoluta incertezza del petitum” richiesta dalla Corte di Cassazione per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione. Aggiunge la parte appellante che il petitutm e le ragioni della domanda sono state ulteriormente chiarite, precisate, spiegate, con puntuali riferimenti agli articoli del contratto che contengono le clausole denunciate di illegittimità per violazione di legge, attraverso il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Difatti, nella propria 2° memoria ex art. 183 c.p.c. del 02.05.2007, per maggior specificità, rammenta di aver inserito una tabella contenente il prospetto delle somme addebitate nei vari trimestri di riferimento, con l'indicazione del tasso nominale applicato nel trimestre, del tasso trimestrale di riferimento ex L.108/96, dei tassi soglia trimestrali, tasso di C.M.S. trimestrale applicato, del tasso di C.M.S. trimestrale di riferimento ex L. 108/96, della misura degli interessi liquidati nel trimestre, delle commissioni varie liquidate nel trimestre, e per finire delle somme complessivamente addebitate per singolo trimestre. L'originaria attrice denuncia di aver contestato specificamente le clausole contrattuali illegittimamente applicate al rapporto, ad esempio quando nel testo della memoria istruttoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. ha contestato espressamente il contenuto dell'art. 7) e 8) del contratto di conto corrente e che, al contrario, il primo giudice abbia articolato un'esaustiva motivazione – ancorché errata - per l'affermazione di nullità del petitum, mentre invece, nessuna motivazione giuridica avrebbe addotto per arrivare a sostenere la nullità anche della causa petendi, salvo però affermare che in presenza di entrambe le nullità sono inapplicabili al giudizio i rimedi sananti previsti dall'art. 164, comma 5 c.p.c..
§ 2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza di Parte_1 prime cure nella parte in cui ha affermato che l'attrice sia venuta meno all'onere probatorio su di ella gravante ex art. 2697 c.c., poiché tale onere risulterebbe assolto solo attraverso la produzione dei contratti e degli estratti conto, completi dall'inizio del rapporto sino alla fine, in quanto indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del conto corrente. Deduce al riguardo che, stanti le specifiche contestazioni sulle clausole contrattuali tacciate di nullità, il giudice di primo grado non ha tenuto in debito conto di quanto accaduto in corso di causa, cioè: a) l'avvenuta produzione del contratto e della maggior parte degli estratti conto;
b) il riconoscimento della Banca di quanto statuito nell'art. 7) del contratto di c/c; c) il riconoscimento da parte dell'istituto bancario dell'esistenza della clausola dell'art. 16) dello jus variandi unilaterale; d) la richiesta di esibizione degli estratti conto ex art. 210 c.p.c. e della disponibilità dichiarata da in tutti i suoi atti processuali a fornire gli estratti conto richiesti dietro Controparte_1 ordine del giudice. Asserisce parte appellante che, alla luce della giurisprudenza della Cassazione ormai consolidatasi negli anni sul punto, sia la richiesta di CTU, regolarmente ammessa ed espletata, sia l'istanza ex art. 210 c.p.c. invece disattesa, erano pienamente legittime ed ammissibili dal momento che sono stati prodotti il contratto e la maggior parte degli estratti conto, e che la ha dichiarato la CP_3 disponibilità a produrre gli altri estratti conto richiesti ed indicati analiticamente dall'attrice, con ciò dimostrando l'esistenza del rapporto di conto corrente e la fondatezza delle allegazioni di parte attrice circa l'esistenza del rapporto contrattuale e dei documenti richiesti (estratti conto).
7 § 3. Infine, con il terzo motivo di gravame, la sostiene che, alla luce delle risultanze Pt_1 della CTU espletata in primo grado, è profondamente ingiusto l'aver addossato alla parte attrice le spese del giudizio di primo grado ed addirittura anche le spese della CTU, tenuto conto che le doglianze formulate dalla stessa attrice in corso di causa hanno trovato riscontro nelle risultanze perizia contabile;
pertanto, insiste per la condanna di al pagamento delle Controparte_1 spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in suo favore, ponendo comunque a carico dell' istituto bancario le spese di CTU di primo grado, essendo stata riconosciuta, in sede peritale, l'esistenza di un suo credito nei confronti della Banca.
§ 4. Di converso, l'appellata eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione per carenza di specificità e chiarezza dei motivi di appello, nonché anche ai sensi dell'art. 348 bis, comma 1, c.p.c. per carenza di ragionevole probabilità di essere accolto. Nel merito, sottolinea l'infondatezza dei motivi d'appello, ed insiste nella conferma della statuizione di nullità dell'atto di citazione pronunciata dal giudicante di prime cure. Afferma l'appellata che la controparte, con la tabella di dettaglio richiamata nel suo atto di appello, tenti di sanare il vizio dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma che sia stata prodotta per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., sede che non è destinata alla precisazione delle domande dal momento che tale fase resta preclusa dal decorso del termine di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.. A ogni modo, asserisce l'appellata, tale prospetto non conferisce alcuna concretezza alle domande articolate, posto che non è precisato da dove vengano tratti i numeri riportati e stante la mancanza di numerosi e ampi periodi. Proseguendo, ribadisce le eccezioni, formulate sin dal giudizio di primo Controparte_1 grado, di decadenza dalla facoltà di contestare gli estratti conto e di prescrizione delle domande ex adverso articolate. Nel merito della controversia, l'istituto bancario rammenta che la ha Parte_1 riconosciuto l'esattezza del saldo debitorio del rapporto di conto corrente con lettera del 25.09.2000, con la quale si è anche riconosciuta debitrice del saldo debitore ivi risultante, sicché le deduzioni e le domande avversarie che tendono a rimettere in discussione poste relative al periodo anteriore a detta data non sarebbero più ammissibili, oltre che infondate. Per le superiori argomentazioni, insiste per la conferma delle statuizioni di prime cure con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
§
§ 5. Preliminarmente, ritiene il Collegio che evidenti ragioni di ordine logico processuale impongono di esaminare, in via preliminare, le eccezioni d'inammissibilità dell'appello formulate da Controparte_7
Al riguardo va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che
8 l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dell'ordinanza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale dell'ordinanza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. n. 40560/2021; Cass. Civ. n. 7675/2019; Cass. Civ. n. 20836/2018).
Nel caso in esame, le doglianze articolate dall'appellante nell'atto introduttivo Parte_1 del presente giudizio, risultano esposte con sufficiente puntualità e chiarezza, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame ex art. 342, comma 1, c.p.c..
In merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., valgono le seguenti considerazioni. L'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., applicabile ratione temporis, dispone che: “All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”. Tale previsione secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere "una ragionevole probabilità di essere accolta", debba essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrisponde alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste. Di talché, ne consegue che l'ordinanza invocata dall' appellata non può mai essere emessa ad esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, ad esito del confronto tra i difensori delle parti e cioè nel pieno contraddittorio processuale.
Dunque, il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è già di per sé del tutto incompatibile con la pronunzia sommaria invocata dalla difesa delle parti appellate. Pertanto, questo Collegio non può che ritenere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sotto il profilo della violazione della disposizione dell'art. 348 bis c.p.c., posto che, come esposto in narrativa, si è già pronunciato in esito all'udienza del 07.10.2022 e, pertanto, non può che riportarsi ad essa.
§ 6. Venendo all'esame del merito, anzitutto, occorre rilevare che i primi due motivi d'appello devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro logica connessione: entrambi, infatti, muovono dall'assunto che la pronuncia d'inammissibilità della domanda di cui alla
9 citazione di prime cure è illegittima in quanto fondata sull'erronea valutazione ed interpretazione in ordine alle deduzioni e difese articolate dall'odierna appellante, nonché sulla preterizione del materiale probatorio prodotto ed acquisito in giudizio.
Al riguardo, occorre partire dalla lettura dell'art. 164 comma 4 c.p.c. ai sensi del quale “La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”.
I numeri 3) e 4) richiamati dalla succitata disposizione si riferiscono a:
- “la determinazione della cosa oggetto della domanda” (numero 3), ossia il cd. petitum;
- “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni” (numero 4), id est la cd. causa petendi.
Ora, allorquando l'attore, nell'atto di citazione, abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre, ed in particolare abbia specificato senza incertezze – se non marginali o, comunque, superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo – sia il petitum sia la causa petendi della formulata domanda non potrà essere dichiarata la nullità dell'atto. Difatti, la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c.., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda (vedasi Cass. SS.UU. 22.05.2012, n. 8077). E, come da insegnamento della Suprema Corte, occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (cfr. già, in tal senso, Cass. Civ. n. 17023 del 2003; Cass. Civ. n. 27670 del 2008).
Invero, secondo il granitico insegnamento, più volte condiviso dal Supremo Consesso (cfr. Cass. Civ. n. 1681/2015):
“La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa».
10 Donde, in materia di contenzioso bancario, si è tratta la conseguenza che l'atto di citazione per la revoca di rimesse in conto corrente non è affetto da nullità per vizio del petitum se l'attore ha identificato una somma minima o un importo complessivo ed ha chiesto la revoca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria per l'individuazione della domanda l'indicazione di ciascuna singola rimessa revocabile (Cass. Civ. n. 17023 del 2003; Cass. Civ. n. 14676 del 2007). In tema, inoltre, è stato evidenziato (Cass. Civ. n. 22371/2017) che:
“l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese”. Occorre, altresì, precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate e chiare nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza.
Applicando i suddetti principi di portata generale alle controversie in materia bancaria, si può affermare con meditata conclusione che, nella vicenda processuale che oggi ne occupa, la domanda di ripetizione dell'indebito o di rideterminazione del saldo del c/corrente non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c., anche se priva dell'indicazione dei singoli addebiti illegittimi, qualora, come nella specie, siano stati specificamente indicati i rapporti in essere e la domanda si riferisca a tutti gli addebiti conseguenti all'applicazione di clausole censurate come nulle, in tutto il periodo della sua durata, risultando sufficientemente specificati gli elementi idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte e ad esercitare su di esse le proprie difese. L'indicazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati gli addebiti e della natura illegittima di questi è dunque idonea a rendere la Banca edotta della pretesa azionata e ad escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, soprattutto in considerazione della circostanza che la banca, operatore qualificato, è in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate sul c/corrente, gli addebiti da essa effettuati, in applicazione delle clausole di cui viene domandata la nullità. Il correntista, ai fini della corretta delimitazione del petitum e della causa petendi ha solo l'onere di allegare la mancanza totale della pattuizione scritta o la nullità della singola condizione contrattuale, cioè il titolo in forza del quale è stato eseguito l'addebito illegittimo, ma non anche quello d'indicare, come erroneamente sostenuto da il singolo addebito Controparte_1 illegittimo e men che meno la natura non solutoria della rimessa, né la data del pagamento, né la somma finale che dovrebbe discendere dall'esatto ricalcolo del conto.
Ciò per l'intuitiva considerazione che, come la banca non è tenuta ad indicare le rimesse solutorie, nel caso in cui sollevi l'eccezione di prescrizione, analogamente il correntista non è tenuto ad indicare i singoli addebiti asseritamente illegittimi in caso di domanda di accertamento o
11 ripetizione sulla base delle illegittime condizioni applicate, perché entrambi, banca e correntista, non sono nella condizione di poter compiere questa individuazione.
Difatti l'individuazione delle rimesse come solutorie, così come degli addebiti illegittimi, può essere “specifica” solo all'esito del giudizio di accertamento e declaratoria di nullità delle clausole di cui si controverte. Solo allora la ricostruzione del rapporto di c/corrente potrà essere effettuata epurando gli addebiti illegittimi, perché frutto dell'applicazione delle clausole dichiarate nulle e solo allora sarà chiaro che quel determinato addebito è illegittimo o quella determinata rimessa è solutoria. Sino a quando il rapporto di conto corrente non venga ricostruito con l'epurazione delle operazioni frutto dell'applicazione di clausole illegittime, i dati contabili risultano “alterati” proprio in ragione dell'applicazione di quelle clausole di cui il correntista chiede la declaratoria di invalidità e su cui fonda la successiva domanda di ripetizione, di talché quelle che potevano sembrare rimesse di natura solutoria, soprattutto nel protrarsi del rapporto, a seguito del ricalcolo, è presumibile avranno “diversa natura” ed analogamente quelli che possono sembrare addebiti legittimi, all'esito della declaratoria di nullità della clausola, si potranno manifestare invece come illegittimi. Dunque, anche il diritto di difesa del convenuto istituto bancario non può dirsi leso poiché esso poteva e doveva difendersi sulla liceità delle clausole applicate e non già sui singoli addebiti che ha effettuato in ragione delle dette clausole.
Orbene, nella fattispecie de qua, come è possibile verificare già da una semplice, ma attenta, lettura dell'atto di citazione la Pt_1
- ha individuato il rapporto (principale) intrattenuto personalmente con la convenuta, CP_3 affermando di aver intrattenuto con la Banca Sanpaolo IMI S.p.a., agenzia di Acquedolci, il rapporto di conto corrente n. 10/109265;
- ha ben delineato l'oggetto del giudizio e la causa petendi deducendo che la convenuta nel corso rapporto aveva posto in essere un comportamento palesemente illegittimo in danno del cliente, applicando interessi passivi ultralegali determinati unilateralmente dall'istituto bancario, in assenza di idonea clausola contrattuale, nonché capitalizzando trimestralmente gli interessi debitori, e pretendendo ed incassando trimestralmente somme a titolo di C.M.S. ed altre “voci” e spese in carenza di valida pattuizione tra le parti.
- ha dedotto di non poter procedere all'esatta quantificazione delle somme richieste a titolo di indebito a causa del mancato possesso dell'intera sequenza degli estratti conto relativi al rapporto oggetto della domanda, ma ha comunque indicato, almeno inizialmente, un prospetto riepilogativo elaborato sulla base dei documenti in suo possesso, salvo poi precisare la domanda all'esito della CTU. A ciò si aggiunga che la stessa parte attrice ha prodotto, in via istruttoria, la copia del contratto di conto corrente e la maggior parte degli estratti conto trimestrali, precisamente quelli specificamente elencati nell'atto di citazione di primo grado.
Stanti le superiori argomentazioni, contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante di prime cure, osserva la Corte che la domanda di ripetizione dell'indebito non poteva ritenersi affetta da nullità per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi.
12 § 7. Ora, in tema di onere probatorio, va rammentato che, nei giudizi promossi dal “cliente – correntista” per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste e addebitate dalla banca in applicazione di clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la prova delle relative doglianze.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito, come sopra chiarito, incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa.
E a tal riguardo occorre rilevare, in punto di onere della prova, come anche il più risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 11294/2020; così nello stesso senso Cass. Civ. 30822 del 28.11.2018; Cass. 24948 del 23.10.2017) sia attestato nel senso che, pena altrimenti l'adozione di criteri surrogatori giocoforza penalizzanti per l'interessato:
“Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione”
Dai suddetti consolidati principi di matrice giurisprudenziale ne deriva che, come detto, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di poter quantificare l'indebito versato.
Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio dello ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre 'voci' non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto e questo anche quando il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (in tal senso Cass. Civ. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. Civ. 3 dicembre 2018, n. 31187; conforme: Cass. Civ. 9201/2015; Cass. Civ. n. 20693/2016).
In tale ipotesi, l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonderà, si diceva, in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda.
La rigidità applicativa di siffatto approccio ermeneutico è stata poi temperata, nell'assetto ricostruttivo complessivamente prospettato dalla Suprema Corte, dall'ulteriore interpretazione
13 fornita (così, da ultimo, Cass. Civ. n. 3875 dell'08.02.2019) in ordine alle modalità di adempimento all'onere della prova predetto.
Invero, è stato precisato che ove gli estratti conto bancari prodotti fossero comunque idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatesi da un certo periodo in poi e fino all'estinzione del rapporto (rimanendo per es. sprovvisto di documentazione solo il periodo iniziale o quello finale), la domanda di ripetizione dell'indebito sarebbe stata parimenti accoglibile, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che prendesse come punto di partenza, nell'elaborazione dei conteggi, il saldo debitore del primo – o dell'ultimo – estratto conto disponibile (cfr. Cass. Civ. n. 11543/2019).
In tempi più recenti, vi è stata, sul tema, un'ulteriore evoluzione della giurisprudenza di legittimità, essendo stato enunciato il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, ovviamente forniti dalla parte attrice, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (vedasi Cass. Civ. 02.05.2019, n. 11543; Cass. Civ. 04.04.2019, n. 9526; Cass. Civ. n. 37776/2021; Cass. Civ. n. 4718/2022; Cass. Civ. n. 22290/2023; Cass. Civ. n. 10293/2023).
Ed infatti, per principio ormai pacifico sul punto (fin dalla citata sentenza del n. 11543/2019), a fronte della presenza della documentazione contrattuale – da cui desumere le condizioni del rapporto, al fine da vagliarne l'eventuale illegittimità – non osta alla ricostruzione del rapporto l'assenza degli estratti conto nella loro interezza, allorquando ne sia possibile una ricostruzione con strumenti e metodi alternativi.
Donde, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche aliunde (Cass. Civ. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati).
Sotto altro profilo, del resto, ed è questo il punto focale dell'odierna controversia, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, l'azione di ripetizione di indebito intentata dal correntista non è preclusa dalla produzione di estratti conti incompleti, ripercuotendosi tale incompletezza al più sul correntista che si vede privato (per non avere adeguatamente dimostrato la propria pretesa in giudizio) della possibilità di ricalcolo delle competenze in suo favore per i periodi mancanti (Cfr. Cassazione civile, sezione 1, Ordinanza n. 37800 del 27.12.2022 “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla , CP_3 ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato
14 dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”. Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
In materia, appare esplicativa altra recentissima pronuncia della S.C. che si riporta per esteso, le cui conclusioni vanno qui condivise: “In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito
o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del
o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo” (Cfr. Cassazione civile, sezione 1, sentenza n. 1763 del 17.01.2024).
Questo Collegio, in adesione al superiore indirizzo, ritiene – trattandosi di principi ormai consolidati in giurisprudenza – che pur essendo onere del correntista che agisca per l'accertamento d'illegittimità di poste passive (per effetto dell'applicazione di interessi usurari, anatocismo bancario o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito d'illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute) fornire la prova sia degli avvenuti addebiti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, e quindi documentare l'andamento del rapporto con la produzione in giudizio degli estratti conto periodici, dalla data di inizio del rapporto, che evidenzino le rimesse riferite a
15 somme non dovute, tuttavia, la mancata integrale produzione documentale non conduce al rigetto della domanda. Ed infatti, qualora il correntista limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni segmenti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando una documentazione incompleta, il giudice può integrare la prova carente anche con mezzi di cognizione disposti d'ufficio (come la consulenza contabile), utilizzando il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti.
Premesso quanto sopra, ritiene la Corte che alla consulenza tecnica disposta ed eseguita sulla base della documentazione prodotta dall'attrice, non poteva né può essere attribuito carattere esplorativo, né si potrebbe seriamente sostenere, come pur avvenuto da parte dell'appellata, che non sussistessero i presupposti per ammettere la relativa richiesta istruttoria.
Ne deriva l'assoluta inconsistenza delle doglianze articolate in tema dall'odierna appellata
[...]
Controparte_1
Dalle superiori argomentazioni discende, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di prima istanza, l'infondatezza dell'eccezione di nullità della domanda introduttiva formulata in primo grado dall'odierna appellata, originaria convenuta, con conseguente accoglimento dei primi due motivi di appello.
In virtù della necessaria riforma dell'impugnata statuizione di nullità dell'atto di citazione adottata dal giudice di prime cure, questo Collegio ritiene di dover procedere con l'esame di merito delle domande di parte appellante, precedentemente articolate in primo grado e qui riproposte.
§ 8. A tal riguardo giova, anzitutto partire dall'esame delle eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione formulate da le quali si appalesano infondate. Controparte_1
Ed invero riguardo alla prima, l'art. 1832 c.c. stabilisce che: “L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata”. E sempre in tale ambito, l'art. 119 TUB comma 2 e 3 dispone, inoltre, che: “
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.”
Ciò posto, ai fini della decisione è tuttavia necessario rilevare che - secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale vigente in materia - l'approvazione tacita degli estratti conto non ha riguardo alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivino gli addebiti, e quindi non preclude le contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.
16 La mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate, cioè, riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale.
La tacita approvazione da parte della correntista, pur se ripetuta, degli estratti conto non potrebbe sanare una situazione ove radicalmente viziata e quindi, nel caso di interessi passivi eventualmente addebitati sulla scorta di una clausola contrattuale nulla, per mancanza della forma scritta e/o per illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi e/o di interessi usurari ovvero nell'ipotesi di modifica unilaterale di condizioni contrattuali precedentemente pattuite in violazione delle previsioni dell'art. 118 TUB, gli addebiti non potrebbero trasformarsi in crediti incontestabili ex art. 1832 c.c. perché non impugnata per tempo la loro annotazione meramente contabile (Cass. Civ. n. 9792/1994; Cass. Civ. n. 4846/1998; Cass. Civ. n. 10129/2001; Cass. Civ. n. 2871/2007), atteso che, ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'approvazione tacita degli estratti di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto (Cfr. Cass. Civ. n. 3574/2011).
Da quanto sopra consegue l'infondatezza dell'eccezione preliminare di decadenza per mancata contestazione degli estratti conto mossa dalla banca, posto che con atto introduttivo l'attrice ha contestato la validità delle pattuizioni contrattuali e la conseguente illegittimità ed inefficacia degli addebiti operati sul conto dal convenuto istituto bancario.
§ 9. Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di prescrizione dell'azione, ribadita da
[...] nel presente giudizio di secondo grado. Controparte_1
L'appellata, nelle sue difese, si è limitata ad eccepire genericamente la prescrizione di tutte le rimesse, senza indicarne la natura e la peculiare decorrenza del termine.
Ebbene, costituisce ormai jus receptum il principio secondo il quale per individuare il dies ad quem di decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca – il quale lamenti l'illegittimità delle appostazioni operate sul conto corrente dall'istituto di credito – occorre indagare la natura dei versamenti da costui effettuati, al fine di verificarne la funzione (se, cioè, solutoria ovvero ripristinatoria della provvista).
Segnatamente, la distinzione, nel quadro della disciplina della ripetizione dell'indebito in materia di contratti bancari, tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista si deve alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno affrontato il problema della decorrenza della prescrizione del diritto di ripetizione d'indebito affermando (sentenza n. 24418/2010) che detta azione: “è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del 'solvens' con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell''accipiens'”
17 In tema, è possibile affermare che costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le cd. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato;
a fronte, invece, di rimesse cd. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non "scoperto" ma solo "passivo" – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
Dunque, come ancora precisato di seguito (cfr. Cass. civ., n. 20455/2023):
“Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 C.C.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento in abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, - come precisato dalle Sezioni Unite - non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti”
L'esistenza o meno di un'apertura di credito, che acceda al rapporto di conto corrente, spiega, pertanto, incidenza dirimente sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie.
Ora, stanti i già richiamati principi in tema di onere probatorio, il correntista che abbia agito in ripetizione, di contro, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, ha l'onere di provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi – a suo vantaggio – le rimesse operate sul conto corrente come meramente ripristinatorie della disponibilità accordata (cfr. Cass. civ., n. 1388/2022 Cass. Civ. n. 31927/2019; Cass. Civ. n. 2660/2019; Cass. Civ. n. 27704/2018). E, per verificare se la parte gravata abbia assolto al proprio onere probatorio, come arguito ulteriormente in sede di legittimità (Cass. Civ. n. 31927/2019; in senso conforme Cass. Civ. n. 20455/2023; Cass. Civ. 18230/2024): “il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo
o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti”.
Nell'odierna vicenda processuale, già dall'analisi dell'atto introduttivo di primo grado è agevole notare che l'attrice ha affermato “ ha intrattenuto per oltre dieci anni il rapporto di conto corrente identificato
18 con il n. 10/109265, avendo necessità di accedere al credito bancario per motivi di lavoro”; inoltre il contratto di apertura di conto corrente del 19.09.1989 redatto in forma scritta, depositato nel presente giudizio dall'odierna appellante, prevedeva la possibilità di concedere aperture di credito. Ed ancora risulta inequivocabilmente dalla produzione di parte convenuta, odierna appellata la concessione di un fido in favore della correntista (avvenuta in data 28.05.1995) e la successiva revoca (notificata con missiva del 28.12.2001). Dunque, sulla base della valutazione delle emergenze istruttorie, si può concludere che il conto in questione era "affidato".
Ciò premesso, per quanto è dato desumere dal compendio probatorio in atti, solo a partire dal 25.09.2000 emerge una esposizione debitoria “oltre fido” così come si ricava dalla missiva in pari data a firma della stessa Parte_1
Da tale documento, infatti, si deduce come la stessa avesse accumulato un'esposizione debitoria oltre fido, che si impegnava a ripianare con versamenti rateali mensili a partire dal 30.01.2001 e fino al 30.05.2001.
Ne deriva che tutti i pagamenti effettuati successivamente a tale periodo, tenendo fede all'impegno assunto, hanno assunto certamente la veste di rimesse di natura solutoria;
pur tuttavia essi si collocano nel periodo infradecennale rispetto all'instaurazione del presente giudizio, avvenuta nel mese di ottobre 2006, per cui in nessun caso potrà ritenersi maturato il termine di prescrizione decennale.
Appare utile, infine, precisare, al fine di fugare le ulteriori difese articolate dall'appellante, che “in caso di non contestazione dell'esistenza dell'apertura di credito” opera la presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse, le quali - come sopra chiarito dal giudice di legittimità - sfuggono alla scure della prescrizione dell'actio indebiti eccepita (vedasi Cass. Civ. Sez. I, 30.10.2018, n. 27680).
Stanti le superiori argomentazioni, anche l'eccezione di prescrizione articolata dall'appellante deve ritenersi infondata, e pertanto va rigettata. Controparte_1
§ 10. Venendo all'esame delle domande articolate dall'originaria attrice, Parte_1 valgono le seguenti considerazioni.
Ebbene, il Consulente d'ufficio ha accertato, anzitutto, che in relazione al conto corrente esaminato l'istituto di credito ha fatto applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Siffatta pratica è illegittima.
Sul punto relativo all'applicazione della capitalizzazione trimestrale, deve anzitutto precisarsi che, secondo l'orientamento fornito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D. Lgs. n. 342 del 1999, l' art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della Delibera CICR di cui al medesimo art. 25, comma 2, delle clausole anatocistiche stipulate in
19 precedenza, siffatte clausole sono disciplinate - secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo - dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. (Cass. Civ. SS. UU. 4 novembre 2004, n. 21095)
Dunque, la capitalizzazione degli interessi passivi - nei contratti stipulati prima dell'emanazione della Delibera CICR del 09.02.2000 - deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla. (Cfr. Cass. Civ. n. 6480/2021)
Per quanto qui rileva, posta l'assoluta invalidità dell'anatocismo applicato dalla banca ai rapporti di conto corrente in oggetto, va detto che all'accertamento della nullità della capitalizzazione (trimestrale) degli interessi a debito deve seguire l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori (sia trimestrale, che semestrale, che annuale), in linea con l'interpretazione giurisprudenziale di cui al noto arresto delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo il quale: “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in un'apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art.1283 osterebbe anche a un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (in senso conforme da ultimo, tra le altre, Cass. Civ. nn. 24293/2017; 17150/2016; 6550/2013).
E del resto ciò ha fatto il CTU, a seguito di apposito mandato, nella sua relazione di consulenza.
§ 11. Analoghe considerazioni valgono per la commissione di massimo scoperto – che deve essere parimenti esclusa nella rielaborazione del saldo – essendo stata illegittimamente addebitata dalla banca. Siffatta applicazione, come si accennava sopra, è illegittima essendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che poiché possa ritenersi validamente addebitabile una somma a titolo di commissione di massimo scoperto – costo che viene posto a carico del cliente della banca per la messa a disposizione di una somma oppure quale remunerazione al cliente per il rischio di utilizzo di una certa somma di denaro, che il legislatore del 2011 ha espressamente dichiarato nullo – è necessario che essa sia preveduta in maniera determinata o determinabile in apposita clausola, senza tacere che, a lungo, nella maggioritaria giurisprudenza di merito, detta commissione è stata ritenuta illegittima per mancanza di causa propria, in quanto si aggiungerebbe al pagamento della somma dovuta a titolo di interessi passivi sullo scoperto.
Poiché nella specie, come si è visto, detta voce è stata appostata dalla banca senza che sia stata fornita la prova – in questo caso, come si è visto sopra, spettante ad essa – di una sua pattuizione tra le parti secondo i dovuti requisiti di determinatezza (ossia: la percentuale;
la periodicità e la base di calcolo su cui la commissione sia calcolata ed applicata al rapporto), non può che dichiararsene la nullità.
20 § 12. Quanto alla dedotta applicazione di interessi al saggio ultra-legale, è sufficiente rilevare quanto segue.
Il contratto di conto corrente oggetto di causa risulta stipulato nel lontano 1989, epoca in cui non era in vigore né la legge sulla c.d. “trasparenza bancaria” (ovverosia, la legge n. 154/1992), né, tantomeno il D.lgs. n. 385/1993 (c.d. TUB) che, rispettivamente agli artt. 3 e 117, hanno introdotto nell'ordinamento la forma scritta ad substantiam per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari.
All'epoca della stipulazione del contratto era dunque vigente, il solo art. 1284 comma 3 c.c. per cui “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”, regola già allora pacificamente interpretata nel senso che per la pattuizione di interessi superiori alla misura legale la forma scritta è richiesta ad substantiam e che la sua mancanza è causa di nullità assoluta del patto, rilevabile dal giudice anche ex officio.
Constatato, quindi, che la pattuizione di interessi ultralegali non può ritenersi ex se illegittima, ai fini dell'accertamento della debenza e della misura del tasso debitore, risulta nodale l'esame delle condizioni contrattuali originariamente pattuite tra la banca e la correntista appellata, onde comprendere se le doglianze dell'attrice, oggi appellante, fossero fondate oppure no.
Ebbene, la lamenta l'illegittima applicazione di interessi passivi secondo la misura Pt_1 determinata unilateralmente dall'istituto bancario, ma non si premura di indicare o allegare nello specifico quali fossero le condizioni contrattuali pattuite fra le parti ed applicate all'odierno rapporto di c/c che assume siano affette da nullità; ella, in sostanza, si è limitata a produrre il documento intitolato “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi” (che normalmente rappresenta solo un'appendice contenente le norme generali applicabili a tutti i contratti di conto corrente sottoscritti dai correntisti con l'istituto bancario redigente), senza confrontarsi e contestate specificatamente, magari richiamandola, la clausola relativa alla determinazione del tasso debitore.
Da parte sua l'appellato istituto di credito ha invece obiettato, sin dalla comparsa di costituzione di primo grado, che, come si è già riportato testualmente sopra per esteso, “le condizioni e le clausole applicate ai rapporti intrattenuti dalla società attrice sono state espressamente convenute”.
Stante quanto sopra, differentemente, la avrebbe dovuto depositare il documento Pt_1 contenente le condizioni applicate a quel rapporto specifico, nel quale è indicato il tasso di interesse debitorio entro fido ed extra fido addebitato.
In assenza di tale documentazione, della cui produzione era certamente onerata l'attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., questa Corte non può che ritenere sfornita di adeguato supporto probatorio la doglianza articolata dall'appellante, e di conseguenza, rilevarne l'infondatezza.
A ciò si aggiunga che le parti, con la lettera di apertura della linea di credito del 25.08.1995 sottoscritta dalla hanno espressamente pattuito in maniera determinata il tasso di Pt_1 interesse ultralegale applicabile al rapporto in oggetto concordando le seguenti condizioni: “Tasso
21 scoperto di conto 14,25€ +0,50 comm. MST entro il limite del fido;
17,50% +0,50 comm. MST oltre il limite del fido”.
Ne discende che sicuramente a partire da tale data, e presumibilmente sin dall'apertura del conto corrente, il tasso di interesse ultra-legale applicato al rapporto è stato validamente pattuito dai contraenti, e pertanto, correttamente addebitato da nella vigenza Controparte_7 del contratto.
§ 12. Accertata come sopra l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e della Commissione di Massimo Scoperto, la domanda dell'attrice in primo grado, oggi appellante, di rideterminazione del saldo del conto corrente deve essere accolta.
Circa il quantum della pretesa, ci si può avvalere in questa sede degli esiti della CTU svolta dal dott. nel corso del giudizio di prime cure, in quanto assolutamente Persona_2 conforme alla tecnica del settore e contenente, tra i vari conteggi, anche quello con il quale il conto corrente è stato epurato delle somme illegittimamente addebitate a titolo di capitalizzazione degli interessi e di CMS.
In particolare, deve ritenersi conforme agli esiti della presente disamina, l'ipotesi di ricalcolo di cui al n. 1 di pag. 3, ove l'incaricato consulente tecnico d'ufficio ha accertato un saldo a credito della correntista pari ad € 12.126,53, escludendo l'applicazione di ogni forma di capitalizzazione e della commissione di massimo scoperto, per le motivazioni di cui sopra.
Stante, quindi, l'accoglimento dei motivi di gravame formulati dall'appellante Parte_1 nei limiti e nei termini sopra esposti, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado l'odierna appellata va condannata alla restituzione della somma Controparte_1 indebitamente percepita di € 12.126,53 in favore dell'appellante cui vanno Parte_1 aggiunti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§ 13. Regolamentazione delle spese del giudizio.
L' accoglimento dell'appello impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c.p.c. - ad un nuovo regolamento delle spese processuali da stabilire tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. Civ. n. 9064/2018; Cass. Civ. n. 11423/2016).
La Suprema Corte si è occupata più volte del concetto di soccombenza (Cfr. Cass. Civ. nn. 2262 del 20.08.1966, 3309 del 03.06.1985, 15705 del 27.07.2005) ed è principio pacifico e risalente, che, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base all'esito complessivo del giudizio, ossia al risultato finale conseguito dall'attore. Va, invero, precisato che “È principio consolidato quello per cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi
22 definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cfr. Cass, Civ. Sezione III, sentenza n. 1120 del 2014).
Ebbene, l'esito complessivo del giudizio, che vede soccombente la Controparte_7 rispetto alle domande formulate dall'attrice in primo grado, impone di rivedere la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, in accoglimento del terzo motivo d'appello, con condanna di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore l'originaria attrice Parte_1
Analoga regolamentazione va affermata per il giudizio di appello.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Tali spese sono, quindi, liquidate come da dispositivo - tenuto conto del valore della controversia accertato in corso di causa, secondo parametri prossimi ai medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Esse sono liquidate in complessivi € 5.077,00 per il giudizio di primo grado (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione;
€ 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
e € 4.888,00 per il presente giudizio d'appello (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per la fase introduttiva;
€ 922,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Parimenti, anche le spese della c.t.u. di primo grado, così come liquidate con separato decreto, devono essere interamente poste a carico della soccombente Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da , nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
23 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 644/2021, emessa dal Tribunale di Patti il 26.08.2021 e pubblicata in data 27.08.2021, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 100445/2006, così provvede:
1. Accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara ammissibili l'atto introduttivo del giudizio e le relative domande di parte attrice articolate nel giudizio di primo grado nei limiti e nei termini esposti in parte motiva;
2. Dichiara l'illegittimità delle appostazioni, nel rapporto di conto corrente meglio indicato in parte motiva, di somme a titolo di interessi anatocistici e di commissione di massimo scoperto;
3. Per l'effetto, in accoglimento dell'appello, condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a restituire la somma indebitamente percepita di € 12.126,53 in favore dell'appellante oltre interessi legali dalla domanda Parte_1 al soddisfo;
4. Condanna l'appellata al pagamento delle spese di primo grado in favore dell'appellante, liquidate in € 5.077,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5. Condanna l'appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in € 4.888,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6. Pone le spese della c.t.u. di primo grado in carico all'appellata Controparte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Gullino Massimo
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